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FISACABRUZZO

D O C U M E N T I

 

Fisac Banca Intesa

Periodico di informazione sindacale

A cura della Segreteria di Coordinamento

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Anno 2 – N° 21 Milano,21 gennaio 2003




FONDO DI SOLIDARIETA’

NUMERO MONOGRAFICO DEDICATO ALL’ASSEGNO STRAORDINARO, quale Prestazione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle imprese di credito”



Decorrenza

L’assegno (erogato dall’INPS con i fondi provenienti da Banca Intesa) decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione (cioè fino al mese prima della finestra), ossia dell’erogazione della pensione (massimo 60 mesi).

Esempio:

un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 31.3.2004 mentre il suo diritto alla pensione decorre dall’1.4.2005.

In tal caso, il lavoratore percepirà l’assegno dall’1.4.2004 (sono possibili ritardi fisiologici per via della gestione effettuata dall’INPS).

Nell’anno 2004 saranno erogate otto mensilità più 8/12 della tredicesima mensilità.

Nell’anno 2005 saranno erogate le tre mensilità dei mesi di gennaio, febbraio e marzo più i 3/12 della tredicesima mensilità.

Dall’1.4.2005 scatta l’erogazione della pensione INPS definitiva, sempre che il lavoratore abbia formalmente presentato all’INPS la relativa domanda entro il termine massimo dell’1.3.2005 (cioè entro il mese precedente).


Misura assegno

E’ l’importo che il lavoratore avrebbe percepito come trattamento pensionistico INPS aggiungendo all’anzianità maturata quella mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Il calcolo viene sostanzialmente fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (come vedremo, la QUOTA A più la QUOTA B), con l’aggiunta dell’anzianità mancante al raggiungimento del primo requisito (anzianità contributiva indipendentemente dall’età) o, per coloro ai quali ne necessitano due (35 anni come anzianità contributiva e 57 come età anagrafica), alla maturazione del secondo.

Gli esempi in appresso indicati (vedi pag. 2) chiariscono meglio la questione.

L’assegno è erogato per 13 mensilità in rate mensili anticipate al primo giorno lavorativo di ogni mese. L’importo dell’assegno è fisso ed immutabile per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, non dà diritto agli assegni familiari e non è reversibile (ai superstiti viene, comunque, erogata la pensione di reversibilità).

E’ possibile chiedere l’erogazione in un’unica soluzione. In tal caso, si percepisce il 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al Tasso Unico di Riferimento (TUR) e dalla base di calcolo viene dedotta contribuzione previdenziale che non viene versata. La somma viene liquidata direttamente da Banca Intesa, non costituendo una prestazione del Fondo di Solidarietà.


Esempio n. 1

Un lavoratore che avrebbe bisogno dei 35 anni di contributi per aver diritto alla pensione INPS, ma che al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà ne abbia maturato, ad esempio, solo 31, percepirà da subito un importo mensile netto pari alla pensione che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare fino a 35 anni.


Esempio n. 2

La normativa previdenziale prevede due tipi di maturazione del diritto alla pensione di anzianità: uno con il requisito dei soli 35 anni di contributi a condizione di averne 57 di età. L’altro il possesso di un maggior numero di contributi (nel 2004, ad esempio, ne occorreranno 38), indipendentemente dall’età anagrafica.

Ebbene, un lavoratore che nel 2004 raggiunga i 38 anni di contributi prima di avere compiuto i 57 anni di età, percepirà l’assegno straordinario calcolato sull’anzianità contributiva di 38 anni.


Esempio n. 3

Una lavoratrice che, all’età di 55 anni, fosse in possesso di soli 26 anni di contributi, maturerebbe comunque il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (65 per gli uomini).

Percepirà, pertanto, un assegno calcolato su 31 anni di contributi, ma potrà cessare il rapporto di lavoro ed accedere al Fondo di Solidarietà mancando meno di 60 mesi al raggiungimento della pensione.


Contribuzione previdenziale “correlata” all’assegno straordinario

Tale contribuzione è interamente a carico di Banca Intesa e viene versata all’INPS per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre l’assegno straordinario viene corrisposto sino al mese precedente la finestra di decorrenza della pensione INPS.

Esempio di un lavoratore i cui requisiti minimi per la pensione di anzianità sono raggiunti nel seguente ordine:

anzianità contributiva (35 anni): il 30.09.2004;

età: 57 anni il 31.12.2004;

decorrenza della pensione INPS: l’1.4.2005.

L’assegno straordinario verrà erogato sino al mese di marzo 2005.

La contribuzione previdenziale “correlata” sarà versata sino al mese/anno di compimento dei 57 anni di età.


Imposizione fiscale

L’assegno lordo è pari alla somma:

a) dell’importo della pensione INPS di anzianità (o vecchiaia se raggiunta prima) che sarebbe stata percepita con la maturazione dei contributi mancanti, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, al netto delle ritenute IRPEF, calcolate con il criterio della tassazione ordinaria (aliquote correnti) applicata ai redditi pensionistici;

b) dell’importo delle trattenute di legge, calcolate sull’assegno straordinario con il criterio della:

  • tassazione ordinaria applicata ai redditi pensionistici se i percettori dell’assegno hanno un’età inferiore a 50 anni se donne e 55 se uomini;

  • tassazione separata (abbattimento dell’aliquota del 50%, come per il TFR), se i percettori dell’assegno hanno un’età superiore a 50 anni se donne e 55 se uomini.


Ciò, in sostanza, significa che il lavoratore percepisce una somma pari all’importo netto della pensione cui avrebbe diritto se avesse completato gli anni necessari al raggiungimento di tale diritto.

I vantaggi fiscali sono a favore del datore di lavoro, mentre, per quanto concerne le detrazioni fiscali (interessi sui mutui, spese mediche, ecc.), nel caso di percettore di assegno straordinario di età inferiore a 50 (donna) o 55 (uomo), è possibile dedurle dall’imponibile fiscale essendo soggette a tassazione ordinaria (aliquote correnti). Nel caso, invece, di percettore di assegno straordinario di età superiore a 50 anni (donna) o 55 (uomo) non è possibile, essendo soggette a tassazione separata (abbattimento dell’aliquota del 50% come per il TFR).

Alla domanda “se costituisce, in quest’ultima ipotesi, una sorta di elusione fiscale considerare fiscalmente a carico il soggetto che percepisce l’assegno straordinario”, l’Azienda ha affermato checi si regola come se si fosse in presenza del trattamento di fine rapporto”.

Da ricordare, altresì:

  • la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare il reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale;

  • sulle somme a tassazione ordinaria vengono applicate le addizionali Regionale e Comunale.


Iscrizione al Sindacato

Nei moduli di adesione volontaria e di accesso al Fondo di Solidarietà viene data facoltà alla lavoratrice od al lavoratore di mantenere l’iscrizione al Sindacato. Vi invitiamo a farlo in modo da potere godere di tutta l’assistenza - nel campo dei servizi, con particolare riferimento a quella fiscale con il CAF CGIL, come negli altri (tutela dei diritti e delle condizioni stabilite nell’ipotesi di accordo di programma) - di cui godono le iscritte e gli iscritti alla Fisac/Cgil.


Sullo zainetto e relativo trattamento fiscale

E’ possibile ritirare lo zainetto se lo Statuto del Fondo Pensione a cui si è iscritti lo prevede. Per la Cassa IBI, il riscatto sarà possibile non appena il relativo Statuto sarà approvato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è ciò avverrà entro il 20 marzo 2003.

Il ritiro per pensionamento o mobilità viene trattato come prestazione in conto capitale e non come riscatto.

In sostanza (ovviamente per i vecchi iscritti, trattandosi di lavoratrici e lavoratori assunti in banca prima del 28.4.1993) le aliquote applicate sono le seguenti:

  • fino al 31.12.2000 aliquota del TFR (per i Fondi di tipo assicurativo come il FAPA Ambroveneto, il rendimento accumulato sino a questa data è tassato al 12,50%).

  • dall’1.1.2001 aliquota cosiddetta “interna” (che è uguale a quella del TFR) sui soli contributi, con conguaglio da parte del fisco riferito su un’aliquota media degli ultimi 5 anni. I rendimenti, come è noto, vengono tassati alla fonte nella misura dell’11%.


Regole previdenziali (requisiti)

Sono quelle vigenti al momento di entrata nel Fondo di Solidarietà. Ciò vuol dire che se un lavoratore entra in tale Fondo con le regole (leggi) previdenziali attualmente in vigore, sono queste che si applicano. Se dovessero cambiare, interviene l’impegno delle parti previsto dall’ipotesi di accordo del 5.12.2002 e dall’accordo di categoria del 28.2.1998. In tal caso si potranno determinare le condizioni per il mantenimento delle vecchie regole (esempio: decorrenza delle pensioni-finestre) per i beneficiari dell’assegno straordinario, in analogia con quanto verificatosi in altri settori dotati di ammortizzatori sociali, oppure, in alternativa, la corresponsione dell’assegno straordinario sino alla finestra contemplata dalla eventuali nuove disposizioni.

Se, invece, un lavoratore, dovesse accedere al Fondo di Solidarietà nell’aprile 2004 e, nel frattempo, cambiassero le Leggi previdenziali oggi in vigore prima che vi entri, viene a cadere tutto l’impianto e si dovrà rivedere, sia il DM 158 del 28.4.2000, sia l’ipotesi di accordo del 5.12.2002.

Eventuali mutamenti in pejus nel calcolo delle pensioni ricadrebbero indistintamente sugli esodati e sui lavoratori in servizio.


Contributi figurativi (categorie “particolari”)

Banca Intesa ha le evidenze aggiornate per i soggetti assunti in base alle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (non vedenti, ecc.). Per la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che prevede - per i sordomuti e gli invalidi con una percentuale superiore al 74% - di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (dal momento del riconoscimento dell’invalidità) fino al limite massimo di cinque anni, trattasi, invece, di un diritto soggettivo. E’, pertanto, facoltà del soggetto chiederne il riconoscimento.





Calcolo dell’assegno straordinario

E’ identico al calcolo della pensione. Le medie retributive si calcolano sugli anni precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre le settimane sono quelle che corrispondono al requisito AGO da raggiungere. Si compone, pertanto, di due quote:

  • la QUOTA A che è la media della R.A.L. degli ultimi 5 anni (260 settimane) con la relativa rivalutazione e moltiplicata per la misura percentuale prevista per anno contributivo sino al 31.12.1992;

  • la QUOTA B, che è la media della R.A.L. degli ultimi 10 anni (520 settimane) con la relativa rivalutazione e moltiplicata per la misura percentuale prevista per anno contributivo dall’1.1. 1993 in poi.

La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda comprende tutte le voci soggette a contribuzione (è escluso il TFR).

Determinato l’assegno lordo (somma delle due quote), si applicano le ritenute IRPEF.



Caso di un lavoratore A3L3 con 58 anni di età anagrafica e 35,4 di anzianità contributiva

(Importi in Euro)


Settimane del 2002 39

Settimane Obbligatorie 1.843

Settimane al 31.12.199 1.336 Settimane dall’1.1.1996 361

Settimane dall’1.1.1993 507 Settimane per calcolo media QUOTA B 520


Anno

Imponibile

x

Indice riv.

Riv. Quota A

x

Indice riv.

Riv. Quota B

1992

27.050,98

x

1,3371

0,00

x

1,4315

9.880,87

1993

34.790,55

x

1,2824

0,00

x

1,3612

47.356,90

1994

29.326,52

x

1,2299

0,00

x

1,2975

38.051,16

1995

32.486,20

x

1,1556

0,00

x

1,2201

39.638,41

1996

32.802,26

x

1,1052

0,00

x

1,1632

38.155,59

1997

31.652,62

x

1,0889

8.616,63

x

1,1325

35.846,59

1998

32.969,58

x

1,0697

35.267,56

x

1,1018

36.325,88

1999

32.493,94

x

1,0531

34.219,37

x

1,0742

34.904,99

2000

32.507,38

x

1,0268

33.378,58

x

1,0371

33.713,40

2001

33.408,08

x

1,0000

33.408,08

x

1,0000

25.056,06

2002

25.056,06

x

1,0000

25.056,06

x

1,0000

25.056,06




Totale

169.946,28


Totale

372.135,94




Media*

33.989,26


Media**

37.231,59

* La media di 33.989,26 è data dal totale degli ultimi 5 anni, pari a 169.946,28 diviso 5

**La media di 37.231,59 è data dal totale degli ultimi 10 anni, pari a 372.135,94 diviso 10

QUOTA A

QUOTA B

33.989,26 x 1.336/2080 x 80% = 17.465,25

36.093,00 x (1.843-1336)/2080 x 80% = 7.038,14

0,00 x 1.336/2080 x 60% = 0,00

1.120,59 x (1.843-1336)/2080 x 64% = 174,81

0,00 x 1.336/2080 x 50% = 0,00

0,00 x (1.843-1336)/2080 x 54% = 0,00

0,00 x 1.336/2080 x 40% = 0,00

0,00 x (1.843-1336)/2080 x 44% = 0,00


0,00 x (1.843-1336)/2080 x 36% = 0,00

Somma 17.465,25



Somma 7.212,95


L’assegno lordo è dato dalle due quote:

QUOTA A 17.465,25

QUOTA B 7.212,95

Totale 24.678,20

IRPEF 6.259,87

Assegno netto 18.418,33

Assegno netto mensile 1.416,79 (18.418,33 diviso 13)




Nota Bene

Euro 36.093 è il tetto annuo sul quale si applica la misura del 2% annuo pari all’80% del reddito con 40 anni di contributi.

Euro 1.120,59 è la differenza che viene rivalutata all’1,60% (pari al 64% rispetto a 40 anni, ossia 64:40 = 1,6). Viene riportata a pag. 6 una tabella più esaustiva sulle misure di calcolo per anno contributivo.


LEGENDA TABELLE DI PAGINA 4


Primo riquadro

Settimane obbligatorie = 1843

Sono le settimane corrispondenti alla propria anzianità contributiva, che, nel caso è di anni 35,4. Infatti: 35,44 x 52 = 1.843 (con arrotondamento).

Settimane lavorate del 2002 = 39

Trattasi di un lavoratore uscito dopo la 39^ settimana

Settimane al 31/12/1992 = 1.336

Sono le settimane rilevate dalla data di assunzione al 31.12.1992. Il calcolo è dato dalla seguente espressione:

1843 – [52 sett. x 9 anni (dal 1993 al 2001 compresi) + 39 settimane del 2002] =

= 1843 – (468 + 39) = 1843 – 507 = 1.336.

Settimane dall’1.1.93 = 507

E’ la somma (appena riportato) di 468 + 39


Secondo riquadro (Quota A e Quota B)

L’80%, il 60%, il 50%, il 40% per la QUOTA A; l’80%, il 64%, il 54%, il 44%, il 36% per la QUOTA B rappresentano le misure percentuali di calcolo per anno contributivo.

Euro 33.989,26 (media QUOTA A) x 1.336/2.080 x 80% = 33.989,26 x 0,6423076923 x 80% = = 17.465,25.

2.080 sono le settimane che si riferiscono a 40 anni di contributi (infatti: 2.080 : 52 = 40).

Le percentuali riportate al primo rigo del presente paragrafo si possono così scrivere: 2% (80:4); 1,5% (60:40); 1,25% (50:40); 1% (40:40) per la QUOTA A e 2% (80:40); 1,6% (64:40); 1,35% (54:40); 1,1% (44:40); 0,9% (36/40) per la QUOTA B. La formula:

R (Retribuzione media) x 1336/2080 x 80% (a)

R x 1336/52 x 80% (b)

2080/52

La (a) e la (b) sono equivalenti avendo diviso il numeratore ed il denominatore per lo stesso numero di 52 (le settimane di un anno).

La (b) diventa:

R x 1336 x 0,80 = R x 1336 x 2% (misura di calcolo per anno di contribuzione)

52 2080/52 52

°°°

Altra ipotesi

Se la media retributiva degli ultimi 5 anni fosse di Euro 67.187,00 e la media retributiva degli ultimi 10 anni fosse di Euro 72.227,00 - è il caso di un lavoratore Area Quadri Direttivi 4° livello retributivo con un’anzianità contributiva di 1824 settimane, di cui 1308 sino al 31.12.1992 - il calcolo della pensione (o assegno straordinario) sarebbe la somma della QUOTA A e della QUOTA B come segue:

QUOTA A QUOTA B

36.093 x 1.308/2.080 x 80% =18.157,56 36.093 x (1.824-1.308)/2.080 x 80% = 7.163,07

11.911 x 1.308/2.080 x 60% = 4.493,99 11.911 x (1.824-1.308)/2.080 x 64% = 1.891,05

11.911 x 1.308/2.080 x 50% = 3.745,00 11.911 x (1.824-1.308)/2.080 x 54% = 1.595,57

7.272 x 1.308/2.080 x 40% = 1.829,29 8.662 x (1.824-1.308)/2.080 x 44% = 945,53

3.650 x (1.824-1.308)/2.080 x 36% = 325,97

Somma 28.225,84 Somma 11.921,20







LA SEGUENTE TABELLA RIPORTA LE MISURE DI CALCOLO PER ANNO CONTRIBUTIVO



MISURE DI CALCOLO PER ANNO CONTRIBUTIVO


REDDITO MEDIO

FINO AL 31.12 1992

DALL’1.1.1993

Fino al tetto annuo base (pari ad Euro 36.093)

2% annuo (pari all’80% del reddito con 40 anni di contributi)

2% annuo (pari all’80% del reddito con 40 anni di contributi)

Oltre il tetto base:

- Sui primi 11.911 Euro

(pari al 33% di Euro 36.093)

- Sui secondi 11.1911 Euro

(ulteriore 33% di 36.093)

- Sugli ulteriori 8.662 Euro

(24% di 36.093)

- Sul rimanente ………


1,50% annuo (60%)


1,25% annuo (50%)


1,00% annuo (40%)


1,00% annuo (40%)


1,60% annuo (64%)


1,35% annuo (54%)


1,10% annuo (44%)


0,90% annuo (36%)



COSA FARE PER CONOSCERE IL PROPRIO CASO ED AVERE L’ESTRATTO CONTO CON SIMULAZIONE DELLA PENSIONE


Si ricorre, via Internet, al sito INPS: www.inps.it

  • Richiesta PIN (scrivendo i propri dati anagrafici che vengono richiesti). Quindi: invio

  • Il sito dà otto numeri (prendere nota su un foglietto di tali numeri). Dopo alcuni giorni l’INPS provvede ad inviare con posta prioritaria altri otto numeri su un’apposita tessera.

Tali numeri costituiscono il PIN che consentono a ciascuno di noi di conoscere:

  • l’estratto conto originale INPS

  • il calcolo della pensione


cliccando sugli appositi quadratini che compaiono sullo schermo.


  • Cliccare e completare l’estratto conto


  • L’estratto conto riporta i valori (periodo, tipo di contribuzione, contributi utili alla pensione e la retribuzione) fino al 31.12.2000.

  • Vanno pertanto inseriti, cliccando sempre negli appositi riquadri, i dati del 2001 - che si rilevano dal mod. CUD facendo la somma dei punti 11 e 12 – e del 2002. Non essendo, questi ultimi, disponibili, basta ripetere (aumentando anche di poco l’importo del 2001) il dato del 2001.


Se si volesse, invece, verificare i dati relativi agli anni precedenti al 1998, occorre consultare (per chi li avesse conservati) i modelli 01/M.


  • Cliccare calcolo della pensione [dopo aver completato l’estratto conto (tale calcolo non è disponibile per periodi lunghi)]


Il dato della QUOTA B va corretto nel numero delle settimane mancanti al proprio requisito. Il risultato, in ogni caso, pur approssimativo è molto credibile per fare le proprie valutazioni.



AVVISO

Stiamo approntando un programma per calcolare, inserendo i propri dati, l’ammontare dell’assegno. Appena pronto, ne daremo notizia sul relativo utilizzo.





ALTRE NOTIZIE UTILI


Chi volesse accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà


DECORRENZA DI ACCESSO

PRESENTAZIONE DOMANDA

PREMIO DI TEMPESTIVITA’ (1/13,5 della retribuzione utile ai fini TFR)

1° aprile 2003

Irrevocabilmente entro il 28 febbraio 2003

VIENE CORRISPOSTO

1° luglio 2003

Irrevocabilmente entro il 28 febbraio 2003

VIENE CORRISPOSTO

1° aprile 2004

Tra il 15 maggio 2003 ed il 30 giugno 2003

VIENE CORRISPOSTO

1° aprile 2005

Tra il 15 maggio 2003 ed il 30 giugno 2003

VIENE CORRISPOSTO

1° aprile 2004

Entro il 28 febbraio 2004

NON VIENE CORRISPOSTO

1° aprile 2005

Entro il 28 febbraio 2005

NON VIENE CORRISPOSTO


Da rilevare che, nel periodo 15 maggio 2003 - 30 giugno 2003, può fare pervenire la segnalazione, ad esempio, anche quel lavoratore che, ad aprile 2003, abbia già il diritto di accesso al Fondo di Solidarietà, ma preferisce attendere le successive scadenze di uscita. Qualora la graduatoria formatasi non permettesse il differimento richiesto (perché le tranches non risultano coperte dalle adesioni volontarie), il lavoratore dovrà lasciare l’azienda in base al criterio della maggiore prossimità all’AGO e non beneficerà del premio di tempestività.



Misura dell’incentivo al Personale che, per effetto della maturazione del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, cesserà dal servizio l’1.4.2003, l’1.7.2003, l’1.4.2004, l’1.4.2005.

Trattasi di una somma lorda corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso. E’ pari a:

  • 8 mensilità per il Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo;

  • 6 mensilità per i Quadri Direttivi di 1° livello retributivo e gli Impiegati;

  • 4 mensilità i Commessi e gli Operai specializzati;

  • 3 mensilità per Guardie ed Operai.

A tali lavoratrici e lavoratori è data facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, percependo - titolo di incentivo all’esodo - una somma lorda corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso nella misura sopra indicata. In questo caso, si ha il vantaggio fiscale della tassazione separata se si ha un’età superiore a 50 anni (femmine) o 55 (maschi).


Le ricordate mensilità vengono raddoppiate per le lavoratrici, in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro.


Le lavoratrici ed i lavoratori che lasceranno la Banca, avendo raggiunto i requisiti contributivi ma non la finestra perché differita (esempio: i precoci o coloro che cesseranno di lavorare ad aprile 2003 avendo maturato i requisiti contributivi a gennaio, febbraio e marzo) riceveranno, sempre a titolo di incentivazione all’esodo, l’indennità sostitutiva del sopra citato preavviso più una somma pari al valore degli assegni mensili che avrebbero percepito qualora fossero confluiti nel Fondo di Solidarietà.


Esempio n. 1

Un lavoratore precoce (A3L3) che matura i requisiti a febbraio 2003, ma ha la finestra a gennaio 2004 percepirà l’indennità sostitutiva di preavviso pari a sei mensilità più una somma corrispondente al valore degli assegni mensili che avrebbe percepito se fosse confluito nel Fondo di Solidarietà.




Esempio n. 2

Un lavoratore (A3L3) che matura i requisiti a febbraio 2003, ma ha la finestra a luglio 2003 percepirà soltanto l’indennità sostitutiva di preavviso pari a sei mesi, essendo l’ arco temporale da aprile 2003 a luglio 2003 inferiore a sei mesi.


Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Banca Intesa ha accettato la proposta delle Organizzazione Sindacali di accogliere le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori a tempo parziale. Si potrà, così, beneficiare della contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione a tempo pieno per il periodo che va dalla data di erogazione dell’assegno straordinario alla data della percezione della pensione.


Il personale che accederà a tale Fondo:

  • manterrà l’iscrizione alla Cassa Sanitaria alle stesse condizioni del personale in servizio;

  • riceverà, a titolo di incentivazione all’esodo, un importo pari al valore attuale [al T.U.R. (Tasso Unico di Riferimento) del 5.12.2002] del contributo aziendale mensile previsto dal Fondo Pensione di appartenenza moltiplicato per il numero dei mesi in cui viene erogato l’assegno straordinario;

  • beneficerà delle condizioni bancarie e creditizie agevolate del personale in servizio.



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