Il 12 dicembre 2001 in Roma
tra
- lAssociazione Nazionale fra i concessionari del servizio
nazionale di riscossione dei tributi
e
FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, UILCA, SINDART
si è convenuto:
di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree
professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti
dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione
dei tributi e per i dipendenti delle aziende controllate che
svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
e ai sensi della lettera b) del comma 5 dellart. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446,
in sostituzione:
del c.c.n.l. 12 luglio 1995 e, per le norme relative ai funzionari,
del c.c.n.l. 17 luglio 1995;
La redazione del testo coordinato del contratto 12 dicembre 2001 è
stata completata il 6 novembre 2002.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti il presente contratto prendono atto di quanto
contenuto nellart. 5 dellaccordo 1° agosto 2001, per
il personale dipendente dal Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i
Concessionari del Servizio della riscossione dei tributi (CNC).
di definire laccordo per listituzione del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, delloccupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2000:
delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei
tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di
dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre 2000 allo
speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.
377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati
come ausiliari;
della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della
riscossione (CNC).
PREMESSA
Le parti si danno atto che il presente contratto
nazionale viene stipulato in coincidenza temporale con una profonda
trasformazione del sistema della riscossione dei tributi che rende
inderogabile la ristrutturazione dellorganizzazione delle
aziende concessionarie, in una logica di maggiore efficienza,
competitività ed economicità gestionale, allo scopo di
attuare quel complesso di azioni finalizzate ad elevare le capacità
di efficienza del sistema.
La recente riforma della riscossione dei tributi in uno
allattuazione legislativa del decentramento fiscale attraverso
la previsione dellautonomia regolamentare degli Enti locali
nella gestione dei propri tributi hanno, infatti, mutato il campo di
attività delle aziende concessionarie introducendo uno
scenario innovativo rispetto alle precedenti regole operative.
Le nuove prospettive richiedono conseguentemente al sistema della
riscossione un processo globale di riconversione e di
riposizionamento strategico con una ridefinizione delle aree di
affari e dei baricentri reddituali.
Pertanto, le parti si danno atto che le nuove prospettive impongono
anche una regolamentazione degli eventuali fenomeni di
sovradimensionamento aziendale del personale che si potranno
verificare per effetto delle innovazioni introdotte nellarea
della riscossione e della fiscalità locale. A tal fine
convengono sulla necessità della istituzione, contestualmente
al rinnovo contrattuale, del fondo per la realizzazione di misure di
sostegno del reddito e delloccupazione di cui al comma 7
dellart. 63 del decreto legislativo n. 112/1999.
Le parti si danno inoltre atto della necessità di un rinnovato
impegno delle aziende concessionarie soprattutto nellarea della
fiscalità locale promuovendo, allinterno delle stesse,
le necessarie iniziative volte, da un lato, al consolidamento del
mercato di riferimento e, dallaltro, alla ricerca di ulteriori
spazi operativi nel campo dei servizi integrativi ed aggiuntivi agli
Enti locali.
Nellambito e nella condivisione di tali premesse e per quanto
di loro competenza, le parti hanno concordato sullobiettivo di
accrescere lefficienza e la competitività del sistema di
riscossione, anche attraverso una opportuna riqualificazione del
personale, mirando al raggiungimento di concreti risultati nel
quadriennio di valenza contrattuale.
* * *
Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali
(dalla 1ª alla 3ª) - che costituisce una normazione
unitaria e inscindibile - viene strutturato in parte generale, comune
alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline
dedicate alle rispettive specificità.
* * *
Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a
tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e Decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
CAPITOLO I
AREA CONTRATTUALE
Art. 1 Ambito di applicazione del contratto
Il contratto collettivo
nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende
concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi ed
ai dipendenti delle aziende controllate, che svolgono attività
ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e ai sensi della lett. b)
del comma 5 dellart. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o
raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono
previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni
in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la
necessaria gradualità temporale, ad una disciplina
coerente con il mercato di riferimento e le esigenze del sistema (v.
gli articoli che seguono).
Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività
economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono
determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la
cui realizzazione può comportare anche l'eventuale
allocazione di personale e di attività a società
non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le
attività di cui allarticolo 3 che segue, è
garantita lapplicazione del presente contratto con le relative
specificità.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla
procedura di cui al Cap. II, art. 15, che dovrà comunque
coinvolgere sia lazienda acquirente che alienante, e dovrà
tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti
occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli
professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e
normativi.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le
quali è possibile sia lapplicazione dei contratti
complementari, che saranno concordati dalle Parti nazionali, che
lappalto anche ad aziende che non applichino il presente
contratto, in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al
successivo articolo 4.
* * *
Sono esclusi dallapplicazione del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro:
coloro che, per determinazione del concessionario, appartengono alla
categoria dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato con separato contratto collettivo;
il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o
a gestioni speciali non aventi diretta relazione con la funzione di
riscossione;
il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal
contratto del credito che, non addetto al servizio di riscossione,
sia incaricato di prestare servizio parzialmente oppure per esigenze
di carattere eccezionale presso concessioni gestite in forma diretta
o partecipata;
il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal
contratto del credito destinato a funzioni di sovraintendenza di
ispezione, di controllo amministrativo-contabile delle Concessioni
gestite in forma diretta o partecipata, nonché quello
destinato a funzioni di assistenza e patrocinio legale delle
Concessioni.
Note a verbale
Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla
lett. b) del presente articolo, devono intendersi attività o
nuclei distinti quali, ad esempio, le mense, le colonie, ecc.
In riferimento alla lett. d) del presente articolo, si precisa che
la destinazione del personale regolato dal contratto del credito a
funzioni di sovraintendenza, ispezione, controllo e di assistenza e
patrocinio legale delle Concessioni non potrà influire sulla
carriera del relativo personale nellambito di ciascuna
concessione.
Le parti, non essendo pervenute ad univoca interpretazione sui
criteri di applicazione dellart. 1, lett. c) del presente
articolo stabiliscono, nellattesa che si pervenga alla
suddetta univoca interpretazione delle citate disposizioni, di
esaminare congiuntamente, in sede aziendale, le situazioni
conseguenti allapplicazione del predetto art. 1, lett. c) del
presente articolo, ritenute dalle OO.SS. tali da richiedere una
verifica.
Qualora, nella predetta sede aziendale, non si addivenisse ad una
interpretazione univoca, si darà luogo ad una riunione in sede
Ascotributi ove largomento verrà esaminato
dallAscotributi e dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS.,
stipulanti il presente C.C.N.L., con la partecipazione delle parti
aziendali.
Art. 2 Attività istituzionali
Le principali attività istituzionali sono costituite da:
riscossione delle entrate pubbliche tramite ruolo o versamenti
spontanei;
fiscalità locale;
recupero crediti;
eventuali ulteriori attività attribuite ai concessionari
tramite provvedimenti legislativi.
Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 90 giorni dalla
data di stipulazione del presente contratto, norme volte a definire
per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c):
- orario di lavoro;
inquadramento nella 2ª area professionale, 3° livello
retributivo del personale stabilmente incaricato dallazienda
di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere
amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure
semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e
con limitato grado di autonomia funzionale;
tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una
riduzione pari al 15%.
Le previsioni di cui al secondo comma si applicano anche al
personale addetto alle attività svolte tramite call-center.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea del secondo comma si
applica al personale assunto successivamente alla data di
stipulazione del presente contratto.
Art. 3 Attività che richiedono specifiche
regolamentazioni
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le
specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati,
anche di tipo consortile.
B) Servizi, relativamente alle attività di tipo
amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera
accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo
alle seguenti specifiche attività:
- nell'area sistema di pagamento: gestione dei pagamenti
automatizzati o prenotati e luso di mezzi diversi dal
contante;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella
fornitori;
Gestione amministrativa degli immobili d'uso;
Attività di notifica.
Orario di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia
di orario di lavoro per le attività di cui al presente
articolo, sono contenute nel Capitolo XVI del presente
contratto.
Inquadramenti: Per le attività di cui al presente
articolo, al personale assunto successivamente alla data di
stipulazione del presente contratto si applica la seguente
declaratoria di inquadramento:
i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati
dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti
di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto
di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente
predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono
inquadrati nella 2a area professionale, 3° livello
retributivo.
Per i servizi di elaborazione dati:
le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla
stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e
profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a
riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo
nazionale del servizio di riscossione dei tributi, ma adeguandoli
alle necessità di contenuti professionali tipici;
in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa
aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in
atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti
ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto,
anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione
economica e/o di carriera.
Art. 4 Attività complementari e/o accessorie
appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono
identificate, indicativamente, come segue:
lavorazioni di data entry, (relative alle attività di
back-office, compresa la lettura ottica);
trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita,
ecc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile,
trasporto valori;
attività di supporto tecnico funzionale per i sistemi di
pagamento automatizzato, comprese le attività esclusivamente
di supporto tecnico funzionale dei pagamenti a mezzo call
center;
gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di
materiali duso), servizi centralizzati di sicurezza,
vigilanza;
attività di supporto tecnico-funzionale concernenti la
fiscalità ed altre entrate locali.
Eventuali future nuove attività, complementari e/o
accessorie appaltabili, diverse da quelle suindicate, potranno venire
individuate, mediante confronto a livello nazionale, su istanza di
ciascuna delle parti.
I contratti di appalto che siano aziendalmente in essere alla
data di stipulazione del presente accordo mantengono la loro validità
ed efficacia e le relative attività possono continuare ad
essere affidate in appalto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per lavorazioni di data entry, relative ad attività
di back-office, si intendono quelle concernenti attività
ausiliarie, amministrative e contabili quale, ad esempio,
linserimento dati negli archivi informatici.
NORMA TRANSITORIA
Quanto previsto nellart. 148 del ccnl 12 luglio 1995 continua
a trovare applicazione per i servizi di elaborazione dati.
RACCOMANDAZIONE
Ascotributi raccomanda alle proprie aziende associate che
laffidamento allesterno successivo alla data di
stipula del presente Accordo di attività già
svolte da personale dipendente non comporti ricadute sui livelli
occupazionali dei relativi addetti.
CONTRATTI COMPLEMENTARI
Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla
data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari
per le attività di cui al presente articolo sui temi che
seguono, con lobiettivo di convergere verso costi competitivi
con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della
declaratoria di cui allart. 3 che precede (specifiche
regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una
riduzione pari al 15%.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale
assunto successivamente alla data di stipulazione del presente
contratto.
Art. 5 Nozione di controllo
Ai fini della valutazione dellesistenza del controllo
societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui allart.
2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.
Ealtresì da riconoscere come controllata la società
partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali
intervenuti con lazienda concessionaria svolga per essa
attività prevalente, compresa nellarea, e tale da
determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di
autonomia economica.
CAPITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 Assetti contrattuali Decorrenze e scadenze
In relazione a quanto indicato nella premessa, le Parti concordano
che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie
e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi
propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli
ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche
tempistica secondo il principio dellautonomia dei cicli
negoziali e materie del secondo livello.
I contratti di cui al precedente alinea riguarderanno tutte le
Concessioni conferite al medesimo Concessionario.
Il presente contratto:
- per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione,
salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31
dicembre 2001;
per il periodo 1° gennaio 1998 30 settembre 1999 si
confermano le previsioni in atto;
dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2001 è corrisposta
luna tantum di cui alle tabelle nn. 1 e 2, (All. n.1);
resta altresì fermo quanto previsto nella riforma della
retribuzione.
Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un
arco di tempo pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e
così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre
mesi prima di ciascuna scadenza.
Norma speciale per le Concessioni gestite in forma diretta da
Banche
Nellambito delle norme fissate dal presente CCNL, contratti
integrativi aziendali disciplineranno il trattamento economico e la
progressione automatica delle retribuzioni, nonché ogni altra
materia espressamente rinviata in sede di contratto integrativo
aziendale dal capitolo III del presente CCNL, fermo restando che, per
quanto concerne in particolare il trattamento economico globale
lordo, esso non potrà risultare inferiore a quello praticato
per il personale del settore credito della Banca Concessionaria.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al secondo comma dellart.
6 non riguardano le Concessioni conferite dufficio in qualità
di Commissario Governativo.
Art. 7 Procedura di rinnovo
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si
impegnano a presentare la piattaforma alla controparte
imprenditoriale in tempo utile per consentire lapertura delle
trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
Durante questo periodo e per il mese successivo a detta scadenza
ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della
piattaforma se successiva le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione
di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza
a carico della parte che vi avrà dato causa, lanticipazione
o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre
lindennità di vacanza contrattuale di cui allart.
8.
Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza
contrattuale le Organizzazioni Sindacali stipulanti presenteranno le
loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza
con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
Art. 8 Indennità di vacanza contrattuale
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in
riferimento a quanto stabilito dallart. 7, in caso di mancato
accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e
comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma
di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento
provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza
contrattuale.
Limporto di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di
inflazione programmato, applicato come segue:
per le aree professionali: 88% della voce stipendio;
per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce
stipendio;
per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio
e dellad personam di cui allart. 71, 10° comma, del
presente contratto nazionale;
per il 4° livello dei quadri direttivi:
79% della voce stipendio;
87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione)
prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi;
dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata allad
personam percepito a tale titolo.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari
al 50% dellinflazione programmata.
Lindennità non sarà più erogata dalla data
di decorrenza dellaccordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 9 Osservatorio nazionale
AllOsservatorio nazionale - composto dai rappresentanti di
entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione
sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero
complessivo per lAscotributi - sono attribuite funzioni di
studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle
ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e
del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori
riguardanti il fattore lavoro;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di
sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione del sistema nazionale della
riscossione dei tributi, in relazione alle finalità
individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e
degli eventuali piani industriali;
d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza
con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella
femminile;
e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza
con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla
legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più significative
esperienze maturate aziendalmente;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e
sull'evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione
professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro,
derivanti dall'integrazione europea;
j) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai
programmi in materia lavoristica relativi al settore;
k) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini
del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del
lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola
e dei giovani);
l) assetto previdenziale del settore;
m) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative
concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione
delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale,
nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in
relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli
strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello
europeo, nazionale o regionale;
trattamento dei dati personali sensibili ai fini della
corretta applicazione della legge 675/1996 e delle
disposizioni dell'Autorità garante.
LOsservatorio nazionale ha sede in Roma, presso lAscotributi.
I componenti dellOsservatorio resteranno in carica per il
periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere
sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di
appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre
organizzazioni stipulanti.
Nellambito dei membri dellOsservatorio viene scelto un
Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del
Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da
entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice
Presidente viene eletto dallAscotributi e viceversa.
Il Presidente e il Vice Presidente dellOsservatorio nazionale
costituiscono lufficio di presidenza, il quale, in attuazione
delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto,
svolge opera di coordinamento dellattività
dellOsservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una
banca dati gestita operativamente da Ascotributi con
accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle
rispettive organizzazioni stipulanti.
Attraverso la banca dati si raccolgono ed elaborano i
dati di complesso da utilizzare per lesame degli argomenti
oggetto di studio da parte dellOsservatorio e per gli
approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
LOsservatorio sottopone, di volta in volta, allapprovazione
delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono
contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni
opportuna valutazione delle Parti medesime.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti
e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
Nellambito dellOsservatorio viene istituita una
Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 10 Conciliazione delle controversie individuali di
lavoro e arbitrato
Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in
alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e
meno onerosa, delle controversie individuali in materia di lavoro,
convengono di introdurre, in via sperimentale, le seguenti procedure
facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle
vigenti disposizioni di legge in materia.
1. Conciliazione
In caso di controversie individuali di lavoro, le Parti interessate,
anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa
presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire
il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con
lassistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo
le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di
conciliazione.
La segreteria della Commissione ha sede presso lAscotributi.
Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici
dellAssociazione, ovvero presso lazienda interessata alla
controversia.
La predetta Commissione è composta:
per le aziende, da un rappresentante dellAscotributi;
per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione
secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione
paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione
sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite
lAscotributi.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è
inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
La richiesta deve precisare:
le generalità del ricorrente e lazienda interessata;
la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di
conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la
parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; allAscotributi
qualora la parte ricorrente sia lazienda;
il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la
procedura;
loggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la
comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e
luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni
dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si
considera comunque espletato ai fini dellart. 412 bis c.p.c.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche
limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte
interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle
parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione,
avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi
dellart. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., come
modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre
1998, n. 387.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della
segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la
Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al
Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni
dellart. 412 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80.
2. Arbitrato
Ai sensi dellart. 412 ter e quater c.p.c. è istituito,
a cura della Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che
potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie
individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti
stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.
Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati
rispettivamente dallAscotributi e dalla Organizzazione
sindacale stipulante il presente contratto adita dal
lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di
Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione
sindacale e dallAscotributi.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro,
questultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una
apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in
mancanza di ciò, viene designato, su richiesta
dellAscotributi o dellOrganizzazione sindacale adita dal
lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli
stessi criteri sopra indicati.
Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto
nazionale ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può
essere sostituito di volta in volta.
Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di
volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle
fattispecie di astensione previste dallart. 51 c.p.c.
Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dellAscotributi.
Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di
conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire
la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a
mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento
alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del
rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che
siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di
stipulazione del contratto e il momento delleventuale
costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente
dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento
dellistanza.
Il Collegio provvede allespletamento del procedimento
arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le
Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di
espletamento delleventuale istruttoria secondo i criteri da
esso ritenuti più opportuni.
Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per
leventuale presentazione di documenti e memorie ed un
ulteriore termine per eventuali repliche.
Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di
fiducia.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della
prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre
una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione
a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia
dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione
concernente lefficacia, la validità o linterpretazione
di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne
informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non
dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione
al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il
procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei
contratti e degli accordi collettivi.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al
competente Tribunale ai sensi dellart. 412 quater c.p.c..
Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i
termini di cui al presente articolo.
Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte
soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
Norma transitoria
Le Parti convengono, che per consentire unadeguata valutazione
degli impatti tecnico-organizzativi che derivano dallapplicazione
della disciplina di cui al punto 2), la procedura arbitrale viene
attivata, per un periodo di un anno, nella sola Regione del Lazio con
riferimento alle controversie insorte in tale ambito territoriale.
Le Parti medesime si riservano ogni valutazione al termine del
periodo predetto.
Le Parti concordano altresì sulla necessità di un
costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi
arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle
questioni affrontate in tale sede.
Art. 11 Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, il Concessionario
fornisce unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di
esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa
sugli argomenti di seguito indicati:
a) numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre,
suddiviso per unità produttiva;
b) andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi
assunti a livello di unità produttiva;
c) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base
alle previsioni contrattuali;
d) trasferimenti effettuati ad unità produttive situate
in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su
iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste
del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità
produttive; rotazioni effettuate nellambito di quanto previsto
dallart. 87;
e) andamento qualitativo e quantitativo dellutilizzo dei
contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo distinte per singole unità produttiva;
f) previsioni sul numero percentuale di contratti di formazione e
lavoro che l'azienda prevede, nell'anno, di convertire in contratti a
tempo indeterminato. Gli organismi sindacali in parola possono fare
proprie osservazioni in argomento;
g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità
produttiva e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo
parziale;
h) previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per
l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
i) distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni
previsionali riguardanti l'anno in corso sullapertura di
ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli
effetti della mobilità interna;
j) interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione
di costituzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti
allattività di riscossione dei tributi, delle barriere
architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di
lavoro ai portatori di handicap;
k) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in
corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto
integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali
provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da
eventi criminosi;
l) misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le
necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e
formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai
meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
(antiriciclaggio);
m) posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse
organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via
sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze
maturate in sede aziendale;
n) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali
sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla
comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle
vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche,
organizzative e produttive;
o) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più
significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il
personale), con indicazioni previsionali relative all'anno
successivo;
p) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di
revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con
particolare attenzione all'innovazione ed allo sviluppo tecnologico,
con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse
opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili
azioni per il miglioramento della qualità dei servizi
offerti);
q) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema
di orari di lavoro, part-time, mansioni del personale, telelavoro ai
sensi dellart. 27;
modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto
realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali
piani industriali.
Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente
contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono
all'anno di calendario precedente; nei casi da a) a g) l'azienda
suddivide le informazioni per categorie, aree professionali, livelli
retributivi e sesso; le materie da m) a r) possono essere oggetto di
valutazione congiunta fra le Parti.
All'incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte,
in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali
aziendali cui le aziende accordano permessi retribuiti
per la partecipazione ai suddetti incontri.
Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta
degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica
relativamente ai temi dell'incontro annuale.
Art. 12 Incontri semestrali
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori/lavoratrici i Concessionari daranno luogo semestralmente
ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette
Organizzazioni facenti parte del personale prospetteranno i problemi
relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle
condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela
fisica dei lavoratori/lavoratrici per ladozione dei
provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale saranno
inserite in apposito verbale.
Detti incontri avranno luogo preferibilmente presso la Direzione
generale del Concessionario in rapporto alla propria organizzazione
interna.
Gli incontri in parola dovranno tenersi - unitariamente con tutte le
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto su
richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni
dalla data della richiesta stessa. All'inizio di ogni incontro
semestrale le Organizzazioni Sindacali dovranno indicare tutti gli
argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
Le predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che
intendano partecipare agli incontri dovranno notificare
tempestivamente allAzienda i nominativi dei propri dirigenti
(in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni Organizzazione,
a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli
incontri siano complessivamente inferiori o superiori alle 300 unità)
che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti i Concessionari accorderanno permessi retribuiti
per la partecipazione ai suddetti incontri.
Art. 13 Pari opportunità
Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per
l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari
opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive
ai sensi della l. n. 125 del 1991, con l'obiettivo di valorizzare le
risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art.
9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti
aziendali.
Linformativa e la valutazione sono finalizzati ad individuare
provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità
per il personale femminile.
Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche
da trasferire allOsservatorio nazionale di cui allart. 9
del presente contratto.
A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il
presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri
anche ai fini dei permessi con altri elementi facenti
parte del personale: ciascuno di detti sostituti può,
comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno
correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
Art. 14 Organismo paritetico della formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla
formazione che interagisca con lorganismo di cui allart.
57 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari,
nazionali e regionali.
Art. 15 Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni
Trasferimenti dAzienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se
derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la
consultazione sono successive alla fase decisionale.
Linformazione scritta deve riguardare i motivi della
programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici e le
eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi
suindicati, formano oggetto di apposita procedura di contrattazione
prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra
lazienda e gli organismi sindacali aziendali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti,
si svolge direttamente in sede aziendale e deve esaurirsi entro il
termine di 10 giorni, successivi allinformativa di cui al primo
comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si da luogo ad
ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 25
giorni, trascorsi i quali lazienda può attuare i
provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei
predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi
assistere da un esponente della struttura nazionale territoriale
competente e lazienda può farsi assistere
dallAscotributi.
Nelle ipotesi invece di trasferimento di azienda, nel senso di
trasformazione, nel corso del rapporto di concessione della natura
soggettiva del titolare (quali fusione, concentrazione e scorporo) si
applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei
dipendenti delle aziende interessate.
Nel
caso di cessione del pacchetto azionario di controllo limpresa
cedente e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano
con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con
gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del
personale, ai fini delleventuale attivazione della procedura di
cui al comma 1 del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si
asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 16 Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno
disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro
continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed
aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente
presso lazienda distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, lazienda
fornirà preventivamente agli organismi sindacali aziendali una
informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo
provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica
della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonché
delle modalità di rientro degli interessati.
Art. 17 Appalti
Allatto della stipulazione di un contratto di appalto, di
opere e servizi, lazienda committente deve farsi rilasciare
dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale limpresa
stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale,
delle norme contrattuali collettive, previdenziali e
antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Lazienda committente, al fine di consentire il controllo del
rispetto di tali norme, comunica agli organismi sindacali aziendali
la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in
essere.
Lazienda committente si impegna a non rinnovare oltre la
scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento
dellimpresa appaltatrice sia in sostanziale violazione
dellimpegno di cui sopra.
Lazienda che decide un appalto che riguarda attività
complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni allarea
contrattuale, così come indicato allart. 4, ne dà
comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali
possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito
alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali,
effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la
riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni
sindacali nazionali possono chiedere ad Ascotributi di esaminare la
questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe
la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei
quali lazienda può rendere operativa la decisione.
Art. 18 Occupazione
Prima
di ricorrere allapplicazione delle norme di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223 le aziende, in presenza di tensioni
occupazionali- anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui
livelli occupazionali forniscono agli Organismi sindacali
aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e
obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro i
10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nellambito
dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non
disperdere il patrimonio umano e professionale presente nellAzienda.
A questo fine valutano ladozione degli strumenti utilizzabili,
quali interventi sulleventuale quota aziendale del premio di
rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni
allesodo anticipato volontario, luso dei contratti
part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle
assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la
mobilità interna i distacchi di cui allart. 16 la
possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga allart.
2103 c.c., il ricorso al fondo di solidarietà per il sostengo
del reddito, delloccupazione e della riqualificazione
professionale del personale dipendente dai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di
cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nellambito
della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi
e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
La procedura, in tutte le sue diversi fasi deve esaurirsi, salvo
diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le parti si
astengono da ogni azione diretta.
Art. 19 Procedura in tema di orari di lavoro
L'azienda, nel corso di un apposito incontro, comunica
preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni
di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario
multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario si
collochi allinterno del nastro orario extra standard, stabilite
in applicazione delle norme che precedono, nell'ambito di un
complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale
informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche,
organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare
detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari
eccedenti quello standard.
L'azienda - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da
formulare entro tre giorni dal ricevimento dell'informativa avvia una
procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise
- che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa, per
quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello
standard.
Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i
provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori.
Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame
dell'andamento della banca delle ore.
Art. 20 Nuove flessibilità e normative obsolete
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dellAzienda
interessata intese:
per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive
rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove
flessibilità di utilizzo del personale);
per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard
di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove
previste, con indennità già stabilite a livello
nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti
aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra lAzienda e gli
organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, lAzienda interessata
provvederà ad informare le Organizzazioni sindacali nazionali
dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per
conoscenza, lASCOTRIBUTI.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con
un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali
potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della
predetta informativa da parte delle Organizzazioni sindacali
nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al 4° comma. Ove le
predette Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il
termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà
nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale tra
le Parti aziendali, con lassistenza di dette organizzazioni
nazionali e dellAscotributi, per una preliminare valutazione
dellargomento.
CAPITOLO III
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 21 Decorrenza e procedura di rinnovo Materie
demandate
I contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono
rinnovabili nel rispetto del principio dellautonomia dei cicli
negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere
presentate in tempo utile a consentire lapertura delle
trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per
il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali
e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data
di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumono
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le
organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano
affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti
demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase
di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le
Parti aziendali avranno comunicato ad Ascotributi ed alle Segreterie
nazionali dei Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver
dato corso con esito positivo a tale verifica.
In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti
nazionali, in presenza dei rappresentanti dell'azienda interessata e
delle relative strutture sindacali.
La procedura per lesperimento della fase di verifica sulla
conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà
nellambito dei 3 mesi di cui al terzo comma un
massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a
15 giorni per la fase nazionale).
Le materie demandate alla contrattazione integrativa
aziendale sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
compensi di cui agli articoli 43 e 44.
Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali
intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche
disposizioni in materia.
I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore
al 1° gennaio 2002 e scadranno il 31 dicembre 2003.
Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento
dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, lAscotributi
raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma
assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino
maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle
conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi
nei confronti dellazienda datrice di lavoro.
Art. 22 Rapporti fra il contratto nazionale e le normative
preesistenti
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce
integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto
nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o
aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole
condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali
stipulati intuitu personae.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una
normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma
che precede.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali sulle materie opzionate ai sensi del CCNL del 1995 per le
quali non venga esercitata entro il 31 marzo 2003, la revoca della
predetta opzione.
È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto
nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per
favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa
contrattuale.
Le controversie collettive aventi ad oggetto linterpretazione
di norme del presente contratto possono venire congiuntamente
esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole
definizione.
CAPITOLO IV
POLITICHE ATTIVE PER LOCCUPAZIONE
Art. 23 Apprendistato e
contratti di formazione e lavoro
Le Parti nazionali - nell'ambito delle iniziative finalizzate ad
incentivare l'occupazione con particolare riferimento ai modelli
contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività
lavorativa e formativa - si riservano di esaminare il tema
dellapprendistato e dei contratti di formazione e lavoro - ai
fini dell'introduzione di una disciplina contrattuale nel settore
della riscossione - in relazione all'evoluzione legislativa della
relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l'ambito di
applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti
stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi
provvedimenti legislativi.
Art. 24 Contratti di lavoro a tempo determinato
Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
Art. 25 Contratti di fornitura di lavoro temporaneo
Ai sensi dell'art.1 della L. n.196/1997 si individuano le
seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le quali
le aziende possono stipulare contratti di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo:
a) esecuzione di un'attività o di un servizio definiti o
predeterminati nel tempo;
b) incrementi di attività anche derivanti da sopravvenute
esigenze operative e di servizio, ovvero collegati ad eventi e
decisioni provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità
pubbliche;
c) attività che presentino carattere di eccezionalità
rispetto al normale ciclo produttivo;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o
distacco anche presso altre aziende del gruppo;
e) sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa
ovvero prestano temporaneamente attività lavorativa al di
fuori dell'unità produttiva di appartenenza;
f) esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure
professionali non esistenti nell'organico o nell'organizzazione
aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a
disposizione delle imprese di settore;
g) inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico
aziendale di cui si voglia sperimentare l'utilità.
Restano escluse dalla fornitura di lavoro temporaneo le attività
riconducibili alla 1ª area professionale.
Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non può
superare il 5% del personale dipendente dall'azienda utilizzatrice
con contratto a tempo indeterminato con un minimo utilizzabile di 5
dipendenti elevabile a 10 con intese a livello aziendale.
Sempre ai sensi della normativa indicata al 1° comma, le aziende
possono, altresì, stipulare contratti di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo nella seguente ipotesi:
- assunzioni di messi notificatori per uno o più periodi,
anche non continuativi, nel limite massimo del numero complessivo dei
dipendenti in servizio presso ciascuna concessione gestita.
La percentuale di cui al comma che precede è riferita
all'organico in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Fermo
quanto previsto dall'art. 7, 4° comma, della l. n. 196/1997,
in occasione dellincontro annuale, le Parti aziendali
procedono ad un esame congiunto dell'andamento qualitativo e
quantitativo dellutilizzo dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
Ai sensi dell'art. 4 della l. n. 196/1997, le Parti
aziendali definiscono i criteri e le modalità per la
determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei di
erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati collegati all'andamento
economico dell'impresa (premio aziendale).
Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro
temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Art. 26 -
Part-time
Il
contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento,
del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il
significativo sviluppo nel settore per favorire loccupazione e
la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
1. Normativa
applicabile
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del
presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti
appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità
del rapporto:
Assenze e ferie
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro sia
concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di
giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nellanno, il
computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo
scaglione annuale dellinteressato al minor numero di giornate
lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nellanno,
rispetto alla normale distribuzione dell'orario.
Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell'anno
abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale
verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle
ferie maturate nellanno medesimo, quanto previsto al comma
precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro
prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale
il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere
compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui
fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è quella
prevista dall'art. 50.
Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale
osservano lorario di entrata fissato dal contratto individuale,
mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione
dorario proporzionale a quella del personale a tempo pieno,
fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può
eccedere le 5 ore nella giornata.
Addestramento per i neo assunti
Le Aziende provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici,
appartenenti alle tre aree professionali per un numero di settimane
non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a
tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il
limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente
verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i
criteri stabiliti all'art. 98, del presente contratto e non si
applicheranno i limiti stabiliti al punto 5 che segue:
c) Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti
tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo
parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della
maturazione delle anzianità previste dalle singole norme
contrattuali.
Norma
transitoria
In relazione a quanto previsto dalla presente lett. c), nei casi in
cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati
valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo
parziale, lazienda dovrà riconsiderare tali periodi per
intero.
Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da
una data comunque non anteriore al 1° gennaio 2002.
d) Agevolazioni per motivi di studio
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con
l'esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di
lavoro, l'art. 62 del presente contratto o le diverse norme aziendali
opzionate, con i seguenti adattamenti:
e) Formazione professionale
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica lart. 57
del presente contratto proporzionando al minor orario i quantitativi
annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore
retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il
corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il
lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun
onere a carico dellazienda.
2. Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o
misto) possono essere concordati tra lAzienda, ed il
lavoratore/lavoratrice a tempo indeterminato ovvero a termine.
Il Concessionario, in presenza di proprie esigenze tecniche,
organizzative e produttive può accogliere domande di
prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio
e/o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale.
Il Concessionario - purché ciò risulti compatibile con
le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande di
quei lavoratori/lavoratrici in servizio con 1'inquadramento
necessario che, appartenendo all'unità produttiva in cui si è
manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le
mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò
non avvenga, l'interessato può chiedere alla Direzione
aziendale che gli vengano forniti chiarimenti.
Le aziende favoriranno ai fini della precedenza
nellaccoglimento le domande avanzate dai
lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o
familiari di rilevante gravità.
Il Concessionario comunica agli organismi sindacali aziendali le
posizioni di lavoro che in relazione alle esigenze di cui sopra, sono
escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente
linformativa in caso di variazioni.
Il numero dei rapporti a tempo parziale, salvo diversi accordi in
sede aziendale, non può superare le seguenti percentuali:
20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a
tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in
servizio;
10% del complesso del personale in servizio destinatario del
presente contratto per le assunzioni dallesterno.
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del
personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con
contratto di formazione e lavoro, rilevato al 31 dicembre dellanno
precedente.
3.
Prevalenza nelle mansioni
In deroga a quanto disposto dall'art. 80 comma 7 del presente
contratto ed ai fini ivi previsti, nei confronti del
lavoratore/lavoratrici a tempo parziale si applica esclusivamente il
criterio della prevalenza, intendendosi per tale l'utilizzo nelle
mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell'orario
mensile dell'interessato.
4.
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene
determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse
indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio
aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad
orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla
minore durata della prestazione lavorativa.
Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per
la quale è prevista l'indennità di rischio, la stessa
gli viene corrisposta in proporzione alla durata delladibizione,
con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità
stessa.
L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene
corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando la sua
adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana
la metà del normale orario giornaliero di un
lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
5.
Prestazione lavorativa e orario di lavoro
Ai
quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le
previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di
cui allart 76.
Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello si applica, agli
effetti delle prestazioni aggiuntive, la normativa sulla flessibilità
della prestazione, proporzionata rispetto alla durata dellorario
a tempo parziale.
Per le 3 aree professionali, lorario del personale a tempo
parziale viene fissato secondo i seguenti criteri:
la durata settimanale dellorario del personale a tempo
parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30
minuti, con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il
personale appartenente alla 1ª area professionale, o addetto a
mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, può
risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale
con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, lorario
settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo
pieno;
le prestazioni lavorative sono concordate fra lazienda e il
lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza
obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche
tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel
rispetto, in ogni caso, di una prestazione giornaliera massima di 9
ore.
la distribuzione dellattività lavorativa che comprenda
anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta
fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa
sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale
distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli
organismi sindacali aziendali;
ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree
professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le
riduzioni di orario ex art. 62 del ccnl 12 luglio 1995 e viene
attribuita, a far tempo dal 1° gennaio 2002, unulteriore
riduzione di orario proporzionata al minore orario effettuato,
rispetto a quella riconosciuta al personale a tempo pieno (durata
dellorario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli
stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo
parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il
computo viene effettuato proporzionando la riduzione dorario
del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente
prestate nel mese o nellanno, rispetto alla normale
distribuzione dellorario;
le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di
norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo.
Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono
venire richieste prestazioni supplementari nelle mansioni
attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1°
gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle
tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata
secondo i criteri stabiliti dall'art. 97, del presente C.C.N.L.:
operazione di quadratura contabile e di chiusura;
interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici
di lavoro;
assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità
operativa.
E consentito prendere visione delle registrazioni relative al
lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui allart.
97 del presente CCNL.
Rotazioni
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale
e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono
richiedere al Concessionario, dopo tre anni di adibizione con orario
ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici
addetti alle mansioni di cassa) di essere utilizzati in altre
mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto
prestazioni di lavoro a tempo parziale.
Il concessionario valuterà la richiesta di cui sopra in
relazione ai casi specifici.
7.
Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno
Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a
tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato
- all'atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla
stessa unità produttiva.
L'azienda accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative e produttive le richieste del lavoratore/lavoratrice di
ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza
concordata, tenendo anche conto delleventuale disponibilità
al trasferimento manifestata dallinteressato.
Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre
mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice -
sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due
anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti
motivati chiarimenti.
Nell'eventualità che il Concessionario - tenendo anche conto
della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad
un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta
- ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all'interessato
tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno:
l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un
colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento,
ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al
ripristino del rapporto a tempo pieno.
Comunque le Aziende considereranno l'opportunità di accogliere
le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai
lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto
alladibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno
alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo
parziale e nella stessa unità produttiva.
8. Intese aziendali
Fermo quantaltro previsto nel presente articolo, fra lazienda
e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui
seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di
esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai
sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto
nazionale:
superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale
per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
fissazione della durata settimanale dellorario di lavoro del
personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle
indicate al punto 5 che precede;
ulteriori specifiche esigenze organizzative per leffettuazione
di prestazioni supplementari.
* * *
La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire
elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed
in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e
degli automatismi.
Norma transitoria
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 dicembre 2002 per
definire eventuali modifiche ed integrazioni alla presente disciplina
sulla base della vigente normativa di legge in materia e dei rinvii
alla contrattazione collettiva contenuti nella medesima.
Art. 27 - Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente
maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire
l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad
esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento
della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione
dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo
del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione
della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di
spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici
e/o telematici.
1. Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro
subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina
contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da
aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.
2. Costituzione del rapporto di lavoro
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di
telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo
indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro
già in essere.
Nel primo caso l'azienda deve precisare, all'atto dellassunzione,
l'unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso
gli interessati restano convenzionalmente in organico nell'unità
produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo
indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di
chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le
modalità tradizionali. L'azienda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
3. Prestazione lavorativa - Trattamento economico
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge
nel rispetto dell'orario di lavoro e/o con le relative flessibilità
temporali che l'azienda è tenuta a comunicare preventivamente
agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di
tale orario possono essere apportate solo d'intesa tra l'azienda e il
lavoratore/lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l'obbligo di essere reperibile
nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda, d'intesa
con l'interessato. In caso di impossibilità il
telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e
motivata comunicazione all'azienda.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per
il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo
professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
L'azienda deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le
specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della
prestazione. L'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto
professionale.
Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di
orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale
corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo
inquadramento che prestino la propria attività con le modalità
tradizionali.
4. Rientri in azienda - Formazione
Lazienda, per esigenze di servizio, può
chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l'unità
produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l'azienda e il lavoratore/lavoratrice rientri
periodici in azienda.
L'azienda fornisce al telelavoratore/lavoratrice una formazione
adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere
iniziative per favorire la socializzazione dei
telelavoratori/lavoratrice.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di
lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo
mutamenti negli assetti organizzativi, l'azienda procede ad un
opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito
delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il
reinserimento.
5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei
lavoratori che prestano la propria attività con modalità
tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità
particolari per consentire la partecipazione dei
telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della
specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un'apposita
bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le
comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della l. 300 del
20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori
dell'orario di lavoro prestabilito.
I dati raccolti dall'azienda per verificare il rispetto dei doveri
del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della
prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non
costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970 e delle
norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento
del rapporto di lavoro.
L'azienda deve informare preventivamente l'interessato circa i
criteri di funzionamento del software installato, per garantire la
trasparenza dei controlli.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di
effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di
norma con congruo anticipo, l'interessato.
Nell'ambito dell'incontro annuale l'azienda fornisce un'informativa
sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e
trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività
interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si
rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche
emerse nell'applicazione della presente disciplina.
6. Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda provvede ad installare
in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità
di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'azienda provvede comunque
a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e
l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'azienda
che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio,
nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui
erano al momento dell'installazione nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del
lavoratore/lavoratrice.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al
lavoratore/lavoratrice in comodato d'uso ex art. 1803 e seguenti
c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico
nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano
le previsioni del D. Lgs. n.626/94, tenendo conto delle specificità
della prestazione.
7. Sperimentalità della disciplina
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà
sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e
comunque in occasione dell'emanazione della prevista legge in materia
o dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 28 Fasce deboli
In attuazione di quanto previsto dai commi
1 e 5, art. 25, legge n. 223 del 23.7.91 e successive modifiche e/o
integrazioni, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi
prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle
liste regionali dei lavoratori/lavoratrici in mobilità
di cui allart. 6, comma 1, della medesima legge i quali non
fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di
disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali,
provenendo da aziende del settore, siano in possesso delle
professionalità richieste per linquadramento in una
delle categorie o aree contrattualmente previste, avendo anche
presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad
una mansione eventualmente diversa da quella originaria.
Ai sensi del 2° comma dellart.
25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le Parti stipulanti convengono
che tra le assunzioni sulle quali calcolare laliquota
legislativamente prevista, vanno escluse quelle concernenti il 25%
dei lavoratori appartenenti alla 3ª area, 1° livello, che
siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle
prestazioni a diretto contatto con il pubblico.
Art. 29 Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare sempre
dalla comunicazione di assunzione e non può superare i tre
mesi.
Per i lavoratori/lavoratrici inquadrati
nella 1ª area professionale il periodo di prova non può
essere superiore a 30 giorni.
Non sono ammesse né la protrazione
né la rinnovazione del periodo di prova oltre il termine sopra
previsto.
Durante il periodo di prova la risoluzione
del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento
senza preavviso.
Nel caso di risoluzione del rapporto ad
iniziativa del lavoratore/lavoratrice, devono essere corrisposte le
competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i
mesi di servizio prestato, computando, come mese intero leventuale
frazione di mese) fino al giorno della effettiva cessazione dal
servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa
del Concessionario devono essere corrisposte le competenze (compresi
i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio
prestati, computando come mese intero leventuale frazione di
mese) fino alla fine del mese in corso.
Il servizio prestato nel periodo di prova,
durante il quale si applicano le norme del presente contratto con le
eccezioni di cui al quarto comma del presente articolo, è
computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità
di servizio.
Compiuto il periodo di prova, il lavoratore sintende
confermato in servizio e deve essere dal Concessionario iscritto, con
decorrenza dalla data di assunzione in prova, al Fondo di previdenza
per gli impiegati dipendenti dai Concessionari, a norma dellart.
8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, con le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano
già prestato servizio presso la stessa azienda per almeno 3
mesi.
Non è ammessa lassunzione di personale a condizioni
diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
CAPITOLO V
DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 30 Obblighi
delle Parti
Il personale, nell'esplicazione della propria attività di
lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi
di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare al Concessionario,
nell'applicazione della propria attività di lavoro, una
collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive del
Concessionario stesso e le norme del presente contratto. Il personale
ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità
nellespletamento della propria attività lavorativa.
Il lavoratore/lavoratrice è tenuto ad osservare il
segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività
contrarie al concessionario. Gli è fatto altresì
divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed
è tenuto a notificare al concessionario leventuale
esistenza di altro suo impiego o incarico.
Il Concessionario deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione
di conoscere le procedure di lavoro predisposte dal concessionario
stesso con riferimento specifico alle mansioni che il
lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato
ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del
personale di nuova assunzione, normalmente, durante laddestramento
effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora
si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà
durante lorario di lavoro (con esclusione dellorario di
sportello) mediante apposite riunioni nellambito dei servizi o
uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
Le assenze devono essere giustificate allazienda senza ritardo.
Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti
disciplinari.
Qualora le assenze ingiustificate si protraggano oltre il
quindicesimo giorno, il lavoratore/lavoratrice sarà
considerato dimissionario, ad ogni effetto, salvo che la mancata
giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza
maggiore.
Il personale deve comunicare con sollecitudine al concessionario ogni
mutamento di residenza e domicilio.
Al personale è vietato in particolare di:
prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione
del Concessionario, o svolgere attività comunque contraria
agli interessi dellAzienda o incompatibile con i doveri di
ufficio;
accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili
con la posizione di lavoratore addetto al servizio della riscossione
dei tributi ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a
organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui
tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;
allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
entrare o trattenersi nei locali dellAzienda fuori dellorario
normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
Il concessionario può disporre che il personale inquadrato
nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle
mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro
appropriata che lAzienda stessa fornisce allinteressato.
Art. 31
Servizio di cassa e gestione di valori
I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione
dei valori alla apertura dello sportello.
Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di denaro o
valori ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della
situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano
verificate nella gestione degli stessi ad esso affidati.
Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di
prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di
previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in
mancanza di questi, ai Comuni perchè provvedano a destinarli
alla pubblica assistenza.
Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito
dal Concessionario che, dopo aver sentito linteressato, valuta
i singoli casi anche in rapporto allentità di tali
deficienze.
Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità
individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di
banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi
accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di
riconoscimento che lAzienda non abbia messo a disposizione
dellinteressato; in mancanza di tali strumenti linteressato
non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere
tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della
Banca dItalia o della Banca Centrale Europea.
Art. 32 Cauzione
Soppresso
Art. 33
Reperibilità e indennità per intervento
Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1° e 2°
livello dei quadri direttivi, il Concessionario ha facoltà di
chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a
particolari servizi (ad esempio, personale necessario per
l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a
presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati
"all'utenza"): in tal caso gli interessati potranno
assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione,
con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e
di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Al personale di cui al comma che precede spettano:
il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di
intervento;
L. 56.300 ( 29,08) (L. 55.000 [ 28,41] fino al
31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con
un minimo di L. 25.600 ( 13,22) (L. 25.000 [ 12,91] fino
al 31.12.1999);
limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali,
il compenso per lavoro straordinario per la durata dellintervento
medesimo, con un minimo di L. 33.800 ( 17,46) (L. 33.000 [
17,04] fino al 31.12.1999).
L'Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il
personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori/lavoratrici
designati dallAzienda stessa verrà data la precedenza a
coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
I quadri direttivi di 3° e 4° livello la cui presenza è
necessaria per lestrazione dei valori in caso di assenza o
impedimento devono garantire la consegna delle chiavi per
lestrazione dei valori.
Al personale di cui al comma che precede, cui lAzienda
richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i
presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative
di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza
in servizio, spettano:
il rimborso delle spese di trasporto sostenute per lintervento;
unindennità di L. 112.550 ( 58,13) (L. 110.000 [
56,81] fino al 31.12.1999) per ogni intervento effettuato.
Chiarimento a verbale
Al personale inquadrato nel 1° e 2° livello retributivo dei
quadri direttivi il trattamento di cui al 2° comma, 2°
alinea, del presente articolo si applica a far tempo dalla data di
completamento della redazione del testo coordinato.
Art. 34
Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale
Il
lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto
dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro
magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini
preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per
reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in
alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia
all'azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che
abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora
l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 64, lett. c) e d)
intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del
procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al
procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per
iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato.
L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento
penale in atto, l'allontanamento dal servizio del
lavoratore/lavoratrice interessato per motivi cautelari.
L'allontanamento
dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al
lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto
dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non
oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del
giudice penale.
La
circostanza che il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio
per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti
le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma,
lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo
comma.
Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio, ai sensi dei
comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto
all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene
considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal
presente contratto collettivo di lavoro.
Anche
durante il periodo di allontanamento del lavoratore/lavoratrice dal
servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per
l'azienda che per il lavoratore/lavoratrice medesimo, le facoltà
di recesso dal rapporto di cui all'art. 64.
Norma
transitoria
Nei confronti del personale già destinatario delle
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio il presente
articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di
completamento della redazione del testo coordinato del presente
C.C.N.L.
Art. 35 Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle
funzioni
Qualora
nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata
informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata
azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue
funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale
sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto
dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato
della libertà personale verrà conservato il posto di
lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di
risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del
lavoratore/lavoratrice, l'onere dell'eventuale risarcimento è
a carico dell'azienda.
Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità
delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'art. 34.
Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al
presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda.
Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del
presente articolo si applicano al lavoratore/lavoratrice anche
successivamente alla cessazione del rapporto, semprechè si
tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto
compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la
materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già
vigenti sulla materia stessa.
Norma
transitoria
Nei confronti del personale già destinatario delle
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio il presente
articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di
completamento della redazione del testo coordinato del presente
C.C.N.L.
Art. 36 Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dallart. 5 della legge del 13
maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico lonere
per la copertura della responsabilità civile verso terzi
ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguente
allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o
colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri
lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti a rischio medesimo.
Art. 37 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità
o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
il rimprovero verbale;
il rimprovero scritto;
la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un
periodo non superiore a 10 giorni;
il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
il licenziamento per una mancanza così grave da non
consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta
causa).
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità
di accertamenti in conseguenza della medesima, il concessionario, in
attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, può
disporre lallontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice
dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Art. 37 bis Estinzione dellazione disciplinare
Lazione disciplinare si estingue con le dimissioni del
lavoratore se accettate dal concessionario.
Lapplicazione dei provvedimenti disciplinari e laccettazione
delle dimissioni non pregiudicano però lesercizio di
ogni azione penale o civile derivante dal fatto per il quale siano
stati applicati provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.
CAPITOLO
VI
ANZIANITA
CONVENZIONALI
Art. 38
Anzianità convenzionali
Le
disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità
convenzionali contenute nel C.C.N.L. 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995
sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002.
E
riconosciuto, agli effetti degli scatti di anzianità, del
trattamento di ferie e di quello di malattia il 50% del servizio
prestato a tempo indeterminato presso altri concessionari, salvo che
ricorra lipotesi di cui al comma 4 dellart. 63 del D.Lgs.
n. 112/1999.
CAPITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 39
Tabelle retributive e struttura della retribuzione
A totale copertura del periodo intercorrente tra il 1° ottobre
1999 ed il 31 dicembre 2001 viene corrisposto un importo nelle misure
stabilite dallallegato n. 1 (tabelle nn. 1 e 2).
La determinazione della misura dellerogazione in parola va
effettuata con riferimento allinquadramento di ciascun
interessato alla data del 1° novembre 2001.
Limporto di cui sopra:
va computato pro-quota in relazione alleventuale minore
servizio retribuito nel periodo predetto;
va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il
trattamento di fine rapporto;
non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o
previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi
dellA.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di
Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.
Gli effetti economici relativi al periodo ricompreso tra il 1°
ottobre 1999 e la data di stipulazione del presente contratto si
applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
cessato dal servizio nel periodo medesimo con esclusione delle
ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero
per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto
a trattamento pensionistico, ovvero ad esodi incentivati.
Dal 1° gennaio 2002 si applicano le rispettive tabelle (all. n.
2)
Fino al passaggio aziendale a quadri direttivi, si applicano ai
lavoratori/lavoratrici interessati le relative tabelle transitorie
(all. n. 2).
Lindennità e i compensi vari sono fissati nelle misure
di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
* * *
La nuova struttura della
retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2002 è improntata a
criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene
realizzata a costo zero, tanto per quel che concerne gli
effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo, a
far tempo dal 1° gennaio 2002, una struttura articolata per tutte
le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è
stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura
standard di settore (misura utilizzata per la c.d. azienda tipo per
il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione
annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali,
le misure di cui sopra vengono conservate aziendalmente nei soli
confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del
presente contratto, previo ricalcolo dell'importo annuale delle quote
stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto
medesimo. Tali quote, che assumono la denominazione di ex
premio di rendimento:
non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri,
misure e modalità di corresponsione;
non vengono erogate in caso di attribuzione di un giudizio
professionale di sintesi negativo.
Nota a verbale
Il preesistente premio annuale di rendimento viene riconosciuto
secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. 30 giugno 1987 (Privati
esattori) ovvero dei contratti integrativi aziendali in atto alla
data di stipula del C.C.N.L. 12 luglio 1991 senza possibilità
di ulteriori variazioni.
Art. 40 Tredicesima mensilità
Al personale
viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la
gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il
trattamento economico per le quali sia prevista lerogazione per
tredici mensilità e, ove spettino:
compensi di cui agli artt. 43, 44 e 44 bis per la quota parte
considerata retribuzione;
eventuali indennità aziendali di cui al secondo comma della
nota a verbale n. 1 dellart. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980
per le esattorie gestite da Banche.
I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media
degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dellanno precedente
al 30 novembre dellanno in corso).
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso dellanno, la gratificazione compete in proporzione dei
mesi di servizio prestato, considerando come mese intero leventuale
frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento
economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi
quanto sono i mesi per i quali è stato corrisposto il
trattamento stesso.
Ai
fini di cui sopra, nei confronti del personale già
destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio
in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi
percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi
(dal 1° dicembre dellanno precedente al 30 novembre
dellanno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via
mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del
40%.
Nota
a verbale
Agli
ufficiali di riscossione e messi notificatori in servizio al
12/12/2001 presso quelle aziende che non abbiano comunque già
provveduto a compensare, anche in via indiretta, gli effetti
riduttivi sui compensi percentuali di cui al presente articolo
derivanti dalla ristrutturazione del trattamento economico su tredici
mensilità annue, in occasione della corresponsione della 13ª
mensilità verrà erogata un ulteriore somma di importo
pari alla media mensile dei compensi di cui sopra.
Analogamente
si procederà nei confronti del personale di cui sopra per
quanto riguarda la gratificazione prevista dallart. 54 del CCNL
12/7/1995.
Art. 41 Premio aziendale
Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri
stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascuna
azienda, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come
obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della
qualità ed altri elementi di competitività di cui le
imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei
risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti
professionali; tale premio verrà parametrato in base
all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali,
delle attività svolte e della funzione ricoperta.
Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono
utilizzarsi, a titolo esemplificativo:
a) indicatori di redditività
b) indicatori di efficienza
c) indicatori di produttività
d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale
(determinazione a livello locale)
e) indicatori di rischiosità.
L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata
attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra
l'altro, in termini di:
- un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti;
- percentuali di indici o di valori predeterminati.
Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi
possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità
definite a livello aziendale.
Le aziende che presentino un risultato delle attività
ordinarie negativo al netto di eventuali modifiche
straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle
partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario
- non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale.
Il premio aziendale può essere determinato sulla base di
indicatori relativi alle performance del gruppo e/o dellazienda
capogruppo per le società controllate che, per vincoli di
committenza o contrattuale con aziende o azienda del gruppo, svolgano
per esse attività prevalente tale da determinarne la
sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.
Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il
periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità
o meno nel trattamento di fine rapporto nellambito
dellammontare complessivo del medesimo viene definita a
livello aziendale.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto
di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di
assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se
lassenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la
riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che lassenza
duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i
periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio
dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma
precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque
mesi.
In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi
negativo il premio aziendale non viene erogato.
Norma transitoria
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nel 2002 con
riferimento allesercizio 2001, presso ciascuna azienda verranno
applicati i criteri utilizzati per la determinazione del premio
aziendale dellanno 2000; detti criteri saranno oggetto di
contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali
(ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di
riferimento.
Art. 42 Indennità modali
Al personale adibito in via prevalente e continuativa al maneggio di
contanti o valori, è dovuta una indennità di rischio,
nei casi, nelle misure mensili e con i criteri di cui alle tabelle
allegate (all. n. 5).
Detta indennità cessa con il cessare dellincarico e
non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo
superiore al mese, che non sia dovuto a ferie o malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale
utilizzato in mansioni comportanti lattribuzione dellindennità
di rischio, lindennità stessa compete, per il periodo di
adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore
sostituito.
Nei contratti integrativi aziendali verrà stabilita
lindennità di rischio per coloro che facciano servizio
saltuario di cassa.
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in
locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà
dellaltezza) al di sotto del livello stradale spetta
unindennità nella misura indicata nelle tabelle allegate
(all. n. 3).
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri
direttivi di 3° e 4° livello retributivo che prestino
servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti
viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella
misura indicata nelle tabelle allegate (all. n. 4).
Art. 43 Compensi agli ufficiali
Ai lavoratori/lavoratrici con mansioni di ufficiale della riscossione
è attribuito un compenso pari al 100% delle tabelle allegate
(all. n. 8) per le riscossioni quietanzate a saldo in via esecutiva
ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto del pignoramento o
per eventuali successivi atti esecutivi.
Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni
effetto e per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe
eventuali percentuali fissate aziendalmente, sulla base del rinvio
contenuto nella disciplina contrattuale nazionale precedente, in
misura inferiore e quale unico compenso previsto per i suddetti
lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione.
Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove
aziendalmente siano stabilite forme indennitarie, anche connesse a
partecipazione ai diritti per atti esecutivi, ovvero di integrazione
di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al
trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per gli
ufficiali della riscossione.
Art. 44 Compensi ai messi
Ai lavoratori/lavoratrici con mansioni di messo notificatore è
attribuito un compenso di £. 100 ( 0,06) per ogni
atto effettivamente notificato mediante consegna da parte dei
medesimi.
Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni
effetto per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe
eventuali compensi della stessa natura fissati aziendalmente in
misura inferiore per i suddetti lavoratori/lavoratrici con mansioni
di messo notificatore per gli atti notificati.
Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove
aziendalmente siano stabilite forme indennitarie ovvero di
integrazioni di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste
in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato
per i messi notificatori.
Art. 44 bis Legge 2 aprile 1958 n. 377, art.
13 Compensi
Ai fini di quanto previsto dallart. 13, quarto comma, legge 2
aprile 1958, n. 377, il 60% dei compensi corrisposti agli ufficiali
della riscossione e ai messi notificatori, quando siano dovuti per
effetto di norme collettive nazionali ovvero aziendali, costituisce
ad ogni effetto retribuzione, il residuo 40% costituisce il rimborso
spese.
Art. 44 ter Compensi per adibizione alla notifica
Gli ufficiali della riscossione possono essere adibiti anche alla
notifica degli atti.
In tal caso compete loro il compenso dovuto ai messi notificatori.
Detto compenso non spetta nel caso che lufficiale della
riscossione, per lattività di cui al 1° comma, sia
già diversamente retribuito.
Art. 44 quater Trattamento economico nei contratti
integrativi aziendali
Nei contratti integrativi aziendali il trattamento economico dei
messi notificatori di cui allart. 90 può essere
determinato mediante un compenso fisso per ogni atto notificato.
Art. 45 Buono pasto
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri
direttivi di 3° e 4° livello retributivo spetta, per ogni
giornata in cui effettua lintervallo di cui allart. 95,
ovvero ai turnisti che effettuano la pausa intermedia, un buono
per la consumazione del pasto secondo quanto previsto nellaccordo
stipulato il 10 gennaio 1991.
Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza
con quanto eventualmente già riconosciuto allo stesso titolo,
anche tramite mense aziendali.
Il buono pasto non spetta al personale in missione che
fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese
per leffettiva consumazione del pasto.
Art. 46 Sistema incentivante
Lazienda può prevedere l'istituzione di
premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock
granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di
specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio
aziendale di cui allart. 41.
L'azienda stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione
ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni
lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori
aziendali quali strutture centrali o sportelli, determinate unità
operative aventi caratteristiche omogenee).
Nella determinazione dei premi l'azienda deve tener conto del
personale che, in relazione alle mansioni svolte fornisce contributi
indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e
trasparenti - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali
aziendali prima della loro applicazione. L'azienda si rende
disponibile, su richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro
3 giorni dal ricevimento dell'informativa, ad avviare una procedura
di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi
formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che
deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa - l'azienda può
comunque adottare i provvedimenti deliberati.
L'azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni
di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad
espletare la suddetta procedura.
Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono
comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate
dall'azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i
medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l'azienda stessa
deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi
omogenei) e l'ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Art. 47 Distinzione delle piazze
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle
piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla
popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Nazionale di
Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
CAPITOLO
VIII
RIPOSO SETTIMANALE,
FESTIVITA, FERIE E ASSENZE
Art. 48 Riposo
settimanale Festività Semifestività
Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le
eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la
materia.
Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la
vigilia di Natale, il 31 dicembre nonchè, in ciascuna
località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il
cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di
sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la
vigilia di Pasqua.
Le aziende operanti nella piazza di Roma provvederanno ad informare
preventivamente gli organismi aziendali delle OO.SS. stipulanti il
presente contratto circa il numero dei dipendenti che nella piazza
medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro
nella giornata, festiva per la piazza in parola, dei SS. Apostoli
Pietro e Paolo. A tal riguardo le aziende daranno la precedenza -
compatibilmente con le necessità operative - al personale che
si sia dichiarato disponibile.
In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di
coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio
con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale
maturato al riguardo, si conviene di definire la questione come
segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del
presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività
del 25 aprile 1999 e del l° maggio 1994, l'azienda ha facoltà
di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al
compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Quanto previsto al precedente comma si applica - successivamente alla
data di redazione del testo coordinato del presente contratto - anche
alle festività del 25 aprile e l° maggio coincidenti con
la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in
forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.
Art. 49 Ferie
Nel corso di ogni anno il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un
periodo di ferie retribuite.
Aree professionali: La durata delle ferie del personale è
stabilita come segue:
- con oltre 10 anni di anzianità
.. giorni
25 lavorativi;
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità
..giorni
22 lavorativi;
Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione:
- il lavoratore/lavoratrice ha diritto a tanti giorni di ferie quanti
sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre
dello stesso anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione
di mese;
- i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto, a seconda
se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo
semestre rispettivamente a 12 o 6 giorni.
Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei
confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo
annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
Ai quadri direttivi assunti direttamente dall'azienda con tale
inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione
hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti
tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno,
computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un
massimo di 20 giorni.
Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è
avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a
seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del
secondo semestre.
* * *
I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dal
concessionario, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati;
solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il
concessionario ed il lavoratore/lavoratrice.
Il concessionario, solo per particolari esigenze di servizio, può
dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15
giorni lavorativi.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze
di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici
disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli
interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro
anzianità di servizio.
Il concessionario può richiamare l'assente prima del termine
delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo
richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie
stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese
derivanti dall'interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di
aver sostenuto.
Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di
vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in
servizio a richiesta del concessionario nonchè per l'eventuale
ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si
trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo
spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie
precedentemente fissato.
Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni
lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti
del personale il cui orario settimanale di lavoro è
distribuito su quattro o sei giorni anzichè su cinque.
Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è
ripartito su sei giorni invece che su cinque, l'azienda valuta la
possibilità di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui
ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di
venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì
successivo.
Durante il periodo di ferie compete al lavoratore/lavoratrice
lintero trattamento economico. La quota parte considerata
retribuzione dei compensi di cui agli artt. 43, 44, 44 bis viene
determinata in base alla media ragguagliata a mese delle
somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi dodici
mesi.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al
lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie
relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione
corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli
sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio
prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (tale liquidazione deve
avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20).
Nel caso che il lavoratore/lavoratrice sia cessato dal servizio nel
corso dellanno ed abbia usufruito di ferie per un periodo
maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio
prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma
corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di
ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nellanno.
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene
ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel
caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si
applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza
superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che
l'assenza duri l'intero anno.
Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata
malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano
stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati al
concessionario.
Art. 50 Permessi per ex festività
Al lavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi
giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che
(già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27
maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive
disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti
condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia
prevista la prestazione lavorativa ordinaria per linteressato,
secondo l'orario settimanale contrattualmente prestabilito per il
medesimo;
- che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni
all'intero trattamento economico.
I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio -14
dicembre di ogni anno.
La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo
preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi
medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero
- anche se disgiuntamente dalle ferie medesime in tre o più
giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla
Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.
L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non
siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli
eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata
la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità
percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (l/360
della retribuzione annua per ogni giornata entro la fine di febbraio
dellanno successivo).
Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono
convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività
dellAscensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima
dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè,
rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di
Pasqua).
Art. 51 Permessi
per motivi personali o familiari Aspettativa non retribuita
Congedo matrimoniale
Le assenze per brevi permessi retribuiti che il Concessionario
concede per giustificati motivi personali o familiari non sono
computabili nelle ferie annuali.
Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il
Concessionario può accordare adeguati periodi di congedo,
determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il
trattamento economico.
Il Concessionario, compatibilmente con le esigenze di servizio,
riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una
aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e
personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo
frazionato, di massima in non più di due periodi.
Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui
sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la
necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra
i tre e quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare
gravità, idoneamente certificate.
Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da
malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti
sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero
da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti
necessità di cura.
In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario
retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili
come ferie.
RACCOMANDAZIONE
L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di favorire, nella concessione
dell'eventuale congedo per gravi motivi di indole privata previsto
nel secondo comma del presente articolo, quelle situazioni
provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori
tossicodipendenti che si sottopongano ad effettiva cura
riabilitativa.
CAPITOLO IX
MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA
Art. 52 Malattie e infortuni
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'azienda
conserva il posto e l'intero trattamento economico al
lavoratore/1avoratrice che abbia superato il periodo di prova per:
anzianità mesi
fino a 5 anni 6
da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8
da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12
da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15
oltre i 20 anni 18
per i quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità
superiore a 25 anni 22
I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere
calcolati dall'azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo
giorno di assenza considerato.
In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento
economico sono i seguenti:
anzianità mesi
fino a 5 anni 8
da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10
da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14
da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18
oltre i 20 anni 22
per i quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità
superiore a 25 anni 24
In
ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un
trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13
novembre 1924, n. 1825.
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in
sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le
circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere
oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi
complessivi (30 mesi per i quadri direttivi di 3° e 4°
livello retributivo).
Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà
conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al
lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può
comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il
lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei
requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se
la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia
successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei
mesi.
Durante i predetti periodi di assenza compete al lavoratore la
retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari. Ai lavoratori
con mansioni di ufficiali della riscossione e di messi notificatori
compete inoltre la quota parte considerata retribuzione dei compensi
di cui agli artt. 43, 44 e 44 bis determinata in base alla media,
ragguagliata a mese, delle somme complessivamente percepite a tali
titoli negli ultimi dodici mesi.
I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i
limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio
prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il
trattamento economico di cui al presente articolo è
corrisposto dal Concessionario con deduzione di tutte le somme che il
lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte
dellIstituto assicuratore.
Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati
il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può
chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la
durata massima di quattro mesi e senza alcun effetto sul decorso
dellanzianità.
La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma
precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un
quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal
lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso
dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la
data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti
in parola.
Norme transitorie
l. La nuova disciplina di cui al presente articolo si applica a far
tempo dalla data di completamento della redazione del testo
coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per
malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data.
Tuttavia fino al 31 dicembre 2003 lapplicazione della predetta
nuova disciplina non potrà determinare per il lavoratore
conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate
in base alla pregressa disciplina.
2. Nei confronti del personale già destinatario delle
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio in servizio al l°
novembre 1999 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data
di redazione del testo coordinato del presente contratto, la durata
dell'aspettativa stessa è di 12 mesi.
Art. 53
Maternità
Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e
puerperio, al lavoratore/lavoratrice compete il trattamento economico
in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite
massimo di cinque mesi.
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione
di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al
comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle
aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo
di cinque mesi.
Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una
malattia, si applica l'articolo che precede, a decorrere dal giorno
in cui si manifesta la malattia stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per
periodi significativi a causa di maternità, malattia o
infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di
mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo
intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito
delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento
nell'attività lavorativa.
Il lavoratore/lavoratrice affidatario del minore (ai sensi dell'art.
10, legge 4 maggio 1983, n. 184) può avvalersi dell'astensione
dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991.
CAPITOLO X
SERVIZIO MILITARE
Art. 54 Obblighi di leva
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il
richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo
sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa
del servizio.
I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di
anzianità, nonchè della maturazione degli scaglioni
previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia
e di preavviso.
I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente
fosse attribuito allo stesso fine dal concessionario al dipendente
anche per effetto di leggi od accordi in materia.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o
dall'invio in licenza illimitata.
Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è
considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.
Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle
competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio,
spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo
trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come
segue:
per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
per il l° ed il 2° livello dei quadri direttivi:
85,09% della voce stipendio;
per il 3° livello dei quadri direttivi:
89,00% della voce stipendio e dell'ad personam di cui all'art. 71;
86,96% della eventuale maggiorazione di grado (per ogni
maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai
quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà
applicata all'ad personam percepito a tale titolo;
Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà
corrisposta, per ogni scatto maturato, l'omonima voce "scatti
di anzianità", con l'esclusione pertanto dello importo
ex ristrutturazione tabellare".
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori
che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
CAPITOLO XI
MISSIONI
Art. 55 Missioni
Al personale inviato in missione compete:
a) per il personale delle aree professionali e per il l° e 2°
livello dei quadri direttivi il rimborso delle spese effettive di
viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora
il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il
viaggio viene effettuato in lª classe (ove esista). In caso di
viaggio aereo, autorizzato dal concessionario, spetta il rimborso del
biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello il rimborso delle
spese di viaggio in lª classe od in aereo (classe turistica) o
con altro mezzo preventivamente autorizzato dal concessionario;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato
ricevuto e nell'interesse dell'azienda;
il trattamento di seguito indicato.
Tutte le spese devono essere documentate.
Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di
un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto
raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la
consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque -
relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della
diaria. Lazienda può autorizzare il superamento della
diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.
Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può
optare per il trattamento di diaria di cui all'allegato n. 7, ovvero
il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente
sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione
stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del
trattamento di diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora
il rimborso spese risulti inferiore all'importo della diaria, al
lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta a detto rimborso, la
corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al
suddetto limite massimo.
Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di
missione nel corso del mese, il trattamento di diaria è
corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti
principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso,
viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per
ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente
resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione
inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle
10 ore.
Nell'ipotesi di cui al 4° comma può essere concesso in
casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese
giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e
sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista.
Con autorizzazione dell'azienda potrà essere effettuato il
rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il
pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui
l'alloggio sia fornito dall'azienda, la misura della diaria
giornaliera è ridotta di un terzo.
Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali
(dalla 1ª alla 3ª), nonché al 1° e 2°
livello retributivo dei quadri direttivi, nel caso di missione con
durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è
ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, semprechè il
lavoratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta
da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà
durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'Azienda procurerà,
nei limiti del possibile, dì effettuare detta comunicazione
tempestivamente.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, nel caso di
missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è
ridotta de1 15% a partire da1 15° giorno successivo all'apposita
comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti
che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta
riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni
della missione.
In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei
casi in cui la distanza fra la località di missione e la
residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i
25 Km (cosiddette missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso
delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le
Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal
l° gennaio successivo.
Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto
sono indicati nellallegato n. 7.
RACCOMANDAZIONE
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto,
l'Ascotributi raccomanda i concessionari di adottare forme
assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito
dell'invio, in missione disposto dal concessionario stesso, debbano
fare uso del mezzo aereo.
CAPITOLO
XII
ADDESTRAMENTO FORMAZIONE CRITERI DI
SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA
VALUTAZIONE DEL LAVORATORE/LAVORATRICE
Art. 56 Addestramento
I concessionari provvedono ad un opportuno addestramento dei
dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella
3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area
professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a
mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e
comunque entro il primo anno di servizio.
Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane,
anche non continuative, per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella
3ª area professionale, l° livello retributivo o a due
settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area
professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a
mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi
collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra
di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per
illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni,
singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente
facente parte del personale dell'azienda, previa comunicazione alla
Direzione aziendale competente del nominativo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo
l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione
aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è
riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz'ora
cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti
ad organizzazioni diverse.
Art. 57 Formazione
Le Parti procederanno, entro tre mesi dalla data di stipula del
presente contratto, ad un incontro volto ad istituire un organismo
idoneo a promuovere iniziative in materia di formazione anche
mediante laccesso a finanziamenti regionali, statali o europei.
Le Parti convengono che leventuale riduzione di orario di
lavoro da destinare alla formazione può essere definita
nellambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e
loccupazione del 22 dicembre 1998.
* * *
Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d'ingresso in
relazione alle previsioni di legge - la formazione continua del
personale:
· rappresenta strumento
essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la
crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
· concorre, unitamente ad
altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito
dalle specifiche norme in materia;
· assume un ruolo strategico
per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del servizio
nazionale di riscossione dei tributi e la valutazione delle risorse
umane;
· assume carattere selettivo
in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, l'azienda promuove corsi di formazione professionale
nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine -
secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel
rispetto, a far tempo dal l° gennaio 2002, delle seguenti
previsioni:
a) un pacchetto formativo non inferiore a 24 ore annuali
da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore pacchetto di 26 ore annuali, di cui 8
retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non
retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro;
la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta
anche tramite autoformazione con l'ausilio di adeguata strumentazione
anche informatica.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di
cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore
retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione cui alla lett. b) vengono
considerate dall'azienda, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici,
eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con
specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli
interessati le soluzioni organizzative che ne consentano
l'effettuazione.
La formazione al di fuori dellorario di lavoro, in caso di
copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà
essere, in tutto o in parte, retribuita.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei
corsi, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte,
dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono,
formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito
incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le
Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno
qualora l'azienda apporti sostanziali modifiche in materia.
Nell'ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità
di partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono
essere portati a conoscenza del personale.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può
anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere
interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle
aziende che per la loro dimensione, per l'appartenenza ad un gruppo
bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne
ravvisassero la necessità.
Le Parti si impegnano a promuovere la preparazione e laggiornamento
professionale del personale, con particolare riferimento ai soggetti
che rappresentano il concessionario nel compimento degli atti
inerenti al servizio di riscossione, nonché davanti al giudice
dellesecuzione.
Ai fini della frequenza ai corsi di formazione per le funzioni di
ufficiale della riscossione previsti allart. 63, comma 1, del
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le società concessionarie,
sentite le OO.SS. aziendali, provvedono alla designazione dei
dipendenti che parteciperanno ai suddetti corsi, individuati tra
quelli appartenenti alla 3ª area professionale.
Per la designazione dei dipendenti che parteciperanno ai suddetti
corsi, le società concessionarie terranno conto, in via
prioritaria, delle richieste di partecipazione volontaria ai corsi,
presentate dai dipendenti interessati, tenute presenti le attitudini
del richiedente e la compatibilità con le esigenze operative
aziendali.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni
aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento
della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le
aziende organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi
previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di
riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per
addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di
lavoro e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici invitati a
frequentarli è facoltativa.
Art. 58 Sviluppo professionale e di carriera
Le capacità professionali costituiscono un patrimonio
fondamentale per i lavoratori/lavoratrici e per l'efficienza e la
competitività delle aziende concessionarie.
Pertanto le aziende si impegnano a valorizzare e sviluppare le
capacità professionali secondo il principio delle pari
opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le
esigenze organizzative e produttive delle aziende stesse, tenendo
anche conto dell'evoluzione delle tecnologie, soprattutto
informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a) una formazione adeguata;
b) l'esperienza pratica di lavoro;
c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti
professionali connessi al differente inquadramento del personale e in
connessione alla valutazione professionale del personale concorre
allo sviluppo di carriera del personale stesso.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle
risorse umane l'azienda può prevedere, informandone gli
organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di
determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze
programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area
professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri
riportati nelle rispettive Parti speciali.
Art. 59 Criteri di valutazione professionale
Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione
professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.
Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei
elementi - di valutazione professionale - i cui contenuti vengono
opportunamente individuati dalle aziende in relazione alle specifiche
figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri
obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze professionali,
precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e
potenzialità professionali, prestazioni.
Art. 60 Valutazione del
lavoratore/lavoratrice
L'azienda attribuisce annualmente al lavoratore/lavoratrice un
giudizio professionale complessivo.
Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una
sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al
lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
Il
lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito
della valutazione professionale formulata dall'azienda e delle linee
adottate dall'azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle
opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai
criteri di valutazione professionale, e può chiedere
chiarimenti al riguardo.
Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare,
siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del
giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli
automatismi, del premio aziendale e dell'ex premio di rendimento -
all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.
L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di
settore e il premio aziendale non vengono erogati in caso di giudizio
di sintesi negativo.
Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio
professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può
presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente
entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il
lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente
dell'organizzazione sindacale stipulante, facente parte del
personale, a cui conferisce mandato.
L'azienda, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal
ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei
successivi 60 giorni.
Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di
sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di
mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere
trasferito ad altro ufficio.
Chiarimento a verbale
Le aziende dedicheranno particolare attenzione al momento della
trasformazione del sistema di valutazione del lavoratore/lavoratrice
rispetto al precedente sistema delle note caratteristiche, garantendo
la massima obiettività al fine di evitare che il mutamento dei
criteri rispetto a quelli in precedenza adottati comporti, di per sè,
valutazioni meno favorevoli.
Art. 61 - Coinvolgimento sindacale
L'azienda, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali,
comunica agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli
indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo
sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello
stesso.
Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e
proposte nell'ambito di una procedura di confronto della durata
massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in
ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al
termine della procedura stessa l'azienda rende operativi i propri
provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20
giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che
l'azienda intendesse apportare successivamente.
L'azienda, al termine della procedura, porta a conoscenza dei lavora-
tori/lavoratrici indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per
l'applicazione dei principi e criteri suindicati.
CAPITOLO XIII
AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
Art. 62 Lavoratore/lavoratrici studenti
In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio
1970, n. 300, i lavoratori/lavoratrici studenti di cui al primo comma
del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere
assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di
lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello
normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente
contratto.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari,
spettano per- messi retribuiti - oltre che per le giornate in cui
devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio
occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora -
per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel
luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località
diversa. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corso di
laurea in una delle discipline universitarie che davano titolo a
riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale
(indistintamente per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d.
"lauree brevi", a far tempo dall'1.1.2002), spetta - una
sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato
dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da
fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è
prevista la prova di esame.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il
conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di
secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, con esclusione di quelle a carattere artistico - ovvero che
sostengono l'esame di laurea in una delle discipline che davano
titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità
convenzionale -spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente
comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni
lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli
interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con
almeno cinque giorni di anticipo.
Sono inoltre concessi permessi giornalieri retribuiti ai lavoratori
che sostengono gli esami per labilitazione alle funzioni di
ufficiale della riscossione per il tempo strettamente necessario per
tali esami nonchè per raggiungere la sede degli esami medesimi
e per il relativo rientro; tale permesso è usufruibile a
richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione con almeno
5 giorni di anticipo.
Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in
scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese
le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico -
oppure iscritti a corso di laurea in una delle discipline
universitarie che davano titolo a riconoscimenti contrattuali di
anzianità convenzionale, spetta, un permesso retribuito di 20
ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al
giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione
aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta
per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi
previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione
secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
È inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di cui
al precedente comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di
studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di
istruzione secondaria di secondo grado, università) e, quindi,
al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito
sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due
periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati
alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di
anticipo.
I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e
quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale
periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di
richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti
alla stessa unità produttiva l'azienda è tenuta ad
accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di
studio - pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa
categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima,
dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non
universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai
lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.
Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l'assunzione la licenza
di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere
artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.
235.000 ( 121,37).
Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo
l'assunzione una laurea secondo l'ordinamento anteriore al D.M. 3
novembre 1999, n.509, viene attribuito, per una sola volta, un premio
di L. 390.000 ( 201,42). Tale premio compete, nella misura di
L. 240.000 ( 123,95), a chi abbia conseguito, a far tempo dal
1.1.2002, una c.d. laurea breve di durata triennale. Con riguardo ai
titoli di studio universitari conseguiti ai sensi del predetto
Decreto ministeriale il premio compete nelle seguenti misure:
- L. 240.000 ( 123,95) al conseguimento della laurea;
I lavoratori/lavoratrici sono tenuti a produrre le certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 4° e
8° comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti
di titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che davano
diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali.
Art. 63
Borse di studio
Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici
secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del
diritto agli assegni familiari iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure
iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente
riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni
effetto di legge, ivi comprese, a far tempo dall'anno accademico
2002/2003, le c.d. lauree brevi e quelle specialistiche di cui al
D.M. 3 novembre 1999, n. 509, vengono annualmente corrisposte
provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) L. 145.000 ( 74,89) agli studenti di scuola di istruzione
secondaria di primo grado;
b) L. 205.000 ( 105,87) agli studenti di scuola di istruzione
secondaria di secondo grado;
c) L. 420.000 ( 216,91) agli studenti universitari.
Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L.
100.000 ( 51,65) e di L. 150.000 ( 77,47) per gli
studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e
universitari che - per mancanza di scuola od università del
tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano
corsi di studio in località diversa.
Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per
un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi
previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione
secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e
secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;
- agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della
sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento tutti gli esami
previsti dal piano di studi della facoltà meno due.
Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del
coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione
che non beneficino di provvidenze analoghe.
La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con
eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene
effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il
mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di
riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo
dell'anno successivo a quello accademico di riferimento.
Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno di corso
viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione,
un importo pari a L. 225.000 ( 116,20).
Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo
alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione
viene corrisposto - entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza
tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto
percepito ai sensi del comma che precede.
La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte
degli interessati, della certificazione attestante il sussistere
delle condizioni richieste.
CAPITOLO XIV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
64 Cause di risoluzione - Attestato di servizio
La
cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può
avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda o del
lavoratore/lavoratrice per aver l'interessato superato il periodo di
conservazione del posto e l'eventuale periodo di aspettativa di cui
all'art. 52 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc),
nonché per invalidità permanente riconosciuta in base
alla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda nei confronti
del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei
requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la
prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa
di legge in materia;
per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giustificato
motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta
causa ai sensi dellart. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice
per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
per morte.
Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma
dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante
dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 si applica a tutti i
lavoratori/lavoratrici delle aziende che occupino complessivamente
più di 15 dipendenti.
Il Concessionario comunque rilascia al lavoratore/lavoratrice
allatto della cessazione del rapporto, un certificato
contenente lindicazione del tempo durante il quale egli ha
svolto la sua attività presso la Concessione, delle mansioni
prestate e dellinquadramento ricoperto e, a richiesta del
lavoratore/lavoratrice, copia del conto di liquidazione.
Art. 65 Preavviso
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli
effetti dell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il
caso di dimissioni, l'azienda è tenuta ad accordare al
lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore
giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del Concessionario
ai sensi delle lett. a), b) e c) dell'art. 64, spetta al
lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell'all.
n. 6.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del
lavoratore/lavoratrice (art. 64, lett. g), oltre al trattamento
economico fino al termine del mese in corso, l'indennità di
mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate
nel medesimo allegato n. 6.
I termini di disdetta del preavviso di cui allallegato n. 6
decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
E in facoltà del Concessionario di far cessare il
servizio allatto stesso della comunicazione della risoluzione
del rapporto di lavoro o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza
del preavviso, con lobbligo peraltro di corrispondere al
dipendente licenziato una indennità pari alla intera
retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla
scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è
risolto allatto della cessazione stessa.
Lammontare dei compensi di cui agli artt. 43, 44 e 44 bis, per
la quota riconosciuta quale retribuzione, agli effetti
dellapplicazione del precedente comma, verrà commisurato
sulla media dellultimo triennio e, se il lavoratore non abbia
ancora compiuto i tre anni di servizio, sulla media del periodo di
servizio prestato presso il Concessionario.
Art. 66 Dimissioni
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dal
lavoratore/lavoratrice al Concessionario con il preavviso di un mese
salvo diverso termine concordato. In difetto, il Concessionario
tratterrà dalle competenze spettanti al lavoratore/lavoratrice
la corrispondente indennità di mancato preavviso.
È in facoltà del Concessionario di far cessare il
servizio il giorno della presentazione delle dimissioni o in
qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo
al dimissionario una somma pari all'intera retribuzione fino alla
scadenza stessa.
In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dellart. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), è previsto il divieto di licenziamento, spetta
previa presentazione di idonea certificazione medica il
trattamento economico fino al termine del mese in corso.
In caso di risoluzione del rapporto per giusta causa ad iniziativa
del lavoratore, spetta al lavoratore medesimo, oltre al trattamento
di fine rapporto, di cui allart. 70, lindennità
di mancato preavviso nella misura stabilita nellall. n. 6.
Art. 67 Rivalsa per danni arrecati al concessionario
Il Concessionario ha sempre diritto di rivalersi ai sensi di legge su
quanto compete, a qualsiasi titolo, al lavoratore che cessi dal
servizio, per danni da questi eventualmente arrecati al
Concessionario medesimo e per le anticipazioni comunque concessegli.
Art. 68
Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro art. 64 lett. a) e ad
iniziativa del lavoratore/lavoratrice
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dellart.
64 lett. a), spetta al lavoratore/lavoratrice il
trattamento di fine rapporto di cui allart. 70 oltre
allindennità di mancato preavviso nella misura stabilita
dallallegato n. 6.
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del
lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dallobbligo
del preavviso mentre gli spetta il trattamento di fine rapporto di
cui allart. 70.
Chiarimento a verbale
Leventuale risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a
riconoscimento dellinvalidità permanente da parte del
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari si
intende avvenuta ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice.
Art. 69 Contestazioni
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga
contestazione circa la somma spettante al lavoratore/lavoratrice o
agli aventi diritto, lazienda è tenuta a liquidare
immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza
pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell'azienda, se i
fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno
materiale allAzienda, si conviene che è ammissibile, ai
sensi dellart. 1252 c.c., la compensazione tra quanto dovuto al
lavoratore/lavoratrice e quanto al medesimo imputabile a titolo di
risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti
sull'ammontare del danno, la compensazione può essere
effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme
relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto
dellAzienda stessa.
Art. 70
Trattamento di fine rapporto
La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.
Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri
direttivi di 1° e 2° livello:
e, ove spettino, da
assegno di cui all'art. 89, ultimo comma;
indennità di rischio;
indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
concorso spese tranviarie;
indennità di cui all'art. 92, 3° comma;
indennità di turno diurno;
assegni di cui all'art. 103;
indennità di ruolo chiave;
eventuale ex premio di rendimento aziendale;
indennità aziendali di cui al secondo comma della Nota a
verbale n. 1 dell'art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980, Banche;
compensi percentuali di cui agli artt. 43, 44 e 44 bis, per la quota
riconosciuta quale retribuzione;
eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi
"aziendali ed in atto alla data del 31 maggio 1982, semprechè
assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale
al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai
Concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fintanto
che gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello:
stipendio;
tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi
carattere continuativo anche se con corresponsione periodica,
compresa, ove spetti, l'indennità di rischio.
Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere
eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche
parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi
degli art. 55 e 77 del presente contratto o, comunque, corrisposti
con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4°
livello retributivo trasferito o in missione.
CAPITOLO XV
QUADRI DIRETTIVI
Art. 71 Definizione ed inquadramento
La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli
retributivi.
Declaratorie - Sono quadri direttivi i
lavoratori/lavoratrici, che pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in
via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità
funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari
specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa
esperienza, nell'ambito di strutture centrali che nella rete
(sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità
nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori
appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale,
ivi comprese le responsabilità connesse di crescita
professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti
collaboratori.
Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di
poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza
dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e
discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle
deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via
congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a
carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Nellambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella
presente categoria:
gli incaricati di svolgere attività specialistiche
caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie
professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard,
con imput parzialmente definiti ed in contesti sia stabiliti che
innovativi, secondo le previsioni che seguono:
1° livello retributivo:
il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione
di uno sportello cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il
preposto;
i preposti ai seguenti rami di
attività specialistiche (presso la Direzione
generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui
siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto:
legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e
bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità
locale.
2° livello retributivo:
il dipendente che venga preposto
dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti
almeno 9 dipendenti compreso il preposto;
i preposti ai seguenti rami di
attività specialistiche (presso la Direzione
generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui
siano addetti almeno 9 dipendenti compreso il preposto:
legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e
bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità
locale.
3° livello retributivo per:
il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione
di uno sportello cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il
preposto;
i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche
(presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture
periferiche) cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il
preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa,
contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive,
fiscalità locale;
il dipendente che venga preposto dal concessionario alla direzione
di più sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 15
dipendenti compreso il preposto;
il dipendente che venga preposto, nellambito della direzione o
della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a
servizi o uffici purchè a detti uffici o servizi siano
stabilmente addetti nel complesso almeno 20 dipendenti compreso il
preposto.
4° livello retributivo per:
il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito
territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20
dipendenti compreso il preposto;
il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione
di uno sportello cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il
preposto;
i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche
(presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture
periferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il
preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa,
contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive,
fiscalità locale;
il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione
di più sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 30
dipendenti compreso il preposto;
il dipendente che venga preposto, nellambito della direzione o
della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a
servizi o uffici purchè a detti uffici o servizi siano
stabilmente addetti nel complesso almeno 30 dipendenti compreso il
preposto.
Le Parti valuteranno la possibilità di individuare in sede
aziendale ulteriori profili professionali esemplificativi.
Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a
cambiamenti di organizzazione possono essere individuati tempo per
tempo, su richiesta di una delle Parti:
CHIARIMENTO A VERBALE
Per addetto si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato,
iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai
Concessionari ivi compreso il personale dipendente regolamentato,
alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657,
dal contratto del credito e non iscritto al Fondo.
* * *
Nel 1° e nel 2° livello retributivo della nuova categoria
vengono collocati, rispettivamente, i lavoratori inquadrati nel 1°
e 2° livello retributivo della 4a area professionale
(ccnl Ascotributi 12 luglio 1995) ed i quadri del grado minimo e del
grado superiore al minimo (per coloro ai quali si applicano le
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio).
L'inserimento nel 1° e nel 2° livello della nuova categoria
avviene automaticamente e correlativamente.
Nel 3° e nel 4° livello retributivo, il più elevato
dei quali corrisponde a quello in essere per il grado minimo di
funzionario, vengono collocati gli attuali funzionari - che
conservano tale denominazione per il periodo di vigenza contrattuale
- esclusi coloro ai quali viene contestualmente attribuito
linquadramento fra i dirigenti.
In sede aziendale - espletando la procedura di seguito prevista -
potrà essere collocata nel 3° livello retributivo una
quota degli attuali funzionari da individuare nell'ambito del grado
minimo aziendalmente previsto, in relazione alle funzioni svolte,
alla struttura ed all'organizzazione dellazienda. La restante
parte dei funzionari viene collocata nel 4° livello retributivo.
Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la differenza di
trattamento economico. Fermo quanto stabilito in materia di riforma
della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per
effetto di futuri incrementi retributivi.
In sede aziendale si dà corso entro 90 giorni dalla
stipulazione del presente contratto ad un apposito incontro
nel corso del quale lAzienda stessa rappresenta agli organismi
sindacali aziendali una delle seguenti eventualità:
la sussistenza delle condizioni per lapplicazione immediata
della nuova normativa sui quadri direttivi;
un piano di graduale applicazione di detta normativa indicando i
relativi tempi e modalità;
il rinvio dellapplicazione della medesima normativa in una
fase successiva.
In ogni caso l'applicazione della nuova disciplina dovrà
avvenire entro il 30 giugno 2002.
Fino alla data prevista aziendalmente per l'applicazione del nuovo
sistema, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme
contrattuali per la 4a area professionale (ccnl Ascotributi 12 luglio
1995), per i quadri (per coloro ai quali si applicano le Disposizioni
Particolari per le Casse di Risparmio) e per il personale direttivo
(ccnl Ascotributi 17 luglio 1995 - Parte Generale e Parte Speciale
per coloro ai quali si applicano le Disposizioni Particolari per le
Casse di Risparmio).
In ciascuna delle ipotesi di cui al 6° comma che precede e
secondo i tempi ivi indicati le Parti aziendali dovranno verificare
congiuntamente la conformità dell'applicazione della nuova
disciplina ai criteri predetti secondo la procedura che segue.
L'azienda - nellambito dei criteri di sviluppo professionale
adottati - rappresenta agli organismi sindacali aziendali gli effetti
conseguenti all'applicazione della nuova struttura contrattuale
rispetto all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto.
Lo sviluppo professionale nell'area dei quadri direttivi è
collegato alla individuazione da parte dell'azienda di ruoli chiave
correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle
attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che
nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), con i connessi
trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento
del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle
risorse umane, l'azienda può prevedere percorsi professionali
per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che
prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative
formative.
Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La
predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, è
finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di
cui ai commi che precedono, fermo restando che al termine della
procedura stessa l'azienda rende operativi i propri provvedimenti.
Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere
seguita nel caso di eventuali modifiche che l'azienda intendesse
apportare successivamente.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che l'assegno ad personam di cui al
10° comma della presente norma è computabile ai fini della
eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di
settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti
di previdenza aziendali.
Art. 72
-Fungibilità Sostituzioni
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della
fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto
più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei
compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità
- nell'ambito della categoria dei quadri direttivi -rispettivamente
fra il 1° e i1 2° livello retributivo e fra i1 3° e i1 4°
livello retributivo.
Ai sensi dell'art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga - per questo
specifico aspetto - all'art. 2103, 1° comma, c.c., l'assegnazione
del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi,
ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si
sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta
in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla
conservazione del posto.
Tuttavia, il quadro direttivo di 1° livello retributivo che
sostituisce quello di 2° livello assente con diritto alla
conservazione del posto, acquisisce il relativo livello retributivo
superiore esclusivamente nel caso in cui venga a cessare, per
qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell'assente e comunque non
prima di sei mesi dall'inizio della sostituzione.
Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della
sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro
dell'assente ai sensi dei precedenti comma, l'assegno contrattuale
inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che
effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad
esplicare.
Art. 73
-Trattamento economico
Fermo quanto previsto al cap. VII del presente contratto,le voci che
compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le
seguenti:
e, ove spettino:
assegno ex intesa 12 dicembre 2001;
indennità varie (ad es. indennità di rischio,
sotterraneo);
assegno ad personam di cui allart. 71.
Chiarimento delle Parti
Le Parti si danno atto che, per effetto della nuova struttura del
trattamento economico, a far tempo dal 1° gennaio 2002, sono
confluite - ove spettanti - nella voce stipendio le seguenti voci già
previste dai CCNL Ascotributi 12.7.95 e 17.7.1995.
paga di livello o paga base;
indennità di ex scala mobile;
indennità di mensa;
EDR;
lequivalente di 1/13 della quattordicesima mensilità:
lequivalente di 1/13 del premio annuale di rendimento nella
misura standard di settore;
indennità direttiva (di funzione per le Aziende che applicano
le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio);
indennità di rappresentanza;
indennità di carica (per le Aziende che applicano le
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio).
Art. 74 Scatti di anzianità
A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli
scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale
(30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il l°
scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di
passaggio al 3° o al 4° livello retributivo dei quadri
direttivi.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
Per il personale destinatario dei ccnl 12 luglio 1995 e del ccnl 17
luglio 1995, in servizio rispettivamente al 12 luglio 1995 e
1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi
stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto
dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri
direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3°
e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei
precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla
data di assunzione o nomina (vedi TAB. E in allegato).
Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria
dei quadri direttivi emerga che l'interessato viene a beneficiare di
un incremento annuo inferiore a L. 3.000.000 ( 1.549,37),
l'azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire
comunque detto incremento minimo sotto forma di assegno ex
intesa 12.12.2001. L'assegno in parola è riassorbibile
per effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per
effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della
differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello
retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.
Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla
retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari
anzianità.
Art. 75 Formazione e sviluppo professionale
Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla
individuazione da parte dellazienda di figure professionali -
opportunamente correlate ai diversi livelli di responsabilità
- sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture
centrali che nella rete (sportelli e/o strutture periferiche).
L'azienda definisce ruoli chiave che possono essere raggruppati in
aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di
gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane,
con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali con i
connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il
superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente
rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione
allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di
attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.
Art. 76 Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare
orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati,
nell'ambito di un rapporto fiduciario.
La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con
l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3a
area professionale addetto all'unità di appartenenza, con le
caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale
categoria e criteri di autogestione individuale che
tengano conto delle esigenze operative.
Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede
nazionale sono commisurate - ivi compresa la c.d. forfettizzazione
del compenso per lavoro straordinario di cui al seguente chiarimento
delle parti - ad una prestazione corrispondente all'orario normale
della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili
medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto
limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente
possibile gestire secondo il meccanismo suesposto,
verranno rappresentate dall'interessato all'azienda, la quale -
valutatane la congruità - corrisponderà un'apposita
erogazione.
Per il 3° e 4° livello retributivo l'azienda valuta la
possibilità di corrispondere un'apposita erogazione a fronte
di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno.
Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale,
alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale.
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo
eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi nonché di
sabato (nel caso che il nucleo operativo cui linteressato è
addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì)
o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui linteressato
è addetto risulti normalmente operante dal martedì al
sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina
(nel caso che il nucleo operativo cui linteressato è
addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al
sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il
quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni
lavorative in tali giorni il Concessionario esenterà
correlativamente, linteressato dallo svolgere in altro giorno
le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi nei turni notturni
(compresi fra le ore 22 e le ore 6) spetta, per ciascuna notte in cui
effettuano detti turni, il compenso di cui allall. n. 3.
Lindennità di turno notturno viene erogata in misura
intera se la prestazione è compresa, per oltre due ore, fra le
22 e le ore 6.00, ed in misura pari alla metà se la
prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi
situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della
presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame
fra gli organismi aziendali e il Concessionario.
Su richiesta di una delle Parti stipulanti le OO.SS. e lAscotributi
si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.
Chiarimento delle Parti
Le parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei
quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro
straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e
conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. n. 2)
L. 2.150.000 ( 1.110,38) per il 1° livello;
L. 2.250.000 ( 1.162,03) per il 2° livello.
Art. 77 Trasferimenti
Il concessionario, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e
produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità
produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento
l'azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di
famiglia dell'interessato.
Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che
abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22
anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto
senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione
che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità
produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km e, in
ogni caso, al personale preposto o da preporre a sportelli.
Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo
consentano, viene disposto dall'azienda nel rispetto dei seguenti
termini:
- per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, con un preavviso
non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la
distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia
rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km;
- per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, con un preavviso
non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia
familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto
all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri
lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i
suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il quadro
direttivo beneficerà di un'erogazione commisurata a tante
diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il
quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al
pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti
conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla
lett. a) dellart. 55;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e
dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in
quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a
sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 - o, in alternativa,
il trattamento a piè di lista di cui all'art. 55 - per il
tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un
minimo di 3 giorni per i quadri direttivi di l° e 2° livello
ed un massimo normalmente di 60 giorni per i quadri direttivi di 3°
e 4° livello.
2. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti
conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per se e per le
persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di
servizio, come previsto alla lettera a) dell'art. 55;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e
dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in
quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a
sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 - o, in alternativa,
il trattamento a piè di lista di cui all'art. 55 - per il
tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un
minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni per i
quadri direttivi di l° e 2° livello ed un massimo normalmente
di 120 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, più,
per l'intera categoria, tante diarie - pari al 60% della misura
prevista in all. n. 7 - quante sono le persone di famiglia
trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario
al trasloco.
L'azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro
direttivo l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo
stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato
secondo lart. 1 del d.m. 5 marzo 1999 (recante criteri per la
determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione
territoriale).
Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del
rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà
rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata
complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i
trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
L'alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse
caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il
dipendente occupava nella sede di provenienza.
L'azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti
del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della
cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f)
dell'art. 64, a lasciare libero l'immobile di cui ai precedenti comma
e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la
cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento
compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico
secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del
diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente
comma non è cumulabile con quelle dell' 11° e del 12°
comma.
Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio
di residenza, i quadri direttivi di 3° e 4° livello hanno
diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
- una mensilità e mezza, qualora l'effettivo cambio di
residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è
pari a due mensilità se la distanza della piazza (comune) di
destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più
diretto effettuabile con mezzo pubblico;
quattro mensilità, qualora l'effettivo cambio di residenza
concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i
quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti. Detta indennità
è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza
(comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il
percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a
riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere
continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento
economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in
cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo.
Per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce
stipendio e dell'ad personam di cui all'art. 71; 86,96%; della
eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del
passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale
passaggio detta percentuale andrà applicata all'ad personam
percepito a tale titolo.
Per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce
stipendio; 86,96% della maggiorazione di grado (per ogni
maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri
direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà
applicata all'ad personam percepito a tale titolo.
Per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà
corrisposta, per l'intera categoria, la sola voce "scatti di
anzianità", per ogni scatto maturato, con l'omissione
quindi dell"'importo ex ristrutturazione tabellare".
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle
lett. a), b), c) e f) dell'art. 64, l'azienda provvede al rimborso
delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal
presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del
rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento
(5 anni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello), e questi,
entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in
altra località del territorio nazionale.
Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo,
nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a
carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari
del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il
rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in
un'unica località.
Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando
il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro
direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del
medesimo, l'azienda provvede al rimborso totale o parziale delle
spese effettivamente sostenute.
Quanto previsto al 5° comma che precede non trova applicazione
nei casi di rientro dell'interessato nella piazza d'origine.
Dichiarazioni delle Parti
l. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello i trattamenti
di cui al punto 1 del quarto comma ed al 1° alinea del nono comma
del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti
dell'interessato che, pur prendendo dimora nella località in
cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza,
avendo lasciato nella località di provenienza il proprio
nucleo familiare.
Le aziende - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio
e con le caratteristiche complessive della figura professionale del
quadro direttivo - continueranno a prendere in considerazione quelle
specifiche situazioni personali dei medesimi che risultino
particolarmente meritevoli di attenzione.
2. La disciplina di cui al presente articolo potrà formare
oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse
cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli
immobili urbani.
Raccomandazione
L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle aziende di tenere in considerazione
anche i casi in cui il quadro direttivo di 3° e 4° livello di
cui al punto 2 del 4° comma del presente articolo, sia
impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati
motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della
situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto l,
lett. a), b) e d) del predetto quarto comma del presente articolo,
ferma restando l'eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle
lett. a), b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari -
di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni
dall'avvenuto trasferimento, il quadro direttivo interessato
trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi,
l'una tantum eventualmente già percepita nella misura di cui
al 1° alinea del nono comma verrà integrata alla misura
dell'alinea successivo.
Norma transitoria
Le Parti stipulanti potranno definire una disciplina transitoria,
fermo restando che i contratti di locazione e di sublocazione in
essere potranno essere applicati fino alla naturale scadenza.
* * *
Per il personale già destinatario delle Disposizione
Particolari per le Casse di Risparmio, la disciplina di cui al
presente articolo troverà applicazione a far tempo dal l°
gennaio 2002, restando nel frattempo in essere la corrispondente
normativa contenuta nei suddetti CCNL.
Art. 78 -Legge n. 223/1991
Resta chiarita l'applicabilità della legge n. 223/1991 a tutto
il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1°
al 4° livello retributivo).
Art. 79 Assistenza sanitaria
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua
complessiva a carico dell'azienda per misure a carattere
assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese
connesse a malattie o infortuni, è fissata in L. 700.000 (
361,52) per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo
familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della
predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali
aziendali.
I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure
eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l'adeguamento
dell'importo all'uopo destinato ove inferiore.
Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere
previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai
fini dell'ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
Il presente articolo non si applica presso le aziende già
destinatarie delle Disposizioni Particolari delle Casse di Risparmio,
restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in
materia.
CAPITOLO
XVI
AREE PROFESSIONALI
Art.
80 Inquadramenti del personale
I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente parte speciale
sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli
retributivi disciplinati dagli articoli che seguono.
La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti
indispensabili per l'inquadramento nell' area professionale.
I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali
del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi
ai singoli livelli.
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della
fungibilità ed anche al fine di consentire ai
lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del
lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, il Concessionario può
attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte
le attività di pertinenza dellarea professionale di
appartenenza senza che ciò comporti riduzione del trattamento
economico.
Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate
attività proprie di un livello retributivo superiore,
linteressato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali
compiti alla corresponsione della relativa differenza di
retribuzione.
Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate
attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito
della medesima area professionale è riconosciuto
l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività
superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto -
con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.
Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera
convenzionalmente adibizione continuativa e prevalente
laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal
presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli
accordi aziendali lutilizzo, nei compiti ivi indicati,
per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e
per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel
mese).
Per quanto non previsto dalle norme che precedono in materia di
inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti
integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali
già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli
esemplificativi indicati nel presente contratto. Restano ferme le
eventuali disposizioni più favorevoli per i
lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti aziendali.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività
o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo
per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La
regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta
in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni
integrative aziendali.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente
articolo chiariscono che restano confermate le
previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche
regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla
fungibilità nell'utilizzo del personale, globalmente connesse
agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
Art. 81 1ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono
stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e
prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali è
sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze
di tipo elementare.
I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella
presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di
fatica e custodia, personale di guardiania.
Al personale addetto alla guardiania notturna spetta - in aggiunta al
trattamento economico proprio dell'area professionale di appartenenza
- una indennità mensile nella misura stabilita in all. n. 3.
Art.
82 2ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono
stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale
non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via
continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine,
anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere
specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di
pratica e/o di addestramento professionale.
Di seguito sono riportati taluni profili professionali
esemplificativi relativi ai tre livelli retributivi nei quali si
articola la presente area professionale.
Profili professionali esemplificativi 2ª area
professionale
1° livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili
al presente livello retributivo quelle svolte dagli:
- addetti ai servizi di sportello per la contazione,
l'ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
- addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai
servizi di anticamera, nonchè ai servizi di portineria
relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di
lavoro;
- addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e
moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo
alinea, della presente area professionale;
- addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già
predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi,
ovvero a compiti equivalenti;
- addetti in via continuativa e prevalente:
alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori,
al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della
presente area ed al 1° livello retributivo della 3° area
professionale;
all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con
responsabilità proprie dell'area di appartenenza;
alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici,
ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui
al 3° livello retributivo della presente area professionale;
- i lavoratori/lavoratrici che nellambito delle specialità
di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via
continuativa e prevalente - anche in collaborazione con altri
appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al
3° livello della presente area professionale - lavori di normale
difficoltà di esecuzione per l' allestimento, la conduzione,
l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine,
impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione
di guasti di facile riparazione.
In via esemplificativa rientrano tra le predette attività
quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro,
muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista,
tappezziere, giardiniere nonchè altre attività
artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc.
di attrezzi e beni.
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2° area professionale,
1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro
il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia
leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.
2° livello retributivo -Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili
al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle
attività di cui agli alinea da 1 a 7 del 1° livello
retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più
addetti al medesimo 1° livello.
3° livello retributivo Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili
al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via
continuativa e prevalente:
- alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a
riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili - esclusi i
lavori di quadratura - sulla base di elementi comunque già
prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 3°
alinea del 1° livello della presente area;
a compiti di messo notificatore;
a compiti comportanti l'aggiornamento di schedari mediante
annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;
- alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo
il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva,
l'espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1°
livello della presente area;
- alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti:
abbinamento di documenti alle lettere accompagnatorie quando
pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro
collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati
(ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici);
determinazione del porto dei plichi;
- all'archivio con compiti di selezione e catalogazione e
conservazione di pratiche e/o documenti;
- all'economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti
di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati,
microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d'economato, delle
relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o
richieste;
- ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in
"tempo reale" o ad altre apparecchiature con compiti
comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già
prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a
distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di
dati in diverso linguaggio grafico;
- alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di
centralinista;
- ai centralini telefonici in qualità di operatore;
- ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni
tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività
proprie del presente livello;
- i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui
allultimo alinea del 1° livello della presente area, in
quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola
riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una
corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via
autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi
esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare
qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione,
complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali
telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature
di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di
sicurezza.
Art. 83 3ª Area Professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono
stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente,
attività caratterizzate da contributi professionali operativi
e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che
richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza
di esecuzione.
Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia
funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori,
prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dal
Concessionario, ma possono anche concorrere a supportare i processi
decisionali superiori.
Nellambito della predetta declaratoria generale:
nel 1°
livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici
stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e
prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure
globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti,
tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte
variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di
altri lavoratori/lavoratrici;
nei livelli
retributivi superiori al primo sono inquadrati i
lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via
continuativa e prevalente, attività caratterizzate
generalmente dalla combinazione di più risorse
tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei
risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi
compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di
altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area,
nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici,
sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte
dimensioni.
Di seguito sono riportati taluni profili professionali
esemplificativi.
Profili professionali esemplificativi 3ª area
professionale
1° livello retributivo - Profili
- i preposti all'ufficio centrale delle gestioni di riscossione dei
tributi;
- coloro che svolgono compiti di cassiere in via continuativa e
prevalente per almeno tre ore al giorno per sei mesi in un periodo di
dodici mesi;
- gli addetti ai "terminali" nell'ambito dei sistemi c.d.
in "tempo reale" - e, cioè, ad apparecchiature
operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale - in
quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o
scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che
comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai
singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
coloro prevalentemente addetti, anche allo sportello, a lavori che
implichino responsabilità nellesame e nell'espletamento
delle pratiche e pertanto richiedano una adeguata conoscenza delle
disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione
delle imposte.
4° livello retributivo -Profili
lavoratore/lavoratrice preposto dal Concessionario ad uno o più
sportelli cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi compreso
il preposto;
lavoratore/lavoratrice preposto dal Concessionario nell'ambito della
Concessione ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o
altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano
stabilmente addetti almeno 7 elementi oltre il preposto;
lavoratore/lavoratrice che nell'ambito della Concessione venga
stabilmente incaricato dal Concessionario di coadiuvare in via
autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità,
un quadro direttivo di 3 o 4° livello retributivo o dirigente e
a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di
quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati.
Ai fini di cui alle presenti lettere a), b) e c) va computato il solo
personale ad orario intero di lavoro e a tempo indeterminato iscritto
allo speciale Fondo di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai
Concessionari. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo
parziale si applica la disciplina di legge in materia.
Norma
transitoria
Fino al 31 luglio 2002, il lavoratore/lavoratrice che, ai fini
dell'assunzione, denunci di essere in possesso di un diploma di
laurea o di scuola media superiore, con esclusione dei titoli di
studio a carattere artistico, viene inquadrato nel presente 1°
livello retributivo. A tal fine l'interessato deve esibire il
relativo titolo all'azienda - per i necessari controlli - prima
dell'assunzione.
Art. 84 -Trattamento economico
Fermo quanto previsto al cap. VII del presente contratto, le voci che
compongono il trattamento economico del personale delle aree
professionali sono le seguenti:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di
anzianità;
e, ove spettino
- indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo,
concorso spese tranviarie, etc.).
Chiarimento delle Parti
Le Parti si danno atto che per effetto
della nuova struttura del trattamento economico, a far tempo dal 1°
gennaio 2002, sono confluite - ove spettanti - nella voce stipendio
le seguenti voci già previste dal CCNL Ascotributi del 1995:
- paga di livello o paga base;
- indennità di ex scala mobile;
- indennità di mensa;
- EDR;
l'equivalente di 1/13 della quattordicesima mensilità;
l'equivalente di 1/13 del premio annuale di rendimento nella misura
standard di settore;
indennità di carica (per le Aziende che applicano le
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio).
Art.
85 -Scatti di anzianità
A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli
scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale
(30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il primo
scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo
giorno del mese in cui matura.
Per il personale in servizio al 12 luglio 1995 resta confermato il
numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità
per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero
complessivo massimo di 8 (v. tabella in allegato n. 2, Tab. E).
Art. 86 - Sviluppo professionale
Lo sviluppo professionale per il personale della 3ª area viene
perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze
generali relative al funzionamento dell'azienda, ai prodotti e
servizi, alle procedure, sviluppo di capacità di
relazioni commerciali con la clientela).
A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente
integrata con esperienze pratiche di lavoro e mobilità su
diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nel
lavoratore/lavoratrice le competenze (specialistiche e/o commerciali
o di coordinamento gerarchico).
Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di
progetti di sviluppo professionale per i profili più elevati
della 3a area, allo scopo di favorire la possibilità
di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della
categoria dei quadri direttivi.
Art. 87 Rotazioni del personale
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale
e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale
(esclusi gli addetti a mansioni operaie) anche al fine di favorire
laccrescimento delle proprie capacità professionali
possono richiedere al Concessionario, dopo tre anni di adibizione
alle medesime mansioni (6 per gli addetti alla cassa) di essere
utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
Il Concessionario accoglierà la richiesta di cui sopra
compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì
conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato
anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio,
servizio della Concessione).
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro tre mesi
dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere al
Concessionario che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
I lavoratori/lavoratrici di cui al 1° comma del presente articolo
hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di
ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di
propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo
comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della
richiesta scritta.
Il Concessionario è tenuto a soddisfare le richieste di cui al
comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni
anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area
professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area
professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo
operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività
il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far
ricoprire il posto che si rende vacante.
Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.
Per i lavoratori/lavoratrici adibiti alle
mansioni di ufficiale della riscossione o messo notificatore le
possibilità di rotazione saranno subordinate alle esigenze di
servizio, semprechè sia possibile far ricoprire il posto che
si rende vacante e senza che ciò comporti il ricorso a nuove
assunzioni.
Art. 88 Sostituzioni
LAzienda può incaricare il
lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di livello retributivo
superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso
linteressato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di
servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purchè
vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al
livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è
stato chiamato ad esplicare.
Tuttavia i sostituti dei lavoratori/lavoratrici assenti con diritto
alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo
superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in
cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro
dellassente e comunque non prima di sei mesi dallinizio
della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratore di
livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello
della 2ª area professionale e quelli nellambito della 3ª
area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha
diritto, dopo nove mesi dallinizio della sostituzione, al
livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è
stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione
del rapporto di lavoro dellassente.
Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della
sostituzione, fino allattribuzione del livello o al rientro
dellassente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente,
lassegno contrattuale inerente al livello superiore
corrispondente ai compiti che effettivamente il
lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare, oppure
la differenza di retribuzione in base allart. 89 che segue.
La norma di cui sopra non riguarda le aziende presso le quali le
sostituzioni in oggetto avvengano mediante lassegnazione
dellincarico a determinati lavoratori/lavoratrici a condizioni
nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma
precedente.
Art. 89 -Retribuzione in caso di inquadramento superiore
In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area
professionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi,
nonché dell'appartenente al 3° livello retributivo della
2ª area professionale al 1° livello retributivo della 3ª
area professionale, all'interessato vengono attribuiti:
lo stipendio fissato per l'inquadramento acquisito;
lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex
ristrutturazione tabellare maturati all'atto del passaggio, nelle
misure previste per il nuovo inquadramento.
Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal primo comma del
presente articolo, all'interessato vengono attribuiti:
a) lo stipendio fissato per l'inquadramento acquisito;
b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex
ristrutturazione tabellare - nelle misure previste per il nuovo
inquadramento - per un importo che risulti complessivamente il più
vicino alla cifra che l'interessato ha maturato globalmente allo
stesso titolo nell'inquadramento precedente.
Nei casi di passaggi di cui al primo
comma del presente articolo al lavoratore/lavoratrice che fruisca
prima del passaggio di un numero di scatti superiore all'anzianità
di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme
contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni
di cui al primo comma si applica quanto previsto dal secondo comma.
In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti
di anzianità da riconoscere all'interessato non deve,
comunque, superare quello spettante ai lavoratori/lavoratrici del
livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano - in
applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente -
pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì,
fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità
viene riconosciuta l'anzianità già maturata, a tali
fini, nel livello di provenienza.
L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal
lavoratore/lavoratrice, rispetto al trattamento determinato secondo
le norme di cui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno "ad
personam" assorbibile con successivi scatti di anzianità
e/o passaggi di livello retributivo.
NORMA
TRANSITORIA
Per
il personale già destinatario delle disposizioni particolari
delle Casse di Risparmio, disciplina che precede troverà
applicazione nei confronti dei passaggi successivi alla data di
stipula del presente articolato, restando - nel frattempo -
applicabile la previsione di cui allart. 26 delle predette
disposizioni.
Art. 90 Assunzioni per la notifica degli
atti di riscossione
In relazione a quanto previsto dallart. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, è in facoltà del
Concessionario procedere ad assunzioni a tempo determinato di
personale con mansioni di messo notificatore, nel limite massimo,
tempo per tempo, del 100% del numero del personale in servizio presso
ciascuna concessione gestita.
Tali assunzioni vengono effettuate per la notifica degli atti di
riscossione.
Resta fermo
quantaltro previsto in materia di assunzioni a termine da leggi
o contratti.
Art. 91 - Orario
settimanale
Lorario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì
al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per
il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i
guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che
seguono.
Le aziende che alla data di stipula del presente contratto non hanno
un orario di lavoro settimanale distribuito su cinque rientri
pomeridiani, potranno, a far tempo dal 1° gennaio 2002,
ridistribuire in tal senso lorario di lavoro settimanale.
A far tempo dal l° gennaio 2002, il lavoratore/lavoratrice
all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dellorario settimanale di 30 minuti,
da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15
minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare lorario settimanale di cui al 1°
comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23
ore annuali).
La riduzione di orario di cui al 2° alinea che precede non va
decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso
dellanno e spetta pro-quota nei casi assunzione o cessazione
del rapporto di lavoro in corso danno, ovvero di passaggio a
tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
Quanto previsto al 2° comma determina lassorbimento delle
due giornate di riduzione di orario di cui all'art. 62 del
ccnl 12 luglio 1995.
Lorario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei
casi di articolazione:
- su quattro (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
A far tempo dal l° gennaio 2002 viene riconosciuta annualmente
una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente,
da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla
competente Direzione, nellarco dellanno medesimo sotto
forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di
unora.
Art. 92 Orario giornaliero
Lazienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di
lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per
gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari:
- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00*)
e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;
- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore
19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale
dipendente dall'azienda con un minimo di personale utilizzabile di 10
unità elevabile a 15 con accordo in sede aziendale;
- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il
limite del 4% per attività per le quali sussistano effettive
esigenze operative con intese con gli organismi sindacali aziendali
che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.
Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni
(art. 3 del presente contratto), il nastro orario standard è
compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è
compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
Nei casi in cui lorario giornaliero termini oltre le ore 18,15
ed entro le 19,15, (19,30 per le attività soggette a
specifiche regolamentazioni) ai lavoratori/lavoratrici compete
lindennità giornaliera di L. 6.600 ( 3,41) (L.
6.750 ( 3,49) dal 1° gennaio 2002) per ciascun giorno in
cui effettuano tale orario.
Nei casi in cui lorario giornaliero termini oltre le 19,15,
(19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni)
ai lavoratori/lavoratrici compete la riduzione di 1 ora
dellorario settimanale, oltre allindennità di
turno di L. 7.700 ( 3,98) (L. 7.900 ( 4,08) dal 1°
gennaio 2002) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Relativamente alle attività riguardanti gli ufficiali di
riscossione con intese con gli organismi sindacali aziendali che non
comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende, il predetto
orario extra standard può incrementarsi, nel caso sussistano
effettive esigenze operative, fino ad una quota non superiore al 50%
del personale addetto alla predetta attività con un minimo
utilizzabile di 10 unità.
Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard
può essere adottato per un massimo del 30% del personale
medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del
13% prevista dal 1° comma, 2° alinea che precede.
Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma
restano, inoltre, esclusi coloro che espletano le attività in
turno di cui al successivo punto 3.
Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette
percentuali (esclusa quella del 4% di cui al l° comma, 3°
alinea) e di quella prevista per l'orario multiperiodale non può
risultare in flessibilità più del 18% del
personale dipendente dall'azienda.
Art. 93 Turni
Per le attività appresso indicate l'azienda ha facoltà
di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni
giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere
relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi
di sicurezza;
b) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
2. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore
22:
a) autisti;
b) call center;
servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche
di tipo consortile.
Per turni si intendono articolazioni dorario che iniziano o
terminano fuori dellorario extra standard.
Agli interessati esclusi gli addetti ai servizi di guardiania
compete, oltre allorario settimanale di 36 ore,
lindennità di turno di cui in allegato (all. n. 3)
per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di
lavoro si collochi allinterno del nastro orario extra standard
lazienda potrà adottare informandone
preventivamente gli organismi sindacali lorario
settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità,
ovvero lorario di 37 ore con diritto allindennità
di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una
riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. c) del punto 2, viene
riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo
da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
Il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 2,
lett. b) e c), possono essere effettuati da un limitato numero di
addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività
di presidio stabile.
Al personale che effettua turni notturni nel limite massimo
individuale di 80 volte lanno per gli addetti alle attività
di cui alla lett. c) del punto 2 compresi fra le ore 22 e le
ore 6 spetta, inoltre, lindennità di turno notturno
indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia.
Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e
linizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.
Lindennità di turno notturno viene erogata in misura
intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22
e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna
è di durata fino a 2 ore.
Leventuale effettuazione da parte dellazienda di
ulteriori distribuzioni in turno dellorario di lavoro in casi
diversi da quelli previsti nel presente articolo, può
realizzarsi solo previa intesa fra lazienda stessa e gli
organismi sindacali aziendali.
Art. 94 Orario di sportello
La durata dellapertura dello sportello al pubblico è
stabilita in un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri fermo
restando che, nel corso dellanno, lorario di sportello
potrà anche eccedere tale limite per un numero di giornate non
superiore a 20. I giorni in cui ricorrono le suddette condizioni -
che potranno riguardare anche la giornata di sabato - verranno
comunicati dalle aziende alle OO.SS. con un preavviso di almeno 10
giorni.
Fra linizio dellorario giornaliero di lavoro e quello
delladibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere
un periodo minimo di 5 minuti.
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere
superiore a 6 ore giornaliere.
In deroga al predetto limite, dintesa tra lazienda e gli
organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità
operative per le quali la predetta adibizione individuale può
essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Note a verbale
Le parti convengono che le condizioni oggettive per ladibizione
di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui allultimo comma del
presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle
unità operative ove sia addetto un unico cassiere.
Presso le Concessioni che adottino, in via normale e continuativa,
un orario di sportello superiore alle cinque ore giornaliere, fra il
termine di adibizione allo sportello e la fine dellorario
giornaliero di lavoro dipendente, deve intercorrere un periodo
minimo di 1 ora (30 minuti nel caso di sportello di durata pari a 6
ore e mezzo) e le misure dellindennità rischio
aziendalmente previste devono essere proporzionalmente maggiorate
fino al massimo del 20%, nei confronti del personale che venga
adibito allo sportello per più di cinque ore. Qualora la
predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono
essere maggiorate di un ulteriore 14%.
Art. 95 Intervallo
Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un
intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato,
salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13,25 e le ore
14,45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta,
rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra
l'azienda e gli organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché
laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla
consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare
quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la
colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di
turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.
Art. 96 Orario multiperiodale
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o
commerciali programmabili, l'azienda ha facoltà di distribuire
l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi
dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei
casi di distribuzione su 4 o 6 giorni) e da prevedere prestazioni
ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve
comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9
ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può
risultare inferiore nei periodi di minor lavoro a 5 ore
giornaliere e 25 settimanali;
- nei periodi di maggior lavoro - che non possono
superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di
lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione
relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario
contrattuale stesso.
L'azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo
anticipo, l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di
maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato.
Eventuali modifiche possono essere apportate dall'azienda d'intesa
con l'interessato.
In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli
orari, l'azienda deve informare preventivamente gli organismi
sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei
lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente
disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per
un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il
personale dipendente dall'azienda con un minimo di 3 addetti.
L'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori
volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia
rappresentate dall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può
essere effettuato dal personale a tempo parziale.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad
attività per la quale non è previsto l'orario
multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto - per le
ore eventualmente prestate oltre lorario settimanale medio di
riferimento - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle
ore eccedenti (nel caso di spostamento linteressato può
optare, dintesa con lazienda, per il meccanismo della
banca delle ore).
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà
sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e
comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente
contratto.
Art. 97 Banca delle ore
L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative
aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice
nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.
Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50
ore nellanno, rappresentano uno strumento di flessibilità
e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al
recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale
meccanismo opera - dintesa fra l'azienda ed il
lavoratore/lavoratrice - anche tramite una riduzione della
prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della
stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.
Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste
maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno
feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni
aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo
della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro
straordinario.
Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma che
precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il
meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro
straordinario, a richiesta del lavoratore/lavoratrice.
Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro
straordinario appresso indicato.
Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro
il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va
osservato nei confronti di ciascun dipendente.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno
di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato (ovvero di
lunedì nei casi di distribuzione dellorario settimanale
dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali
esigenze.
Criteri di recupero. Nei primi 4 mesi dall'espletamento delle
prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato
previo accordo tra azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale
termine, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo
prescritto, previo preavviso all'azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2
giorni.
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato
non oltre 10 mesi dal predetto espletamento.
Nei casi di prolungate assenze quali malattie, infortuni,
maternità, servizio militare che abbiano impedito
leffettuazione del recupero entro i predetti termini, il
lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la
fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo
termine da concordare con lazienda, ovvero la corresponsione
del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene
riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto,
per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il
numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.
Il Concessionario deve comunicare mensilmente alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo
delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nellambito di ogni
singola concessione, suddiviso per sportello, uffici o servizi
specificando il numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno
effettuato dette prestazioni.
E in facoltà di un componente la rappresentanza
sindacale del personale, appositamente designato dalle predette
organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da
ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al
lavoro aggiuntivo.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di
volta in volta, dallazienda e registrate nei modi prescritti
dalla legge.
Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un
compenso pari alla paga oraria ai fini di cui sopra con le seguenti
maggiorazioni:
25% nei giorni feriali;
30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei
casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì
al sabato);
55% di notte (fra le 22 e le ore 6);
65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle
festività infrasettimanali.
La paga oraria viene calcolata dividendo il 90,66% di un dodicesimo
dellammontare annuale delle seguenti competenze:
e ove spettino:
il 100% dellindennità per lavori svolti in locali
sotterranei;
il 100% dellindennità di turno diurno;
il 90,66% degli assegni mensili di anzianità (compresa la
differenza annuale per le aziende già destinatarie delle
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio) per un divisore
fisso che si determina moltiplicando lorario settimanale per
52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per
difetto.
Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a
quello di effettuazione della prestazione.
Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami
concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere
presentati entro i 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto
effettuarsi lerogazione.
A far tempo dalla data di completamento della redazione del testo
coordinato del presente contratto, ai fini dellindividuazione
della paga oraria utile per il calcolo del compenso per lavoro
straordinario, per il personale già destinatario delle
Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio
limitatamente al personale in servizio verranno anche
considerate, al 100%, lindennità di reggenza e tutte le
voci corrisposte per le mensilità eccedenti le dodici.
Norma transitoria
Gli accordi aziendali in atto alla data di stipulazione del presente
contratto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale
sede alla luce dei criteri definiti dalla presente norma.
Dichiarazione delle parti
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il
ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante
entità e continuità, in sede aziendale si darà
luogo ad un apposito incontro nel corso dellanno, su richiesta
degli organismi aziendali delle Organizzazioni sindacali aziendali,
per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi
possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Art. 98 Riposo settimanale Prestazioni in giorni
festivi
infrasettimanali e nelle semifestività
Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il
riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) spetta un
riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo
compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del
giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso
sottoindicato.
Il
lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo settimanale dà
diritto - oltre al riposo compensativo - ad un compenso pari:
alla paga oraria, calcolata come previsto all'art. 97 maggiorata del
25%, salvo per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2° area
professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al
personale adibito a mansioni di commesso) quanto previsto dall'art.
102, comma 12.
Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica,
nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al
riposo settimanale, spetta al lavoratore un compenso pari al 20%
della paga oraria.
Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il
lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente
con le esigenze si servizio, di un corrispondente permesso, in
sostituzione del compenso pari alla paga oraria calcolata come
allart. 97, maggiorata del 30%.
Nei giorni semifestivi fermo quantaltro previsto dal
presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello
la prestazione di lavoro non può superare le cinque ore per il
personale destinatario del presente C.C.N.L., ad eccezione del
personale di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna. Le
prestazioni compiute oltre le cinque ore dal personale di custodia
addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal
personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate
con unindennità pari, per ciascuna ora prestata, alla
paga oraria maggiorata del 30%.
Nei giorni semifestivi lorario di sportello non può
superare le 4 ore e 30 minuti.
Nota a verbale
Presso le Concessioni nelle quali la materia dei turni di lavoro per
il personale appartenente alla 1ª area professionale sia
regolata in base a contratti collettivi di lavoro aziendali,
stipulati precedentemente al 1° gennaio 1970, tale
regolamentazione aziendale potrà continuare ad essere in
vigore e potrà essere rivista in sede di rinnovo di quei
contratti aziendali.
Art. 99
Flessibilità individuali
Compatibilmente con le esigenze di servizio il Concessionario può
accordare:
al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in
via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti
rispetto a quello fissato per il nucleo operativo (reparto, ufficio,
servizio o (sportello) cui appartiene l'interessato, con correlativo
spostamento dellorario di uscita;
ovvero,
d'intesa con le OO.SS. aziendali:
ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con i contribuenti, di
posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata
fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.
Nelladottare lorario di lavoro extra standard, le aziende
terranno conto delleventuale richiesta - derivante da gravi e
continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a pendolarismo,
a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari
portatori di handicap o a ulteriori situazioni analogamente
meritevoli di particolare considerazione - del lavoratore/lavoratrice
interessato a:
non modificare il suo precedente orario di lavoro;
essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato
il predetto orario extra standard, purchè ciò risulti
compatibile con le esigenze dei servizi e semprechè
l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l'inquadramento
richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti
percentuali stabiliti dal presente capitolo e, limitatamente al 1°
comma, delle relative indennità.
Art. 99 bis Orario di lavoro Ufficiali di
riscossione
Le parti stipulanti convengono sulla
opportunità di adeguare la disciplina contrattuale alle mutate
esigenze del servizio di riscossione dei tributi, alla necessità
dei Concessionari di fornire servizi più efficienti e più
flessibili nei confronti dei contribuenti e di favorire la più
funzionale valutazione delle garanzie di individuali e collettive e
per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.
Tanto premesso le parti medesime stabiliscono quanto segue.
E in facoltà del Concessionario distribuire nei
confronti del personale con qualifica di ufficiale della riscossione
lorario giornaliero di lavoro in modo diverso dal restante
personale.
Fermo restando la durata dellorario di lavoro giornaliero in 7
ore e 30 minuti lorario medesimo può essere determinato
con riferimento ai limiti temporali previsti dallart. 519
c.p.c.
Il predetto spostamento di orario non può superare un periodo
massimo di 10 settimane lavorative (da lunedì al venerdì),
anche non consecutive, nellanno solare con un preavviso non
inferiore a 7 giorni rispetto ad ogni periodo di spostamento di
orario.
Al personale indicato al primo comma che precede spettano L. 12.000
( 6,20) per ciascun giorno in cui viene effettuato lorario
giornaliero di lavoro come sopra determinato.
Il Concessionario è tenuto a segnalare agli organismi
sindacali aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto gli
spostamenti di orario effettuati ai sensi dei commi precedenti.
Art. 100 Videoterminali
Il lavoratore/lavoratrice addetto in
via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa
a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un
quarto dora.
I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano
inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di
elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella
giornata in luogo delle pause di cui al primo comma del
presente articolo a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa
di 30 minuti di cui al 5° comma dellart. 93.
In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice
alladibizione ai videoterminali, lazienda adotterà
gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati
in altre mansioni.
Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive
delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si
opera nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali abbiano
manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette
previsioni aziendali, ai sensi dellultimo comma dellart.
84 del C.C.N.L. 12 luglio 1995. Presso le aziende già
destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di
Risparmio, tale volontà potrà essere manifestata entro
il 31 luglio 2002.
Presso le aziende già destinatarie delle Disposizioni
Particolari per le Casse di Risparmio, tale volontà potrà
essere manifestata entro 30 giorni dopo la stipula del presente
articolato.
Nota a verbale
Ai fini dellapplicazione della presente norma, deve intendersi
per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia
affidato unicamente il compimento di operare su dette
apparecchiature; sono pertanto esclusi dallapplicazione della
disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come
strumento per lo svolgimento dei compiti loto propri (ad es.: addetti
allo sportello con o senza maneggio di valori).
Art. 101 Pausa per addetti ai centralini
A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene
attribuita dal Concessionario una pausa di mezzora nella
giornata, divisibile anche in due periodi.
Qualora al centralino siano adibiti contemporaneamente più
operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare
interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è
adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti
possibile la sostituzione dell' interessato nelle anzidette mansioni.
Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi
comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già
in atto in sede aziendale.
Art. 102
- Ausiliari - Vigilanza e custodia
In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro
e relativi trattamenti indennitari, l'orario di lavoro giornaliero
dei lavoratori/lavoratrici inquadrati nella lª area
professionale, nonchè del personale addetto a mansioni operaie
inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente
ripartito in due periodi determinati dall'azienda in rapporto alle
esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d'intesa con
gli organismi sindacali aziendali, l'orario può essere
suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle
spese tranviarie per il terzo periodo.
Tra la fine
dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo periodo del giorno
successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto
alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla
conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani
notturni - i quali osservano comunque l'orario di cui all'art. 91, 1°
comma (fatte salve le riduzioni d'orario di cui all'art. 91, 3° e
ultimo comma) - osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.
Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonchè
al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area
professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo
compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno
speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il
servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori
dei quali può essere incaricato il guardiano.
Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di
lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano
sostituito.
In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro
diurno - entro il limite delle ore 8.30 per notte - spetta il
compenso indicato in allegato (all. n. 3).
Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso
dai predetti servizi.
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale,
1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a
mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla
custodia diurna nei locali dell'azienda.
Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella
giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui
l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - è
corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più
di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei
locali dellazienda in giornata destinata a riposo settimanale,
ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della
settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della
paga oraria, calcolata come all'art. 97.
Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di
vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda in
provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso,
nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio
militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi
di assenza.
Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento)
non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata
lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori/lavoratrici.
I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai
medesimi lavoratori/lavoratrici in base ai precedenti comma non
devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.
Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi
indicati in allegato (all. n. 3).
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il
servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo
pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia
incaricato il guardiano sostituito.
Art. 103 Automatismi
In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le
normative contenute nel C.C.N.L. 12 luglio 1995 (art. da 119 a 123) e
le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate.
Art. 104 Trasferimenti
Il trasferimento del lavoratore/lavoratrice può essere
disposto dal Concessionario solo per comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento il
Concessionario terrà conto anche delle condizioni personali e
di famiglia dellinteressato.
Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non
inferiore ai quindici o trenta giorni di calendario a seconda che la
distanza per la sede (Comune) di destinazione sia rispettivamente
inferiore o superiore ai 30 chilometri.
Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni
di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il
trasferimento non può essere disposto senza consenso del
lavoratore/lavoratrice stesso.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei .casi
di trasferimento a sportello (ovvero a unità operativa)
situato in comune diverso, che disti meno di 30 chilometri ed, in
ogni caso, al personale preposto o da preporre a sportelli.
Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il
lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese
e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o
parenti conviventi verso i quali sia tenuto allobbligo degli
alimenti:
il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla
lett. a) dellart. 55;
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei
bagagli e relativa assicurazione;
il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto
non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a
sublocazione, col massimo di un anno;
la diaria nella misura prevista nellall. n. 7 per il tempo
strettamente necessario al trasloco con un minimo di tre giorni.
2. Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti
conviventi verso i quali abbia l'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sè e per
le persone di famiglia conviventi, compresa l' eventuale persona di
servizio, come lett. a) dellart. 55;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e
dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in
quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a
sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista nellall. n. 7 per il
tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova
residenza con un minimo di giorni 15 ed un massimo normalmente di 30
giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono
le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio,
per il tempo strettamente necessario al trasloco.
Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo
pari alla differenza tra lultimo canone di locazione (comprese
le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo
canone di locazione (comprese le spese accessorie) che linteressato
pagherà in quella nuova.
Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla
presentazione di idonea documentazione, è garantito per cinque
anni ed il relativo ammontare viene ridotto proquota a partire dal
terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.
Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che
il nuovo alloggio abbia allincirca le stesse caratteristiche
(per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque
adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può
essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i
presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche
che dovessero intervenire nellattuale regime dei fitti o a
nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia
di canoni di locazione.
Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione.
La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente
presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi,
non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.
Il Concessionario potrà applicare, in sostituzione del
meccanismo del contributo alloggio di cui sopra la
disciplina della fornitura dellalloggio prevista dallart.
77.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle
lett. a), b ), c) e f) dellart. 64 mentre il
lavoratore/lavoratrice è addetto ad una sede di lavoro sita in
località diversa da quella in cui esso prestava
precedentemente servizio, il Concessionario provvede al rimborso
delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal
presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del
rapporto avvenga entro due anni dalla data dellultimo
trasferimento dellinteressato, e questi, entro sei mesi dalla
risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località
in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella
località in cui ha avuto luogo l'assunzione.
Detta disposizione si applica, in caso di morte del
lavoratore/lavoratrice, nei riguardi dei superstiti familiari già
conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la
individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con
facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il
rimborso delle spese suindicato viene concesso per il trasferimento
in ununica località - di optare per località, nel
territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma
precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.
Quanto previsto al 6° comma non trova applicazione nei casi di
rientro dellinteressato nella piazza dorigine.
Il Concessionario non fa luogo al rimborso di alcuna spesa o perdita,
nè al pagamento di diaria, quando il trasferimento avvenga per
accoglimento di domanda del lavoratore/lavoratrice.
Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del
lavoratore/lavoratrice, il Concessionario provvede al rimborso totale
o parziale delle spese effettivamente sostenute.
* * *
Per il personale già destinatario delle Disposizioni
Particolari per le Casse di Risparmio, la disciplina di cui al
presente articolo troverà applicazione a far tempo dal 1°
gennaio 2003, restando, nel frattempo in essere la corrispondente
normativa contenuta nel suddetto CCNL.
Art. 105 Differenze aziendali
Per il personale in servizio al 5 marzo 1983 restano ferme nelle
misure in atto al 31 dicembre 1981 le eventuali differenze
aziendali determinate ai sensi e per gli effetti della nota a
verbale n. 2 dellart. 37, del chiarimento a verbale dellart.
38 e del punto 1 della dichiarazione delle parti in calce allart.
39 del C.C.N.L. Banche 23 ottobre 1980.
Limporto annuo delle misure delle differenze aziendali
viene riparametrato su 13 mensilità ai sensi dellart. 39
del presente CCNL.
Le differenze aziendali non spettano al personale assunto in servizio
successivamente al 5 marzo 1983.
Art. 106 Temporanea adibizione interna di ufficiali e messi
Gli ufficiali della riscossione e i messi notificatori, in servizio
come ufficiali esattoriali o messi notificatori alla data del 24
giugno 1974 se dipendenti da Banche o Casse di Risparmio
o alla data del 10 gennaio 1978 se dipendenti da Privati
Esattori qualora su disposizione del concessionario siano
temporaneamente adibiti ai vari rami dei servizi interni, dovranno
essere reintegrati, ad esclusivo carico del concessionario, della
perdita di profitti per atti esecutivi o notifiche, conseguente, alla
interruzione della loro attività specifica.
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