torna a Fisacabruzzo

FISACABRUZZO

B A N C A R I

 

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI

E PER I QUADRI DIRETTIVI

DELLA

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA

Il giorno 27 settembre 2002 in Lanciano, presso la Direzione

Generale della Banca, tra:


la BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA, rappresentata:

dal Direttore Generale, Giuseppe Carletti; dal Vice Direttore Generale, Rocco Brunetti; da Marina Ciancetta e da M. Teresa Giannantonio, con l’assistenza di Ninetto Sgarbi, Responsabile del Servizio del Personale della BPER;


e le rappresentanze sindacali:

FABI: rappresentata da Domenico Avitto e Antonella Sboro

FISAC-CGIL: rappresentata da Carlo Catena e Anna Trovato

UILCA.UIL: rappresentata da Franco Di Pretoro e Giovanni Risi.


Si è convenuto quanto segue:


PREMESSA

La struttura organizzativa della Banca prevede la suddivisione del personale (organigramma) in divisioni, servizi ed uffici della Direzione Generale e nelle succursali della rete commerciale.


ARTICOLO 1


Il personale dipendente è inquadrato in conformità a quanto

previsto in materia dal vigente CCNL e dal presente CIA.

Nell’assegnazione di posizioni di responsabilità (nuove nomine o sostituzioni), l’Azienda, di regola, si avvale dei dipendenti già in servizio.


ARTICOLO 2

Inquadramento del personale presso le succursali.


L’inquadramento del titolare e degli addetti coadiutori, stabilmente in organico, presso le succursali a completa operatività, avviene in ordine ai seguenti parametri:


 TitolareCoadiutori
Fino a due addetti3^AP 3°LR 
Con 3 addetti3^AP 4°LR3^AP 2°LR
Con 4 addettiQD13^AP 3°LR
Con 5 addettiQD23^AP 3°LR
Con 6 addettiQD23^AP 4°LR
Con 7 addettiR QD33^AP 4°LR
Con 8 addettiR QD3QD1 
Con 9 addettiR QD3QD13^AP 3°LR
Con almeno 10 addettiR QD4QD13^AP 3°LR
Con almeno 15 addettiR QD4 QD23^AP 3°LR

R = inquadramenti attribuiti in applicazione del Regolamento Aziendale per l’inquadramento dei dirigenti e dei Quadri Direttivi.


Art. 3

Inquadramento del personale addetto al servizio di cassa presso le succursali.


Presso le succursali l’inquadramento del titolare, stabilmente in organico, al servizio di cassa a piena operatività, avviene in ordine ai seguenti parametri:

1) con 2 casse funzionanti in via permanente: 3^AP 2°LR


2) da 3 a 5 casse funzionanti in via permanente: 3^AP 3°LR


3)oltre 5 casse funzionanti in via permanente: 3^AP 4°LR


L’addetto al servizio di cassa in via permanente e continuativa viene inquadrato nella 3^AP 2°LR dopo 4 anni, (5 anni per i dipendenti assunti dall’1/11/1999) di adibizione (sommando eventualmente anche i periodi di adibizione non continuativi per frazioni d’anno).


L'addetto alla cassa, dopo i normali controlli di rito, su richiesta scritta entro il secondo giorno successivo a quello di una deficienza di cassa, ha la facolta' di riesaminare i documenti contabili e i valori relativi alle operazioni della giornata interessata, unitamente, ove possibile e richiesto, ad un addetto ai controlli.


Le deficienze di cassa possono essere rimborsate ratealmente in rapporto alla loro entita’.


NOTE A VERBALE.

  1. Si intende per funzionante in via permanente e continuativa lo sportello di cassa attivo per almeno dieci giorni, anche non consecutivi, nel mese e con un minimo di tre ore giornaliere di adibizione.

  2. Si intende per piena operatività lo sportello di cassa abilitato ad effettuare tutte le operazioni bancarie.

  3. Il servizio di cassa presuppone l’attività tipica della cassa contante, il movimento di altri valori e la detenzione delle chiavi.


ARTICOLO 4

Inquadramenti


L’inquadramento del titolare in relazione agli addetti coadiutori (inquadrati nella 3^ Area professionale) stabilmente in organico presso le Succursali, suddivise in uffici, avviene in ordine ai seguenti parametri:

Titolare

Con 3 addetti 3^AP 3°LR

Con almeno 4 addetti 3^AP 4°LR


ARTICOLO 5

Inquadramenti


L’inquadramento del titolare in relazione agli addetti coadiutori (inquadrati nella 3^ Area professionale) stabilmente in organico presso gli uffici della Direzione Generale, avviene in ordine ai seguenti parametri:

Titolare

Con 3 addetti 3^AP 3°LR

Con 4 addetti 3^AP 4°LR

Con almeno 5 addetti QD 1° LR


In relazione all’inquadramento del titolare presso i Servizi e gli Uffici della Direzione Generale, vengono assegnati ai coadiutori i seguenti inquadramenti:

Coadiutore

Con titolare in QD 1° LR 3^AP 4°LR

Con titolare in 3^AP 4°LR 3^AP 3°LR

Con titolare in 3^AP 3°LR 3^AP 2°LR

ARTICOLO 6

Inquadramenti


All’addetto che coordina il lavoro di almeno 3 appartenenti alla 2^ Area Professionale 1° Livello retributivo, compreso l’interessato, (con esclusione degli appartenenti alla 2^ area professsionale 1° Livello Retributivo addetti alla cassa) viene riconosciuto l’inquadramento nella 2^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo.




ARTICOLO 7

Inquadramenti


Il lavoratore stabilmente incaricato dall'Azienda di svolgere le seguenti mansioni e’ inquadrato nei Quadri Direttivi di 1° Livello Retributivo:


- capo sala, presso la succursale di Lanciano

  • vice titolare presso le succursali di: Avezzano, Campobasso, Chieti, Francavilla, Lanciano, Ortona, Pescara, Sulmona, Termoli e Vasto


ARTICOLO 8

Inquadramenti


Il lavoratore in organico presso i servizi della Direzione Generale o presso le succursali incaricato dall'Azienda di coadiuvare stabilmente con mansioni qualificate un Dirigente o un Quadro Direttivo di 4° Livello Retributivo e a questi risponda direttamente del proprio lavoro, viene inquadrato (come minimo) nella 3^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo dopo un anno di adibizione e, se confermato nelle mansioni , nella 3^ Area Professionale, 3° Livello Retributivo dopo un ulteriore anno.


L'Azienda terra’ conto dell'importanza delle mansioni svolte dagli interessati ai fini dell'inquadramento nella 3^ Area Professionale, 4° Livello Retributivo. Tale inquadramento, comunque, viene attribuito non oltre un periodo di sei anni di adibizione alle suddette mansioni qualificate.



ARTICOLO 9

Computo dei dipendenti con contratto di Formazione e Lavoro.


In deroga a quanto previsto dalla Legge 19/12/1984 n.863, art.3, comma 10, i dipendenti in servizio con contratto di formazione e lavoro sono computati ai fini degli inquadramenti previsti dal presente CIA, qualora sostituiscano dipendenti stabilmente in organico presso l’ufficio o la succursale di destinazione o dopo un anno di adibizione, qualora vengano assegnati in incremento dell’organico.


NOTA A VERBALE SUGLI ARTICOLI DAL 2 AL 9

Fermo restando, in via temporanea, quanto previsto dal CIA 2/7/1998, la normativa sugli inquadramenti del personale previsti dal presente CIA decorrerà dal 1° novembre 2002.


ARTICOLO 10

INDENNITA’ DI RISCHIO – Decorrenza dal 1° novembre 2002


Al personale che disimpegna occasionalmente mansioni di cassa, l’indennita’ di rischio prevista dall’art.41 del CCNL 11-7-1999 viene corrisposta nella misura di 1/10 per ogni giorno di adibizione con un minimo pari al 25% dell’importo tabellare previsto dal CCNL 11/7/1999 (e con un massimo pari all’intero importo tabellare).


Sono considerate alla stregua dei centri aventi intenso movimento bancario, ai fini di quanto previsto dall’ALLEGATO 5 bis del CCNL 11/7/1999 le succursali operanti alla data di sottoscrizione del presente CIA nelle seguenti località: Avezzano, Francavilla, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Sulmona, Termoli, Vasto.


ARTICOLO 11

Indennità di reggenza. Decorrenza dal 1° novembre 2002

Al titolare di succursale ad operatività completa, inquadrato nella 3^ Area Professionale o nei Quadri Direttivi di 1° e 2° L.R., viene riconosciuta una indennità di reggenza, collegata alla funzione, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute di legge:

  • E. 100,00 mensili per la reggenza di succursale con organico stabile fino a 3 addetti;

  • E. 120,00 mensili per la reggenza di succursale con organico stabile di 4 o 5 addetti;

  • E. 150,00 mensili per la reggenza di succursale con organico stabile di 6 addetti.


L’indennità di reggenza cessa col cessare delle funzioni che la giustificano.

L’indennità di reggenza spetta per tredici mensilità contrattuali ed è computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.




ARTICOLO 12

Garanzie volte alla sicurezza dei lavoratori


A) VIGILANZA E SCORTA ARMATA

Le rappresentanze sindacali raccomandano, ove possibile, che:

- ai servizi di scorta e al trasporto valori effettuati in via

continuativa sia adibito personale con adeguata formazione;

- i servizi di trasporto contanti e valori siano effettuati con

l'impiego di mezzi di trasporto atti a garantire l'incolumita'

dei lavoratori e la custodia dei valori, con l'adibizione di

personale idoneo e qualificato.

- per lo svolgimento dei movimenti di cassa siano adottate le

necessarie misure di salvaguardia per i problemi di sicurezza

pubblica.


B) CONTROLLI ED ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

L'utilizzo di mezzi strumentali automatici di riconoscimento

(tesserini magnetici personalizzati) per l'accesso del personale

ai luoghi di lavoro se compatibile con le norme in vigore, è finalizzato ai controlli sull'ingresso e sull'uscita dei

lavoratori.


C) TELEFONATE PER MOTIVI PRIVATI

I dipendenti, per urgenti e brevi comunicazioni con l'esterno,

potranno utilizzare, su autorizzazione dei loro responsabili, il

telefono aziendale o personale.


D) SERVIZIO A DOMICILIO

Il servizio a domicilio viene effettuato in base alla normativa

vigente, che dovra’ essere portata a conoscenza di tutto il

personale.


E) GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO.

Al fine di tutelare l'integrita' fisica dei lavoratori nelle

unita' produttive con sportelli aperti al pubblico, le

Rappresentanze Sindacali Aziendali raccomandano all'Azienda di

voler adottare, occorrendo anche in modo combinato, il seguente

ventaglio di protezione:

- doppia porta d'ingresso con metal detector con comando di

blocco/sblocco automatico e/o manuale con vetri antisfondamento

e/o antiproiettili;

- al piano strada, vetrate antisfondamento e/o antiproiettili se

non protette da grate fisse o da serrande a maglia metallica;

- videoregistratori all'interno della Filiale sulle porte

esterne;

- cassaforte con apertura a tempo;

- locali adibiti alla custodia di valori (cassaforte e cassette

di sicurezza) muniti di impianti di allarme collegati

all'esterno.


Negli incontri semestrali saranno stabilite le misure di tipo

straordinario da adottarsi in situazioni particolari.


L'organico delle Unita' Produttive Periferiche non dovrà, di

norma, essere inferiore a due addetti durante l'intero anno e

soprattutto durante l'orario di sportello.


F) POST-RAPINE.

In caso di rapina, la succursale viene chiusa al pubblico

immediatamente e fino al termine della giornata lavorativa.

Il dipendente personalmente coinvolto nella rapina potra’ richiedere di:

- fruire di un permesso straordinario retribuito per il giorno immediatamente successivo a quello dell'evento;

- essere trasferito entro 30 gg. dalla richiesta, compatibilmente con le esigenze dell'Azienda;



ARTICOLO 13

Mobilita’ temporanea del personale


Per la mobilità temporanea (spostamenti) relativa ad esigenze di servizio, il personale potrà utilizzare, se disponibili, mezzi di trasporto forniti dall'Azienda.

In alternativa, il personale, purche' autorizzato, potra'

utilizzare mezzi propri alle seguenti condizioni:

per ogni Km effettivamente percorso dalla residenza (o dall’effettivo luogo di partenza) con auto propria, viene riconosciuta un’indennità chilometrica in misura pari all’indennità quantificata dalla tabelle ACI con riferimento ai seguenti parametri:


  • Marca e tipo del veicolo: FIAT BRAVA 1.4, 5 porte, 15 cav. Fisc. o automobile analoga;

  • Percorrenza media: 30.000 Km annui;

  • Alimentazione: benzina verde


In caso di variazioni dei parametri di riferimento, l’indennità chilometrica viene aggiornata con decorrenza semestrale (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno)

L’utilizzo di motocicli e di scooter per ragioni di servizio può essere autorizzato, in via preventiva, solamente per situazioni particolari e temporanee. In tale caso l’indennità chilometrica è pari al 50% dell’indennità prevista per l’utilizzo dell’auto.


ARTICOLO 14

Rimborso danni


La Banca rimborsa le spese effettivamente a carico del dipendente per la riparazione del proprio autoveicolo, a causa di incidente stradale avvenuto nei trasferimenti per ragioni di servizio, alle seguenti condizioni:

  • il risarcimento non può superare E 7.500,00 per evento o, se minore, nel limite del valore del mezzo utilizzato secondo la valutazione del periodico EUROTAX AUTOVETTURE;

  • per ogni evento viene applicata una franchigia pari a E 250,00 a carico del dipendente;

  • il risarcimento deve essere richiesto per iscritto con una relazione dettagliata sullo svolgimento dei fatti e deve essere documentato tramite la presentazione di fatture e/o ricevute regolari ai fini fiscali;

  • sono esclusi dal risarcimento i danni subiti in parcheggio;


Il dipendente è tenuto ad esperire ogni tentativo od azione per l’accertamento delle eventuali responsabilità attribuibili a terzi e per il contenimento delle spese rimborsabili.


ARTICOLO 15

INFORMATIVA ALLE OO.SS.


L'Azienda fornisce alle rappresentanze sindacali aziendali un’informativa con le modalità, i contenuti e la periodicità previsti dal vigente CCNL e dal presente C.I.A.


La Banca conviene, inoltre, sull'opportunità di ampliare il sistema di informazione alle OO.SS., al fine di favorire la valutazione delle problematiche inerenti le seguenti tematiche:


- assunzioni

- formazione ed addestramento

- procedure e criteri agli effetti delle valutazione annuale

del personale

- pari opportunità

- condizioni igienico-sanitarie

- trasferimenti di personale

- part-time


L'informativa avra' periodicita' trimestrale e sara', comunque, tempestiva in caso di occorenza.


Eventuali riorganizzazioni o variazioni dei servizi e degli uffici della Direzione Generale e delle succursali saranno oggetto di consultazione con le R.S.A.



ARTICOLO 16

Trasferimenti del personale


Il trasferimento dei dipendenti puo’ avvenire:


  1. ad iniziativa della Banca.


Il trasferimento del personale ad iniziativa della Banca, viene effettuato soltanto per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive. Nel disporre detti trasferimenti si

terra’ conto delle condizioni personali e familiari e dei

precedenti trasferimenti degli interessati, nonche’ delle distanze

chilometriche dai luoghi di residenza dei dipendenti;


b) a richiesta del dipendente.


Nei trasferimenti , a richiesta del dipendente, l’Azienda tiene in considerazione in via prioritaria la situazione personale e/o familiare dell’interessato e la data di presentazione della domanda. Per tali trasferimenti si tiene conto, altresi’, del servizio precedentemente prestato.


RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

Le OO.SS. firmatarie del presente CIA raccomandano all’Azienda che, in occasione di trasferimenti superiori a 25 Km (circa) dal luogo di residenza, venga considerato l’eventuale disagio economico, in quanto esistente, del dipendente mediante una compensazione retributiva. Quanto sopra, limitatamente ai casi di trasferimento che non comportino progressioni di carriera e/o che costituiscano opportunità di sviluppo nell’ambito di percorsi professionali.



ARTICOLO 17

Sostituzioni di addetti.


L'Azienda s'impegna, nei limiti del possibile, a sostituire

tempestivamente i lavoratori assenti per malattia e permessi di

varia natura, per mantenere inalterati gli organici effettivi delle succursali e degli Uffici di Direzione Generale.



ARTICOLO 18

Nucleo di manovra.


Il nucleo di manovra e’ costituito per le sostituzioni dei dipendenti assenti dal lavoro per ferie, malattie, infortuni, aspettative, permessi ecc. .

Gli addetti del nucleo di manovra dovranno possedere conoscenze ed esperienze adeguate ai ruoli normalmente da ricoprire.


L'Azienda curera' la formazione, l'aggiornamento del personale

del nucleo con corsi di formazione teorico/pratico.

Potranno essere adibiti al nucleo di manovra gli impiegati della

3^ area professionale per un periodo massimo di 5 anni.

Le rappresentanze sindacali raccomandano all' Azienda che il

Lavoratore, al termine della permanenza nel nucleo di manovra,

sia inserito nell'organico della filiale piu' vicina alla propria

residenza.



ARTICOLO 19

Premio di rendimento (norma transitoria)


In applicazione di quanto previsto dagli articoli 38,68,79 del CCNL 11-7-1999 , al personale delle aree professionali e ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo in servizio alla data dell’1-11-1999, vengono riconosciute le quote di premio di rendimento previste dall’art.15 del C.I.A. 2-7-1998 in eccedenza rispetto alle misure standard di settore. Tali quote assumono la denominazione di “ex premio di rendimento” e sono attribuite in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei citati articoli contrattuali.


(Articolo 15 C.I.A. 2-7-1998)

Al personale viene annualmente corrisposto, entro e non oltre il

30 aprile dell'anno successivo a quello di pertinenza, un premio

di rendimento.

Esso spetta a tutti i dipendenti in servizio; in caso di

assunzione o cessazione nel corso dell'anno, esso spetta per

tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese di

servizio prestato. Esso, inoltre, fa parte a tutti gli effetti

della retribuzione presa a base per il calcolo del T.F.R..

Il premio di rendimento risulta così composto:

a) due mensilità costituite da paga di livello, scatti di

anzianità nelle misure percepite nel mese di dicembre dell'anno

di competenza del premio stesso;

b) una quota fissa di L. 1.000.000 più un'ulteriore quota fissa

parametrata. Per cui l'importo di cui a questo punto b), secondo

il grado di appartenenza, è il seguente:

- 4^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo (ex quadro

ed ex quadro super) L. 2.108.000

- 3^ Area Professionale, 4° Livello Retributivo (ex Capo

Ufficio): L. 2.108.000

- 3^ Area Professionale, 3° Livello Retributivo (ex Vice Capo

Ufficio) L. 1.946.000

- 3^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo

(ex Capo reparto): L. 1.824.000

- 3^ Area Professionale, 1° Livello Retributivo (ex Impiegato di

1^): L. 1.722.000

- 2^ Area Professionale, 3°Livello Retributivo (ex Impiegato di

2^): L. 1.615.000

- 2^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo (ex

commesso e capo commesso): L. 1.000.000


In sintesi il premio di rendimento risulta così composto:


APPARTENENTE ALLA 4^ AREA PROFESSIONALE, 1ø LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX QUADRO S.)

doppia mensilità (come da lett. a) + L. 2.108.000

APPARTENENTE ALLA 4^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX QUADRO) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 2.108.000

APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 4° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX C.UFF.) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 2.108.000

APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 3° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX C.UFF.) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 1.946.000

APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX C.REP) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 1.824.000

APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX IMP.I) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 1.722.000

APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 3° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX IMP.II) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 1.615.000

APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX CAPO COMM.) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 1.000.000

APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO

(EX COMM.) doppia mensilità (come da lett. a)+ L. 1.000.000


Esso, inoltre, risulta maggiorato di L. 400.000 per lavoratori

che abbiano compiuto 25 anni di servizio e di L. 600.000 per

coloro che abbiano compiuto 30 anni di servizio.



ARTICOLO 20

Premio aziendale


Premio aziendale


Al personale viene riconosciuto annualmente un premio aziendale collegato allo sviluppo della produttività e all'andamento economico della Banca in relazione a quanto previsto all'articolo 40 del C.C.N.L. 11 luglio 1999. Decorrenza: dall’esercizio 2002.

1) Determinazione del premio aziendale


Per la determinazione del premio aziendale si procede come segue:

a) Primo fattore - Determinazione dell'indicatore di redditività


L'ammontare del primo fattore è pari al 3 per cento dell'importo dell'Utile delle attività ordinarie rettificato.

Utile delle attività ordinarie rettificato (formula)

Il dato di bilancio è rilevabile come segue: somma algebrica delle voci da 10 a 130, meno Dividendi e altri proventi (voce 30 del conto economico), più dividendi per le partecipazioni in società scorporate dalla Banca, più utili da realizzo di titoli obbligazionari, non convertibili, immobilizzati (da prospetto di composizione della voce 180 del conto economico), meno Perdite da realizzo di titoli immobilizzati della stessa specie di cui prima (da prospetto di composizione della voce 190 del conto economico), meno gli utilizzi nell’esercizio di riferimento del fondo rischi su credito (voce 90 del passivo dello stato patrimoniale) esclusivamente riferiti a perdite su crediti dell’esercizio stesso.

b) Secondo fattore - Determinazione dell'indicatore di produttività


L'ammontare del secondo fattore è pari allo 0,02 per cento della somma algebrica delle variazioni medie liquide (positive o negative) della raccolta diretta e degli impieghi dell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente.


Premio medio individuale

L'ammontare annuo complessivo teorico del premio, risultante dalla somma degli importi del primo e del secondo fattore, viene riparametrato in premi pro-capite in relazione all'inquadramento del dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento (o di anticipata cessazione dal servizio) applicando la seguente scala parametrale:

Inquadramento Parametro

Dirigente 410

(quota del premio complessivo da riservare ai Dirigenti)

Quadro direttivo 4° LR Ruolo chiave 3 410

Quadro direttivo 4° LR Ruolo chiave 2 375

Quadro direttivo 4° LR Ruolo chiave 1 330

Quadro direttivo 4° LR 260

Quadro direttivo 3° LR 220

Quadro direttivo 2° LR 173

Quadro direttivo 1° LR 162

Terza area professionale - 4° livello 144

Terza area professionale - 3° livello 134

Terza area professionale - 2° livello 127

Terza area professionale - 1° livello 120

Seconda area professionale - 3° livello 113

Seconda area professionale - 2° livello 110

Seconda area professionale - 1° livello 107

Prima area professionale - livello unico 100

L'ammontare annuo complessivo teorico del premio aziendale non può essere superiore al 50% dell'utile dell'esercizio di competenza (voce 230 del conto economico).

In caso di ricorso all'applicazione del suddetto limite si procede ad un ricalcolo proporzionale del premio medio pro-capite sulla base del tetto massimo complessivo (50% dell'utile d'esercizio).

2) Attribuzione del premio aziendale


Il premio aziendale, in quanto spettante, viene erogato al personale con le competenze del mese di luglio dell'anno successivo a quello di competenza, in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'arco dell'anno.

Al riguardo resta stabilito che:

· nel caso di assenza dal servizio si applica la disciplina prevista ai commi 8° e 9° dell'articolo 40 del C.C.N.L. dell'11 luglio 1999;

· il premio aziendale spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nell'anno di riferimento;

· il premio aziendale non viene riconosciuto in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo per l'anno di riferimento;

· il premio aziendale spetta anche al personale assunto con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato;

· il premio aziendale per il personale a part-time è proporzionato all'orario di lavoro prestato;

· il premio aziendale è escluso dal computo del trattamento di fine rapporto;

· il premio aziendale è escluso dalla determinazione del trattamento integrativo di pensione di cui agli accordi che costituiscono le fonti istitutive del Fondo pensione;

· il premio aziendale non viene attribuito qualora il rapporto di lavoro risulti risolto, alla data di erogazione dello stesso, per le seguenti motivazioni:

· giusta causa ad iniziativa dell’Azienda ai sensi dell'articolo 2119 c.c.;

· giustificato motivo soggettivo ad iniziativa dell’Azienda ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

. dimissioni, qualora siano stati riscontrati atti di infedeltà a carico del dipendente di gravità tale da comportare, in costanza del rapporto di lavoro, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. I fatti che comportano la mancata attribuzione del premio aziendale debbono essere portati a conoscenza dell’interessato con comunicazione scritta.

. il premio aziendale non viene attribuito per l’anno o frazione in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni senza l’immediato diritto alla percezione della pensione di legge per anzianità contributiva o per vecchiaia o per inabilità.



Nota a verbale

Al verificarsi di eventi straordinari che abbiano significativi riscontri sui parametri di riferimento per il calcolo del premio aziendale, le parti si incontreranno per una verifica congiunta della situazione.



ARTICOLO 21

PART-TIME


Le organizzazioni sindacali raccomandano all’azienda che il rientro a tempo pieno di personale in servizio a tempo parziale possa avvenire nella precedente sede lavorativa dell’interessato, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive della Banca.

Nel corso dell’informativa semestrale potra’ essere effettuata una verifica sull’applicazione e sull’andamento dei contratti a tempo parziale.


ARTICOLO 22

Pari opportunita’


Per le pari opportunita’ previste dalla legge si costituisce una

commissione paritetica tra l'Azienda e le segreterie sindacali

aziendali firmatarie del presente contratto integrativo

aziendale, per individuare le situazioni specifiche.


ARTICOLO 23

Condizioni igienico-ambientali


Per la disciplina della materia si richiamano le norme del Dlgs. 19-9-1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Previa consultazione e prescrizione del medico aziendale ai fini del Dlgs. 626/94 la Banca fara’ sottoporre a visite di controllo, a proprie spese, presso enti pubblici specializzati i lavoratori che dovessero richiederlo in relazione a particolari condizioni ambientali o del ruolo ricoperto.

Per la definizione di video terminale si fa riferimento alla noozione risultante dall’art.51 del Dlgs. 626/94 e successive regolamentazioni.

Il lavoratore addetto in via esclusiva e continuativa al video terminale,dopo due ore di tale utilizzo, puo’ interrompere l’adibizione per un periodo di un quarto d’ora.


ARTICOLO 24

Provvidenze per portatori di handicap accertato ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 3 -Barriere architettoniche


Su espressa richiesta scritta, ai dipendenti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 3 e/o ai figli dei dipendenti, fiscalmente a carico, nelle medesime condizioni viene riconosciuto un contributo annuo di E. 1.033,00 per il periodo dell'addestramento scolastico e/o per terapie riabilitative.

Lo stato di portatore di handicap viene accertato con certificato medico.



Ai suddetti dipendenti e/o ai familiari (coniugi-figli-genitori) conviventi e fiscalmente a carico, vengono riconosciuti contributi straordinari (la cui misura e’ rimessa alla discrezionalita’ aziendale) per l'acquisto di attrezzature o sussidi riabilitativi, nonche’ per spese di assistenza domiciliare e/o accompagnamento qualora non siano forniti dalle strutture pubbliche.

Nelle nuove succursali o nella eventuale ristrutturazione delle sedi di lavoro l'Azienda adottera’ gli interventi tecnici adeguati al superamento delle barriere architettoniche.


Le suddette provvidenze per ciascun figlio che si trovi nelle suddette condizioni compete una sola volta qualora i genitori siano entrambi dipendenti della banca .



ARTICOLO 25

Premio di fedelta’


Al personale assunto con decorrenza dall’1-11-1999 viene corrisposto un premio di anzianita’ “una-tantum” di Euro 517 al raggiungimento del 25° anno di anzianita’ di effettivo servizio presso la banca.

Il premio di anzianita’ e’ escluso dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale.


NORMA TRANSITORIA

Al personale in servizio alla data di stipula del presente CIA sono riconosciuti i seguenti premi di anzianità:

- al raggiungimento di 25 anni di servizio: due mensilità

­- al raggiungimento di 30 anni di servizio: una mensilità

Il premio di anzianità e’ escluso dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale.



ARTICOLO 26

Provvidenze ai lavoratori studenti


Ai dipendenti che conseguono, dopo l'assunzione, i seguenti titoli di studio legalmente riconosciuti, viene attribuito, per una sola volta, un premio di:


- E. 260,00 per il diploma di istruzione secondaria di II° grado (licenza media superiore).

- E. 520,00 per il Diploma di Laurea.

I suddetti premi sono comprensivi di quanto gia’ stabilito dall'art.59 del CCNL 11-7-1999.

I suddetti premi sono al lordo delle ritenute di legge ed esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale.



ARTICOLO 27

Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto


Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui alla

Legge 29.5.1982 n.297 art.1 possono essere richieste, oltre che

nei casi previsti da detta legge, anche per le seguenti

necessita':

1) ristrutturazioni con ampliamento dimensionale della casa di

abitazione del dipendente (1^ casa) tali da determinare un

significativo aumento del valore commerciale dell'immobile;

2) acquisto della quota indivisibile della casa di abitazione in

comproprietà con il coniuge, in caso di separazione e/o divorzio,

semprechè il dipendente non sia proprietario di altro immobile di

civile abitazione;

3) acquisto di una seconda casa di abitazione nel comune (o in

località immediatamente limitrofe) in cui il dipendente presta

servizio a seguito di trasferimento da parte della Banca, quando

esso disti almeno 100 km dalla residenza abituale;

4) compensazione della mancata retribuzione in caso di assenza

dal servizio per un'aspettativa non retribuita di almeno 6 mesi

prevista dal CCNL; l'anticipazione non potrà comunque superare

l'ammontare della retribuzione netta percepibile in servizio

effettivo;

5) spese mediche e sanitarie effettivamente sostenute dal

dipendente anche per il coniuge e per i figli fiscalmente a

carico; per tali finalità le anticipazioni del T.F.R sono

ripetibili purchè documentate e di importo, volta per volta,

orientativamente non inferiore ad una mensilità di retribuzione.

6) acquisto di veicolo in relazione alle prescrizioni della

patente speciale di guida del dipendente portatore di handicap.


Le anticipazioni sul T.F.R. sono in ogni caso disciplinate dalle

norme della Legge 297/1982 e dagli Accordi Nazionali di

categoria; pertanto nei casi previsti dalla stessa legge e dal

comma che precede potranno essere riconosciute:

- al dipendente con almeno otto anni di servizio effettivo presso

la Banca;

- per un massimo complessivo di due volte nel corso del rapporto

di lavoro, salvo quanto previsto al comma 1, punto 5;

- entro l'importo complessivo del 70% del T.F.R. maturato alla

data di ogni richiesta.



ARTICOLO 28

Permessi vari - aspettativa.


Con riferimento a quanto previsto dall’art.48 del CCNL 11/7/1999, l'Azienda riconosce al personale un giorno di permesso retribuito per nascita del figlio.


NOTA A VERBALE

La legge 8.3.2000 n.53 e il DPCM 21.7.2000 N.278 disciplinano il ricorso a permessi retribuiti in relazione a particolari situazioni personali e familiari del dipendente


ARTICOLO 29

Assunzioni.


In caso di necessita' di assunzione di personale della 3^ Area

professionale, 1° livello retributivo, prima di ricorrere ad eventuali assunzioni dall'esterno, l'Azienda procedera' ad una valutazione tra il personale interno, appartenente alle altre Aree Professionali, in possesso dei requisiti adeguati alle mansioni da ricoprire o che abbia saltuariamente e soddisfacentemente svolto mansioni impiegatizie.



ARTICOLO 30


FORMAZIONE DEL PERSONALE


La formazione del Personale viene programmata e realizzata in funzione del perseguimento delle finalita’ indicate rispettivamente negli articoli 53 e 54 del CCNL 11-7-1999 con l’obiettivo, per quanto possibile, di omogeneizzare i livelli di professionalita’ e di conoscenza degli addetti nelle diverse funzioni aziendali.

Programmi, criteri, finalita’, tempi e modalita’ dei corsi di formazione sono rappresentati alle organizzaioni sindacali aziendali entro il mese di febbraio di ogni anno.

I criteri generali di riferimento dei corsi di formazione sono:

-la partecipazione facoltativa da parte del personale;

-l'accesso aperto a tutto il personale, conformemente alle

posizione di lavoro dei destinatari;

- il carattere non selettivo;

- lo svolgimento durante e fuori dell'orario di lavoro, come previsto dal CCNL 11.7.1999.


Per la partecipazione ai corsi di formazione in località diverse da quelle di residenza o di lavoro vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai dipendenti.


Le tipologie dei corsi riguardano:


  1. CORSO DI INSERIMENTO


Destinatari: neo assunti appartenti alla 3^ Area Professionale,

1° livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

durata: 4 settimane, di cui l'ultima di applicazione pratica del

corso presso succursali ed uffici, con affiancamento di personale esperto;


Prima dell'adibizione dei neo-assunti ai servizi operativi, le

OO.SS. aziendali potranno effettuare un intervento unitario,

della durata massima di due ore, su argomenti riguardanti il

diritto del lavoro ed il CCNL.

I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro effettuano, in alternativa al suddetto percorso formativo, la

formazione e l'addestramento iniziali, previsti dai progetti approvati dagli Organismi Pubblici competenti.


Il periodo di servizio dedicato alla frequenza a corsi di inserimento, durante i primi mesi di servizio, è considerato utile agli effetti del periodo di prova.


b) CORSO DI INFORMAZIONE

Destinatari: appartenti alla 2^ Area Professionale che ne facciano richiesta;

durata: 1 settimana;

criteri di ammissione: tre anni di anzianita’

obiettivi: conoscenza della Banca e delle operazioni principali di base;

contenuti: alcuni del corso di inserimento, trattati in modo

semplificato.


Questo corso e’ anche finalizzato al passaggio di mansioni per le quali occorrerà, comunque, una valutazione complessiva del dipendente in relazione alla posizione da ricoprire.


c) CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO

Destinatari: dipendenti appartenenti alla 3^ area professionale e quadri direttivi, anche in part-time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Criteri di ammissione: secondo necessita’ e programmi.

Durata del corso: adeguata alla materia trattata.

Contenuti ed obiettivi: approfondimento teorico-pratico dei

settori specialistici: fidi, sviluppo, titoli, contabilita’

generale, ecc.

Durata della formazione per ciascun lavoratore: come previsto dal CCNL 11-7-1999.



ARTICOLO 31

Rotazioni


Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 82 CCNL 11/7/1999, l'Azienda esaminera' le richieste di rotazione nelle mansioni con l’obiettivo di accrescere la preparazione professionale, sviluppare la conoscenza dei vari servizi e favorire la migliore utilizzazione del personale.

I lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a-c-d-e-f)

dell'allegato n. 5 del CCNL 11/7/1999, possono richiedere all'Azienda, dopo 5 anni di adibizione alle medesime mansioni, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.

I lavoratori di cui al 1 comma dell'art. 82 CCNL 11/7/1999, inquadrati nella 3^ Area Professionale, 1° livello retribuivo o nella 2^ Area professionale, 3° Livello Retributivo, hanno diritto dopo 7 anni di adibizioni alle medesime mansioni di ottenere, su richiesta, di svolgere altre mansioni di propria pertinenza.

L'Azienda riconosce l'opportunita' di adibire il personale con particolari qualificazioni culturali (Laurea, Diplomi Post Universitari, Iscrizioni ad Albi Professionali) in servizi o mansioni che consentano il migliore impiego degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.


ARTICOLO 32

Relazioni sindacali - Ristrutturazioni e Riorganizzazione

dell'Istituto.


Nei casi di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'Istituto, dei Servizi e degli Uffici della Direzione Generale e delle Unita' Produttive Periferiche, che abbiano ricadute sull'occupazione e sulla professionalità dei dipendenti, l'Azienda si impegna a informare le OO.SS. aziendali preventivamente all'attuazione operativa e a valutare le eventuali loro proposte.


ARTICOLO 32

Buono pasto


Il buono pasto, previsto dall’art.42 del CCNL 11/7/1999, viene riconosciuto a tutto il personale nella misura di E. 4,50, a decorrere dal 1° novembre 2002.


Il buono pasto spetta per ogni giornata in cui venga effettuato l’intervallo meridiano previsto dall’art.89 CCNL 11/7/1999.

Le modalità di utilizzo del buono pasto, in considerazione anche della normativa di legge, sono rappresentate al personale da apposita circolare, che integra la normativa del presente accordo.

(Appendica al CIA, per consultazione).

Il controvalore del buono pasto non è computabile ai fini della determinazione del TFR e del trattamento integrativo di pensione aziendale.

Il buono pasto viene riconosciuto anche ai dipendenti dell’AG. N.1 di Lanciano, dell’AG. N.1 di Vasto e dell’AG. N.1 di Francavilla a Mare.


ARTICOLO 33

Assistenza sanitaria


La Banca riconosce, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali firmatari del presente CIA, misure assistenziale che sovvengano il personale delle Aree professionali e del 1° e 2° LR. dei Quadri Direttivi, nei casi di spese connesse a malattie o infortuni.

A tal fine, a decorrere dall’1.1.2002, la spesa complessiva per ciascun dipendente è pari ad E. 260,00 per anno intero di servizio.

Tale beneficio decorre dal giorno successivo a quello del superamento del periodo di prova e compete al personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è escluso dal suddetto beneficio.

Le parti si incontreranno entro il mese di settembre di ciascun anno per l’esame di eventuali problemi attinenti la gestione del trattamento.

Tale beneficio è escluso dal calcolo del trattamento di fine rapporto e dei trattamenti integrativi di pensione aziendale.


Art. 34

Organismo paritetico sulla formazione del personale.


Con riferimento a quanto previsto dall’art.13 del CCNL 11/7/1999m viene istituito un organismo paritetico sulla formazione professionale del personale che, in particolare, interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari nazionali e regionali. L’organismo sulla formazione è composto dai rappresentanti aziendali e da un rappresentante designato da ogni organizzazione sindacale aziendale presente nell’organo di coordinamento aziendale.




ARTICOLO 35

Sviluppo professionale del personale e percorsi professionali


Con riferimento a quanto previsto dall’art.55 del CCNL 11/7/1999, lo sviluppo professionale del professionale si realizza attraverso la formazione, la mobilità nelle posizioni di lavoro per i ruoli interfunzionali, la professionalizzazione specifica in funzioni a più elevato contenuto specialistico.


L’avviamento sui percorsi professionali avviene in relazione alle esigenze organizzative, tecniche e produttive delle aree commerciali, delle succursali, dei servizi ed uffici di Direzione Generale e/o della Banca nel suo complesso, con riferimento alle capacità, attitudini, precedenti professionali, livello delle prestazioni, disponibilità alla mobilità degli addetti.

I percorsi professionali potranno essere supportati da particolari interventi formativi, da stage aziendali ed interaziendali.


  1. Rete commerciale –Aree e succursali

In considerazione della struttura organizzativa e delle dimensioni delle succursali si sviluppano percorsi professionali per il personale che mirano ad ottenere la massima interfunzionalità e flessibilità di impiego. Si realizzano anche percorsi professionali dedicati specificatamente a singole funzioni che richiedono elevata cultura tecnica e specializzazione.


  1. Servizi/uffici di Direzione Generale

Con riferimento ad attività svolte nell’ambito dei servizi e degli uffici della Direzione Generale si sviluppano percorsi professionali principalmente orientati ad ottenere la più ampia conoscenza delle diverse funzioni nell’ambito dei servizi/uffici di appartenenza e la migliore specializzazione nei ruoli a più alto livello specialistico/culturale.


ARTICOLO 36

Il presente CIA decorre dal 27 settembre 2002, salvo quanto specificatamente previsto dai singoli articoli e scadrà il 31 dicembre 2003.

torna all'indice "Bancari"

torna alla Home Page

© 2000 Fisac/CGIL Abruzzo.
Via Benedetto Croce 108, Pescara - Tel. 085/4543334 - Fax 085/693081
Powered by Tiscalinet