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FISACABRUZZO

D O C U M E N T I

 

Alle Segreterie Regionali-Comprensoriali

Roma 23 Gennaio 2003 Alle Segreterie CAC-CAN Nazionali

Alla Segreteria Nazionale della Banca d’Italia

Al Coordinamento Nazionale Esattoriali


Riteniamo utile portare a Vs. conoscenza un’importante iniziativa assunta dalla asl 1 di Napoli a seguito di una indagine-ispezione presso il San Paolo di Torino che mette in discussione il metodo adottato dalle aziende di credito per monitorare l’attività dei videoterminalisti ai fini dei tempi di adibizione.

Il superamento delle 20 ore settimanali infatti, farebbe scattare una serie di obblighi per le aziende (es. sorvegianza sanitaria, aggiornamento della Scheda di Valutazione dei Rschi).


L’azienda in applicazione delle disposizioni prevista dalla legge 626 ha monitorato l’attività ai vdt attraverso il metodo dell’”osservazione istantanea”, consigliato dall’Abi e utilizzato anche in altre aziende.


In data 23/12/2002 in occasione della riunione periodica con gli Rls, ha comunicato i risultati del monitoraggio dai quali emerge che nella rete filiali, nessuno degli addetti supera le venti ore settimanali.

A seguito di indagine –ispezione, presso la filiale del San Paolo di Ponticelli, l’asl n 1 di Napoli, ha imposto all’azienda di rifare la valutazione del rischio relativamente ai vdt, ritenendo che il metodo adottato non è conforme alla normativa in particolare al titolo settimo della legge 626.


Nel merito ha contestato la definizione “di attrezzatura minuta di vdt” adottata dall’Istituto Bancario: l’insieme di schermo-video, tastiera e/o mouse, e lettore ottico, con esclusione pertanto di altro mezzo o strumento o presente sul posto di lavoro.


Tale definizione a parere dell’organo di vigilanza corrisponde a quanto previsto alla lettera a comma 1 dell’articolo 51 ma non a quanto definito alla lettera b comma 1 dell’articolo 51 della legge 626: software per interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, il supporto per io documenti.


Il monitoraggio dell’istituito inoltre non ha tenuto presente i tempi di risposta con conseguenze sulla valutazione dei rischi inerenti la vista, la postura, l’affaticamento mentale e fisico e alle condizioni ergonomiche.


Le conclusioni dell’organo di vigilanza sono che la valutazione effettuata è ritenuta non valida e pertanto ha prescritto l’obbligo di procedere ad una nuova valutazione secondo il criterio che di seguito è indicato: analizzare e valutare tutti i rischi connessi


A seguito di questa significativa decisione, e tenendo anche in considerazione gli impegni scaturiti in materia dall’Assemblea Nazionale dei RLS a Montesilvano nel novembre scorso, riteniamo utile che le strutture in indirizzo si adoperino affinchè nei posti di lavoro gli RLS insieme alle RSA e alle segreterie dei CAC e dei Can, prendano tutte le iniziative per coinvolgere i lavoratori e sollecitino un confronto di merito con le controparti aziendali.

Fraterni saluti


Dipartimento Politiche Sociali e di Comparto

Ugo Balzametti

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