FISACABRUZZO | |||||
D O C U M E N T I | |||||
CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO per Quadri, Impiegati ed Ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali dellAbruzzo e del Molise Il giorno 21 gennaio 2003, in Pescara, sono riuniti: La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dellAbruzzo e del Molise rappresentata dal Presidente Signor Domenico Ciaglia e dal componente la Commissione sindacale signor Antonio Di Maria , assistiti dal Direttore Ermanno Alfonsi e dai signori Mario Bernardini e Felice Testa della Federazione Italiana BCC; e La Federazione Autonoma bancari Italiani (FABI) rappresentata dai signori Ruggero Adducchio, Mauro Giangrande e Sergio Preziuso;
La FIBA_ CISL rappresentata dai signori Beniamino De Nigriis, Mario Valerio, Tommaso Vitale, Domenico Colaneri e Giuseppina Centorami;
La FISAC CGIL rappresentata dai signori Fabrizio Petrolini, Mirco Di Marzio e Catia Fabrizi.
Le parti, avuto riguardo degli articoli 28 e 29 del c.c.n.l. per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari del 7.12.2000, dopo ampia analisi delle materie demandate, hanno sottoscritto il seguente contratto interregionale di secondo livello:
ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica al personale dipendente delle Banche di Credito Cooperativo dellAbruzzo e del Molise e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dellAbruzzo e del Molise ed inquadrato nelle Aree Professionali e nei Quadri Direttivi.
ARTICOLO 2 PREMIO DI RISULTATO
Con riferimento allart. 48 del c.c.n.l. 7.12.2000 ed in applicazione dellaccordo nazionale del 30.11.2001 in materia di Premio di Risultato, ai fini della determinazione del Premio stesso da calcolare sui dati dei bilanci 2000, 2001, 2002, e 2003, si conviene di assumere lindicatore composto dai seguenti indici con relativi pesi percentuali: - Risultato Lordo di Gestione rapportato al numero dei dipendenti 20% - Margine di intermediazione rapportato al numero dei dipendenti 20% - Ricavi netti da servizi rapportati al numero dei dipendenti 12% - Raccolta più impieghi rapportati al numero dei dipendenti 12% - Numero dei conti correnti passivi rapportato al numero dei dipendenti 12% - Numero dei conti altra raccolta rapportato al numero dei dipendenti 12% - Numero movimenti c/c, d/r, c/d rapportato al numero dei dipendenti 12%
Vengono inoltre convenuti i seguenti ambiti di equivalenza: - Fascia 1 da decremento del 10% ad incremento del 30% - Fascia 2 da decremento del 5% ad incremento del 20% - Fascia 3 limite pari allincremento del 5% - Fascia 4 limite pari allincremento del 10%
Ad integrazione delle norme nazionali sopra richiamate, si conviene quanto segue:
meno 10% a meno 30%, limporto del Risultato Lordo di Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 4% a zero;
Nella tabella allegato B vengono riportate le riduzioni di cui ai punti da 1 a 4 che precedono. Per i dipendenti della Federazione delle BCC dellAbruzzo e del Molise la misura del Premio di Risultato viene commisurata alla media dei Premi erogati dalle BCC aderenti.
Limporto dei Premi di Risultato per gli anni 2001 e 2002 (computati in base ai dati dei bilanci 2000 e 2001) sono quelli riportati nella Tabella A allegata al presente Contratto e saranno erogati, compatibilmente alle esigenze tecniche, unitamente alle retribuzioni del mese di Febbraio 2003.
Eccezionalmente, per lanno 2003, il pagamento del premo di risultato avverrà unitamente alle competenze del mese di settembre.
Per ogni altra previsione non espressamente disciplinata nel presente articolo si rimanda alla regolamentazione di cui al citato Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000.
Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali
In considerazione dei fattori che hanno determinato lesclusione della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo dallerogazione del Premio di Risultato, le OO.SS. raccomandano un attento esame in sede aziendale al fine di ricercare possibili soluzioni che eliminino ingiustificate penalizzazioni nei confronti dei dipendenti di tale BCC.
ARTICOLO 3 CORSI DI FORMAZIONE
Le parti si danno atto che, vista la rilevanza che la gestione delle risorse umane nelle Banche di Credito Cooperativo dellAbruzzo e del Molise assume per lo sviluppo delle stesse nel contesto delleconomia locale, la formazione del personale dipendente rappresenta uno strumento strategico essenziale per la tutela delloccupazione, per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; essa, inoltre assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo di dette competenze concorrendo, unitamente ad altri fattori allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia. Ciò premesso le parti ritengono necessario, al fine di dare specifica attuazione a quanto disposto in tema di formazione dal c.c.n.l. 7.12.2000, di adottare la seguente disciplina ad integrazione delle disposizioni di cui al richiamato c.c.n.l. Con riferimento al pacchetto formativo di 24 ore di cui alla lettera a) dellart. 63 del c.c.n.l. 7.12.2000, le ore di formazione ivi annualmente previste non effettuate dal dipendente, per motivi imputabili allAzienda, verranno aggiunte alle ore di formazione di cui alla medesima lettera a) che il datore di lavoro dovrà offrire ai lavoratori nellanno successivo a quello considerato. Ove la quantità di ore di formazione accumulata ai sensi del precedente comma risulti superiore a 48 ore, le parti locali nellambito dellincontro annuale sulla formazione di cui allart. 63 c.c.n.l. 7.12.2000, potranno individuare specifiche soluzioni quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la definizione di specifici interventi formativi eccedenti lofferta annuale, la destinazione delle ore di formazione accumulate alla banca delle ore di cui allart. 127 del c.c.n.l. 7.12.2000, ecc. Nel corso dellincontro annuale sulla formazione di cui allart. 63 c.c.n.l. 7.12.2000 da tenersi entro il mese di febbraio, la Federazione delle BCC dellAbruzzo e Molise informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti anche in merito ai quantitativi orari di formazione svolti nellanno precedente da ciascuna BCC e le iniziative relative alla formazione specialistica dei Quadri Direttivi nonché quelle rivolte ai nuovi assunti. Nel corso di detto incontro le Organizzazioni Sindacali stipulanti formuleranno osservazioni e indicazioni al fine di ricercare soluzioni condivise. Per il miglior esito di detto incontro, la Federazione delle BCC dellAbruzzo e del Molise fornirà, preventivamente, alle OO.SS. stipulanti il presente contratto il resoconto della formazione effettuata nellanno precedente. Le BCC porteranno a conoscenza del personale, tramite opportuna comunicazione, i contenuti dei piani formativi esaminati e discussi nellambito del citato incontro annuale sulla formazione. I quantitativi orari della formazione svolta con i relativi contenuti saranno conservati nei fascicoli personali. I quantitativi orari della formazione oggetto dei relativi Accordi per laccesso agli interventi formativi del Fondi di Solidarietà per il personale delle BCC-CRA di cui al D.M. 157/2000, saranno computati nei pacchetti di cui allart. 63 del c.c.n.l. 7.12.2000.
ARTICOLO 4 ROTAZIONI DEL PERSONALE
Premesso che gli avvicendamenti nelle mansioni vanno considerati pratica da favorire in via generale, il dipendente addetto al medesimo lavoro da oltre tre anni può chiedere di essere impiegato altrimenti; lAzienda è tenuta a disporre la rotazione entro sei mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio. I casi di mancato accoglimento vanno esaminati, in sede sindacale, tra le BCC interessate, la Federazione e le OO.SS. stipulanti il presente contratto. Al fine di cui sopra le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione Regionale per lesame con le OO.SS. stipulanti, a norma dellart. 29, settimo alinea. Ai fini di una più puntuale attuazione dei programmi di rotazione, le Aziende concordano nelladottare i seguenti principi:
ARTICOLO 5 SICUREZZA
Le Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, a norma dellart.2087 del c.c.. Per lattuazione dei programmi di sicurezza di cui allart.70 del c.c.n.l. di categoria, le Aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i lavoratori. Le aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; a tal fine terranno, con lassistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazione ed istruzioni, anche mediante prove pratiche , sui dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale. Sono da adottare procedure di sicurezza anche per lingresso negli uffici fuori dallorario di sportello.
Per i problemi di sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni presso la Federazione su richiesta sindacale o su iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche
ARTICOLO 6 INFORMAZIONI ALLE OO.SS.
La Federazione regionale provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo: annualmente entro il mese di aprile:
e con lindicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono ( salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);
con cadenza trimestrale:
Con cadenza semestrale:
La Federazione Regionale si impegna ad inviare alle Organizzazioni sindacali Regionali, informative preventive su bandi di concorso nelle varie BCC, sui criteri di preselezione (ove attuati) sui programmi di esame e sulle loro eventuali variazioni.
ARTICOLO 7 PREMIO DI ANZIANITA
Al raggiungimento dei 20 anni di anzianità di servizio nel Movimento, ai quadri direttivi e al personale appartenente alle aree professionali va erogato, una tantum, un premio di anzianità pari a: 1/12 della retribuzione annua lorda calcolata in base misure tabellari vigenti nel mese di maturazione. La corresponsione va effettuata entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto.
ARTICOLO 8 PROCEDURE DI LAVORO
Con riferimento allart. 37 del c.c.n.l. 7.12.2000, le BCC si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
Lordinamento degli uffici e le relative procedure d lavoro dovranno essere comunicati per iscritto ed illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle BCC al personale, una prima volta allattuazione e successivamente in caso di variazioni. Le aziende debbono, in opportuni incontri, fornire al personale interessato informative e direttive tali da permettere il rispetto e lattivazione delle norme e/o disposizioni di Legge. Al personale interessato sarà fornita, in apposita raccolta costantemente aggiornata, copia delle norme e/o disposizioni nonché delle relative procedure organizzative a cui si deve attenere nello svolgimento del proprio lavoro. Una raccolta generale delle norme e/o disposizioni e/o procedure, suddivisa per settori, deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per visione, in un luogo segnalato dallazienda. Fermo restando quanto disposto dallart.37 del c. c.n.l. di categoria, le parti firmatarie del presente contratto convengono sulla opportunità di favorire, nellambito delle aziende aderenti alla Federazione locale, la unificazione delle procedure di lavoro e la progressiva omogeneizzazione della modulistica in uso.
ARTICOLO 9 PROFILI PROFESSIONALI
Le parti condividono sulla necessità di analisi approfondite circa le strutture organizzative in atto presso le BCC al fine di individuare i nuovi profili professionali che si vanno determinando nella realtà locale. Pertanto, convengono di effettuare entro il 31.5.2003 un incontro nel corso del quale esaminare le strutture organizzative delle Associate che dovranno pervenire alla Federazione Locale entro il 30.4.2003. Allesito di tale esame saranno individuati i profili professionali che necessitano di apposita declaratoria e di correlato inquadramento. Per struttura organizzativa va inteso linsieme delle piante organiche, degli organigrammi con correlati inquadramenti e deleghe operative. Nel frattempo, e sino agli esiti di tale incontro, vengono confermate, salve successive modifiche che le parti potranno adottare, le previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del contratto regionale 16.09.1998 e allaccordo del 12.1.1999.
ARTICOLO 10 PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI QUADRI DIRETTIVI
Ad integrazione di quanto disposto dallart. 98, comma 3 c.c.n.l. 7.12.2000, ogni anno nel mese di febbraio, il personale inquadrato nei primi due livelli della categoria dei Quadri Direttivi, riporterà, su apposito modello di rilevazione, le prestazioni lavorative aggiuntive svolte che non sia stato oggettivamente possibile gestire con il meccanismo di cui alla richiamata norma, nel corso dellanno precedente. Nel successivo mese di marzo i quantitativi orari così rilevati saranno valutati nella loro congruità al fine di procedere alla apposita erogazione da effettuare entro il mese di maggio.
ARTICOLO 11GESTIONE DEL CCNL
A) Permessi retribuiti. Ad integrazione dellart. 54 del c.c.n.l. 7.12.2000, verranno concessi i seguenti permessi retribuiti:
La durata del permesso deve essere adeguata alla natura dellevento che lo giustifica.
B) Permessi non retribuiti. Il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro in permesso non retribuito, fino ad un massimo di 20 giorni, per assenze dal lavoro dipendenti da malattia del figlio nel quarto e quinto anno di vita e/o da esigenze di presenza in asilo nido e scuola materna per inserimento dello stesso figlio. Ulteriori permessi non retribuiti vanno concessi per svolgere pratiche personali presso uffici e/o enti pubblici con orari di apertura coincidenti con quelli di lavoro.
C) Uso di autovettura privata. Con riferimento al vigente c.c.n.l. si conviene che nel caso il dipendente facendo uso di autovettura privata, per lo svolgimento di incarichi comunque disposti o autorizzati dallAzienda o per partecipazione a corsi di formazione, incorra in un incidente senza che sussista colpa dello stesso lavoratore, con danni a detta autovettura, che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, lAzienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione. Il dipendente da parte sua dovrà:
Ricorrendo ipotesi di colpa grave del dipendente, si procede allesame del problema in sede sindacale. Nei casi di perdita dellautovettura, per danneggiamento che non possa essere riparato, lAzienda, ove di verifichino le condizioni sopra richiamate, concorre alle spese di acquisto di nuova autovettura, sulla base del valore di quella perduta (valore alla data dellevento). Il dipendente non può essere obbligato in nessun caso ad utilizzare il proprio mezzo per lo svolgimento di incarichi aziendali.
D) Turni di ferie. Con riferimento allart. 52 del c.c.n.l. 7.12.2000, tutto il personale è chiamato ad esprimere le proprie preferenze relativamente alla formulazione dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno, e lAzienda a fissare detti turni entro il successivo mese di marzo. Le preferenze di cui al precedente comma, di competenza totale del lavoratore, saranno soddisfatte nel rispetto delle esigenze di servizio, tenendo conto: - delle situazioni familiari dei lavoratori, della loro anzianità di servizio, dando precedenza in via di massima ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro; - di criteri di equità relativi alla turnazione, tenendo conto dei periodi di fruizione relativi ai tre anni precedenti.
E) PART TIME Le richieste di trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale vanno protocollate e annotate in ordine cronologico in apposito registro che verrà alluopo istituito da ogni Azienda. Allesame semestrale delle richieste dovranno partecipare le R.S.A. Nel caso di cui al 1° comma dellArt. 2 dellAllegato E del c.c.n.l. 7.12.2000, al fine di disciplinare i criteri di priorità per laccoglimento delle domande, si conviene di definire apposita graduatoria stilata in base a punteggi attribuiti secondo lordine di seguito indicato: - per assistenza a figli, o affidati, portatori di handicap punti 15 - per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori gravemente ammalati punti 11 - per necessità di accudire a figli di età inferiore a tre anni punti 10 - per necessità di accudire a figli di età fra i tre e i sei anni punti 6 - per necessità di accudire a figli di età fra i sei ed i dieci anni punti 5 - per necessità di accudire a figli di età fra i dieci ed i quattordici anni punti 2 - per motivi di studio di cui allart. 10 l. 20.5.1970, n. 300 (in alternativa ai permessi di cui allart. 68 c.c.n.l. 7.12.2000) punti 3 - per motivi personali punti 1
per il personale con più figli, la determinazione del punteggio avverrà come segue:
La mancanza del coniuge o del convivente comporta il raddoppio del punteggio per i figli. A parità di punteggio, prevarrà il dipendente con figlio di età inferiore.
In caso di parità nelle motivazioni e nei requisiti, prevarrà, nellordine, il dipendente con maggior anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.
In caso di rifiuto aziendale di trasformazione del contratto, pur in presenza di capienza, la materia verrà esaminata in sede sindacale, presso la Federazione regionale, entro 15 giorni dalla sua segnalazione.
In relazione a quanto disposto dallart.3, 3 comma, della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui allallegato E del c.c.n.l. 7.12.2000, le BCC comunicheranno, preventivamente, al personale in servizio a tempo parziale le nuove assunzioni onde favorire la richiesta di trasformazione del loro rapporto a tempo pieno.
F) Bandi e avvisi di selezione Nel caso di bandi e/o avvisi di selezione, le BCC forniranno preventivamente alla indizione, informazioni alle RSA, o in mancanza, alle OO.SS. locali per il tramite della Federazione locale. Le RSA interessate, ovvero le OO.SS. locali, potranno richiedere un incontro nel corso del quale fornire eventuale osservazioni in merito.
ARTICOLO 12AZIONI POSITIVE
La Federazione e le Organizzazioni Sindacali convengono di favorire azioni positive atte a garantire le pari opportunità uomo-donna sul lavoro, anche in attuazione della Legge 125/91 e delle norme di cui al Capitolo XV del c.c.n.l. 7.12.2000. La Commissione paritetica Regionale va riunita almeno due volte lanno al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo/donna. A tale Commissione potranno partecipare fino a 2 membri per ogni OO.SS. stipulanti il presente contratto. Il compito principale della Commissione sarà quello di ricercare ed analizzare le cause che ostacolano le pari opportunità di lavoro, proponendo i conseguenti interventi
ARTICOLO 13 TICKET- PASTO
A decorrere dal 1 gennaio 2003 limporto della prestazione sostitutiva del servizio mensa, ticket pasto, per dipendenti della BCC/CRA viene stabilito nella misura di 5,28 (cinque/28).
Il ticket pasto è giornaliero e ne ha diritto il dipendente presente in azienda con orario di lavoro che comprenda lintervallo per il pasto
Il ticket pasto spetta anche al personale che usufruisce di permessi sindacali retribuiti.
ARTICOLO 14SERVIZIO DI CASSA
Nel periodo iniziale di adibizione al servizio, a fini di addestramento, va disposto affiancamento dei nuovi cassieri per non meno di tre settimane. Vanno assunte iniziative di aggiornamento dei cassieri nonché degli altri impiegati chiamati periodicamente a prestare servizio di cassa, in occasione di nuove prescrizioni riguardanti detto servizio. Per quanto riguarda gli incarichi di cassa, in ogni unità operativa dovrà essere previsto un adeguato numero di dipendenti aventi la mansione di cassiere, commisurato alloperatività dellunità stessa. Fermi restanti i trattamenti minimi previsti dallart. 49 del vigente c.c.n.l. di categoria, ai lavoratori adibiti saltuariamente al servizio di cassa, lindennità di rischio mensile va corrisposta nelle seguenti misure:
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