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B A N C A R I


FISAC/CGIL
Federazione Nazionale

Fondi di Solidarietà
Aggiornamento ulteriore sui Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito e del credito cooperativo.

Con la circolare n. 100 del 9 maggio 2001, l’INPS fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti ministeriali in ordine alla contribuzione dovute dalle aziende rientranti nella sfera di applicazione dei decreti ministeriali n. 157 e n. 158/2000, relativamente all’ esonero dalle ordinarie disposizioni per CIGS e mobilità.

Rammentiamo che con i decreti interministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158 sono stati approvati , rispettivamente, i Regolamenti relativi all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo ed il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

I Fondi, costituiti in attuazione del D.M. 27 novembre 1997 n. 477 - che ha delineato i principi e i criteri affinché i soggetti oggi esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione" - sono un nuovo ammortizzatore sociale, che punta a garantire un sostegno al reddito ed all'occupazione del personale dipendente dai gruppi creditizi, che applicano i contratti collettivi del credito e del credito cooperativo e i relativi contratti complementari, coinvolti in processi di ristrutturazione e finora esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali.

L’INPS, relativamente all’obbligo contributivo per Cigs e mobilità, al fine di determinare l’ambito di applicazione dei regolamenti, dispone doversi farsi riferimento esclusivamente alla disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro del personale interessato, non assumendo rilievo l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale.

L’INPS, relativamente all'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del contributo ai Fondi ,si è posto il problema di alcune aziende ( quali, ad esempio, quelle sorte a seguito di scorporo di attività già svolte da aziende di credito destinatarie dei D.D.M.M. ), le quali , pure applicando il contratto del credito, sono, però, previdenzialmente inquadrate in settori diversi da quello del credito e già destinatari del sistema degli ammortizzatori sociali con relativo obbligo contributivo per Cigs e mobilità ai sensi della legge 23/7/1991, n. 223.

Tali aziende sarebbero risultate, pertanto, destinatarie di una duplice disciplina riguardante il sistema degli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, soggette ad un doppio onere contributivo.

L’INPS ha interessato sull’argomento il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il quale, con nota del 23 aprile c.a., ha fornito le seguenti indicazioni.

In via preliminare , la doppia imposizione contributiva non è contemplata dalla legislazione previdenziale e , nel caso specifico delle aziende del credito, si verrebbero a determinare effetti contrari alla ratio della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Infatti, in applicazione dell’articolo 2 del Decreto interministeriale, per la definizione dell’ambito di applicazione dei Fondi in questione, si deve fare esclusivamente riferimento alla regolamentazione contrattuale applicata al rapporto di lavoro del personale interessato, cioè a quello del credito, non assumendo a tale fine rilievo l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale.

Di conseguenza, condividendo la soluzione prospettata dal Comitato Amministratore del Fondo del credito, il Ministero ha concluso che in tali casi - limitatamente al periodo in cui trovano e continueranno a trovare applicazione gli istituti previsti dai decreti interministeriali n. 157 e n. 158/2000 - le aziende in argomento , fermo restando l’obbligo contributivo per CIG ( di cui alla legge 20/5/1975 n. 164 ) nonché per la DS ordinaria, sono sospese dall’ordinario regime concernente la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità, ex lege n. 223/1991.

Circa gli adempimenti , INPS dispone che , nell’ipotesi di aziende destinatarie dei D.D.M.M 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158 ed inquadrate nel ramo "Industria", in aggiunta alla contribuzione di finanziamento dei Fondi Credito e/o Credito Cooperativo, è richiesta obbligatoriamente la contribuzione per Cig, escludendo , però, automaticamente tali aziende dai contributi per Cigs e mobilità.

Eventuali contribuzioni, già versate a titolo di Cigs e mobilità e non più dovute in forza della presente circolare, saranno rimborsate da parte dell’INPS, a seguito di richiesta in tal senso inoltrata dalle aziende in argomento.

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