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B A N C A R I

FISAC/CGIL
FEDERAZIONE NAZIONALE

 

Per inquadrare meglio il trattamento normativo e giuridico delle assenze per malattia, Vi proponiamo un breve schematico riepilogo - a tratto generale - . Successivamente approfondiremo ulteriormente i contenuti dell’art. 49 CCNL ABI.

Malattia

1) Definizione

Nozione.

Per malattia deve intendersi uno stato patologico che comporta un'incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione.

Rientrano nel concetto anche situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.

Inidoneità fisica sopravvenuta.

Se la perdita della capacità lavorativa (parziale o totale) non è di durata temporanea ma indeterminata o indeterminabile, non si tratta di malattia.

Se l'inidoneità fisica è totale (oppure parziale, ma senza l'interesse del datore di lavoro a ricevere un adempimento non completo) può essere richiesta la risoluzione del rapporto in base alle regole civilistiche.

Nel caso in cui l'impossibilità parziale causi la risoluzione, il lavoratore non può chiedere lo svolgimento di altre mansioni compatibili al suo stato .

Spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso tra inidoneità e pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività aziendale, secondo i criteri che stanno alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento .

L'accertamento della inidoneità fisica deve essere effettuato presso le strutture pubbliche della medicina del lavoro.

Emodialisi e morbo di Cooley.

Anche questi casi rientrano nella nozione di malattia a cui sono equiparati a tutti gli effetti, ad eccezione di una serie di particolarità relative al trattamento economico

Aborto.

L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica nei casi consentiti dalla legge, avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della stessa è considerata come malattia.

Se l'interruzione interviene dopo il 180° giorno è parto e si applica l'astensione obbligatoria per maternità .

Evoluzione della malattia.

Unico episodio

Continuazione

Ricaduta

La durata è indicata sul certificato di prognosi. Alla fine del periodo il lavoratore è idoneo al lavoro senza necessità di ulteriore certificazione

- sul certificato deve essere indicata la prognosi e la malattia è riconosciuta valida anche per il giorno precedente il rilascio, se è espressamente dichiarato
- per gli effetti del ritardato invio del certificato economico

- se la stessa malattia interviene entro 30 gg. dalla fine della precedente si ha ricaduta che deve essere certificata
- l'indennità spetta dal primo giorno
- i giorni di malattia si sommano per il calcolo dei giorni indennizzati

 

2)Il periodo di comporto

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Decorso tale termine, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso.

Durata

Il termine di conservazione del posto è praticamente stabilito dai contratti collettivi che in generale ne fissano la durata a seconda dell'anzianità di servizio oppure della qualifica.

Può dirsi ormai superata dai CCNL la durata prevista per gli impiegati dall’art. 6 del R.D.L. 1825/1924.

Comporto "secco".

È il periodo massimo di conservazione del posto in presenza di un'unica malattia ed è previsto da tutti i contratti collettivi.

Comporto per sommatoria.

È il periodo massimo di conservazione del posto in presenza di più episodi morbosi. Anche esso di norma è determinato dai contratti collettivi; in caso contrario, il periodo deve essere determinato dal giudice in via equitativa.

Calcolo del comporto.

Vediamo come si calcola il periodo di comporto, ossia quali assenze incidano o meno nella sua determinazione.

Il problema si pone sia riguardo ad assenze equiparabili alla malattia (es. malattia a causa di gravidanza), sia ad assenze cadenti a ridosso oppure inframezzate a giornate di malattia.

Criterio di conversione da mesi a giorni

Per poter computare o meno i giorni di assenza dal periodo di comporto normalmente espresso in mesi, occorre stabilire come debba essere calcolato il mese.
Il criterio più corretto ed inoltre maggiormente seguito in giurisprudenza è quello che calcola la durata dei mesi in base alla loro effettiva durata .
L'altro orientamento valuta invece i mesi di 30 giorni ciascuno indifferentemente dalla loro effettiva durata . Sono salve diverse previsioni dei CCNL

Periodi computabili nel comporto

Periodi non computabili nel comporto

- giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di assenza per malattia
- giorni di sciopero che cadono nel periodo di assenza per malattia
- assenze per cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale

- assenze per malattia imputabile al datore di lavoro, in quanto derivante dalla nocività dell'ambiente di lavoro, in violazione del dovere di sicurezza

- assenze per malattia dell'invalido dovuta allo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato

- in generale, per previsione collettiva, le assenze per infortunio e malattia professionale

- periodi di assenza di malattia

a causa di gravidanza o puerperio

  • periodi di ferie maturati:

a) automaticamente secondo la Cassazione b) occorre la richiesta del lavoratore e l'assenso del datore di lavoro secondo la Cassazione

 

Maturazione dell'anzianità durante il comporto

- Durante la malattia l'anzianità matura regolarmente ,.Pertanto si ritiene che, allo stesso modo, possa maturare, per il decorso dell'anzianità, uno scaglione di comporto superiore temporalmente più lungo di quello dell'inizio della malattia

 

Per i lavoratori affetti da tubercolosi la durata del comporto è fissata dalla legge in 18 mesi dalla data di sospensione del rapporto, oltre a 4 mesi successivi alla dimissione dal sanatorio (imprese con meno di 16 dipendenti) e 6 mesi dalle dimissioni per le imprese con più di 16 dipendenti .

La determinazione equitativa, basata sull'art. 1374 c.c., deve fissare i seguenti termini:
- il periodo massimo che, frutto della sommatoria delle diverse assenze per malattia, permette la conservazione del posto (c.d. termine interno).

In generale la giurisprudenza fa coincidere questo termine con il periodo previsto dal CCNL per il comporto "secco";

- l'arco temporale massimo entro cui collocare il periodo precedente (c.d. termine esterno).

Normalmente per la giurisprudenza il giudice deve riferirsi al periodo di durata del CCNL., anche non coincidenti con quello del contratto vigente, calcolando a ritroso dalla data di licenziamento

3)Licenziamento alla fine del comporto

Scaduto il periodo di comporto, il datore di lavoro può legittimamente licenziare il lavoratore anche in costanza di malattia.

Esaminiamo a tale riguardo:

- quando deve intervenire il licenziamento;

- quali sono le conseguenze del licenziamento intimato senza il rispetto dei tempi richiesti;

- le modalità del licenziamento.

Tempestività del licenziamento.

Il recesso alla scadenza del termine non deve essere obbligatoriamente effettuato immediatamente ma anche in seguito, purché tempestivamente, dal momento che l'ipotesi opposta fa presumere una tacita rinuncia del datore di lavoro al potere di licenziare.

 

Rientro in servizio.

Se il lavoratore, scaduto il comporto, riprende il lavoro ciò non implica automaticamente la rinuncia del datore di lavoro al licenziamento ma può legittimamente intimarlo entro un breve periodo.

Se invece l'intervallo tra ripresa e licenziamento è significativo (settimane o mesi a seconda della dimensione aziendale), il datore di lavoro deve dimostrare un rapporto causale tra licenziamento e superamento del comporto

Se, perdurando la malattia, viene superato per diverse settimane il comporto, il potere di recesso permane a seguito del rientro in servizio, solo se effettuato immediatamente a ridosso del rientro .

L'accettazione del rientro in servizio non legittima il licenziamento in conseguenza di una breve malattia, verificatasi a diversi mesi di distanza dal rientro.

Mancato esercizio del licenziamento.

In tal caso si riaprono i termini di conservazione del posto, di uguale entità di quello scaduto . 

Effetti del licenziamento illegittimo.

Prospettiamo due ipotesi:

  • il licenziamento viene intimato quando il comporto è ancora in corso:

in tale caso esso, secondo la giurisprudenza, è non solo inefficace ma nullo ed impugnabile nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;

 

  • il licenziamento non viene intimato tempestivamente:

in tal caso il licenziamento è illegittimo e scattano a favore del lavoratore la tutela reale della reintegrazione o quella obbligatoria della riassunzione, a seconda delle dimensioni aziendali.

Modalità.

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto, con il rispetto dei termini di preavviso e con pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento durante la malattia.
Il datore di lavoro, nell'intimare il licenziamento deve indicarne i motivi o, in caso contrario, darne comunicazione successiva al lavoratore.

Di conseguenza i periodi di assenza non contestati nella comunicazione non devono essere considerati ai fini del calcolo del superamento del comporto.

Richiesta di aspettativa.

Diversi contratti collettivi prevedono che, cessato il periodo di comporto, il lavoratore abbia diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, durante la quale gli viene conservato il posto di lavoro. Tutti gli aspetti di questo istituto vengono regolamentati dai CCNL (condizioni, modalità e termine per la richiesta, durata, frazionabilità, ecc.).

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