FISACABRUZZO | |||||
D O C U M E N T I | |||||
MUTUI PRIMA CASA PRESTITI PERSONALI PERSONALE DIPENDENTE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DELLA FEDERAZIONE DELLE BCC DELLABRUZZO E DEL MOLISE
Articolo 1
IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI
ACQUISTO: 80% del valore di mercato dellimmobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di:
COSTRUZIONE : 80% del valore di perizie, come sopra, sui lavori eseguiti che devono comprendere, almeno, struttura, copertura, e tamponature esterne con un massimo di:
RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO: 80% del valore dellimmobile con presentazione di preventivo di spesa comunque, non oltre:
Articolo 2
FINALITA
a) Acquisto quote di coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad abitazione del Dipendente;
b) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta della prima ed unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del Dipendente; in tale seconda ipotesi il mutuo non potrà comunque eccedere la differenza dei prezzi, ma sempre nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
c) Nellipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di altro mutuo ipotecario, la Bcc può concedere, al dipendente, un finanziamento acquisendo ipoteca di secondo grado;
d) Estinzione di precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per lacquisto della prima casa;
e) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica abitazione di proprietà;
f) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie.
Articolo 3
BENEFICIARI
Dipendenti che:
a) abbiano maturato una anzianità di effettivo servizio non inferiore a 3 anni;
b) non siano proprietari di altro alloggio; oppure siano proprietari di un alloggio inadeguato ai bisogni del richiedente come previsto dall art. 2 lettera b .
Articolo 4
Nella concessione dei mutui si terrà conto della data di presentazione della domanda, che potrà essere presa in considerazione solo se documentata, si considerano contemporanee quelle presentate nellarco di ciascun mese di calendario. In caso di contemporaneità di presentazione si darà priorità alle situazioni e carichi familiari in subordinazione allanzianità di servizio.
Articolo 5
CONDIZIONI E MODALITA
a) TASSO DI INTERESSE : pari al TUR e comunque non inferiore al costo medio della della raccolta in ciascuna azienda.
b) AMMORTAMENTO: in rate mensili o semestrali costanti posticipate.
c) GARANZIA: ipoteca di 1° grado a favore della Bcc sullimmobile da finanziare per limporto del mutuo maggiorato del 50 % -o di 2° Grado in riferimento allart. 2 comma C.
d) ISTRUTTORIA: è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della perizia tecnica.
e) POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia di gradimento della Bcc, a favore della medesima, a carico del richiedente.
f) DURATA MASSIMA: nei limiti consentiti dalla Bcc; per gli immobili che presentino le caratteristiche edilizie di cui al R.D. 24/4/38 N. 1165 sulledilizia economica e popolare e successive modificazioni, per la durata prevista dalla Legge.
Articolo 6
PRESTITI PERSONALI SCOPERTI DI CONTO
a) PRESTITI PERSONALI: importo massimo Euro 13.000 al tasso del TUR + 1,5 punti.-
b) SCOPERTO DI CONTO CORRENTE: importo massimo Euro 11.000 Tasso Creditore TUR - 1 punto.- Tasso Debitore TUR + 2 punti.-
Spese unitarie tenuta conto, commissioni max Scoperto, carnet assegni, pagamento utenze (con domiciliazione bancaria dellutenza) : GRATUITE.
Articolo 7
Il finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione normalmente richiesta dallAzienda di Credito alla clientela ordinaria per operazioni analoghe, ed alla capacità di rimborso. Articolo 8
Gli alloggi finanziati debbono essere abitati dal dipendente per tutta la durata del finanziamento, fatta salva la previsione di cui allart. 2 lettera b). La cessione a qualunque titolo dellalloggio determinerà la revoca del mutuo e la risoluzione del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare (figli e coniuge) dellalloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal beneficiario del mutuo. Sono pure causa di risoluzione il licenziamento per giusta causa o le dimissioni. La Bcc avrà comunque la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle condizioni praticate al momento dellevento. In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente al coniuge ed ai figli), potranno conservare le agevolazioni del mutuo. In caso di pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate al momento della stipula. Il mutuo per lacquisto della 1° casa, a richiesta del dipendente, può essere cointestato con il coniuge.
Articolo 9
Per la salvaguardia delle piccole Aziende i mutui ipotecari dovranno essere contenuti, in percentuale, come segue: Aziende con impieghi economici sino a 10 miliardi, 5% degli impieghi stessi; Aziende con impieghi economici oltre 10 e sino a 20 miliardi, 10% degli impieghi stessi.
Articolo 10
Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono estese al personale della Federazione Regionale.
Articolo 11
In caso di controversia circa linterpretazione del presente regolamento, competenti a dirimerla saranno la Federazione Regionale e le OO.SS. firmatarie dello stesso, in presenza di un rappresentante della Bcc interessata.
NORME TRANSITORIE
I mutui per la prima casa stipulati precedentemente alla data del presente regolamento, dovranno, a richiesta dellinteressato, essere ricondotti per limporto ed il tempo residuo alle condizioni previste dagli articoli precedenti, fatte salve condizioni migliorative.
Articolo 12
Il presente regolamento avrà validità fino al 31/12/2003. Le parti si incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente regolamento, entro i tre mesi precedenti la data del 31/12/2003, nelleventuale periodo di vacanza resteranno valide le norme contenute nello stesso.
Pescara lì 21 gennaio 2003
FEDERAZIONE DELLE BCC DELLABRUZZO E DEL MOLISE
FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL
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