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FISACABRUZZO

CREDITO   COOPERATIVO

FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.

Alle Lavoratrici ed ai Lavoratori del Credito Cooperativo

Si è svolta il 24 maggio u.s. un importante confronto con FEDERCASSE per verificare, anche alla luce dei recenti deliberati del Consiglio Nazionale dell’Associazione, lo stato delle relazioni sindacali e le prospettive di ripresa di un costruttivo e serrato confronto sulle importanti questioni contrattuali ancora aperte ( interpretazioni e chiarimenti applicativi del CCNL 7/12/2000, CCNL Nuova Dirigenza, completamento degli impegni contrattuali relativamente, ad esempio, agli inquadramenti, ai profili professionali della Categoria Quadri Direttivi e delle Aree professionali, Premio di risultato ).

In data 11 maggio sono state rassegnate al Presidente della Delegazione Sindacale FEDERCASSE, avv. Dell’Erba, le ragioni ed i motivi che inducevano le OO.SS. a ritenere seriamente pregiudicati il rapporto con la stessa e le condizioni del prosieguo del confronto negoziale, alla luce di atteggiamenti e comportamenti, nell’ambito associativo, non conformi e coerenti alle intese sottoscritte ( a cominciare dalle interpretazioni unilaterali del CCNL alla disapplicazione dello stesso in talune realtà del Sistema di Credito cooperativo).

Non sono, infatti, ulteriormente tollerabili le evidenti forti distonie fra gli impegni assunti a livello nazionale ed i comportamenti a livello locale nonché i tentativi di dare agli accordi contrattuali applicazioni non conformi alle intese sottoscritte.

Seppure con le riserve necessarie riguardo ad un quadro ed alle prospettive delle relazioni sindacali, che andranno ulteriormente verificati e valutati in base ai comportamenti concreti, sono state accolte le dichiarazioni del Presidente della Delegazione sindacale avv. Dell’Erba, il quale ha, fra l’altro, consegnato alle OO.SS. la lettera che in allegato Vi trasmettiamo.

FEDERCASSE ha accolto la richiesta formulata dalle Segreterie Nazionali Fabi, Fiba/Cisl , Fisac/Cgil e Uilca di avviare le trattative per il CCNL della Nuova Dirigenza, dichiarandosi disponibile già dal prossimo mese di giugno.

Le OO.SS. sono, ovviamente, parimenti contestualmente impegnate a definire con FEDERCASSE gli inquadramenti - in primis per la Categoria Quadri Direttivi – ed a completare i demandi contrattuali sul Premio di risultato, questioni entrambe collegate alla contrattazione integrativa, che dovrà partire e completarsi in tempi stringenti.

Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per definire gli inquadramenti dei quadri direttivi e i criteri per la determinazione del premio di risultato, temi collegati all'avvio della contrattazione integrativa.

E’ ora possibile avviare con i Dirigenti del Credito cooperativo l’impegnativo lavoro di coinvolgimento e predisposizione delle materie che saranno oggetto del negoziato con FEDERCASSE per il nuovo CCNL– già portato a soddisfacente e positivo compimento in sede ABI, con la stipula a dicembre 2000 del CCNL per i Dirigenti delle Banche.

E’ necessario completare anche per i Dirigenti del Credito Cooperativo il quadro di regole contrattuali più consone al loro ruolo ed alle responsabilità inerenti il nuovo contesto economico ed organizzativo del sistema creditizio e, nello specifico, della cooperazione di credito.

Con i chiarimenti intervenuti è stato anche possibile condividere e sottoscrivere primi chiarimenti tecnici sul CCNL 7/12/2000 per la Categoria dei Quadri Direttivi e per le Aree professionali.

FEDERCASSE inserirà nella propria circolare illustrativa alle Associate detti chiarimenti, che Vi trasmettiamo in allegato e che sono da subito operativi.

Il Presidente della Delegazione sindacale FEDERCASSE ha proprio a tale proposito dichiarato che la complessità del CCNL 7 dicembre ed i conseguenti problemi interpretativi troveranno soluzione in una circolare applicativa – di imminente diffusione – ed ha auspicato la più ampia condivisione da parte delle OO.SS.

Concorderemo in tempi brevi un appuntamento conclusivo con FEDERCASSE, appena sarà portato a conoscenza delle OO.SS. il testo di detta circolare.

Sarà così possibile verificare concretamente l’attitudine e la volontà di FEDERCASSE a concludere positivamente anche l’attuale contenzioso insorto sull’interpretazione e l’applicazione di punti significativi del nuovo CCNL.

Il Presidente della Delegazione Sindacale di FEDERCASSE ha dichiarato piena disponibilità ad una rapida e prioritaria definizione con le OO.SS. di quegli impegni contrattuali espressamente demandati dal CCNL (inquadramenti e profili, premio di risultato ecc.) indispensabili per completare il nuovo contratto e garantire il tempestivo e pieno svolgimento della contrattazione integrativa.

Nel corso dell’incontro le OO.SS. hanno ribadito la ferma intenzione di concludere positivamente la trattativa per Iside, la società consortile di informatica delle Federazioni Lombardia, Toscana, Sicilia e della Bcc di Roma, avendo come punto irrinunciabile di riferimento il protocollo Banca Intesa e l’obiettivo di un accordo valido per tutti i lavoratori dipendenti di Iside.

Sarà concordato al più presto un calendario di lavoro fra le Parti per portare a compimento gli impegni assunti.

Verificheremo così nel concreto - in stretto raccordo con i lavoratori e le strutture sindacali - le reali coerenze a tutti i livelli associativi di FEDERCASSE per le definitive valutazioni.

Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

Roma, 28 maggio 2001


TESTO DELLA LETTERA
ALLE SEGRETERIE NAZIONALI FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE SINDACALE FEDERCASSE

Prot. n. 1926

Roma, 24 maggio 2001

Facciamo seguito all'incontro odierno per confermarVi che, in accoglimento della Vostra richiesta, l'avvio delle trattative per il nuovo contratto collettivo per la dirigenza avverrà, secondo quanto previsto dal Protocollo del 4.6.1997 e dall'accordo quadro del 28.2.1998, a partire dalla metà del prossimo mese di giugno.

Il nuovo contratto collettivo della dirigenza costituisce 1 'ultima fase di un percorso avviato con la stipula del c.c.n.l. 7.12.2000 che è ormai in fase di piena applicazione all 'interno di tutto il Sistema del Credito Cooperativo.

La complessità del c.c.n.l. 7.12.2000 ed i conseguenti problemi interpretativi troveranno soluzione in una circolare applicativa - di imminente diffusione - sulla quale auspichiamo di ottenere la più ampia condivisione da parte Vostra.

Anche per quanto riguarda le cc.dd. "code contrattuali" previste dal c.c.n.l. 7.12.2000

ribadiamo la nostra piena disponibilità ad una rapida definizione che consenta di completare l '

insieme della nuova regolamentazione collettiva nazionale di categoria.

Con i nostri migliori saluti.

f.to il Presidente della Delegazione Sindacale FEDERCASSE

avv. Dell’ Erba


CHIARIMENTI TECNICI INTERVENUTI TRA FEDERCASSE ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DELL’11 E DEL 24 APRILE 2001.

Federcasse si impegna a chiarire quanto segue nella circolare illustrativa del c.c.n.l. 7 dicembre 2000.

Scatti di anzianità (punto 4, Cap. IX, c.c.n.l. 7.12.2000)

In merito ai criteri applicativi del passaggio al 3° livello retributivo dei quadri direttivi di lavoratori provenienti dai livelli inferiori al 2°, si evidenzia come in tali casi la volontà delle parti sia quella di garantire al lavoratore promosso direttamente da livelli inferiori il medesimo risultato finale (una differenza di retribuzione pari ad almeno tre milioni di lire) che avrebbe conseguito qualora avesse effettuato tutti i passaggi intermedi.

Sostituzioni

Resta fermo che nei casi di sostituzione di lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri direttivi da parte di dipendenti inquadrati nelle aree professionali, questi ultimi, conformemente all’art. 2103 cod. civ., hanno diritto, per il tempo della sostituzione, alla corresponsione del trattamento economico superiore corrispondente all’attività svolta nonché all’applicazione del regime di "prestazione lavorativa" in luogo dell’orario di lavoro: conseguentemente, non troverà applicazione quanto previsto dal contratto nazionale in tema di banca delle ore o compenso per lavoro straordinario.

In occasione di incontri tecnici intervenuti con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori successivamente al 7 dicembre 2000, Federcasse ha preso l’impegno di sensibilizzare le aziende affinchè pongano in essere tutte le misure organizzative idonee a rendere effettivo il diritto dei sostituti a recuperare le eventuali prestazioni eccedenti secondo criteri di autogestione propri della categoria dei quadri direttivi.

In mancanza, le aziende dovranno valutare le singole situazioni ai fini della corresponsione dell’apposita erogazione ai sensi del punto 2.3, Cap. II, c.c.n.l. 7.12.2000.

Correttivo per calcolo paga oraria e paga giornaliera

Resta chiarito che per il calcolo della paga oraria e giornaliera sono da tenere in considerazione le sole voci retributive di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al c.c.n.l. 7.12.2000 (con esclusione, quindi, della voce "assegno ex premio di rendimento") computate al 90,66%.

Maternità

Si coglie l’occasione per rammentare che l’art. 20 del Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 dispone che "non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorchè non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell’art. 5 della legge, o da puerperio".

Rapporti tra contratto nazionale e normativa integrativa di secondo livello

In occasione di incontri tecnici intervenuti con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori successivamente al 7 dicembre 2000, le parti stipulanti si sono date atto che si intendono vigenti quelle normative eventualmente contenute in regolamentazioni collettive di secondo livello che non siano state oggettivamente sostituite, in quanto incompatibili, da corrispondenti norme concordate il 7 dicembre 2000.

Tale mantenimento, tuttavia, non determina l’ampliamento del numero delle materie oggetto di contrattazione integrativa di secondo livello che restano, in ogni caso, esclusivamente quelle demandate dal punto 1, lettera C), Cap. VII, c.c.n.l. 7.12.2000.

Peraltro, le parti locali hanno facoltà, d’intesa fra loro, di procedere, ove necessario, alle opportune armonizzazioni con la predetta disciplina contrattuale.

Trattamento per missioni "plurime" a corto raggio nell’ambito di una giornata

Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 3, punto 1, Cap. X, c.c.n.l. 7.12.2000, le parti hanno chiarito che, nel caso in cui un prestatore di lavoro dovesse effettuare, nell’arco della medesima giornata, più di una missione a corto raggio (di distanza non superiore ai 25 Km.), ma queste, complessivamente considerate, comportino una percorrenza chilometrica totale superiore a 50 Km., è da applicare il regime ordinario di cui ai primi due commi del punto 1, Cap. X, c.c.n.l. 7.12.2000.

*****

E’ stata inoltre definita la nuova disciplina relativa agli avanzamenti automatici ex art. 22 c.c.n.l. 20.2.1997, operando la prevista armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia nel resto del settore come pure la tabella relativa alle indennità varie (ad eccezione della voce "indennità di turno" di cui si dirà più avanti).

24.5.2001

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