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Congedi Parentali

 

SCHEMI RIASSUNTIVI

MADRE

 

FIGLIO/A

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ASTENSIONE FACOLTATIVA

MALATTIA FIGLIO/A

PERMESSI

TRATTAMENTO ECONOMICO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

prima della nascita

1 o 2 mesi e per tutto il periodo di accertata gravidanza a rischio

 

-

Visite mediche

80% retribuzione; 100% nel pubblico e in molti CCNL privati

Sì figurativi

dalla nascita a 3/4 mesi di vita

Si

-

-

-

80% retribuzione integrata al 100% nel pubblico e in molti CCNL privati

Sì figurativi

dai 3/4 mesi all'anno di vita

-

Massimo 6 mesi; se unico genitore 10 mesi

-

1 o 2 ore al giorno in alternativa al padre; 4 per parti plurimi

30% retribuzione; 100% per 30 giorni nel pubblico

Sì figurativi

fino ai tre anni

-

Massimo 6 mesi se non fruiti prima; se unico genitore 10 mesi

In alternativa al padre

-

Retribuzione 30% al massimo 6 mesi complessivi per i due genitori. Restanti mesi 30% solo per redditi inferiori a 2,5 volte trattamento minimo pensione. Nel pubblico 100% per 30 giorni all'anno. Malattia: nessuna retribuzione.

Sì figurativi

dai tre agli otto anni

 

Massimo 6 mesi se non fruiti prima; se unico genitore 10 mesi

5 giorni all'anno in alternativa al padre

-

Retribuzione 30% solo per redditi inferiori a 2,5 volte trattamento minimo pensione. Malattia: nessuna retribuzione.

Sì figurativi; valori convenzionali

 



SCHEMI RIASSUNTIVI

PADRE

 

FIGLIO/A

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ASTENSIONE FACOLTATIVA

MALATTIA FIGLIO/A

PERMESSI

TRATTAMENTO ECONOMICO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

prima della nascita

-

 

-

-

-

-

dalla nascita a 3/4 mesi di vita

3 mesi in caso di morte o infermità madre o affidamento esclusivo

-

-

-

80% retribuzione integrata al 100% nel pubblico e in molti CCNL privati

Sì figurativi

dai 3/4 mesi all'anno di vita

-

Massimo 7 mesi; se unico genitore 10 mesi

-

1 o 2 ore al giorno in alternativa alla madre; 4 per parti plurimi

30% retribuzione; 100% per 30 giorni nel pubblico

Sì figurativi

fino ai tre anni

-

Massimo 7 mesi se non fruiti prima; se unico genitore 10 mesi

In alternativa alla madre

-

Retribuzione 30% al massimo 6 mesi complessivi per i due genitori. Restanti mesi 30% solo per redditi inferiori a 2,5 volte trattamento minimo pensione. Nel pubblico 100% per 30 giorni all'anno. Malattia: nessuna retribuzione.

Sì figurativi

dai tre agli otto anni

 

Massimo 7 mesi se non fruiti prima; se unico genitore 10 mesi

5 giorni all'anno in alternativa alla madre

-

Retribuzione 30% solo per redditi inferiori a 2,5 volte trattamento minimo pensione. Malattia: nessuna retribuzione.

Sì figurativi; valori convenzionali

 

CHI HA DIRITTO AI CONGEDI PARENTALI?

Tutti i genitori che hanno uno o più figli sino a otto anni. Ad ogni mamma, e ad ogni papà, è consentito chiedere un periodo di astensione dal lavoro fino ad un massimo di sei mesi oltre all'astensione obbligatoria che spetta alle donne per cinque mesi prima e dopo la nascita. Per i papà che decidono di usufruire del congedo per un periodo di almeno tre mesi (anche non consecutivi) scatta un "premio" di un mese in più. In tutto, mamma e papà possono arrivare fino ad 11 mesi di congedo: ad esempio, 6 per era mamma, 4 per il papa, che diventeranno 5 grazie al "premio".

QUESTI CONGEDI SI AGGIUNGONO ALL'ASTENSIONE FACOLTATIVA GIA' PREVISTA NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO?

No. Le mamme che hanno già usufruito dei sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro previsti dalla vecchia legge non possono aggiungere altri mesi, a meno che non siano diventate single: per i genitori soli, sono previsti altri quattro mesi, per un totale di dieci mesi di congedo. Chi - mamma o papà - non ha goduto dell'astensione facoltativa, o ne ha usufruito solo in parte, e ha un bambino al di sotto degli 8 anni di età può invece chiedere ora il congedo. Solo con questa legge, i papà che lavorano come dipendenti possono godere del congedo come proprio diritto, indipendentemente dalla situazione della madre.

CHE COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE IL CONGEDO?

Per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti è sufficiente avvisare il datore di lavoro 15 giorni prima. Per le lavoratrici autonome, occorre invece avvisare l'INPS e sospendere l'attività lavorativa. I padri lavoratori autonomi non hanno diritto al congedo. Possono ottenerlo, invece, anche i genitori lavoratori dipendenti che non convivono con il proprio figlio o non sono sposati. Il padre, infine, può scegliere di restare a casa quando il bambino è appena nato, anche quando la madre è in maternità obbligatoria.

SI PUO' USUFRUIRE DEL CONGEDO E DELLA RIDUZIONE D'ORARIO (RIPOSI GIORNALIERI O ALLATTAMENTO) PREVISTA NEL PRIMO ANNO DI ETA' DEL BAMBINO?

Sì. Quando si torna al lavoro dopo un periodo di congedo e il bambino non ha ancora compiuto un anno si ha comunque diritto ad una riduzione di due ore al giorno se si lavora a tempo pieno. Anche i padri possono usufruirne, e se il parto è gemellare ed entrambi i genitori lavorano, le ore di riposo raddoppiano e possono essere suddivise tra i due genitori.

E' VERO CHE SI PUò LAVORARE FINO AD UN MESE PRIMA DEL PARTO E POI RESTARE A CASA PER QUATTRO MESI DOPO?

Sì. La nuova legge ha reso più flessibile l'astensione obbligatoria per maternità. Se la mamme sta bene e vuole lavorare sino ad un mese prima della nascita, e se il lavoro che svolge non è troppo pesante, potrà presentare la certificazione che non vi sono rischi per la salute e "conservare" il mese di astensione dal lavoro per quando il bambino sarà nato. In attesa di un decreto che specifici per quale tipo di lavoro questo non è possibile, esiste una circolare che regola questo diritto.

COME POSSONO ESSERE SUDDIVISI I MESI DI CONGEDO AI QUALI SI HA DIRITTO?

Si possono utilizzare i congedi anche un giorno alla volta, ad esempio stabilendo che non si lavorerà per un giorno alla settimana fino a raggiungere il tetto massimo al quale si ha diritto. Il datore di lavoro deve comunque essere sempre avvisato quindici giorni prima, anche se si resterà a casa solo per uno o due giorni. I sabati e domeniche e gli altri festivi vengono calcolati come congedo se cadono all'interno di un periodo durante il quale non si è lavorato.

COME SI VIENE PAGATI DURANTE I CONGEDI?

All'80% del proprio stipendio durante l'astensione obbligatoria (5 mesi a cavallo del parto), a carico dell'INPS, con eventuale integrazione al cento percento a carico dei datori di lavoro. Poi al 30% per ogni altro periodo di astensione dal lavoro della madre e/o del padre, entro i sei mesi di congedo e entro i tre anni di vita del bambino, sempre a carico dell'INPS. Oltre i sei mesi di congedo e tra i tre e gli otto anni il congedo non è retribuito. Si ha diritto a mantenere l'indennità del 30% dello stipendio anche dopo il compimento dei 3 anni del figlio se si ha un reddito individuale inferiore ad una soglia determinata (circa 23, 5 milioni lordi all'anno detratte le retribuzioni non percepite per il congedo).

COME VENGONO PAGATI I CONTRIBUTI DURANTE I CONGEDI?

Per i cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, i contributi sono versati in modo figurativo (l'INPS li riconosce benché il datore di lavoro non li abbia effettivamente pagati); per i primi sei mesi di congedo parentale i contributi vengono versati nello stesso modo. Se i congedi superano i sei mesi, perché ne usufruiscono entrambi i genitori o perché si tratta di un genitore solo, la contribuzione assicurativa viene ridotta, ma la differenza può essere recuperata col riscatto o i versamenti volontari.

A CHE COSA SI HA DIRITTO SE IL BAMBINO SI AMMALA E SE SI SONO ESAURITI I CONGEDI?

Fino ai tre anni di vita del bambino non ci sono limiti: basta documentare la malattia e si può restare a casa in congedo non pagato ma coperto dai contributi figurativi. Tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto, individualmente, a cinque giorni di congedo (prima non era riconosciuto nulla) per malattia dei figli, non pagato, ma coperto in parte dalla contribuzione. Occorre sempre presentare un certificato medico che documenti la malattia del figlio. E' bene informarsi: i contratti collettivi di lavoro di alcune categorie prevedono norme ancora più favorevoli al lavoratore rispetto a quelle di base previste dalla legge.

CHI ADOTTA UN BAMBINO HA DIRITTO AGLI STESSI CONGEDI?

Sì. Chi ottiene una adozione, nazionale o internazionale, ha un figlio in affidamento pre adottivo o in affidamento temporaneo ha comunque diritto ai congedi parentali, alle condizioni previste per la nascita, se il figlio ha meno di sei anni; entro i primi tre anni da quando il bambino (se di età compresa tra gli otto e i 12 anni) è stato inserito nel nucleo familiare. Per i tre mesi di astensione dal lavoro che possono essere richiesti dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare valgono le regole precedenti (per l'adozione nazionale, il bambino deve avere meno di sei anni; per quella internazionale si arriva fino alla maggiore età.

CONGEDI E NON SOLO.

La nuova legge non si occupa solo di chi diventa mamme o papà. Sono previste estensioni delle agevolazioni per chi ha un figlio o un familiare portatore di handicap e congedi per gravi motivi familiari come la perdita di un parente prossimo. E' inoltre previsto che chi lavora da almeno cinque anni nello stesso posto possa chiedere un congedo non pagato fino ad 11 mesi per ragioni di formazione, ad esempio per completare gli studi o per seguire un corso anche non collegato al lavoro che svolge. Ci sono altre misure che aiutano chi ha figli. Tra queste, l'assegno di maternità: le casalinghe possono richiederlo al Comune, e riceveranno 1.500.000 lire per la nascita o l'adozione o l'affidamento pre adottivo di ogni figlio. Le lavoratrici atipiche o discontinue e le collaboratrici possono invece richiederlo all'INPS, ed il loro assegno sarà di 3.000.000 per la nascita o l'adozione o l'affidamento pre adottivo di un figlio. Ha diritto ad un contributo anche chi ha un terzo figlio.






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