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Diritto & Lavoro


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Comando e/o distacco

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito formalmente postogli da CONFINDUSTRIA, ha fornito nel marzo u.s. propri orientamenti in merito alla legittimità del comando e/o distacco di lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro privato fra imprese anche collegate.

Il Ministero fa presente che il fenomeno del distacco e/o comando è tuttora caratterizzato da una situazione di sostanziale carenza di norme legislative di riferimento.

Fa eccezione l’art. 8, comma 3 della legge 236/93 .

Esso prevede che " gli accordi sindacali al fine di evitare le riduzioni di personale, possano regolare il comando e/o il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad un’altra per una durata temporanea ".

Il D.L. 5/1/93 n. 1 ( non convertito) , all’art. 13 ultimo comma, nel sottolineare la diversa natura del distacco rispetto all’ allora istituendo rapporto di lavoro interinale , ne individuava le peculiari caratteristiche ( temporaneità e interesse del distaccante).

Successivamente, la stessa legge 196/97, nell’introdurre il lavoro interinale, ha disciplinato in maniera puntuale limiti ed ambiti dell’interinale, attribuendo all’istituto stesso caratteristiche del tutto peculiari che oggettivamente non presentano alcuna interferenza con il distacco vero e proprio.

Sulla materia della legittimità del distacco e/o comando è intervenuta la giurisprudenza con numerose sentenze.

Il Ministero del Lavoro , anche con riferimento a ciò, ritiene del tutto lecito il distacco dei lavoratori da una ad altra società, anche se collegate, allorquando coesistano i seguenti presupposti sostanziali:

l’assegnazione al diverso posto di lavoro deve essere temporanea;
deve sussistere un interesse del datore di lavoro distaccante a che la prestazione lavorativa del proprio dipendente sia resa a favore di un terzo.

La giurisprudenza è consolidata.

Ciò si evince anche da una delle più recenti pronunce (Cass. 21/5/98, n. 5102), ove testualmente si afferma che:

" Il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compatibile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario, ed è configurabile quando sussistano l’interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il destinatario, la temporaneità del distacco (intesa non come brevità, bensì come non definitività), nonché la persistenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere di determinare la cessazione del distacco, sia del potere direttivo (eventualmente in parte delegato al destinatario)".

Abbiamo ritenuto utile mettere a disposizione le valutazioni del Ministero del Lavoro e ci riserviamo di riprendere l’argomento.

Giugno 2001
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