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FISAC/CGIL FEDERAZIONE
NAZIONALE
Aggiornamento sulla normativa per l'esercizio del diritto di sciopero
Approssimandosi la scadenza del 26 ottobre, la Commissione di Garanzia ha ri-
tenuto di assumere una delibera interpretativa ( allegata ) della precedente deli-
bera 00/173 ( che alleghiamo nuovamente ) relativamente alle obbligatorie pro-
cedure di raffreddamento e di conciliazione. La Commissione di Garanzia valu-
terà gli accordi di settore preesistenti, vigenti , riformulati o meno in
base alla
legge 83/00 sulla base di detta delibera - cui altre potrebbero,
eventualmente,
seguire ancora prima della vincolante scadenza 26 ottobre p.v.. Appare eviden-
te che la Commissione valuterà nuovi e vecchi accordi con criteri rigorosi di ade-
renza alla legge ed alle proprie delibere interpretative/orientative. La
Commis-
sione, oltre ad alcune valutazioni sulla fase transitoria, detta linee guida, che van-
no tenute presenti nella definizione degli accordi, (da contrattare tra le
parti en-
tro il 26/10/2000) , per la disciplina "a regime" e che, ovviamente, saranno i
cri-
teri per la valutazione di idoneità degli stessi. Le linee guida saranno
la base di
una eventuale regolamentazione provvisoria, in carenza di accordo
applicativo
fra le Parti.
* Le procedure di raffreddamento e di conciliazione, previste dai futuri accordi,
saranno obbligatorie per le parti firmatarie; solo d'intesa tra le stesse parti si po-
trà adire in alternativa alla via amministrativa, che riguarda esclusivamente il ten-
tativo preventivo di conciliazione.
* Ai soggetti non firmatari non potranno essere estese le procedure di
concilia-
zione degli accordi, ma i sindacati non firmatari potrebbero scegliere
di assog-
gettarsi volontariamente alle procedure di conciliazione degli accordi ( è eviden-
te che, qualora la procedura avesse carattere di trattativa o di rinvio ad un livello
superiore, si rischierebbe di ammetterli alla contrattazione per via surrettizia).
NOTA: I riferimenti ai " soggetti non firmatari " non sono, ovviamente, attuali
per
il settore ABI ma vanno tenuti in forte considerazione.
* La violazione delle regole procedurali contrattuali che, prima dell'avvento della
nuova legge, non costituiva inadempimento di prestazioni indispensabili, costitui-
sce ora violazione censurabile dalla Commissione in sede di valutazione dei com-
portamenti dei sindacati proclamanti.
* La procedura amministrativa riguarda solo quella di conciliazione e non quella
di raffreddamento. La pausa obbligatoria di raffreddamento del conflitto, previs-
ta dagli accordi, dovrà essere imposta anche ai sindacati non firmatari (sembra
attraverso la valutazione di idoneità, così come per le prestazioni indispensabili).
* La Commissione suggerisce di "contenere in una durata complessivamente ra-
gionevolmente compatibile con l'esercizio del diritto di sciopero, adottando
un
iter non "macchinoso" le procedure di raffreddamento e di conciliazione degli
ac-
cordi. La durata della pausa di raffreddamento dovrà essere distinta (e preven-
tiva) dalla durata della procedura di conciliazione.
La delibera non contiene ancora elementi in merito alla certezza anche tempora-
le della procedura amministrativa di conciliazione.
Roma, 4 ottobre '00 FISAC/CGIL NAZIONALE
Allegato 1 COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: 00/210-4.1) Delibera
interpretativa in materia di procedure di raf-
freddamento e conciliazione (Seduta del 21 settembre 2000)
LA COMMISSIONE al fine di fornire a tutti i destinatari i necessari chiarimenti
in ordine ai contenuti della delibera 00/173 relativa alle
procedure di raffred-
damento e conciliazione, su proposta della prof. Ballestrero, adotta la seguente
delibera interpretativa. Nella interpretazione di quanto stabilito
nella delibera
00/173 si terranno distinti: 1) il regime transitorio delle procedure; 2) la nuova di-
sciplina "a regime" delle procedure. 1) Regime transitorio Nella delibera
00/173,
la Commissione ha stabilito che "le parti dovranno applicare le regole procedura-
li già contenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire
la via
amministrativa disciplinata dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990
come
modificata dalla legge n. 83/2000". Pur valutando le possibili negative conseguen-
ze che l'apertura della via alternativa avrebbe potuto determinare, la Commissio-
ne non ha ritenuto di poter limitare ai soli sindacati non firmatari di accordi previ-
genti, ovvero ai sindacati firmatari, ma solo "d'intesa" con la controparte, il
ricor-
so alla via alternativa (conciliazione amministrativa). Le regole procedurali, conte-
nute in accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (e spes-
so risalenti ad epoca precedente la stessa
entrata in vigore della legge nr.
146/1990), mantengono (anche in virtù della citata delibera 00/173) la loro for-
za vincolante tra le parti che le hanno sottoscritte. Su tali regole, tuttavia, la Com-
missione non ha formulato una valutazione di idoneità. Prima che la legge espres-
samente lo prevedesse, la Commissione riteneva infatti di doversi astenere da ta-
le valutazione, al fine di evitare che regole procedurali valutate idonee, dalle qua-
li indubbiamente derivano per le parti firmatarie obblighi di
comportamento, si
trovassero ad essere indirettamente estese ad organizzazioni sindacali non firma-
tarie, in possibile violazione del principio costituzionale di
libertà dell'organiz-
zazione sindacale. In conseguenza di ciò, prima dell'avvento della nuova
legge,
la violazione delle regole procedurali contrattuali non costituiva
inadempimento
di prestazioni indispensabili, e dunque violazione censurabile dalla Commissione
in sede di valutazione dei comportamenti dei sindacati proclamanti. Sopravvenu-
ta la legge n. 83/2000, l'esperimento preventivo delle
procedure di raffred-
damento e conciliazione è entrato a pieno titolo tra gli obblighi legali
relativi alle
modalità di proclamazione dello sciopero. Ad avviso della Commissione, la dis-
posizione (art. 2, comma 2) può ritenersi immediatamente precettiva: infatti, men-
tre prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione costituiscano con-
tenuto obbligato degli accordi e contratti collettivi ai quali è demandata la
disci-
plina delle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero,
predispone
una via alternativa (la conciliazione in sede amministrativa), alla quale è possibile
fare comunque ricorso, in caso di difetto o di non utilizzazione delle
procedure
contrattuali. Per il periodo transitorio, mancando una disciplina generalmente vin-
colante delle procedure che preveda sia la fase del raffreddamento del
conflitto
sia la fase della conciliazione, ed essendo le previgenti procedure contrattuali di
raffreddamento rilevanti solo sul piano delle relazioni contrattuali tra
le parti, si
può ritenere che - dal punto di vista della valutazione dei
comportamenti che
compete alla Commissione - la procedura amministrativa sia pienamente alterna-
tiva alla procedura contrattuale. Tanto premesso, in questa fase transitoria e limi-
tatamente ad essa, il contenuto precettivo della disposizione di cui all'art. 2, com-
ma 2 è stato così ricostruito dalla Commissione: (a) obbligatorietà
in ogni caso
dell'esperimento preventivo di una procedura conciliativa; (b) obbligo per le or-
ganizzazioni sindacali non firmatarie di accordi in materia di adire la via della con-
ciliazione amministrativa prevista a tal fine dalla legge (art. 2, comma
2); c) li-
bertà per le parti firmatarie di previgenti procedure contrattuali di scegliere, di co-
mune accordo o unilateralmente, in alternativa alle procedure contrattuali di con-
ciliazione, la via della conciliazione amministrativa. Per quanto
riguarda le parti
firmatarie, stante che le discipline convenzionali previgenti non sono state ogget-
to di valutazione di idoneità della Commissione, le obbligazioni
reciprocamente
assunte rilevano esclusivamente sul piano dei rapporti contrattuali e della relativa
responsabilità per inadempimento. Di conseguenza, mentre l'iniziativa
unilateral-
mente assunta da un sindacato firmatario di fare ricorso alla
conciliazione am-
ministrativa, senza attivare la più complessa procedura contrattuale di
raffred-
damento e di conciliazione può costituire inadempimento di un obbligo contrat-
tuale, tale iniziativa non è censurabile - in questa fase transitoria e
limitatamente
ad essa - dalla Commissione, in quanto non integra gli estremi della
violazione
dell'art. 2, comma 2. (il cui contenuto precettivo è per ora
limitato, come si è
detto, all'esperimento preventivo di una procedura conciliativa,
contrattuale o
amministrativa, alternativamente). 2) Disciplina "a regime" Scaduto il termine
di
sei mesi concesso alle parti per concordare una nuova disciplina delle procedu-
re di raffreddamento e conciliazione conforme a quanto disposto
dalla legge
(art. 2, comma 2), dovrà necessariamente entrare in vigore una nuova disciplina
di tali procedure. Le procedure valutate idonee dalla Commissione saranno vin-
colanti per entrambe le parti, non solo nel senso (ovvio) che il
rispetto di esse
sarà rilevante sul piano dell'adempimento degli obblighi contrattuali,
ma anche
nel senso che il loro rispetto rileverà sul piano della
correttezza dei comporta-
menti valutabile dalla Commissione. Non potrà allora essere consentito a nessu-
na delle parti di sottrarsi unilateralmente alla applicazione di regole
procedurali
valutate idonee. Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno,
d'intesa, non applicare le procedure contrattuali, adendo la via amministrativa: di
fatto, il mutuo dissenso dovrebbe manifestarsi nelle sole eccezionali ipotesi nelle
quali il conflitto possa trovare più facilmente soluzione in quella sede. Ai soggetti
rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della
valutazione di idoneità della Commissione non potranno comunque essere estese
le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39,
comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non
firmatari
obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro auto-
nomia organizzativa. Nel caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di as-
soggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'accordo
valutato idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa previs-
ta dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge
n. 83/2000. A tale proposito è necessario sottolineare che la procedura amminis-
trativa non si pone in alternativa con l'intera procedura contrattuale (di
raffred-
damento e di conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale re-
lativa alla conciliazione. Infatti, mentre la procedura in sede amministrativa pre-
vista dalla legge è esclusivamente una procedura di conciliazione, la stessa legge
prevede che gli accordi e i contratti collettivi obbligatoriamente prevedano pro-
cedure di raffreddamento e di conciliazione. Al fine di garantire la parità
di trat-
tamento tra sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedu-
re di raffreddamento e conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione
della "fuga dal contratto", una pausa obbligatoria di raffreddamento del
conflitto
dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non firmatari. A tal
fine si
potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del conflitto pre-
vista negli accordi valutati idonei dalla Commissione, poiché l'estensione di
tale
durata ai sindacati non firmatari non da luogo alle difficoltà
segnalate relativa-
mente all'estensione delle procedure di conciliazione, in quanto non impone vin-
coli che coinvolgono la sfera organizzativa del sindacato. S'intende
che, ove le
parti non abbiano provveduto in tempo utile alla stipulazione degli accordi in ma-
teria di procedure di raffreddamento e di conciliazione (che la Commissione sug-
gerisce di contenere in una durata complessivamente ragionevolmente compati-
bile con l'esercizio del diritto di sciopero, adottando un iter non
macchinoso),
provvederà la Commissione ad emanare una regolamentazione provvisoria delle
procedure ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000.
Allegato 2 COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/173 Disciplina transitoria relativa alle
procedure di raffred-
damento e di conciliazione (Seduta del 18 maggio 2000)
La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 2, c. 2, I. n. 146/1990, come modi-
ficato dalla legge n. 83/2000, l'obbligatorietà delle procedure di raffreddamento
e di conciliazione, che debbono essere esperite preventivamente
rispetto alla
proclamazione dello sciopero, costituisce norma immediatamente precettiva.
Pertanto nel periodo transitorio in attesa di un nuovo accordo relativo a tali
pro-
cedure valutato idoneo o, in difetto, di una provvisoria
regolamentazione della
Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali già contenute ne-
gli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disci-
plinata dall'art, 2, c. 2, I. n. 146/1990 come modificato dalla I. 83/2000.
A tal fine, la Commissione richiama alle parti l'opportunità che
nella comunica-
zione della proclamazione dello sciopero sia data notizia
dell'esperimento delle
procedure predette, segnalando che - in mancanza di tale comunicazione -
la
Commissione provvederà all'immediata indicazione ed eventualmente all'invito di
cui all'art. 13, lett, d), della l. n. 146/1990, come modificato dalla I. n. 83/2000. |