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Diritto & Lavoro

FISAC/CGIL FEDERAZIONE NAZIONALE
Aggiornamento sulla normativa per l'esercizio del diritto di sciopero

Approssimandosi la scadenza del 26 ottobre, la Commissione di Garanzia ha ri-
tenuto di assumere una delibera interpretativa ( allegata ) della precedente deli-
bera 00/173 ( che alleghiamo nuovamente ) relativamente alle obbligatorie pro-
cedure di raffreddamento e di conciliazione. La Commissione di Garanzia valu-
terà gli accordi  di settore preesistenti, vigenti ,  riformulati o meno in   base alla
legge 83/00  sulla base di detta delibera - cui  altre potrebbero,   eventualmente,
seguire ancora prima della vincolante scadenza 26 ottobre p.v.. Appare eviden-
te che la Commissione valuterà nuovi e vecchi accordi con criteri rigorosi di ade-
renza alla  legge ed alle proprie delibere  interpretative/orientative.  La Commis-
sione, oltre ad alcune valutazioni sulla fase transitoria, detta linee guida, che van-
no tenute  presenti nella definizione degli  accordi, (da contrattare tra le parti en-
tro il 26/10/2000) , per la disciplina "a regime" e che, ovviamente, saranno i cri-
teri per  la valutazione di idoneità degli stessi.  Le linee guida saranno   la base di
una  eventuale regolamentazione provvisoria, in  carenza di accordo   applicativo
fra le Parti.

* Le procedure di raffreddamento e di conciliazione, previste dai futuri accordi,
saranno obbligatorie per le parti firmatarie; solo d'intesa tra le stesse parti si po-
trà adire in alternativa alla via amministrativa, che riguarda esclusivamente il ten-
tativo preventivo di conciliazione.

* Ai soggetti non firmatari  non potranno essere estese  le procedure di concilia-
zione degli  accordi, ma  i sindacati non firmatari potrebbero  scegliere di assog-
gettarsi volontariamente alle procedure di conciliazione degli accordi ( è eviden-
te che, qualora la procedura avesse carattere di trattativa o di rinvio ad un livello
superiore, si rischierebbe di ammetterli alla contrattazione per via surrettizia).
NOTA: I riferimenti ai " soggetti non firmatari " non sono, ovviamente, attuali per
il settore ABI ma vanno tenuti in forte considerazione.

* La violazione delle regole procedurali contrattuali che, prima dell'avvento della
nuova legge, non  costituiva inadempimento di prestazioni indispensabili, costitui-
sce ora violazione censurabile dalla Commissione in sede di valutazione dei com-
portamenti dei sindacati proclamanti.

* La procedura amministrativa riguarda solo quella di conciliazione e non quella
di raffreddamento. La pausa obbligatoria di raffreddamento del conflitto, previs-
ta dagli accordi, dovrà essere  imposta anche ai sindacati non firmatari (sembra
attraverso la valutazione di idoneità, così come per le prestazioni indispensabili).

* La Commissione suggerisce di "contenere in una durata complessivamente ra-
gionevolmente compatibile  con l'esercizio del diritto di sciopero,  adottando un
iter non "macchinoso" le procedure di raffreddamento e di conciliazione degli ac-
cordi.  La durata della pausa di raffreddamento dovrà essere distinta (e preven-
tiva) dalla durata della procedura di conciliazione.

La delibera non contiene ancora elementi in merito alla certezza anche tempora-
le della procedura amministrativa di conciliazione.

Roma, 4 ottobre '00 FISAC/CGIL NAZIONALE

 

Allegato 1 COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: 00/210-4.1) Delibera interpretativa in materia di procedure di raf-
freddamento e conciliazione (Seduta del 21 settembre 2000)

LA COMMISSIONE al fine di fornire a tutti i destinatari i necessari chiarimenti
in  ordine ai  contenuti della  delibera 00/173  relativa alle   procedure di  raffred-
damento e conciliazione,  su proposta della prof. Ballestrero, adotta la seguente
delibera  interpretativa.  Nella interpretazione  di quanto  stabilito nella  delibera
00/173 si terranno distinti: 1) il regime transitorio delle procedure; 2) la nuova di-
sciplina "a regime" delle procedure. 1) Regime transitorio Nella delibera 00/173,
la Commissione ha stabilito che "le parti dovranno applicare le regole procedura-
li già contenute  negli accordi ancora vigenti, oppure, in  alternativa, adire   la via
amministrativa disciplinata  dall'art. 2, comma 2, della  legge n. 146/1990   come
modificata dalla legge n. 83/2000". Pur valutando le possibili negative conseguen-
ze che l'apertura della via alternativa avrebbe potuto determinare, la Commissio-
ne non ha ritenuto di poter limitare ai soli sindacati non firmatari di accordi previ-
genti, ovvero ai sindacati firmatari, ma solo "d'intesa" con la controparte, il ricor-
so alla via alternativa (conciliazione amministrativa). Le regole procedurali, conte-
nute in accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (e spes-
so  risalenti  ad  epoca  precedente  la  stessa   entrata  in  vigore  della  legge nr.
146/1990), mantengono (anche in virtù della citata delibera 00/173) la loro for-
za vincolante tra le parti che le hanno sottoscritte. Su tali regole, tuttavia, la Com-
missione non ha formulato una valutazione di idoneità. Prima che la legge espres-
samente lo prevedesse, la Commissione riteneva infatti di doversi astenere da ta-
le valutazione, al fine di evitare che regole procedurali valutate idonee, dalle qua-
li indubbiamente  derivano per  le parti  firmatarie obblighi di comportamento, si
trovassero ad essere indirettamente estese ad organizzazioni sindacali non firma-
tarie, in  possibile violazione  del principio costituzionale  di   libertà  dell'organiz-
zazione sindacale.  In conseguenza di ciò, prima dell'avvento  della nuova legge,
la violazione  delle regole procedurali contrattuali  non costituiva inadempimento
di prestazioni indispensabili, e dunque violazione censurabile dalla  Commissione
in sede di valutazione dei comportamenti dei sindacati proclamanti. Sopravvenu-
ta la  legge  n. 83/2000,  l'esperimento  preventivo  delle   procedure  di  raffred-
damento  e conciliazione è entrato a pieno titolo  tra gli obblighi legali relativi alle
modalità di proclamazione  dello sciopero. Ad avviso della Commissione, la dis-
posizione (art. 2, comma 2) può ritenersi immediatamente precettiva: infatti, men-
tre prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione costituiscano con-
tenuto obbligato degli  accordi e contratti collettivi  ai quali è demandata la disci-
plina delle  prestazioni indispensabili da  erogare in caso di sciopero, predispone
una via alternativa (la conciliazione in sede amministrativa), alla quale è possibile
fare comunque  ricorso, in caso di difetto o  di non utilizzazione delle   procedure
contrattuali. Per il periodo transitorio, mancando una disciplina generalmente vin-
colante delle procedure  che preveda sia la fase del  raffreddamento del conflitto
sia la fase della conciliazione, ed essendo  le previgenti procedure contrattuali di
raffreddamento rilevanti  solo sul piano  delle relazioni contrattuali  tra le parti, si
può  ritenere che - dal punto di  vista  della valutazione  dei comportamenti  che
compete alla Commissione - la procedura amministrativa sia pienamente alterna-
tiva alla procedura contrattuale. Tanto premesso, in questa fase transitoria e limi-
tatamente ad essa, il contenuto precettivo della disposizione di cui all'art. 2, com-
ma 2  è stato così  ricostruito dalla  Commissione: (a) obbligatorietà in ogni caso
dell'esperimento preventivo  di una procedura conciliativa; (b) obbligo per le or-
ganizzazioni sindacali non firmatarie di accordi in materia di adire la via della con-
ciliazione amministrativa  prevista a  tal fine dalla  legge (art. 2, comma 2); c)  li-
bertà per le parti firmatarie di previgenti procedure contrattuali di scegliere, di co-
mune accordo o unilateralmente, in alternativa alle procedure contrattuali di con-
ciliazione, la  via della conciliazione amministrativa.  Per quanto   riguarda le parti
firmatarie, stante che  le discipline convenzionali previgenti non sono state ogget-
to di valutazione  di idoneità della  Commissione, le obbligazioni reciprocamente
assunte rilevano esclusivamente sul piano dei rapporti contrattuali e della relativa
responsabilità per inadempimento.  Di conseguenza, mentre  l'iniziativa unilateral-
mente assunta  da un sindacato firmatario  di fare ricorso  alla conciliazione  am-
ministrativa, senza  attivare la più complessa  procedura contrattuale  di raffred-
damento e di conciliazione  può costituire inadempimento di un obbligo contrat-
tuale, tale iniziativa non è censurabile - in questa  fase transitoria e limitatamente
ad essa - dalla  Commissione, in quanto  non integra gli estremi  della violazione
dell'art. 2,  comma 2. (il cui  contenuto precettivo  è per  ora limitato, come si è
detto,  all'esperimento preventivo di  una procedura conciliativa,   contrattuale o
amministrativa, alternativamente). 2) Disciplina "a regime" Scaduto il termine di
sei mesi  concesso alle parti per concordare una nuova disciplina delle procedu-
re di  raffreddamento e  conciliazione  conforme a  quanto disposto   dalla  legge
(art. 2, comma 2), dovrà necessariamente entrare in vigore una nuova disciplina
di tali procedure. Le procedure valutate idonee dalla Commissione saranno vin-
colanti per entrambe  le parti, non  solo nel senso (ovvio) che  il rispetto di esse
sarà  rilevante sul  piano  dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ma  anche
nel  senso che  il loro rispetto  rileverà sul piano della   correttezza dei comporta-
menti valutabile dalla Commissione. Non potrà allora essere consentito a nessu-
na delle parti  di sottrarsi unilateralmente  alla applicazione di regole procedurali
valutate idonee. Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno,
d'intesa, non applicare le procedure contrattuali, adendo la via amministrativa: di
fatto, il mutuo dissenso  dovrebbe manifestarsi nelle sole eccezionali ipotesi nelle
quali il conflitto possa trovare più facilmente soluzione in quella sede. Ai soggetti
rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della
valutazione di idoneità della Commissione non potranno comunque essere estese
le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39,
comma 1, Cost.,  impedisce infatti di  imporre a soggetti sindacali  non firmatari
obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro auto-
nomia organizzativa. Nel caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di as-
soggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'accordo
valutato idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa previs-
ta dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge
n. 83/2000. A tale proposito è necessario sottolineare che la procedura amminis-
trativa non si  pone in alternativa con  l'intera procedura contrattuale (di raffred-
damento e di conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale re-
lativa alla conciliazione. Infatti, mentre la procedura in sede amministrativa pre-
vista dalla legge è esclusivamente una procedura di conciliazione, la stessa legge
prevede che  gli accordi e i contratti collettivi obbligatoriamente prevedano pro-
cedure di  raffreddamento e di conciliazione.  Al fine di garantire la parità di trat-
tamento tra  sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedu-
re di raffreddamento e conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione
della "fuga dal contratto", una pausa obbligatoria di raffreddamento del conflitto
dovrà in  ogni caso essere imposta anche ai sindacati  non firmatari. A tal fine si
potrà ritenere  estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del conflitto pre-
vista negli  accordi valutati idonei dalla  Commissione, poiché l'estensione di tale
durata  ai sindacati  non firmatari non  da luogo alle  difficoltà segnalate  relativa-
mente all'estensione delle procedure di conciliazione, in quanto non impone vin-
coli che  coinvolgono la sfera  organizzativa del sindacato.  S'intende che, ove le
parti non abbiano provveduto in tempo utile alla stipulazione degli accordi in ma-
teria di procedure di raffreddamento e di conciliazione (che la Commissione sug-
gerisce di  contenere in una durata complessivamente ragionevolmente compati-
bile con  l'esercizio del diritto  di sciopero, adottando  un iter non   macchinoso),
provvederà la Commissione ad emanare una regolamentazione provvisoria delle
procedure ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000.

Allegato 2 COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione: 00/173  Disciplina transitoria  relativa  alle   procedure di  raffred-
damento e di conciliazione (Seduta del 18 maggio 2000)

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 2, c. 2, I. n. 146/1990, come modi-
ficato dalla legge n. 83/2000, l'obbligatorietà delle procedure di raffreddamento
e di  conciliazione, che  debbono essere  esperite  preventivamente rispetto  alla
proclamazione dello sciopero, costituisce norma immediatamente precettiva.

Pertanto nel  periodo transitorio in attesa di un nuovo accordo relativo a tali pro-
cedure valutato idoneo o,  in difetto, di  una provvisoria   regolamentazione  della
Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali già contenute ne-
gli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disci-
plinata dall'art, 2, c. 2, I. n. 146/1990 come modificato dalla I. 83/2000.

A tal fine, la  Commissione richiama alle  parti l'opportunità  che nella comunica-
zione della  proclamazione dello sciopero sia  data notizia   dell'esperimento delle
procedure  predette, segnalando che - in  mancanza di  tale comunicazione -   la
Commissione provvederà all'immediata indicazione ed eventualmente all'invito di
cui all'art. 13, lett, d), della l. n. 146/1990, come modificato dalla I. n. 83/2000.

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