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Diritto & Lavoro


Ufficio giuridico – consulta giuridica della CGIL

Nota su ferie non godute.
Circolare INPS n. 186/99 e scadenza obblighi contributivi al 30.6.2001
di Gianna Nuvoli Alberto Piccinini

Ci è stato richiesto da molte categorie di affrontare la problematica riguardante il versamento della contribuzione relativamente alle ferie non godute: l'INPS infatti, con circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, fissa al 30 giugno 2001 la scadenza per il versamento dei contributi relativi alle ferie non godute entro il 1999, dando indicazioni alle aziende sulle modalità operative da seguire.

In premessa la citata circolare richiama il quadro normativo di riferimento (Costituzione, codice civile, Convenzione OIL n. 132 del 1970, Direttiva CEE n. 93/104) ed, in generale, le disposizioni di alcuni CCNL che stabiliscono il termine entro il quale il lavoratore debba fruire delle ferie maturate nell'anno di riferimento: a tale proposito la circolare dell'INPS fa un'affermazione tutta da verificare, laddove si riferisce alla "contrattazione collettiva" non meglio specificata che prevederebbe "in caso di mancato godimento di ferie a causa di indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali, la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie non godute".

I CCNL che prevedono una tale forma di monetizzazione delle ferie si riferiscono ad ipotesi assolutamente eccezionali e residuali delle quali il datore di lavoro deve provare, in concreto, l'esistenza (v. Cass. 21.2.2001 n. 2569), non potendosi certo farvi rientrare situazioni di strutturale carenza di organico o di mere esigenze produttive.

Del resto la Direttiva CEE n. 93/104 del 23.11.1993 dispone espressamente che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Premesso comunque che, di fatto, si verificano situazioni in cui effettivamente le ferie non vengono godute (spesso per imposizioni aziendali, ma talvolta anche per rispondere ad esigenze del lavoratore) riteniamo corretto porsi il problema di un termine entro cui deve avvenire o la fruizione o quantomeno l’effettivo pagamento della indennità sostitutiva, con la relativa contribuzione.

Detto termine viene fissato dalla Convenzione OIL 132/1970 (ratificata con legge 10.4.1981 n. 157) per quanto concerne "almeno due settimane ininterrotte" entro 12 mesi dalla fine dell'anno di maturazione delle stesse ed il resto del congedo per ferie entro il termine di 18 mesi dalla fine dell'anno che da il diritto al congedo stesso.

La circolare INPS affermando che il reddito da lavoro dipendente ai fini previdenziale è costituito "da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo "maturati nel periodo di riferimento comprendendo quindi non solo quanto percepito ma anche quanto dovuto", sembra sostenere che per, quanto concerne le ferie non godute negli anni precedenti al 1999, la scadenza dell'obbligazione contributiva - da calcolarsi sul compenso "spettante" (e quindi, sembrerebbe, anche se non corrisposto) sia fissata al 30.6.2001.

Non pare necessario spendere molte parole per evidenziare la paradossalità dell'ipotesi in cui il lavoratore non usufruisca né delle ferie né della relativa indennità sostitutiva ma sia egualmente tenuto a versare la sua quota di contributi, ma questa sembra essere effettivamente la tesi dell'Istituto, che nella parte finale della circolare prevede l'ipotesi del versamento dei contributi "ancorché la corresponsione del compenso avvenga in epoca successiva ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso, invece, in cui le ferie siano, comunque, godute successivamente al pagamento della contribuzione dovrà essere eseguita, per mezzo della procedura di regolarizzazione la sistemazione della partita contabile e della posizione assicurativa del lavoratore."

Ma al di là delle motivate critiche che si possono muovere ad una simile prospettazione, riteniamo che si potrebbe cogliere l'occasione - dalla discussione che in questi giorni verrà certamente stimolata dalla presa di posizione dell'INPS - per esigere dalle aziende, come regola generale da applicarsi sempre in futuro, l'effettiva fruizione delle ferie comunque nei termini indicati dalla convenzione OIL 132 del 1970 (12 mesi quanto a due settimane, 18 mesi per il residuo) onde evitare un eccessivo accumulo di ferie arretrate.

Dal momento che, nella stessa circolare INPS si afferma che al fine "di agevolare, per quanto possibile, l'effettivo godimento delle ferie (…) nel caso di ferie relative a periodi arretrati superiori a 30 giorni alla data di emanazione della presente circolare, è rimessa alla contrattazione collettiva, ai regolamenti aziendali ovvero alle pattuizioni individuali, la possibilità di procrastinare" il termine del 30 giugno 2001, si suggerisce - salva ogni riserva sul contenuto, che si ribadisce contestabile, della circolare INPS - in tutte quelle ipotesi in cui vi siano dipendenti con ferie arretrate relative agli anni precedenti il 1999, di sottoscrivere tempestivamente accordi di proroga a livello aziendale per fissare un successivo termine per il godimento delle ferie,.

Va comunque ricordato che la Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza sopra citata, ribadisce il principio secondo cui non è consentita la monetizzazione delle ferie, anche in caso di mancato godimento nell'anno di riferimento, imponendosi la effettiva fruizione delle stesse da parte del lavoratore che ne faccia successivamente richiesta.

Di conseguenza, ad avviso della Suprema Corte sono da considerarsi nulle le clausole, anche collettive, che a fronte di tale evento (cioè la mancata fruizione del periodo feriale per fatto imputabile al datore di lavoro) prevedano, in via esclusiva, la corresponsione della indennità sostitutiva.

Va aggiunto però che, sempre secondo la Corte, nel (solo) caso in cui esistessero comprovate difficoltà nell'ambito aziendale alla effettiva fruizione, potrebbe farsi luogo alla corresponsione della indennità sostitutiva: tali difficoltà dovrebbero essere attribuibili, a nostro parere, alle indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali sopra citate, e quindi la corresponsione della indennità sostitutiva rientrerebbe nelle ipotesi residuali di cui si è detto.

Quello che non può essere in ogni caso accettato è che, da un lato, i datori di lavoro, prendendo spunto dalla circolare INPS, pretendano di monetizzare le ferie residue entro il 30 giugno 2001 (laddove è possibile, come suggerito, effettuare un accordo di proroga sul godimento) e dall'altro che l'INPS imponga un versamento di contributi su compensi non percepiti: rimane infatti, a nostro giudizio, inammissibile il principio in forza del quale si pretendono versamenti di contributi (a carico azienda e del lavoratore) anche a fronte di compensi non percepiti. A tale proposito riteniamo che in ogni caso l'Istituto debba attendere o che le medesime vengano godute (come auspicabile) ovvero che comunque l'indennità sostitutiva venga effettivamente corrisposta.

Bologna 12.6.2001

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