torna a Fisacabruzzo

FISACABRUZZO

Diritto & Lavoro

Contratti di formazione e lavoro
Decisione della Commissione europea dell '11 maggio 1999
Nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 22 giugno 2000

Il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto con nota del 22 giugno c.a. in
merito alle problematiche  derivanti dalla  Decisione della Commissione europea
dell' 11 maggio 1999 sui contratti di formazione e lavoro, fornendo ulteriori chia-
rimenti sull'argomento.  Il Ministero era già intervenuto  con nota del 15 febbraio
u.s.  Il Ministero ribadisce che, in attesa dell'esito dei ricorsi presentati alla Com-
missione Europea riguardo alla Decisione comunitaria dell' 11/5/99 , il provvedi-
mento comunitario è, comunque, da considerare immediatamente efficace . Il Mi-
nistero precisa che: - se i contratti formazione e lavoro sono stipulati in linea con
le condizioni soggettive  e oggettive previste dalla Decisione medesima fruiscono
pienamente delle  agevolazioni contemplate dalla normativa nazionale, in partico-
lare di  quelle superiori alla misura generalizzata del 25%; - se, invece, i contratti
formazione lavoro  sono stipulati senza  tenere conto dei criteri comunitari e solo
nell'osservanza  della normativa nazionale non beneficiano pienamente delle sud-
dette agevolazioni ma, comunque, mantengono la propria qualificazione giuridica
di "contratti a causa mista e a tempo determinato ".

Riteniamo utile evidenziare alcune delle indicazioni ministeriali. Il beneficio contri-
butivo relativo al  terzo anno ( art. 15 della legge n.196/97 ), a seguito della tras-
formazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo in-
determinato - è considerato legittimo  "se la trasformazione contribuisce a creare
occupazione netta  nell'impresa",  indipendentemente dalla sussistenza   delle note
condizioni soggettive  previste dalla  decisione  comunitaria (giovani con meno di
25 anni e laureati fino a 29 anni).

Il Ministero ha richiamato una precisa condizione prevista nella Decisione comu-
nitaria.  La Commissione, infatti, ha precisato  che la creazione di posti di lavoro
si  verifica solo se  il numero dei  dipendenti  è calcolato al   netto dei posti creati
con contratti  a tempo determinato  o che non  garantiscono una certa stabilità di
occupazione.  Il suddetto aumento  dei posti di lavoro  va considerato rispetto al
numero dei posti esistenti come media su un certo periodo di sei mesi preceden-
te la trasformazione del contratto. Il Ministero dispone, altresì, che per i contratti
di  formazione e lavoro stipulati  al di fuori  delle condizioni suindicate,  i benefici
contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di
tre anni  per ciascuna impresa  ( c.d. importo "de minimis" ).   Il Ministero  ritiene
che,  entro tale limite,  la misura non  costituisca "un aiuto.di Stato"  illegittimo, in
quanto non può ritenersi idonea a falsare la concorrenza. La questione dei criteri
applicativi  della regola del c.d. "de minimis" è attualmente  in discussione in sede
comunitaria .  Dovrebbe essere emanata nei prossimi mesi una nuova regolamen-
tazione della materia.

La Nota del Ministero del Lavoro chiarisce anche quali soggetti possono essere
assunti  con contratto di  formazione e lavoro:  a) i giovani  fino a 24 anni  e 364
giorni, i laureati fino a 29 anni e 364 giorni ed i disoccupati di lunga durata (cioè
da almeno un anno) fino a 32 anni non compiuti sono ammessi al c.f.l. pienamen-
te agevolato;  b) i giovani fino all'età di 32 anni, qualora la successiva trasforma-
zione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupa-
zione, sono altresì ammessi al c.f.l. pienamente agevolato. Il Ministero puntualiz-
za che  l'estensione oltre  i 32 anni  del limite di età  per la stipula dei contratti di
formazione e lavoro -  deliberata dalle  Commissioni regionali  per   l'impiego  di
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia -, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, nono comma della legge n. 608
del 1996 , non  è più operante dal 1° gennaio 1998. Da tale data è stato ripristi-
nato per tutto il territorio nazionale il limite massimo di legge di 32 anni.

Riservandoci di riprendere a breve l'argomento, cordiali saluti. Settembre '00.
La Segreteria Nazionale

 

allegati

Documentazione per le strutture su contratti di formazione e lavoro.
Note del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sui contratti di formazione e lavoro.

1 ) Chiarimenti in merito alla Decisione UE dell'11.5.1999
22 giugno 2000

A integrazione dei  primi chiarimenti forniti  da questa Amministrazione con nota
n. 25389 del  15 febbraio scorso, allo  scopo di  corrispondere a   quesiti da più
parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcu-
ni profili della  valenza della Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti
vincoli restrittivi  all'utilizzo del contratto di  formazione e lavoro in funzione di un
legittimo  uso degli aiuti.  Pur in attesa  dell'esito dei  relativi ricorsi presentati alla
Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è or-
mai  noto che  per effetto  della suindicata Decisione  sussiste l'obbligo  di ridurre
l'aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino dif-
formità rispetto  alle condizioni precisate dall'Autorità comunitaria.  E' altresì evi-
dente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicchè, in rela-
zione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi co-
gnitivi e di valutazione  maggiormente approfonditi, tanto  più che la Decisione è
immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normati-
vo di conformazione.  Invero, la vigenza  della disciplina legislativa  di riferimento
(legge n. 863/1984 e succ. mod. e int., legge 451/1994) non è inficiata dalla pro-
nuncia comunitaria:  per l'effetto, l'eventuale  mancato riconoscimento   dell'intera
agevolazione  contributiva non  vulnera in  toto l'istituto  del particolare contratto
formativo.  In ultima analisi, i contratti di  formazione e lavoro   stipulati nella sola
osservanza  delle condizioni  previste dalla  normativa nazionale (ovvero posti in
essere senza  tenere conto dei criteri  fissati dalla Commissione) non sono piena-
mente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria quali-
ficazione giuridica  di contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti,
mantengono la  tipica finalità di incentivare  l'impiego dei giovani, attraverso l'ac-
crescimento della professionalità collegata all'offerta di lavoro (ex Corte Cost. n.
190/1987) e  fisiologicamente preordinata alla  stabilizzazione del rapporto.   Al
contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente as-
solte le  condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla  Decisione, al contratto si
accompagna il  legittimo uso degli aiuti  disposto dalla disciplina nazionale, speci-
ficamente di  quelli superiori alla  misura generalizzata indifferenziata del 25.  Sul
punto  è opportuno articolare la  seguente precisazione: - lo sgravio contributivo
previsto per  i soggetti operanti  nei territori e settori per i quali è stabilita la ridu-
zione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di con-
dizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo
stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si appli-
ca unicamente  tale riduzione minima continueranno  a beneficiare legittimamente
degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in
materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della Decisione);  ne consegue che anche per
i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo su-
periore alla  misura del 25%,  lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura
percentuale sarà  comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricor-
renza delle  predette condizioni. - lo  sgravio contributivo  superiore   alla  misura
del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento
dell'assunzione  (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea  del dispositivo della   De-
cisione); - l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, l. n. 196/
97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rap-
porto di  lavoro a tempo  indeterminato, è  legittimo se la   trasformazione contri-
buisce a  creare occupazione netta  nell'impresa, indipendentemente dalla sussis-
tenza  delle condizioni  viste alla  linea precedente (cfr. punti da 104 a 109  della
motivazione,  nonché articolo 2,  punto 1, primo paragrafo  del dispositivo  della
Decisione); - per  quanto riguarda eventuali  contratti di formazione e lavoro   sti-
pulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono rico-
nosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna
impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non
costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A
tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai
settori  disciplinati dal  Trattato CECA, alla  costruzione navale  ed al settore dei
trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura o del-
la pesca  e che  nel computo  degli aiuti,  al fine  del raggiungimento  del limite  di
100.000 Euro, concorrono  gli altri interventi  e/o le misure concesse dallo Stato
se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della Decisione). Per
quel che  concerne i soggetti  assumibili con il contratto in discussione, si precisa
anche quanto segue: a) i giovani e i laureati sono ammessi al c.f.l. pienamente age-
volato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 an-
ni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni); b) i
disoccupati  di lunga durata,  vale a dire  da almeno  un anno, sono   ammessi  al
contratto di formazione e lavoro  pienamente agevolato fino al limite di trentadue
anni  non compiuti,  a termini dell'art. 16,  co. 1, della  legge n. 451 del 19 luglio
1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblica-
ta in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994). c) a prescindere dai requisiti indica-
ti nei punti a) e b) sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato i soggetti, fino al
limite di  32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indetermi-
nato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione. Per quanto riguar-
da il beneficio temporaneo  dell'estensione del tetto massimo di età oltre i trenta-
due  anni - operata  dalle Autorità regionali  dell'Abruzzo,   Basilicata,  Calabria,
Campania,  Lazio,  Molise, Puglia,  Sardegna e Sicilia  in virtù della disposizione
dell'art. 9, co. 9, della  legge 608 del 28 novembre 1996, di conversione del de-
creto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 - si rammenta che l'efficacia delle relative
deliberazioni  adottate dalle  C.R.I. è  scaduta in data 31 dicembre 1997 sicchè
nel periodo  successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale l'operati-
vità del soprarichiamato limite di legge di trentadue anni.

2) Decisione della Commissione Europea in materia di contratti di formazione e
lavoro. 15 febbraio 2000

Come è  noto, con Decisione dell'11 maggio 1999 la  Commissione Europea ha
verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro  di benefici contributivi
differenziati a livello territoriale, nonchè per tipologia di impresa, conclusivamente
valutando  che le agevolazioni  concesse possono  produrre  l'effetto di falsare la
concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo sco-
po di fare chiarezza e superare ogni possibile contrasto con il diritto comunitario,
la  Commissione ha  fissato, in  relazione ai  benefici contributivi,   il quadro  delle
compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto
di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello
stesso in  contratto a tempo indeterminato ex art.15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196. E' noto altresì  che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso dal
Governo italiano  a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo
alla  rilevanza dello stesso in  seno all'ordinamento giuridico lavoristico,   recente-
mente ribadita, ancorchè  nell'ambito complessivo della revisione  dei contratti di
lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazio-
ne siglato nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.
In  attesa dell'esito del suddetto  ricorso nonchè alla luce degli effetti del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e,  in particolare,  della messa  in atto delle
relative  disposizioni di  cui agli art. 4, lett. b), 5, 6, lett. a) b), concernenti il tras-
ferimento alle regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato
del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza che l'istituto pos-
sa svolgere, ancorchè  in via residuale, la propria  funzione di misura agevolativa
dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espres-
si dal sistema produttivo. Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indica-
zioni della Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà esse-
re posta particolare attenzione affinchè non si verifichi alcuna distorsione rispetto
alle  compatibilità individuate, delle  quali a titolo esemplificativo  si riporta qui di
seguito una sintesi, pur accludendo l'estratto della Decisione di riferimento.

a. Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con
il contratto  si realizzi un incremento netto di  occupazione sono i lavoratori svan-
taggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali:
*  i giovani fino ai  25 anni di età (limite proposto come  medio europeo, benchè
    non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;
*  i disoccupati, da intendersi come  quelli che sono alla ricerca di impiego da al-
   meno un anno;
Non essendo richiesto  l'incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle pre-
dette ipotesi  l'assunzione possa  avvenire anche su  posti di lavoro liberati da di-
missioni nonchè da passaggio a pensionamento.
La proroga dei benefici  per un anno, prevista  dall'art. 15, L.196/97, è ammissi-
bile in presenza delle condizioni soggettive soprariportate e subordinatamente a:
*  la creazione netta di occupazione relativamente stabile;
*  la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art.87, par.3, del Trattato isti-
    tutivo della Comunità Europea.
L'obbligo della  creazione netta di  posti di lavoro,che garantiscano un livello ac-
cettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rappor-
to determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché su-
bordinatamente allo  scomputo dalla forza lavoro  occupata del personale  a ter-
mine.
Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rap-
porto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e
quella del  divieto di ricorso ai  contratti stessi per  i datori di lavoro che abbiano
effettuato licenziamenti  collettivi nell'anno  precedente.  In via conclusiva, il  con-
tratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione  di un
legittimo uso  degli aiuti, se non nell'osservanza dei limiti posti dalla Commissione
relativamente  all'individuazione dei soggetti  assumibili nonché  in ordine all'effet-
tività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo , tenuto soprattut-
to conto  che a quest'ultimo obiettivo  è opportuno  adeguare i comportamenti in
attesa  della riforma normativa  in materia di  ammortizzatori sociali   e rapporti  a
contenuto formativo, la cui delega ex lege n. 144/99 è in corso di differimento al
31 marzo 2001.

a cura FISAC/CGIL NAZIONALE

torna all'indice "Diritto & Lavoro"

torna alla Home Page

© 2000 Fisac/CGIL Abruzzo.
Via Benedetto Croce 108, Pescara - Tel. 085/4543334 - Fax 085/693081
Webmaster: Franco Probi
Powered by Tiscalinet