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Contratti di
formazione e lavoro
Decisione della Commissione europea dell '11 maggio 1999
Nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 22 giugno 2000
Il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto con nota del 22 giugno c.a. in
merito alle problematiche derivanti dalla Decisione della Commissione europea
dell' 11 maggio 1999 sui contratti di formazione e lavoro, fornendo ulteriori chia-
rimenti sull'argomento. Il Ministero era già intervenuto con nota del 15
febbraio
u.s. Il Ministero ribadisce che, in attesa dell'esito dei ricorsi presentati alla
Com-
missione Europea riguardo alla Decisione comunitaria dell' 11/5/99 , il provvedi-
mento comunitario è, comunque, da considerare immediatamente efficace . Il Mi-
nistero precisa che: - se i contratti formazione e lavoro sono stipulati in linea con
le condizioni soggettive e oggettive previste dalla Decisione medesima fruiscono
pienamente delle agevolazioni contemplate dalla normativa nazionale, in partico-
lare di quelle superiori alla misura generalizzata del 25%; - se, invece, i
contratti
formazione lavoro sono stipulati senza tenere conto dei criteri comunitari e
solo
nell'osservanza della normativa nazionale non beneficiano pienamente delle sud-
dette agevolazioni ma, comunque, mantengono la propria qualificazione giuridica
di "contratti a causa mista e a tempo determinato ".
Riteniamo utile evidenziare alcune delle indicazioni ministeriali. Il beneficio contri-
butivo relativo al terzo anno ( art. 15 della legge n.196/97 ), a seguito della
tras-
formazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo in-
determinato - è considerato legittimo "se la trasformazione contribuisce a
creare
occupazione netta nell'impresa", indipendentemente dalla sussistenza
delle note
condizioni soggettive previste dalla decisione comunitaria (giovani con
meno di
25 anni e laureati fino a 29 anni).
Il Ministero ha richiamato una precisa condizione prevista nella Decisione comu-
nitaria. La Commissione, infatti, ha precisato che la creazione di posti di
lavoro
si verifica solo se il numero dei dipendenti è calcolato al
netto dei posti creati
con contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa
stabilità di
occupazione. Il suddetto aumento dei posti di lavoro va considerato
rispetto al
numero dei posti esistenti come media su un certo periodo di sei mesi preceden-
te la trasformazione del contratto. Il Ministero dispone, altresì, che per i contratti
di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni
suindicate, i benefici
contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di
tre anni per ciascuna impresa ( c.d. importo "de minimis" ).
Il Ministero ritiene
che, entro tale limite, la misura non costituisca "un aiuto.di
Stato" illegittimo, in
quanto non può ritenersi idonea a falsare la concorrenza. La questione dei criteri
applicativi della regola del c.d. "de minimis" è attualmente in
discussione in sede
comunitaria . Dovrebbe essere emanata nei prossimi mesi una nuova regolamen-
tazione della materia.
La Nota del Ministero del Lavoro chiarisce anche quali soggetti possono essere
assunti con contratto di formazione e lavoro: a) i giovani fino a
24 anni e 364
giorni, i laureati fino a 29 anni e 364 giorni ed i disoccupati di lunga durata (cioè
da almeno un anno) fino a 32 anni non compiuti sono ammessi al c.f.l. pienamen-
te agevolato; b) i giovani fino all'età di 32 anni, qualora la successiva
trasforma-
zione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupa-
zione, sono altresì ammessi al c.f.l. pienamente agevolato. Il Ministero puntualiz-
za che l'estensione oltre i 32 anni del limite di età per la
stipula dei contratti di
formazione e lavoro - deliberata dalle Commissioni regionali per
l'impiego di
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia -, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, nono comma della legge n. 608
del 1996 , non è più operante dal 1° gennaio 1998. Da tale data è stato
ripristi-
nato per tutto il territorio nazionale il limite massimo di legge di 32 anni.
Riservandoci di riprendere a breve l'argomento, cordiali saluti. Settembre '00.
La Segreteria Nazionale
allegati
Documentazione per le strutture su contratti di formazione e
lavoro.
Note del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sui contratti di formazione e
lavoro.
1 ) Chiarimenti in merito alla Decisione UE dell'11.5.1999
22 giugno 2000
A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con
nota
n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a
quesiti da più
parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcu-
ni profili della valenza della Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti
vincoli restrittivi all'utilizzo del contratto di formazione e lavoro in
funzione di un
legittimo uso degli aiuti. Pur in attesa dell'esito dei relativi
ricorsi presentati alla
Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è or-
mai noto che per effetto della suindicata Decisione sussiste
l'obbligo di ridurre
l'aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino dif-
formità rispetto alle condizioni precisate dall'Autorità comunitaria. E'
altresì evi-
dente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicchè, in rela-
zione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi co-
gnitivi e di valutazione maggiormente approfonditi, tanto più che la
Decisione è
immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normati-
vo di conformazione. Invero, la vigenza della disciplina legislativa di
riferimento
(legge n. 863/1984 e succ. mod. e int., legge 451/1994) non è inficiata dalla pro-
nuncia comunitaria: per l'effetto, l'eventuale mancato riconoscimento
dell'intera
agevolazione contributiva non vulnera in toto l'istituto del
particolare contratto
formativo. In ultima analisi, i contratti di formazione e lavoro
stipulati nella sola
osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (ovvero
posti in
essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione) non sono
piena-
mente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria quali-
ficazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti,
mantengono la tipica finalità di incentivare l'impiego dei giovani,
attraverso l'ac-
crescimento della professionalità collegata all'offerta di lavoro (ex Corte Cost. n.
190/1987) e fisiologicamente preordinata alla stabilizzazione del rapporto.
Al
contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente as-
solte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla Decisione, al
contratto si
accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale,
speci-
ficamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del
25. Sul
punto è opportuno articolare la seguente precisazione: - lo sgravio
contributivo
previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è
stabilita la ridu-
zione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di con-
dizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o
"oggettive", vale a dire lo
stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si appli-
ca unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente
degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in
materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della Decisione); ne consegue che anche per
i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo su-
periore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima
misura
percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricor-
renza delle predette condizioni. - lo sgravio contributivo superiore
alla misura
del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento
dell'assunzione (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea del dispositivo della
De-
cisione); - l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, l. n. 196/
97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la
trasformazione contri-
buisce a creare occupazione netta nell'impresa, indipendentemente dalla
sussis-
tenza delle condizioni viste alla linea precedente (cfr. punti da 104 a
109 della
motivazione, nonché articolo 2, punto 1, primo paragrafo del
dispositivo della
Decisione); - per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro
sti-
pulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono rico-
nosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna
impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la
misura non
costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A
tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si
applica ai
settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed
al settore dei
trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura o del-
la pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del
raggiungimento del limite di
100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo
Stato
se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della Decisione). Per
quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in discussione, si
precisa
anche quanto segue: a) i giovani e i laureati sono ammessi al c.f.l. pienamente age-
volato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 an-
ni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni); b) i
disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono
ammessi al
contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di trentadue
anni non compiuti, a termini dell'art. 16, co. 1, della legge n.
451 del 19 luglio
1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblica-
ta in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994). c) a prescindere dai requisiti indica-
ti nei punti a) e b) sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato i soggetti, fino al
limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indetermi-
nato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione. Per quanto riguar-
da il beneficio temporaneo dell'estensione del tetto massimo di età oltre i trenta-
due anni - operata dalle Autorità regionali dell'Abruzzo,
Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù
della disposizione
dell'art. 9, co. 9, della legge 608 del 28 novembre 1996, di conversione del de-
creto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 - si rammenta che l'efficacia delle relative
deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997
sicchè
nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale
l'operati-
vità del soprarichiamato limite di legge di trentadue anni.
2) Decisione della Commissione Europea in materia di contratti di formazione e
lavoro. 15 febbraio 2000
Come è noto, con Decisione dell'11 maggio 1999 la Commissione Europea ha
verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi
differenziati a livello territoriale, nonchè per tipologia di impresa, conclusivamente
valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l'effetto
di falsare la
concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo sco-
po di fare chiarezza e superare ogni possibile contrasto con il diritto comunitario,
la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici contributivi,
il quadro delle
compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto
di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello
stesso in contratto a tempo indeterminato ex art.15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196. E' noto altresì che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso dal
Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo
alla rilevanza dello stesso in seno all'ordinamento giuridico lavoristico,
recente-
mente ribadita, ancorchè nell'ambito complessivo della revisione dei
contratti di
lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazio-
ne siglato nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.
In attesa dell'esito del suddetto ricorso nonchè alla luce degli effetti del
decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, della messa in
atto delle
relative disposizioni di cui agli art. 4, lett. b), 5, 6, lett. a) b),
concernenti il tras-
ferimento alle regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato
del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza che l'istituto pos-
sa svolgere, ancorchè in via residuale, la propria funzione di misura
agevolativa
dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espres-
si dal sistema produttivo. Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indica-
zioni della Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà esse-
re posta particolare attenzione affinchè non si verifichi alcuna distorsione rispetto
alle compatibilità individuate, delle quali a titolo esemplificativo si
riporta qui di
seguito una sintesi, pur accludendo l'estratto della Decisione di riferimento.
a. Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con
il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i lavoratori
svan-
taggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali:
* i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo,
benchè
non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;
* i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da
al-
meno un anno;
Non essendo richiesto l'incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle pre-
dette ipotesi l'assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro
liberati da di-
missioni nonchè da passaggio a pensionamento.
La proroga dei benefici per un anno, prevista dall'art. 15, L.196/97, è
ammissi-
bile in presenza delle condizioni soggettive soprariportate e subordinatamente a:
* la creazione netta di occupazione relativamente stabile;
* la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art.87, par.3, del Trattato isti-
tutivo della Comunità Europea.
L'obbligo della creazione netta di posti di lavoro,che garantiscano un livello
ac-
cettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rappor-
to determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché su-
bordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a
ter-
mine.
Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rap-
porto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e
quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro
che abbiano
effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente. In via
conclusiva, il con-
tratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un
legittimo uso degli aiuti, se non nell'osservanza dei limiti posti dalla Commissione
relativamente all'individuazione dei soggetti assumibili nonché in
ordine all'effet-
tività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo , tenuto soprattut-
to conto che a quest'ultimo obiettivo è opportuno adeguare i
comportamenti in
attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori sociali
e rapporti a
contenuto formativo, la cui delega ex lege n. 144/99 è in corso di differimento al
31 marzo 2001.
a cura FISAC/CGIL NAZIONALE |