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Legge 8 marzo 2000
" congedi parentali " ( Permessi retribuiti - Congedi per
gravi motivi familiari)
- Il Ministro per la solidarietà sociale , di concerto con i Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, ha adottato latteso
regolamento recante le
"Disposizioni di attuazione dellarticolo 4 della legge 8
marzo 2000, in materia di congedi per eventi e cause particolari".
- Il Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rammentiamo che larticolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità
si provvede :
- alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi,
- alla individuazione della patologie specifiche,
- alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle
condizioni di grave infermità.
Riprenderemo largomento in seguito alla pubblicazione del
regolamento sulla G.U.
(Permessi retribuiti)
- La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno
diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito allanno in caso di decesso o
di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente
entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
- Per fruire del permesso, linteressato comunica previamente al datore di lavoro
levento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà
utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dallaccertamento dellinsorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
- Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
- Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il
lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa allutilizzo
dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dellattività lavorativa,
anche per periodi superiori a tre giorni. Laccordo è stipulato in forma scritta,
sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nellaccordo sono
indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dellattività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione
dellorario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che
vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali
verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo art.
3, comma 4. La riduzione dellorario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dallaccertamento
dellinsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
- I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti
dallarticolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( legge quadro handicap ), e
successive modificazioni.
(Congedi per gravi motivi familiari)
- La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
possono richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un
periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui allarticolo 433 del codice civile anche se
non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado,
anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente
comma;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nellassistenza delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali
incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del
richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dellautonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
- patologie dellinfanzia e delletà evolutiva aventi le caratteristiche di cui
ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo
richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
- Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni nellarco della vita lavorativa.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro
lattestazione del periodo di congedo usufruito dalla lavoratrice o dal lavoratore.
Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni
festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori
al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle
frazioni corrisponde a trenta giorni.
- I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la
concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e
documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore
di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
- Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto,
entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne
lesito al dipendente. Leventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in
relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e
produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente,
la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura
luniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dellimpresa o della pubblica amministrazione.
- Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con
la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i
congedi già concessi abbiano superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre,
negare il congedo quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di
altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le
disposizioni di cui al comma 6.
- Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso
di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente
non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi
delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore
di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare leventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
- Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del
congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro
abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi
dellarticolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente
con lampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno
sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in
presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore
a sette giorni.
(Documentazione)
- La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui
allarticolo 1 o dei congedi per le patologie di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del
servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o
del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere
presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dellattività
lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente
alla domanda di congedo.
- Quando levento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la
lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa
certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
- La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui
allarticolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a
dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
- Quando è in corso lespletamento dellattività lavorativa ai sensi
dellarticolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la
verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma
1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nellaccordo di
cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave
infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere lattività
lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non
goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso
dellanno alle condizioni previste dal presente regolamento.
- Il datore di lavoro comunica alla Direzione provinciale del lavoro Servizio
ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui
allarticolo 2, lelenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto
congedo.
(Disposizioni finali e entrata in vigore)
- I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto
a quelle previste dal presente regolamento.
- In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi
previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le
disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.
Con riserva di approfondimenti in seguito alla pubblicazione in G.U. ed
entrata in vigore.
Ottobre 2000
a cura FISAC/CGIL NAZIONALE |