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Quando la
sanzione disciplinare non ha più effetto.
Una sentenza della Suprema Corte.
Si segnala uninteressante sentenza
(Cassazione, sezione lavoro n.16050 del 21 dicembre 2000) con la quale la Suprema Corte ha
sancito linefficacia della sanzione disciplinare se, dopo la richiesta di
costituzione di un collegio arbitrale, lazienda non nomina il suo rappresentante nei
10 giorni successivi al ricevimento dellinvito da parte della Direzione provinciale
del Lavoro. Larticolo 7 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce infatti che il
lavoratore, il quale abbia subito una sanzione disciplinare, può, nei 20 giorni
successivi, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato per il
tramite della Direzione proinciale del Lavoro (già Uplmo). In questo caso la sanzione
disciplinare resta ospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Sempre ai sensi
dellarticolo 7 dello Statuto, qualora il datore di lavoro non provveda entro 10
giorni dallinvito rivoltogli dalUfficio del Lavoro a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha più effetto.
Bisogna anche tener presente che qualora il datore di lavoro ricorra allautorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Ma
la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 10 giorni non è fissato per la
proposizione dellazione giudiziaria, bensì per la nomina del rappresentante
aziendale in seno al collegio arbitrale: e poiché questa nomina deve essere fatta nei 10
giorni successivi alla convocazione dela Direzione provinciale del Lavoro, la scadenza di
questo termine determina linefficacia della sanzione. Quindi, leventuale
azione giudiziaria proposta dal datore di lavoro protrae la sospensione
dellefficacia soltanto se la sanzione ancora sussiste. Non la protrae, tuttavia, se
la sanzione medesima ha perduto il proprio effetto a causa della pregressa scadenza del
termine fissato per la nomina del rappresentante aziendale. Dopo la scadenza di questo
termine, infatti, lazione giudiziale diventa improponibile, non in quanto sia stata
avanzata oltre il termine, ma perché viene meno loggetto della domanda stessa (la
sanzione disciplinare non ha effetto, pertanto, in questipotesi, lazione non
diventerebbe inammissibile, bensì resterebbe infondata). Secondo la sentenza della
Suprema Corte, con la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato,
si apre pertanto un nuovo iter, che incide sulliniziale efficacia della sanzione,
ovvero il lavoratore ha il diritto alla sospensione degli effetti del provvedimento e il
datore di lavoro ha il diritto alla conservazione dellefficacia della sanzione,
anche se momentaneamente sospesa.
Con la scadenza del termine di 10 giorni dalla ricezione dellinvito della Direzione
provinciale del Lavoro, la situazione muta, perché la sanzione resta senza effetto. Di
conseguenza, il datore perde il diritto alla comminazione della sanzione e il lavoratore
acquista il corrispondente diritto a essere sottratto alla sanzione stessa. La scadenza
del termine di 10 giorni costituisce pertanto il fatto che determina lestinzione del
preesistente diritto dellazienda. La Cassazione ha inoltre precisato che, ai sensi
dellarticolo 2697 del codice civile, lonere di provare la scadenza del termine
è a carico di colui che eccepisce lestinzione del diritto: la prova del giorno in
cui è avvenuta la ricezione dellinvito da parte dellUplmo (che stabilisce il
dies a quo) resta perciò onere del lavoratore.
Mara Parpaglioni
(tratto da "Rassegna Sindacale")
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