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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
12 Luglio 1995

PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1ª ALLA 4ª) DIPENDENTE DALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

 

Roma, 12 luglio 1995

Il 12 luglio 1995, in Roma

tra

- l'Associazione Nazionale fra i Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi (ASCOTRIBUTI), rappresentata dal Presidente sen. Riccardo Triglia, assistito dal Presidente della Commissione sindacale avv. Angelo Laterza, dal Direttore Generale dott. Gerardo Chirò, dal Condirettore Generale dott. Giustiniano Venetucci, dal Capo Servizio Sindacale avv. Massimo Gramazio e dalla Commissione sindacale composta dai signori: dott. Vincenzo Cavallaro, avv. Giovanni Battista Galliani, avv. Roberto Gennarelli, dott. Vincenzo Incalza, rag. Pietro Leoni, dott. Gaetano Mangiafico, dott. Vito Marghinotti, rag. Marcello Mestrinaro, dott. Mauro Pastore, dott. Vincenzo Pieretti, rag. Giorgio Possiedi, dott. Vladimiro Rambaldi, rag. Mario Reverberi, dott. Roberto Rondomi, dott. Giulio Santini, dott. Luigi Sensi, dott. Emilio Sorio

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dal Segretario Generale sig. Gianfranco Steffani, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Carlo Giorgetti, dai Segretari Nazionali sigg.: Gianfranco Amato, Fulvio Bertoldi, M. Cristina Gessi, Giacomo Melfi, Giancarla Zemiti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale sigg.: Ruggero Adducchio, Cristina Attuati, Massimo Battesini, Mauro Bazzanella, Carmelo Benedetti, Francesco Bertoli, Adriano Bertolutti, Mauro Bossola, Attilio Calvanese, Franco Casini, Arnaldo Cavaciocchi, Nicola Ceccarossi, Loredana Cova, Giovanni Dalini, Vito Di Benedetto, Angelo Ferrero, Mario Gatti, Enrico Gavarini, Valerio Grimaldi, Paolo Henin, Antonio Lupo, Vincenzo Magno, Maurizio Mattioli, Beniamino Mazzitelli, Enrico Micci, Giuseppe Mogno, Pietro Mosca, M. Luisa Picerni, Samuele Pirola, Valerio Poloni, Roberto Radici, Carmelo Raffa, Angela Rosso, G. Battista Sequi, Sergio Severi, Corrado Villa, Piermassimo Villa e dai componenti l'Esecutivo Nazionale Esattoriali sigg.: Giorgio Forti, Bruno Pastorelli, Mario Polidoro, Pierluigi Pratola e Gian Paolo Venuti; - la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori: Federico Cantarini, Francesca Furfaro, Luigi Paroni, Paolo Pedrotti, Antonio Sementilli, Ilvio Serenelli, Laura Tomaselli e dai componenti la Commissione Lavoratori dei Concessionari della Riscossione Signori: Giovanni Aieta, Luigi Bonato, Augusto De Meo, Ottavio Olivieri, Filippo Pietrosanti, Giordano Schivalocchi, Salvatore Vanella; - la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL), rappresentata dal Segretario Generale sig. Sergio Ammannati e dai Segretari Nazionali sigg.: Eligio Boni, Gianni Carocci, Andrea Ceglie, Fausto Nucci, Giuseppe Settimi, Marco Tesi, assistiti dai componenti la Sezione Lavoratori dei Concessionari della Riscossione dei Tributi sigg.: Remo Consalvo e Roberto Desideri; - la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (FILE-UIL), rappresentata dal Segretario Generale sig. Antonio Barbera, dai Segretari Nazionali sigg.: Michelangelo Gerace, Enrico Pellegrino, Riccardo Picchi e Aurelio Piras e dai Dirigenti Nazionali: Fabio Bellucci, Eugenio Bringhen, Carlo Buonvino, Massimiliano Finzi, Simone Poli, Renato Rondella e Giuseppe Usai; - la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Nicoletta Rocchi, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Mario Boyer, dai Segretari Nazionali sigg.: Francesco Avallone, Giuseppe Minigrilli, Domenico Moccia, Giancarlo Saccoman, Giovanna Tripodi, Sergio Veroli, Renato Zini, Fortunato Zinni;

si è stipulato il seguente:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PREMESSA

Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che nel settore della riscossione sono in corso rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi all'avvio del periodo decennale di conferimento delle concessioni - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto.

Le scelte produttive e organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.

Pertanto, anche in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23.7.93, tra Governo e Parti Sociali sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, le Parti hanno convenuto di riordinare il sistema contrattuale di categoria sulla base delle clausole che seguono.

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente CCNL costituisce una normazione unitaria e inscindibile che disciplina il rapporto di lavoro dei lavoratori (*), inquadrati nelle aree professionali di cui al capitolo III, dei Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti Pubblici.

Nel testo del presente CCNL, l'Azienda è denominata "Concessionario".

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri, impiegati, personale subalterno e ausiliari.

Art. 2.

Sono esclusi dall'applicazione del presente CCNL:

a) coloro che, per determinazione del Concessionario, appartengono alla categoria del personale direttivo (funzionari e dirigenti) i cui rapporti di lavoro sono disciplinati con separato contratto collettivo; b) il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi diretta relazione con la funzione di riscossione; c) il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto del credito sia esso Cassa di Risparmio o Banca che, non addetto al servizio di riscossione, sia incaricato di prestare servizio parzialmente oppure per esigenze di carattere eccezionale presso Concessioni gestite, dalle predette Casse di Risparmio o Banche, in forma diretta o partecipata; d) il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto del credito sia esso Cassa di Risparmio o Banca destinato a funzioni di sovraintendenza, di ispezione, di controllo amministrativo-contabile delle Concessioni gestite dalle predette Banche o Casse di Risparmio, in forma diretta o partecipata, nonché quello destinato a funzioni di assistenza e patrocinio legale delle Concessioni.

Note a verbale.

1) Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio: le mense, le colonie, ecc. 2) In riferimento alla lett. d) del presente articolo, si precisa che la destinazione del personale regolato dal contratto del credito a funzioni di sovraintendenza, ispezione, controllo e di assistenza e patrocinio legale delle Concessioni non potrà influire sulla carriera del relativo personale nell'ambito di ciascuna Concessione. 3) Le parti, non essendo pervenute a un'univoca interpretazione sui criteri d'applicazione dell'art. 2, lett. c), anche alla luce delle disposizioni legislative portate dal DPR 28.1.88 n. 43, stabiliscono, nell'attesa che si pervenga alla suddetta univoca interpretazione delle citate disposizioni, di esaminare congiuntamente, in sede aziendale, le situazioni conseguenti all'applicazione del predetto art. 2, lett. c) ritenute dalle OO.SS. tali da richiedere una verifica.

Qualora, nella predetta sede aziendale, non si addivenisse a una interpretazione univoca, si darà luogo a una riunione in sede ASCOTRIBUTI ove l'argomento verrà esaminato dall'ASCOTRIBUTI e dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, con la partecipazione delle parti aziendali.

Norma transitoria all'art. 2.

Il personale del settore credito che dalla data dell'1.1.59 risulti distaccato, continuerà a prestare servizio nella Concessione. All'atto della sua cessazione verrà peraltro sostituito da personale con rapporto di lavoro regolato dal presente contratto.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta le previsioni di cui all'art. 2 vanno integrate con quelle dell'art. 1 delle Disposizioni particolari.

Art. 3.

Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme della legge 15.7.66 n. 604 e del DPR 28.1.88 n. 43.

Art. 4.

Laddove lo richiedano specifiche situazioni il Concessionario potrà disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale e aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso il Concessionario distaccante.

Note a verbale.

1) Fermo quanto previsto all'art. 4 il personale dipendente da Concessioni gestite da Banche o Casse di Risparmio in forma diretta può essere distaccato, con le funzioni previste dalla lett. d) dell'art. 2 del presente CCNL, ad uffici o servizi del comparto credito dell'Azienda di credito divenuta Concessionaria, nonché presso società concessionarie cui partecipi la predetta Azienda di credito. Potrà altresì essere distaccato presso centri o reparti meccanografici e/o elettronici continuando ad essere disciplinato dalle norme del presente contratto. Tale disposizione si applica nel caso in cui presso il centro o reparto si compia promiscuamente lavoro attinente la riscossione dei tributi e lavoro bancario. 2) Le parti non essendo pervenute a un'univoca determinazione sui criteri d'applicazione dell'art. 4, convengono di esaminare congiuntamente in sede aziendale le situazioni conseguenti all'applicazione del predetto art. 4 ritenute dalle OO.SS. tali da richiedere una verifica. Qualora nella predetta sede aziendale non si addivenisse a un'interpretazione univoca di detti criteri si darà luogo ad una riunione in sede ASCOTRIBUTI ove l'argomento verrà esaminato dall'ASCOTRIBUTI e dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, con la partecipazione delle parti aziendali.

Art. 5.

In relazione a quanto indicato nella premessa, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- il Contratto Collettivo Nazionale di categoria; - un 2° livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del Contratto Nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione aziendale si articola.

I contratti di cui al precedente alinea riguarderanno tutte le Concessioni conferite al medesimo Concessionario.

NORMA SPECIALE PER LE CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DA BANCHE

Nell'ambito delle norme fissate dal presente CCNL, contratti integrativi aziendali disciplineranno il trattamento economico e la progressione automatica delle retribuzioni, nonché ogni altra materia espressamente rinviata in sede di contratto integrativo aziendale dal capitolo XIX del presente CCNL, fermo restando che, per quanto concerne in particolare il trattamento economico globale lordo, esso non potrà risultare inferiore a quello praticato per il personale del settore credito della Banca Concessionaria.

Nota a verbale.

Le disposizioni di cui al comma 1, 2° alinea, dell'art. 5 non riguardano le concessioni conferite d'ufficio in qualità di Commissario Governativo.

Art. 6.

A valere dal presente rinnovo del CCNL, le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto predetto.

Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

Resta fermo che al termine del 1° biennio di valenza contrattuale e cioè il 31.12.95 scadrà la "parte economica" del presente CCNL.

Entro tale termine di scadenza le OO.SS. stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93.

Art. 7.

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga di livello, nonché, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23.7.93, all'indennità di ex scala mobile.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto Nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite in forma diretta dalle Casse di Risparmio il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga base e all'eventuale assegno di grado, nonché, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23.7.93, all'indennità di ex scala mobile.

Capitolo II - ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 8.

Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge.

L'assunzione deve essere comunicata dal Concessionario all'interessato lettera dalla quale risulti:

a) la data di assunzione in servizio; b) l'area professionale e il livello retributivo; c) la durata dell'eventuale periodo di prova; d) il trattamento economico iniziale.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta le disposizioni di cui all'art. 8 vanno integrate con quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15 delle Disposizioni particolari.

Art. 9.

I limiti di età per l'assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, le Parti stipulanti convengono che tra le assunzioni sulle quali calcolare l'aliquota legislativamente prevista, vanno escluse quelle concernenti:

a) il 25% dei lavoratori appartenenti alla 3ª area, 1° livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico; b) i lavoratori da adibire a mansioni di ufficiali della riscossione.

Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio la lett. a) della presente norma è sostituita dalla seguente:

a) il 25% dei lavoratori appartenenti al grado immediatamente superiore a quello minimo della categoria impiegati, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico.

Art. 11.

All'atto dell'assunzione in servizio dovranno essere prodotti dal lavoratore i seguenti documenti:

a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato generale del Casellario Giudiziale; d) certificato dei carichi pendenti; e) certificato degli studi compiuti; f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; g) stato di famiglia; h) certificato di servizio prestato presso altre aziende, enti pubblici o privati; i) libretto di lavoro; l) ogni altro documento eventualmente richiesto da particolari disposizioni di legge sul lavoro, sulla previdenza, etc.

I documenti di cui alle lett. c) e d) dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a 3 mesi, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 12.

Qualsiasi vincolo di matrimonio, parentela o affinità che esista o sopravvenga fra appartenenti al personale dello stesso Concessionario deve essere portato a conoscenza del Concessionario medesimo.

Art. 13.

Il periodo di prova deve risultare sempre dalla comunicazione di assunzione di cui all'art. 8 e non può superare i 3 mesi.

Per i lavoratori (*) inquadrati nella 1ª area professionale il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi ausiliari.

Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova oltre il termine sopra previsto.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso.

Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore, devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese) fino al giorno dell'effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa del Concessionario devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese) fino alla fine del mese in corso.

Il servizio prestato nel periodo di prova, durante il quale si applicano le norme del presente contratto con le eccezioni di cui al comma 4 del presente articolo, è computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Compiuto il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in servizio e deve essere dal Concessionario iscritto, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari, a norma dell'art. 125 del DPR 28.1.88 n. 43 e dell'art. 8 della legge 2.4.58 n. 377, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Capitolo III - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

DISPOSIZIONI GENERALI (*)

(*)Nota di collegamento: Le previsioni contenute nelle "Disposizioni Generali", nel Chiarimento a verbale, nella Dichiarazione delle parti, nella Norma transitoria, nella Tabella di corrispondenza e nei successivi articoli da 14 a 18 del presente accordo non trovano applicazione presso le concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni contenute nei corrispondenti articoli del capitolo I delle Disposizioni particolari.

Le Parti stipulanti ritengono che in materia di classificazione del personale occorra predisporre strumenti idonei a conciliare le esigenze organizzative e produttive, in continua evoluzione, delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi con quelle dei contribuenti e dei lavoratori.

La nuova struttura degli inquadramenti deve risultare maggiormente orientata al riconoscimento della professionalità, delle competenze e delle concrete capacità del dipendente e al contempo deve essere flessibile, onde consentire alle aziende concessionarie, sul piano operativo, una gestione funzionale e fungibile del personale, nel rispetto delle garanzie di legge e contrattuali, in sintonia con evoluti modelli di produttività e di qualità dei servizi.

In armonia con tale premessa le Parti stipulanti convengono di adottare un nuovo sistema di classificazione del personale articolato su 4 aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.

I lavoratori inquadrati alla data del 12.7.95 nelle categorie, nelle qualifiche e nei gradi stabiliti dal CCNL 12.7.91 vengono automaticamente e correlativamente inseriti, con effetto da tale data, nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della "tabella di corrispondenza" che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite. Entro i 3 mesi successivi a tale ultima data si dà corso in sede aziendale a un apposito incontro per verificare congiuntamente la conformità di tale applicazione ai criteri predetti.

I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto danno luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa.

Le Parti nazionali stipulanti definiscono come stabilito negli articoli seguenti le declaratorie e i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi.

Profili professionali nuovi conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione emersi nel periodo intercorrente tra il 12.7.91 e il 12.7.95 - e non già previsti dalla normativa aziendale - possono essere individuati in sede di verifica applicativa del nuovo sistema degli inquadramenti. Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.

Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.

Fermo quanto previsto nei commi precedenti i nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione emersi dopo il 12.7.91, non ancora regolamentati ai sensi dei commi 7 e 8 che precedono, potranno essere definiti a livello aziendale.

La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni integrative aziendali.

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità e anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro e un maggior interscambio nei compiti, il Concessionario può attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.

Il Concessionario, nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, gli organismi aziendali delle OO.SS. stipulanti in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione i predetti organismi aziendali delle OO.SS. stipulanti possono avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate (*)

(*)La previsione si applica presso le Aziende concessionarie ove non si sia già dato corso all'incontro.

Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.

Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 20 che segue.

Chiarimento a verbale.

Le parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nelle presenti disposizioni generali, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.

Dichiarazione delle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che agli effetti della verifica di cui al comma 4 delle Disposizioni generali si fa riferimento alle normative aziendali in materia di inquadramenti che fossero state concordate in occasione dell'unificazione degli ambiti territoriali di riscossione avvenuta con l'affidamento decennale delle concessioni.

Norma transitoria.

Al personale impiegatizio adibito stabilmente al servizio interno alla data del 12.7.95 possono essere assegnati compiti di messo notificatore solo con il consenso dell'interessato.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

PRECEDENTE CATEGORIA, NUOVO INQUADRAMENTO QUALIFICA O GRADO (*)

1ª area professionale

personale di pulizia, fatica e custodia Livello retributivo unico personale addetto guardiania notturna Livello retributivo unico + indennità mensile

2ª area professionale

operaio/commesso 1° livello retributivo capo commesso 2° livello retributivo impiegato di 2ª/operaio specializzato 3° livello retributivo

3ª area professionale

impiegato di 1ª 1° livello retributivo capo reparto 2° livello retributivo vice capo ufficio 3° livello retributivo capo ufficio 4° livello retributivo

4ª area professionale

Quadro 1° livello retributivo quadro super 2° livello retributivo

(*) In applicazione del contratto nazionale o di accordi aziendali.

A far tempo dall'1.7.96 il lavoratore che, in rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario - in base a intese aziendali - di un trattamento economico superiore a quello dell'originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell'ambito dell'area professionale di appartenenza, conservando l'eventuale eccedenza economica come assegno 'ad personam' assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.

Art. 14.

I lavoratori destinatari del presente contratto sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi disciplinati dagli articoli che seguono.

La declaratoria definisce le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.

I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.

Art. 15.

1ª AREA PROFESSIONALE

Declaratoria (livello retributivo unico).

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.

I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, guardia notturna.

Al personale addetto alla guardiania notturna spetta - in aggiunta al trattamento economico proprio dell'area professionale di appartenenza - un'indennità mensile nella misura stabilita dal presente contratto.

Art. 16.

2ª AREA PROFESSIONALE

Declaratoria.

Appartengono a quest'area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.

1° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:

- addetti ai servizi di sportello per la contazione, l'ammazzettamento, la cernita e il trasporto di valori; - addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché al servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro; - addetti a trascrizioni numeriche e alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, 1° alinea, della presente area professionale; - addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti; - addetti a custodia e vigilanza al sensi dell'art. 79; - addetti in via continuativa e prevalente: · alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli; · a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area e al 1° livello retributivo della 3ª area professionale; · all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell'area di appartenenza; · alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax e apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale; - i lavoratori che, nell'ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente - anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale - lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'allestimento, la conduzione, l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione di guasti di facile riparazione.

In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.

2° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.

3° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:

- alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili - esclusi i lavori di quadratura - sulla base di elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 3° alinea del 1° livello della presente area; - a compiti di messo notificatore; - a compiti comportanti l'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati; - alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l'espletamento delle attività di cui al 1° alinea del 1° livello della presente area; - alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi; - all'archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di pratiche e/o documenti; - all'economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d'economato, delle relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o richieste; - ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico; - alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista; - ai centralini telefonici in qualità di operatore; - alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi; - ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello; - i lavoratori che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.

Art. 17.

3ª AREA PROFESSIONALE

Declaratoria.

Appartengono a quest'area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dal Concessionario, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

Nell'ambito della predetta declaratoria generale:

- nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori; - nei livelli retributivi superiori al 1° sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

1° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano tra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- i dipendenti cui sia stata conferita la patente di collettore; - i preposti (con o senza patente di collettore) all'ufficio centrale delle gestioni di riscossione dei tributi; - coloro che svolgono compiti di cassiere in via continuativa e prevalente per almeno 3 ore al giorno per 6 mesi in un periodo di 12 mesi; - gli ufficiali della riscossione con attribuzione della relativa qualifica; - i messi notificatori muniti all'atto dell'assunzione del titolo di scuola media superiore nonché quelli che abbiano conseguito l'inquadramento tra gli impiegati di 1ª ai sensi del CCNL sottoscritto nel 1980; - gli addetti ai "terminali" nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" - e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale; - gli operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale; - coloro prevalentemente addetti, anche allo sportello, a lavori che implichino responsabilità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche e pertanto richiedano un'adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte.

Il lavoratore che, ai fini dell'assunzione, denunci di essere in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore, con esclusione dei titoli di studio a carattere artistico, viene inquadrato nel presente 1° livello retributivo. A tal fine l'interessato deve esibire il relativo titolo al Concessionario per i necessari controlli, prima dell'assunzione.

2° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- unico addetto in qualità di collettore allo sportello con apertura continuativa al pubblico.

3° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- lavoratore che in qualità di collettore viene dall'Azienda preposto ad uno o più sportelli qualora negli stessi siano stabilmente addetti almeno 3 elementi compreso il collettore; - lavoratore, non preposto a sportello, al quale sia stata rilasciata la patente per l'esercizio delle funzioni di collettore.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo va computato il solo personale ad orario intero di lavoro iscritto allo speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai Concessionari, salvo quanto previsto dall'art. 8, Appendice n. 1, del presente CCNL.

4° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

a) lavoratore preposto dal Concessionario ad uno o più sportelli cui siano stabilmente addetti almeno 8 elementi compreso il preposto; b) lavoratore preposto dal Concessionario nell'ambito della Concessione a una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno 8 elementi oltre il preposto; c) lavoratore che nell'ambito della Concessione venga stabilmente incaricato dal Concessionario di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un funzionario o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri 9 elementi da lui stesso coordinati; d) lavoratore, che in qualità di collettore, viene dall'Azienda preposto ad uno o più sportelli qualora negli stessi siano stabilmente addetti almeno 6 elementi compreso il collettore.

Ai fini di cui alle presenti lett. a), b), c) e d) va computato il solo personale ad orario intero di lavoro iscritto allo speciale Fondo di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari, salvo quanto previsto dall'art. 8, Appendice n. 1, del presente CCNL.

Art. 18.

4ª AREA PROFESSIONALE

Declaratoria.

Appartengono a questa area i lavoratori che - in posizione superiore agli appartenenti alla 3ª area professionale - sono stabilmente incaricati di svolgere attività che comportano particolari responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori, ovvero elevata responsabilità funzionale o preparazione professionale, con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali e facoltà di firma sociale compatibili con il relativo grado di autonomia e discrezionalità.

Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti e in contesti sia stabili che innovativi.

Sono altresì inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente e/o alla 3ª area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di significative dimensioni.

1° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- lavoratore che, in qualità di collettore, viene dall'Azienda preposto ad uno o più sportelli qualora negli stessi siano stabilmente addetti almeno 7 elementi compreso il collettore.

2° LIVELLO RETRIBUTIVO - Profili.

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- lavoratore che, in qualità di collettore, viene dall'Azienda preposto ad uno o più sportelli qualora negli stessi siano stabilmente addetti almeno 8 elementi compreso il collettore.

Al fini del presente articolo va computato il solo personale ad orario intero di lavoro, appartenente alla presente area, alla 3ª area e al 3° livello retributivo (escluso l'ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo di lavoratori a tempo parziale si applica quanto previsto all'art. 8, Appendice n. 1, del presente CCNL.

Dichiarazione delle parti.

Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione, con le previsioni del presente articolo, alla legge 13.5.85 n. 190 (quadri), nella quale si è disposto che i requisiti di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa delle aziende concessionarie.

Art. 19.

La distinzione tra quadri, impiegati, commessi ed ausiliari mantiene effetto con riferimento alle norme (legislative, contrattuali, etc.) che prevedono un trattamento differenziato fra tali categorie o che alle medesime fanno specifico riferimento.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 19 non trova applicazione presso le concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta.

Art. 20.

Si considera convenzionalmente adibizione "continuativa e prevalente" - laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali - l'utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 20 non trova applicazione presso le concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta.

Art. 21.

In caso di necessità di nuovo personale inquadrato nella 2ª area professionale, 3° e 1° livello retributivo (escluso il personale operaio), viene data la preferenza, rispettivamente, agli appartenenti alla 2ª area professionale, 1° livello, e alla 1ª area professionale in servizio che siano riconosciuti idonei e - a parità di requisiti - che abbiano maggiore anzianità di servizio.

Nel caso di passaggio dalla 2ª area professionale, 1° livello, alla 2° area professionale, 3° livello (escluso il personale operaio) ai sensi del presente articolo, si provvede a un opportuno addestramento dell'interessato.

Tale addestramento, di durata non inferiore a 2 settimane, si svolge durante il normale orario di lavoro.

Nota di collegamento: Le disposizioni di cui all'art. 21 non trovano applicazione presso le concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8, delle Disposizioni particolari.

Art. 22.

L'Azienda può incaricare il lavoratore di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l'interessato ha diritto, dopo un periodo di 3 mesi di servizio (4 mesi ove si tratti di mansioni di competenza della 4ª area professionale), comunque distribuiti nel corso di 1 semestre, purché vi siano almeno 30 giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.

Tuttavia i sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell'assente e comunque non prima di 6 mesi dall'inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello della 2ª area professionale e quelli nell'ambito della 3ª area professionale), anche se di diversa area (esclusa la 4ª), il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall'inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell'assente.

Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai sensi dei precedenti commi, rispettivamente, l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all'art. 23 che segue.

Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, l'indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore sostituito.

La norma di cui sopra non riguarda le aziende presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l'assegnazione dell'incarico a determinati lavoratori a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente.

Per quant'altro non previsto in materia dal presente articolo, resta ferma la disciplina disposta dall'art. 13 della legge 20.5.70 n. 300, considerando, relativamente alla 4ª area professionale, un periodo di 4 mesi, ai sensi dell'art. 6 della legge 13.5.85 n. 190, come modificato dalla legge 2.4.86 n. 106.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui all'art. 22 non trovano applicazione presso le concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 16 delle Disposizioni particolari.

Art. 23.

In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area alla 4ª area professionale, dell'appartenente al 3° livello retributivo della 2ª area professionale al 1° livello retributivo della 3ª area professionale, all'interessato vengono attribuiti:

a) la paga di livello fissata per l'inquadramento acquisito; b) lo stesso numero di scatti di anzianità maturati all'atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.

Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo, all'interessato vengono attribuiti:

a) la paga di livello fissata per l'inquadramento acquisito; b) un numero di scatti di anzianità - nelle misure previste per il nuovo inquadramento - per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l'interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell'inquadramento precedente.

Nei casi di passaggi di cui al comma 1 del presente articolo al lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore alla anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 2.

In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all'interessato non deve, comunque, superare quello spettante ai lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano - in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente - pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l'anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.

L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai commi precedenti, viene mantenuta come assegno 'ad personam' assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 23 non trova applicazione presso le concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 26 delle Disposizioni particolari.

Art. 24.

Il Concessionario deve comunicare per iscritto al lavoratore ogni modificazione di area professionale o di livello retributivo.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 24 trova applicazione presso le concessioni gestite in forma diretta da Cassa di Risparmio sostituendo la parola area professionale e livello retributivo rispettivamente con categoria, grado e qualifica.

Art. 25.

Non è consentita l'assunzione di personale a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica nell'attività di riscossione dei tributi.

Il Concessionario ha facoltà di assumere, in via straordinaria, personale a tempo determinato nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e con l'applicazione della relativa disciplina.

Al personale di cui al presente articolo potrà essere erogata, in proporzione al servizio prestato, una somma ragguagliata alla misura minima prevista dai contratti integrativi aziendali in materia di premio di rendimento e secondo le condizioni dai medesimi stabilite.

Nei confronti del personale con orario di lavoro inferiore a quello intero si applica quanto previsto nell'Appendice n. 1 del presente CCNL.

Nota a verbale.

In sede aziendale possono essere individuate le eventuali ipotesi in cui i concessionari - oltre che nei casi dell'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e dell'art. 8 bis della legge 25.3.83 n. 79 - possono stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, in aggiunta a quanto già previsto dagli artt. 26 e 27 del presente CCNL.

Art. 26.

Il Concessionario ha facoltà di assumere, in via straordinaria, messi notificatori a tempo determinato da adibire alla notifica degli atti di riscossione nel periodo compreso tra il giorno 20 del mese antecedente la scadenza di ciascuna rata dei ruoli e il giorno 25 del mese di scadenza, salvo accordi in sede aziendale, per periodi diversi, con le competenti OO.SS. dei lavoratori.

In caso di rinvio ufficiale della scadenza della 1a rata dei ruoli i termini di cui al comma precedente si intendono correlativamente spostati.

Nota a verbale.

In quelle zone nelle quali l'emissione dei ruoli avviene anche fuori delle epoche normali, sono comunque considerati assunti in via straordinaria, in aggiunta ai periodi previsti dal presente articolo, i messi notificatori da adibire alla notifica per periodi di durata complessiva non superiore a 30 giorni all'anno. In tali casi dovranno comunque essere sentite le competenti OO.SS. dei lavoratori.

Art. 27.

In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, è in facoltà del Concessionario procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale con mansioni di messo notificatore, nel limite massimo, tempo per tempo, del 100% del numero del personale in servizio presso ciascuna concessione gestita.

Tali assunzioni vengono effettuate per la notifica degli atti di riscossione.

Resta fermo quant'altro previsto in materia di assunzioni a termine da leggi o contratti.

Art. 28.

Per quanto non previsto dalle norme che precedono in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente CCNL. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori contenute nei medesimi contratti aziendali.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 28 non trova applicazione presso le concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta.

Capitolo IV - DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE

Art. 29.

Il personale nell'esplicazione della propria attività di lavoro deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.

Il personale ha il dovere di dare al Concessionario, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive del Concessionario stesso e le norme del presente CCNL. Il lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all'Azienda. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi.

Il Concessionario deve far conoscere al lavoratore le procedure interne di lavoro che debbono essere seguite per l'espletamento delle mansioni che il lavoratore stesso è chiamato ad esercitare.

Il personale deve comunicare con sollecitudine alla Direzione ogni mutamento di residenza e domicilio.

In particolare al personale è vietato di:

a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione del Concessionario, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'Azienda o incompatibile con i doveri di ufficio; b) accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore addetto al servizio della riscossione dei tributi ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge; c) allontanarsi arbitrariamente dal servizio e, se costretto ad assentarsi o a rimanere assente dall'ufficio per malattia o per causa di forza maggiore, deve darne avviso al proprio superiore diretto con la massima possibile sollecitudine; d) entrare o trattenersi nei locali dell'Azienda fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con autorizzazione del Concessionario.

Chiarimento a verbale.

Ai fini di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e allo scopo di garantire comportamenti uniformi nella materia, le parti chiariscono che le procedure interne di lavoro sono illustrate, naturalmente quando sia necessario, ai lavoratori durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) e, per i neo assunti, se possibile, durante l'addestramento effettuato secondo le norme contrattuali.

Art. 30.

I lavoratori possono rivestire ed espletare:

a) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di legge; b) cariche sindacali relative al settore della riscossione dei tributi o in rappresentanza del settore medesimo.

L'adesione del lavoratore ad Organizzazioni sindacali non costituisce elemento a danno o a vantaggio, ad alcun effetto, del rapporto di lavoro.

Art. 31.

I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.

Art. 32.

È esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.

Art. 33.

Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di denaro o valori ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione degli stessi ad esso affidati.

Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.

Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dal Concessionario, dopo aver sentito l'interessato.

Il Concessionario, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all'entità delle deficienze da rimborsare.

Il personale di cui al comma 1, ferma restando la propria responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false di taglio non inferiore a £. 50.000 la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature (quale, ad esempio, la lampada di Wood) di cui l'interessato non disponga; in mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia.

Art. 34.

Il lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'Azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

Qualora l'Azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 127, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore interessato.

L'Azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dall'Azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

La circostanza che il lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'Azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al comma 1, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.

Il lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei commi che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico e il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente CCNL.

Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'Azienda che per il lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 127.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui all'art. 34 non trovano applicazione presso le concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 27 delle Disposizioni particolari.

Art. 35.

Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'Azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.

Nei casi di cui sopra, al lavoratore che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Azienda.

Nei casi di cui ai commi precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 dell'art. 34.

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'Azienda.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano al lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui all'art. 35 non trovano applicazione presso le concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 28 delle Disposizioni particolari.

Art. 36.

Le parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge 13.5.85 n. 190, le aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei lavoratori (*) inquadrati nella 4ª area professionale e degli altri lavoratori particolarmente esposti a rischio medesimo.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio leggasi quadri e quadri con il grado superiore al minimo.

Art. 37.

Al personale che abbia maneggio di denaro o di valori potrà essere richiesta una cauzione la cui misura verrà indicata nei contratti integrativi aziendali.

Le cauzioni debbono essere prestate per l'importo stabilito, nella specie e nei modi che verranno richiesti dal Concessionario.

Art. 38.

La cauzione deve essere prestata nel momento in cui il lavoratore assume l'incarico per il quale è stata richiesta.

Quando la cauzione venisse per qualsiasi motivo a trovarsi inferiore alla misura prescritta, dovrà essere integrata nel termine - non inferiore a 1 mese - che sarà fissato dal Concessionario; il lavoratore che non provveda in tempo utile a tale integrazione decadrà dall'incarico per il quale era stata richiesta la cauzione.

Il lavoratore ha diritto alla restituzione della cauzione quando cessi dall'incarico per il quale gli era stata richiesta. Tale restituzione avrà luogo entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui ha avuto termine l'incarico per il quale era stata richiesta la cauzione, sempre che da parte del Concessionario non esistano ragioni da far valere sulla cauzione medesima.

Art. 39.

Al personale (*) inquadrato nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente agli addetti a mansioni operaie) e nella 1ª area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di fatica o di pulizia) il Concessionario fornisce in dotazione la tenuta di lavoro appropriata al lavoro cui detto personale è adibito e al luogo nel quale il lavoro stesso si svolge.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi personale operaio e addetto a mansioni di fatica o di pulizia.

Art. 40.

La divisa dei lavoratori (*) inquadrati nella 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni impiegatizie ed operaie), obbligatoria per tutta la durata del servizio, è costituita da un abito di foggia uniforme e di taglio civile.

Nei locali dell'Azienda e, in casi particolari, per funzioni di rappresentanza anche all'esterno, i lavoratori di cui sopra portano ai risvolti della giacca targhette mobili con la sigla dell'Azienda o altri segni distintivi e, ove richiesto, un berretto con la sigla dell'Azienda stessa.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio leggasi personale subalterno.

Capitolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 41.

A totale copertura del servizio relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalle allegate tabelle n. 1 e 15.

La determinazione della misura dell'erogazione in parola va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data del 31.12.93.

L'importo di cui sopra:

- va computato pro-quota in relazione all'eventuale minore servizio retribuito nel periodo predetto; - va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'AGO, salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.

Art. 42.

Al personale spetta mensilmente una paga di livello nella misura stabilita nelle tabelle allegate (allegati n. 2, 3, 4, 5).

Norma transitoria.

Per il periodo precedente all'introduzione del nuovo sistema di "inquadramento del personale" di cui al capitolo III, sono riportate nell'allegato n. 2 anche le misure della paga base e degli assegni di grado.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi paga base e assegno di grado in luogo di paga di livello.

Art. 43.

A partire dall'1.1.93, in relazione a quanto previsto dal Protocollo 31.7.92, al personale spetta mensilmente un "EDR", nella misura di £. 20.000 per 13 mensilità (£. 260.000 annue).

Art. 44.

Al personale in servizio alla data del 12.7.95 spettano mensilmente per ogni biennio di anzianità, a partire dalla data di assunzione, scatti di anzianità nel numero massimo complessivo di 12 scatti e nelle misure stabilite nelle tabelle allegate (allegati n. 6, 16, 17, 18, 19).

Al personale assunto dopo la data del 12.7.95 il 1° scatto di anzianità spetta dopo 4 anni a partire dalla data di assunzione; successivamente lo stesso personale ha diritto ad ulteriori 7 scatti in ragione di ogni biennio di anzianità e nelle misure stabilite nella predetta tabella.

Ogni scatto decorre dal 1° giorno del mese in cui matura il biennio, o il quadriennio.

Nota a verbale.

Per quanto attiene al numero degli scatti le normative aziendali difformi in atto alla data di stipulazione del presente CCNL saranno modificate in modo coerente con quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

Art. 45.

Al personale viene mensilmente corrisposta un'indennità di mensa nella misura stabilita nelle tabelle allegate (allegati n. 8, 21).

Detta indennità è comprensiva dell'indennità di caropane nella misura prevista dalla legge.

Art. 46.

Al lavoratore inquadrato nella 1ª area professionale, nonché agli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2ª area professionale, cui vengano eventualmente affidate anche mansioni di coordinamento del lavoro di almeno 8 persone della stessa area professionale, è attribuita una particolare corresponsione per la durata di dette mansioni.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui all'art. 46 non trovano applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Art. 47.

Al personale adibito in via prevalente e continuativa al maneggio di contanti o valori, al quale può essere richiesto di prestare cauzione ai sensi dell'art. 37 è dovuta un'indennità di rischio, nei casi e con i criteri di cui alle tabelle allegate (allegati n. 9, 22, 23). Detta indennità cessa con il cessare dell'incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, che non sia dovuto a ferie o malattia.

Nei contratti integrativi aziendali verrà stabilita l'indennità di rischio per coloro che facciano servizio saltuario di cassa.

Art. 48.

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura prevista nelle tabelle allegate (allegati n. 10, 24).

Chiarimento a verbale.

Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.

Art. 49.

Ai lavoratori che prestino servizio in centri con popolazione superiore a 200.000 abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nelle tabelle allegate (allegati n. 11, 25).

Note a verbale.

1) Le misure del concorso spese tranviarie possono essere soggette a revisione qualora si verifichi una notevole variazione, da valutarsi nel suo complesso con criterio di ponderazione e in rapporto alle circostanze di fatto, nella situazione in atto. 2) Restano salve le misure del concorso spese tranviarie più favorevoli aziendalmente in atto alla data del 31.12.78.

Art. 50.

Ai lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione è attribuito un compenso pari al 100% delle tabelle allegate (allegati n. 12, 26) per le riscossioni quietanzate a saldo in via esecutiva ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto del pignoramento o per eventuali successivi atti esecutivi.

Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto e per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali percentuali fissate aziendalmente, sulla base del rinvio contenuto nella disciplina contrattuale nazionale precedente, in misura inferiore e quale unico compenso previsto per i suddetti lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione.

Il trattamento di cui al comma 1 non trova applicazione ove aziendalmente siano stabilite forme indennitarie, anche connesse a partecipazione ai diritti per atti esecutivi, ovvero di integrazione di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per gli ufficiali della riscossione.

Art. 51.

Ai lavoratori con mansioni di messo notificatore è attribuito un compenso di £. 100 per ogni atto effettivamente notificato mediante consegna da parte dei medesimi.

Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali compensi della stessa natura fissati aziendalmente in misura inferiore per i suddetti lavoratori con mansioni di messo notificatore per gli atti notificati.

Il trattamento di cui al comma 1 non trova applicazione ove aziendalmente siano stabilite forme indennitarie ovvero di integrazioni di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per i messi notificatori.

Art. 52.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, legge 2.4.58 n. 377, il 60% dei compensi corrisposti agli ufficiali della riscossione e ai messi notificatori, quando siano dovuti per effetto di norme collettive nazionali ovvero aziendali, costituisce ad ogni effetto retribuzione, il residuo 40% costituisce il rimborso spese.

Art. 53.

Al lavoratore al quale siano state congiuntamente richieste dal concessionario una laurea e l'iscrizione al correlativo albo professionale per l'effettivo esercizio della professione nell'interesse dell'Azienda, compete un'indennità di professione nella misura e con le modalità che verranno stabilite nei contratti integrativi aziendali.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui all'art. 53 non trovano applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta dalle Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 1 delle Disposizioni particolari della Parte economica.

Art. 54.

Al personale vengono corrisposte annualmente, il 20 dicembre, 2 gratificazioni, una delle quali denominata gratificazione di Natale.

Ciascuna di tali gratificazioni viene determinata in misura pari al trattamento economico globale del mese di dicembre relativamente alle seguenti competenze:

- paga di livello (*) di cui all'art. 42; - scatti di anzianità di cui all'art. 44; - indennità di ex scala mobile di cui all'art. 56;

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi paga base e assegno di grado.

e, ove spettino:

- particolare corresponsione nel caso di cui all'art. 46 (*); - compensi di cui agli artt. 50, 51 e 52, per la quota parte considerata retribuzione; - indennità di professione di cui all'art. 53 (*); - eventuali indennità aziendali di cui al comma 2 della nota a verbale n. 1 dell'art. 46 del CCNL 23.10.80 per le esattorie gestite da Banche; - eventuali differenze aziendali di cui all'art. 159; - assegni mensili per anzianità di cui all'art. 119; - assegni mensili per anzianità ai lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 2° e 3° livello retributivo, di cui all'art. 123.

(*) Nota di collegamento: La particolare corresponsione per i lavoratori nel caso di cui all'art. 46 e l'indennità di professione non trovano applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso).

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, le gratificazioni competono in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, le gratificazioni competono in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.

Nota a verbale.

Agli ufficiali della riscossione e messi notificatori in servizio presso quelle aziende che non abbiano comunque già provveduto a compensare, anche in via indiretta, gli effetti riduttivi sui compensi percentuali di cui al presente articolo derivanti dalla ristrutturazione del trattamento economico su 14 mensilità annue disposta dai CCNL del 1980, in occasione della corresponsione della gratifica di Natale verrà erogata un'ulteriore somma di importo pari alla media mensile dei compensi di cui sopra.

Art. 55.

L'attribuzione di un premio aziendale, (in sostituzione di quello di cui all'art. 54 del CCNL 12.7.91) viene effettuata - secondo il metodo definito a livello aziendale - in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del lavoro, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ai risultati legati all'andamento economico della gestione.

Detto premio non può essere compreso né scambiato con assegni di merito (la cui natura è normalmente discrezionale) né con altri emolumenti slegati da criteri di cui al comma 1; sono escluse dal computo le rendite dell'azienda.

L'Azienda e le delegazioni sindacali di cui all'art. 153, del presente CCNL, provvedono annualmente a verificare gli effetti derivanti dal metodo prescelto, nel corso di un apposito incontro.

Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di 'una tantum'. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto - nell'ambito dell'ammontare complessivo del medesimo - viene definita a livello aziendale.

Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i 3 mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi 3 mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di 5 mesi.

Gli effetti delle note caratteristiche sul premio aziendale restano definiti nello stesso modo già prescelto aziendalmente per il premio annuale di rendimento.

Nei confronti del personale che nell'anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio aziendale viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato.

La presente normativa si intende sottoscritta ai fini della decontribuzione previdenziale prevista dalla legge 23.5.97 n. 135, di conversione, con modifiche, del D.L. 25.3.97 n. 67.

Note a verbale.

1) Fermo restando quanto previsto dagli accordi nazionali relativi agli esercizi 1994 e 1995, il premio relativo agli altri esercizi compresi nel quadriennio di valenza della contrattazione integrativa sarà oggetto della negoziazione aziendale secondo quanto previsto dal presente articolo per la cui applicazione, per quanto riguarda il metodo da definire a livello aziendale, dovrà tenersi conto degli incrementi di produttività del lavoro, di qualità e altri elementi di competitività raggiunti nonché dei risultati legati all'andamento economico della gestione. 2) Il preesistente premio annuale di rendimento viene riconosciuto secondo le previsioni di cui al CCNL 30.6.87 (Privati esattori) ovvero dei contratti integrativi aziendali in atto alla data di stipula del CCNL 12.7.91 senza possibilità di ulteriori variazioni.

Art. 56.

Le parti stipulanti prendono atto che l'indennità di scala mobile ha cessato di esplicare i suoi effetti.

Pertanto i relativi importi (indennità di ex scala mobile) restano fissati nelle misure di cui agli allegati n. 7 e 20.

Art. 57.

Le competenze mensili vengono corrisposte non oltre il giorno 27 di ciascun mese.

Art. 58.

A tutti i fini del presente CCNL, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 59.

Gli ufficiali della riscossione possono essere adibiti anche alla notifica degli atti. In tal caso compete loro il compenso dovuto ai messi notificatori.

Detto compenso non spetta nel caso che l'ufficiale della riscossione, per l'attività di cui al comma 1, sia già diversamente retribuito.

Art. 60.

Nei contratti integrativi aziendali il trattamento economico dei messi notificatori di cui agli artt. 26 e 27 può essere determinato mediante un compenso fisso per ogni atto notificato.

Art. 61.

Le parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 31.10.95 per esaminare la possibilità di definire una nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per le aziende.

Capitolo VI - ORARIO DI LAVORO - FLESSIBILITÀ - ELASTICITÀ - LAVORO STRAORDINARIO - ASSENZE - FERIE

Art. 62.

L'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 30 minuti per il personale destinatario del presente CCNL, ad eccezione di quello di cui al successivo art. 63.

A far tempo dall'1.1.96, vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al comma che precede e all'art. 63 del presente CCNL 2 giornate lavorative (una giornata all'anno per il periodo 1.1.91-31.12.95) da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

Art. 63.

A far tempo dall'1.9.95 per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è di 40 ore (42 ore fino al 31.8.95) con un massimo giornaliero di ore 10,30.

I lavoratori predetti durante il servizio di guardia possono essere adibiti anche alle seguenti mansioni accessorie:

a) lavori di pulizia, per una durata non superiore alle ore 4,30 giornaliere; b) immissione dei fogli di carta carbone nei blocchi di moduli o stampati a ricalco, imbustazione di circolari, timbrature di stampati o lavori simili; tali lavori non devono peraltro avere una durata superiore alle 5 ore giornaliere quando il lavoratore non sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia secondo quanto previsto alla lettera precedente.

Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia, le prestazioni per i lavori di cui alla lett. b), cumulate a quelle per i lavori di pulizia, non possono superare le ore 4,30 giornaliere.

Per ogni ora di prestazioni accessorie di cui al comma 2 del presente articolo è corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari al 50% della paga oraria.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta l'orario settimanale per il personale di custodia ed autisti è di 37 ore e 30 minuti con un massimo giornaliero di ore 10,30.

Art. 64.

L'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 62 è distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto ai commi seguenti nonché agli artt. 74 e 83.

L'eventuale distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni per elementi necessari per il funzionamento delle macchine elettroniche o meccanografiche nei servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati non può, comunque, risultare superiore alla consistenza media di un turno.

Tale distribuzione potrà, altresì, riguardare una limitata aliquota degli addetti ad attività esterne: per quest'ultimo personale l'Azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti dell'anzidetta aliquota.

L'orario settimanale di lavoro è ripartito dal martedì al sabato, ovvero dal lunedì pomeriggio al sabato mattina per il personale per il quale esigenze particolari rendano necessaria tale distribuzione di orario.

Al personale di cui al precedente comma spetta, dall'1.1.95, un compenso di £. 33.000 - non cumulabile con le indennità di turno - per ogni settimana interessata da tale distribuzione di orario.

Per il lavoratore (*) che, pur inquadrato nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (escluso il personale addetto a mansioni impiegatizie), risulti già inquadrato, per effetto di norme aziendali, in aree professionali diverse dalla 1ª area professionale, ovvero sia destinatario del trattamento normativo proprio di altra area professionale, potranno essere previste, nei contratti integrativi aziendali, eventuali deroghe al normale orario di lavoro proprio dell'area professionale di appartenenza.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi all'ultimo comma: "personale che pur svolgendo mansioni di operaio specializzato risulti già inquadrato per effetto di norme aziendali in categorie diverse da quelle del personale ausiliario".

Chiarimento a verbale.

A richiesta delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, l'ASCOTRIBUTI precisa che la deroga di cui al comma 4 riguarda esclusivamente il personale addetto ad alcuni determinati uffici o servizi (aliquote di personale di cui agli art. 72 e 74 del presente CCNL, elementi addetti ad attività esterne, elementi addetti a servizi di portineria o a servizi di pulizia e di manutenzione, elementi (*) - appartenenti alla 1ª o 2ª area professionale, escluso il personale addetto a mansioni impiegatizie - utilizzati per la guida di autoveicoli o motoveicoli) e, comunque, un numero modesto di personale. Per questo personale il Concessionario e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti dell'anzidetta distribuzione di orario.

(*)Nota di collegamento al chiarimento a verbale: Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio leggasi ausiliari o personale subalterno.

Dichiarazione a verbale.

Le parti stipulanti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro in 5 giorni più favorevole per il personale dipendente dalle aziende concessionarie di quella precedentemente in atto.

Art. 65.

L'orario di lavoro giornaliero è di 7 ore e 30 minuti, con l'intervallo di cui all'art. 67.

L'inizio e il termine dell'orario giornaliero sono stabiliti, d'intesa con le OO.SS. aziendali, in rapporto alle eventuali disposizioni delle autorità competenti e tenuto conto delle particolari esigenze di ciascuna gestione.

I limiti di inizio o termine dell'orario di lavoro di cui sopra per i lavoratori (*) inquadrati nella 2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (escluso il personale addetto a mansioni operaie) possono essere rispettivamente anticipati o posticipati di 10 minuti.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi impiegati di grado minimo e personale subalterno.

Ferma restando la durata dell'orario giornaliero di lavoro, l'orario stesso può essere distribuito diversamente da quanto previsto dall'art. 64 nonché dall'art. 67, per il personale addetto a mansioni di portiere o di addetto ai servizi di vigilanza o custodia, nonché per il personale che sia addetto a mansioni di autista.

Nota a verbale.

Resta salvo quanto diversamente disposto dalle intese aziendali stipulate in materia ai sensi dell'Accordo 27.11.90 sull'orario di lavoro nonché quanto previsto al punto B) dell'art. 10 dell'Accordo 12.7.95 entrambi riportati in Appendice (Appendice n. 8).

Art. 66.

La durata dell'apertura dello sportello al pubblico è stabilita in un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, fatta eccezione per i seguenti giorni di scadenza dei versamenti di imposta, durante i quali l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore a tale limite:

- ultimi 2 giorni dei periodi di riscossione delle rate di imposte; - giorni 14 e 15 di ciascun mese; - giorni 19 e 20 di ciascun mese; - giorni 28, 29 e 30 maggio; - giorno 30 giugno; - ultimi 2 giorni del mese di novembre.

Qualora l'ultimo giorno di scadenza dei versamenti di cui al precedente comma cada in giornata festiva o non lavorativa (sabato), i termini suindicati si intendono automaticamente spostati al 1° giorno successivo lavorativo.

Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti.

La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere.

In deroga al predetto limite, d'intesa fra l'Azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 del presente CCNL possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.

Il limite di adibizione individuale alla cassa di cui al precedente comma 4, limitatamente ai giorni di scadenza individuati al comma 1, non trova applicazione nei confronti delle aziende che non adottano l'orario di lavoro stabilito nel settore del credito.

Note a verbale.

1) Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui al penultimo comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere. 2) Presso le Concessioni che adottino, in via normale e continuativa, un orario di sportello superiore alle 5 ore giornaliere, fra il termine di adibizione allo sportello e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente, deve intercorrere un periodo minimo di 1 ora (30 minuti nel caso di sportello di durata pari a 6 ore e mezzo) e le misure dell'indennità rischio aziendalmente previste devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore. Qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%. 3) Qualora disposizioni legislative modificassero o introducessero nuovi termini di scadenza per i versamenti di imposta, l'ASCOTRIBUTI e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, si incontreranno per le eventuali integrazioni alle date indicate dal presente art. 66. 4) Con riferimento a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 66 le parti chiariscono che per orario di lavoro adottato nel settore del credito si intende l'orario settimanale distribuito in 5 giorni decorrenti dal lunedì al venerdì con inizio dell'orario giornaliero tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e termine tra le ore 16,30 e le ore 17,15.

Art. 67.

Il personale (*) inquadrato nella 4ª, nella 3ª e nella 2ª area professionale (escluso il personale addetto a mansioni operaie) - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto a un intervallo di un'ora per la colazione. L'inizio dell'intervallo viene stabilito secondo le particolari esigenze di ciascuna gestione, d'intesa con le OO.SS. aziendali.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri, impiegati e personale subalterno.

La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intese a livello aziendale e con le OO.SS. dei lavoratori in quanto compatibili con la collocazione dell'orario di sportello.

Nei casi di cui al successivo art. 68, nonché laddove lo giustifichino circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e alle esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario e alle esigenze di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14,40.

Art. 68.

In presenza di esigenze non occasionali che richiedano la esecuzione di prestazioni lavorative al di fuori degli orari di lavoro che possono essere fissati ai sensi dell'art. 65, il Concessionario può effettuare spostamenti d'orario, nel limite di mezz'ora prima, oppure mezz'ora dopo, rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra (ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro e dell'intervallo meridiano) per:

- cassieri, operatori di sportello e addetti alle chiusure contabili;

nonché, nel limite di un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto ai termini di cui sopra, oltre che per i lavori previsti dall'art. 74, comma 9, per gli addetti a:

- centralini; - apertura uffici e apertura corriere; - telex; - terminali (salvo che per le operazioni di chiusura di cassa).

Il Concessionario può disporre i predetti spostamenti di orario di un'ora anche per le seguenti attività:

- uffici amministrativi dei servizi elettronici e meccanografici (escluso, comunque, che lo spostamento possa riguardare la generalità degli uffici medesimi).

Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa preventiva di cui all'art. 75 del presente CCNL), laddove lo ritengano, hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, al Concessionario interessato - nel corso di un incontro da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa - osservazioni in merito agli spostamenti di orario decisi ai sensi del comma precedente.

Ove il Concessionario non ritenesse di accogliere dette osservazioni, si darà luogo, a richiesta congiunta degli organismi sindacali predetti - da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro con lettera raccomandata a.r. ad ASCOTRIBUTI e, per conoscenza all'Azienda - a una riunione la cui data verrà fissata dall'ASCOTRIBUTI stessa, presso la propria sede, entro 30 giorni dalla richiesta. In detta riunione, l'argomento verrà esaminato da parte dell'ASCOTRIBUTI e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni interessate, con la partecipazione dell'Azienda e degli organismi sindacali in parola. Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione il provvedimento del Concessionario diventa, comunque, operativo.

Gli spostamenti dell'orario di entrata e di uscita possono, inoltre, essere ampliati dal Concessionario fino a 2 ore dopo i termini fissati ai sensi dell'art. 65 per gli addetti ai centralini telefonici, telex, spedizione, segreterie della Direzione, a mansioni di ufficiale della riscossione e messo notificatore.

Gli spostamenti di orario di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo (esclusi comunque i turni di cui ai successivi artt. 72 e 74) possono essere disposti dal Concessionario nel limite massimo del 10% del complesso del personale destinatario del presente CCNL (*) dipendente dal complesso delle Concessioni facenti capo al Concessionario medesimo e sempreché, nelle singole Concessioni, non si superino i seguenti limiti:

- 15% dei lavoratori presso Concessioni con più di 500 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra; - 20% dei lavoratori presso Concessioni con personale compreso fra i 31 e i 500 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra; - 6 lavoratori per Concessioni fino a 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra,

con diritto, per coloro che abbiano avuto uno spostamento eccedente la durata di un'ora, a un'indennità, dall'1.1.95, di £. 6.600 per ciascun giorno in cui effettuano tale spostamento.

(*) Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri, impiegati, personale subalterno ed ausiliari.

L'eventuale effettuazione da parte del Concessionario di ulteriori spostamenti di orario, al di là dei casi e dei limiti massimi indicati ai precedenti commi del presente articolo, può attuarsi solo previa intesa fra il Concessionario stesso e le Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Art. 69.

Nei confronti degli appartenenti alla 4ª area professionale (*) il Concessionario può disporre spostamenti di orario anche al di fuori dei casi di cui all'art. 68, nel limite di:

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri.

a) mezz'ora prima oppure mezz'ora dopo, rispetto ai termini di entrata e di uscita aziendalmente determinati, per coloro che beneficiano del trattamento previsto per i lavoratori inquadrati nella 4ª area professionale, 1° livello retributivo; b) un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra, per coloro che beneficiano del trattamento previsto per i lavoratori inquadrati nella 4ª area professionale, 2° livello retributivo, (*)

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri con grado superiore al minimo.

ferme le altre ipotesi di spostamenti di orario e l'indennità di cui all'art. 68 medesimo.

Gli spostamenti di orario di cui al presente articolo vanno contenuti nel limite massimo complessivo di azienda del 10% (senza l'applicazione degli ulteriori limiti riferiti alle singole unità produttive) di cui al comma 6 del predetto art. 68.

Art. 70.

Compatibilmente con le esigenze di servizio il Concessionario può accordare:

- al singolo lavoratore, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto a quello fissato per il nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio o sportello) cui appartiene l'interessato, con correlativo spostamento dell'orario di uscita;

ovvero, d'intesa con le OO.SS. aziendali:

- ai lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, un'elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti; - ai lavoratori a contatto diretto con i contribuenti, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

Nell'effettuare gli spostamenti di orario di cui agli artt. 68 e 69 le aziende terranno conto dell'eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche o a necessità di assistenza a familiari handicappati - del lavoratore interessato a:

a) non modificare il suo precedente orario di lavoro; b) essere adibito alle prestazioni per le quali sono stati effettuati detti spostamenti di orario,

purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l'inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68, comma 6 e 69, comma 2.

Raccomandazione.

L'ASCOTRIBUTI raccomanda ai propri associati di prendere in esame, agli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, le richieste di quei lavoratori che si trovino in situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione.

Art. 71.

Le parti stipulanti convengono sull'opportunità di adeguare la disciplina contrattuale alle mutate esigenze del servizio di riscossione dei tributi, alla necessità dei Concessionari di fornire servizi più efficienti e più flessibili nei confronti dei contribuenti e di favorire la più funzionale valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.

Tanto premesso le parti medesime stabiliscono quanto segue.

È in facoltà del Concessionario distribuire nei confronti del personale con qualifica di ufficiale della riscossione l'orario giornaliero di lavoro in modo diverso dal restante personale.

Fermo restando la durata dell'orario di lavoro giornaliero in 7 ore e 30 minuti l'orario medesimo può essere determinato con riferimento ai limiti temporali previsti dall'art. 519 C.P.C.

Il predetto spostamento di orario non può superare un periodo massimo di 10 settimane lavorative (da lunedì al venerdì), anche non consecutive, nell'anno solare con un preavviso non inferiore a 7 giorni rispetto ad ogni periodo di spostamento di orario.

Al personale indicato al comma 1 che precede spettano £. 12.000 per ciascun giorno in cui viene effettuato l'orario giornaliero di lavoro come sopra determinato.

Il Concessionario è tenuto a segnalare agli organismi sindacali aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL gli spostamenti di orario effettuati ai sensi dei commi precedenti.

Gli spostamenti di orario giornaliero fino alle 2 ore continuano ad essere disciplinati dalla normativa di cui all'art. 68 del presente CCNL.

Art. 72.

È in facoltà del Concessionario distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nei confronti degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati; i lavoratori inquadrati nella 3ª e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (escluso il personale addetto a mansioni operaie) possono essere adibiti ai turni se addetti alle macchine ovvero nei casi in cui il loro lavoro sia strettamente necessario o risulti realmente connesso al funzionamento dei predetti servizi o reparti.

Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno.

I turni normali giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata dei lavoratori inquadrati nella 4ª, nella 3ª, nella 2ª area professionale e nella 1ª area professionale (limitatamente al personale di fatica) adibiti ai servizi o reparti predetti, non possono essere iniziati prima delle ore 6 né cessare dopo le ore 22,30. L'ora di inizio dei turni notturni viene stabilita dall'Azienda d'intesa con le OO.SS. aziendali. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.

Ciascun Concessionario è tenuto a segnalare alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL l'istituzione dei turni continuativi normali di lavoro di cui al comma 2, nonché l'eventuale spostamento dell'ora di inizio dei turni medesimi, fermi restando i limiti di orario di cui al comma precedente.

Per i lavoratori di cui al comma 3 del presente articolo (sia che vengano adibiti a turni giornalieri che notturni) e che osservino un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti, l'orario giornaliero di cui all'art. 65, comma 1, del presente CCNL, è ridotto di 5 minuti.

Ai lavoratori di cui al comma precedente viene, inoltre, concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruirsi in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 72 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applica l'art. 18 delle Disposizioni particolari.

Art. 73.

Ai lavoratori (esclusi gli addetti ai servizi di guardiania) il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito nei turni di cui all'articolo precedente, spettano, dall'1.1.95, £. 7.700 per ciascun giorno in cui effettuano i turni stessi. Analogo compenso spetta al personale addetto a mansioni operaie e al personale di fatica utilizzati nei turni predetti.

Gli importi di cui al comma precedente vengono considerati fra le voci componenti la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario effettuato in continuazione di turni che comportino la corresponsione degli importi suddetti.

Al personale che effettua turni notturni, compresi fra le ore 22 e le ore 6, spetta, inoltre, un compenso, dall'1.1.95, di £. 55.000 per ciascuna notte in cui li compia. Detto compenso - salvo che, per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente CCNL, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore.

Nel caso in cui il turno giornaliero abbia termine entro le ore 22,30 in luogo del criterio di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 87, per le prestazioni effettuate dopo le ore 22.

Vengono mantenuti, senza la corresponsione dei compensi di cui al comma 1, i turni eventualmente in atto per tutti gli addetti ai servizi di cui all'art. 72, che compiano un orario di lavoro settimanale inferiore a quello di cui all'art. 62.

Restano ferme le condizioni aziendali più favorevoli per i lavoratori - in atto alla data di stipulazione del presente CCNL - sia per la durata settimanale della prestazione, sia per le pause concesse al personale che compia i turni continuativi di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 72, e sia per quei compensi o assegni eventualmente corrisposti allo stesso titolo. Detti compensi o assegni vengono assorbiti, fino a concorrenza, dai compensi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 73 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano gli artt. 17 e 18 delle Disposizioni particolari.

Art. 74.

In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati, l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.

Al personale addetto ai servizi di cui sopra, spettano, ove - in base alle mansioni svolte - trattasi di lavoratori inquadrati nella 4ª, nella 3ª e nella 2ª area professionale, £. 7.700, dall'1.1.95, per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi.

Al personale medesimo spetta inoltre per l'effettuazione di turni notturni, compresi fra le ore 22 e le ore 6, un compenso di £. 55.000, dall'1.1.95, per ciascuna notte in cui vengono effettuati i turni stessi. Detto compenso - salvo che, per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente CCNL, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore.

Per i lavoratori di cui ai commi precedenti (sia che vengano adibiti a turni giornalieri che notturni) e che osservino un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti, l'orario giornaliero è ridotto di 5 minuti.

L'importo di cui al comma 2 del presente articolo va considerato fra le voci componenti la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario effettuato in continuazione di turni che comportino la corresponsione dell'importo stesso.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al comma 2 del presente articolo - e ogni eventuale successiva variazione in materia - viene comunicata dal Concessionario alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.

Nel caso in cui il turno giornaliero abbia termine dopo le ore 22 viene corrisposto un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 87, per le prestazioni effettuate dopo detto orario.

I compensi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 7 non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 73 per il personale addetto ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati, nonché con i compensi spettanti ai lavoratori utilizzati nei compiti di cui agli artt. 78 e 79.

Può, altresì, essere distribuito in turni giornalieri (compresi fra le ore 6 e le ore 22) l'orario di lavoro per gli:

- addetti ai calcolatori periferici e/o concentratori di rete (esclusi i terminali intelligenti); - elementi che, pur non appartenendo alla 1ª area professionale, siano utilizzati per la guida di auto-motoveicoli.

Ai lavoratori inquadrati nella 4ª, nella 3ª e nella 2ª area professionale addetti ai turni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al comma precedente (e ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata alle Rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL dell'unità produttiva interessata. La comunicazione, invece, viene fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove il provvedimento di utilizzo in turni di tale personale riguardi più unità produttive.

L'eventuale effettuazione da parte del Concessionario di ulteriori distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo e nel precedente art. 72 (e in particolare per i lavoratori adibiti alle mansioni di ufficiale di riscossione e messo notificatore) può realizzarsi solo previe intese fra l'Azienda stessa e le Rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.

Norma transitoria.

In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo il Concessionario segnalerà alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma 6 la consistenza numerica, ripartita per aree professionali e livelli retributivi, del personale di cui ai commi 2 e 10.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 74 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 17 delle Disposizioni particolari.

Art. 75.

Il Concessionario fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente un'informativa preventiva sulle variazioni decise dall'Azienda stessa, in tema di:

- orari di lavoro di cui all'art. 65; - orari di sportello applicati dall'Azienda, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura nei casi di cui alla Nota a verbale n. 2 dell'art. 66; - spostamenti di orario di cui agli artt. 68 e 69.

L'informativa di cui sopra viene fornita per ogni singola concessione congiuntamente alle Rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Art. 76.

Il Concessionario ha facoltà di richiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati "all'utenza"): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

Al personale di cui al comma che precede spettano le seguenti indennità e rimborsi spese:

- £. 55.000, dall'1.1.95, ragguagliate a una reperibilità per 24 ore, con un minimo di £. 25.000; - il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento; - il compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di £. 33.000, dall'1.1.95.

L'Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori designati dall'Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 76 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, penultimo e ultimo comma, nonché all'art. 18, comma 4 delle Disposizioni particolari.

Art. 77.

L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori (*) inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente ripartito in 2 periodi determinati dal Concessionario in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi il Concessionario, d'intesa con le OO.SS., può determinare la suddivisione dell'orario in 3 periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il 3° periodo.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi ausiliari e addetti a mansioni operaie.

Tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del 1° periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.

La norma di cui al comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.

Raccomandazione.

A seguito delle istanze avanzate in materia dalle OO.SS. dei lavoratori, l'ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di utilizzare il personale di cui al comma 1 del presente articolo, laddove lo consentano le esigenze di servizio, in modo che possa fruire anch'esso dei benefici derivanti dalla comune distribuzione giornaliera dell'orario.

Art. 78.

Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso, dall'1.1.95, di:

- £. 26.400 per la vigilanza notturna di durata superiore al suo orario normale diurno; - £. 16.500 per la vigilanza notturna di durata non superiore al suo orario normale diurno.

Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia e accessori dei quali può essere incaricato il guardiano. In questo caso non trova applicazione la norma di cui al comma 3 dell'art. 63.

Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di lavoro e regolata dalle stesse norme previste dall'art. 63 per il guardiano sostituito.

In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il limite delle ore 8,30 per notte - spetta un compenso di £. 19.250, dall'1.1.95.

Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.

Nota di collegamento: Le disposizioni di cui all'art. 78 non trovano applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta.

Art. 79.

I lavoratori (*) inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'Azienda.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi personale subalterno.

Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8,30, un compenso di £. 88.000, dall'1.1.95.

Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell'Azienda in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto a un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 87.

Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'Azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.

Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori.

I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai medesimi lavoratori in base ai precedenti commi non devono in nessun caso superare le ore 8,30 per notte.

Per detti servizi vengono corrisposti i seguenti compensi, dall'1.1.95, per ciascuna notte:

- £. 33.000 per il pernottamento; - £. 44.000 per la vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno; - £. 26.400 per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno.

Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.

Art. 80.

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 81.

Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.

Nei giorni semifestivi - fermo quant'altro previsto dagli artt. 65 e seguenti - l'orario di lavoro non può superare le 5 ore per il personale destinatario del presente CCNL, ad eccezione di quello indicato all'ultimo comma.

Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti, ferme le deroghe previste dall'art. 65.

Le prestazioni compiute dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale di cui all'art. 74 nei giorni semifestivi (laddove superino i limiti di cui al comma 2 del presente articolo), vengono compensate con un'indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.

Il presente articolo si applica anche al personale adibito ai turni di cui all'art. 72.

Art. 82.

A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene attribuita dal Concessionario una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in 2 periodi.

Qualora al centralino siano adibiti contemporaneamente più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell'interessato nelle anzidette mansioni.

Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.

Art. 83.

Le disposizioni e i limiti di cui agli artt. 62, 64, 65, 67, 77 e 81 comma 2, non riguardano il personale incaricato del servizio di vigilanza e custodia. Le disposizioni e i limiti di cui alle norme predette - tranne l'art. 62 - non riguardano, altresì, il personale di cui all'art. 74, commi dal 1° all'8°.

Art. 84.

Il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto a una pausa di un quarto d'ora.

I lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni di cui all'art. 72, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al comma 1 del presente articolo - a 2 pause di 10 minuti, nonché alla riduzione di 5 minuti dell'orario giornaliero, alla pausa e alle indennità di turno di cui agli artt. 72, commi 5 e 6, 73 e 74.

Il lavoratore di cui al presente articolo, qualora risulti da motivata certificazione medica che non è più idoneo all'adibizione ai videoterminali, verrà sottoposto dal Concessionario a visita di idoneità presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20.5.70 n. 300.

In caso di accertata inidoneità, verranno adottati dal Concessionario gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.

Le previsioni di cui al presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui le Rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL abbiano inviato una comunicazione al Concessionario in base a quanto previsto dai CCNL del 1987.

Chiarimento a verbale.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi, dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 84 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Art. 85.

Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l'orario di cui agli artt. 62 e 63.

Il Concessionario ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.

Dichiarazione delle parti.

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.

Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo a un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organismi aziendali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.

NORMA TRANSITORIA (orario flessibile e multiperiodale)

Le parti si incontreranno entro il 31.10.96 per definire a livello nazionale un'intesa sulle nuove forme di part-time e sul lavoro straordinario introducendo anche il concetto di una sua compensazione con ore di permesso, specificando:

- limiti nell'utilizzo di tale strumento da parte di Aziende e lavoratori sulla base di principi di volontarietà e reciprocità da determinare; - tempi di applicazione; - modalità di controllo.

Art. 86.

Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre): detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.

È in facoltà del lavoratore di verificare periodicamente il numero delle ore straordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.

Il Concessionario deve comunicare mensilmente alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singola Concessione, suddiviso per sportello, uffici o servizi, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.

È in facoltà di un componente la Rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.

Le ore di lavoro straordinario devono essere contenute nel limite di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi e in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze. Per il personale addetto ai servizi di vigilanza e il personale con orario di lavoro distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo e di uniforme durata nell'arco delle 24 ore, detta norma si riferisce al giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito).

Art. 87.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25%. Tuttavia, l'eventuale lavoro straordinario compiuto nella giornata di sabato (ovvero nella giornata di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato) viene retribuito con un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 30%.

La paga oraria viene calcolata dividendo 1/12 dell'ammontare annuale delle seguenti competenze:

- paga di livello (*1) di cui all'art. 42; - scatti di anzianità di cui all'art. 44; - indennità di mensa di cui all'art. 45; - gratificazioni di cui all'art 54; - indennità di ex scala mobile di cui all'art 56;

e, ove spettino:

- particolare corresponsione per i lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale nel caso di cui all'art. 46 (se previsto); - indennità per lavori svolti in locali sotterranei di cui all'art. 48 (*2); - indennità di turno di cui all'art. 73, comma 1 e art. 74, comma 2 (*2); - assegni mensili per anzianità di cui all'art. 119 (*3); - assegni mensili per anzianità ai lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 2° e 3° livello retributivo di cui all'art. 123 (*4),

per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

(*) Note di collegamento: (1) Vedi Nota di collegamento all'art. 42 del capitolo V. (2) Presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio l'indennità per lavori svolti in locali sotterranei nonché quelle di turno di cui agli artt. 17 e 18 delle Disposizioni particolari non concorrono al calcolo della paga oraria. (3) Vedi Nota di collegamento all'art. 119 del capitolo XII. (4) Vedi Nota di collegamento all'art. 123 del capitolo XII.

Qualora per necessità urgenti e improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno (quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6) la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo è del 55%.

Per il lavoro straordinario notturno compiuto in giorno destinato al riposo settimanale o di festività infrasettimanale la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo è del 65%.

Art. 88.

Il riposo settimanale deve coincidere con la giornata di domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Al lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge medesime.

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.

Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo settimanale dà diritto - oltre al riposo compensativo - a un compenso pari:

- alla paga oraria, calcolata come previsto all'art. 87 maggiorata del 25%, salvo per i lavoratori (*) inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso) quanto previsto dall'art. 79, comma 3.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi personale subalterno.

Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui - secondo le vigenti disposizioni - detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, spetta al lavoratore un compenso pari al 20% della paga oraria.

Per il servizio di guardiania diurna e notturna si osserva l'orario di cui all'art. 63.

Nota a verbale.

Presso le Concessioni nelle quali la materia dei turni di lavoro per il personale appartenente alla 1ª area professionale sia regolata in base a contratti collettivi di lavoro aziendali, stipulati precedentemente all'1.1.70, tale regolamentazione aziendale potrà continuare ad essere in vigore e potrà essere rivista in sede di rinnovo di quei contratti aziendali.

Art. 89.

Le prestazioni in giorni festivi infrasettimanali vengono retribuite con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all'art. 87, maggiorata del 30%.

Art. 90.

Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal Concessionario.

Agli effetti del computo del lavoro straordinario, il Concessionario provvede, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni, che devono essere controfirmate dai singoli interessati.

Dette registrazioni vengono sottoposte giornalmente al visto della Direzione o del funzionario da essa delegato.

Art. 91.

Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto nel mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

Eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario devono essere presentati entro 12 mesi dalla data nella quale avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del compenso.

Art. 92.

Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie.

Previo accordo con il Concessionario, il lavoratore può fruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi epoca dell'anno.

La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:

- con oltre 10 anni di anzianità 25 giorni lavorativi; - con oltre 5 anni e sino a 10 anni di anzianità 22 giorni lavorativi; - dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità 20 giorni lavorativi (22 giorni per i lavoratori (*) inquadrati nella 4ª e nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo); - durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

(*) Note di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri e capo ufficio.

Ai mutilati o invalidi di cui alla legge 2.4.68 n. 482, durante l'anno in cui sono stati assunti spettano, a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del 1° o del 2° semestre, rispettivamente, un periodo di ferie di 12 o 6 giorni lavorativi.

Il criterio di computo delle ferie resta fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su 6 giorni anziché su 5.

Durante il periodo di ferie compete al lavoratore l'intero trattamento economico. La quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 50, 51 e 52 viene determinata in base alla media, ragguagliata a mese, delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi 12 mesi.

Raccomandazione.

A richiesta delle OO.SS. dei lavoratori ASCOTRIBUTI rivolge una raccomandazione alle aziende perché, nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su 6 giorni invece che su 5, sia concesso al lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.

Art. 93.

I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dal Concessionario, confermati al lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il Concessionario e il lavoratore.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai mutilati ed invalidi di cui alla legge 2.4.68 n. 482; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

Il Concessionario, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in 2 periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

Il Concessionario, può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto, altresì, al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il lavoratore dimostri di aver sopportato.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta del Concessionario, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

Art. 94.

Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno e abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i 6 mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal servizio, dipendente da gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare al Concessionario, non sono computati nella durata delle ferie.

Chiarimento a verbale.

In relazione a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, le parti chiariscono che, a seguito dell'assetto del trattamento di ferie disposto dal presente CCNL, la liquidazione del compenso per ferie non fruite deve, praticamente, avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruite per 1,20.

Art. 95.

Le assenze devono essere giustificate senza indugio dal lavoratore o chi per esso al superiore diretto che ne riferirà al Concessionario, al quale è riservato il diritto di fare gli opportuni accertamenti.

Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

Qualora le assenze ingiustificate si protraggano oltre il 15° giorno, il lavoratore sarà considerato dimissionario, ad ogni effetto, salvo che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore.

Art. 96.

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.

Art. 97.

In materia di cure idrotermali si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 98.

Le assenze per brevi permessi retribuiti che il Concessionario concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il Concessionario può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.

Il Concessionario, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta un'aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino a un massimo di 1 anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di 2 periodi.

Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i 3 e 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Raccomandazione.

L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di favorire, nella concessione dell'eventuale congedo per gravi motivi di indole privata previsto nel comma 2 del presente articolo, quelle situazioni provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongano ad effettiva cura riabilitativa.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 98 non trovano applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Art. 99.

Al lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27.5.49 n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:

- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente prestabilito per il medesimo; - che il lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio-14 dicembre di ogni anno.

La richiesta di fruizione dei permessi di cui al comma 1 va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in 3 o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.

L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

Nota a verbale.

Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della legge 5.3.77 n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° e il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua) a condizione che resti ferma la commisurazione a 4 giornate dei c.d. permessi per ex festività spettanti per l'intero anno 1986.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 99 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 19 delle Disposizioni particolari.

Capitolo VII - SERVIZIO MILITARE

Art. 100.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Il servizio militare di leva - prestato dal dipendente, in costanza di rapporto di lavoro con il Concessionario - viene computato ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.

I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dal Concessionario al dipendente anche per effetto di leggi o accordi in materia.

Al lavoratore chiamato alle anni per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta un'erogazione pari a 2 mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.

Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.

Art. 101.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Al lavoratore richiamato alle anni spetta il trattamento di legge.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Non riprendendo servizio entro tale termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.

Capitolo VIII - MALATTIE - INFORTUNI - GRAVIDANZA E PUERPERIO

Art. 102.

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, il Concessionario conserva il posto al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:

a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni; d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni; e) mesi 18 se l'anzianità superi i 20 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi e un massimo di 24 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al successivo art. 103 - verificatesi nei 6 mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13.11.24 n. 1825.

Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il 6° mese dalla data in cui il lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per 6 mesi.

Durante i predetti periodi di assenza compete al lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari. Ai lavoratori con mansioni di ufficiali della riscossione e di messi notificatori compete inoltre la quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 50, 51 e 52 determinata in base alla media, ragguagliata a mese, delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi 12 mesi.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 94.

In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dal Concessionario con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.

Ai fini di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi a trattamento di dialisi.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 102 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 20 delle Disposizioni particolari.

Art. 103.

Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati all'art. 102 il lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 4 mesi.

La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i 6 mesi in un quinquennio.

Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.

Il periodo trascorso in aspettativa non comporta, per alcun effetto, decorso dell'anzianità.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 103 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applicano gli artt. 21 e 22 delle Disposizioni particolari.

Art. 104.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 102 ovvero di cui all'art. 103, il Concessionario - ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro - corrisponde al lavoratore il trattamento di cui al comma 1 dell'art. 133.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini richiamati nel comma precedente non consenta al lavoratore di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al comma 2 dell'art. 133.

Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio la scadenza dei termini di cui all'art. 104 va riferita ai corrispondenti artt. 20 e 21 delle Disposizioni particolari.

Art. 105.

Il Concessionario ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso, osservando le disposizioni di legge che regolano la materia.

Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio la disposizione di cui al presente articolo viene integrata con quanto previsto dall'art. 23 delle Disposizioni particolari.

Art. 106.

In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete alla lavoratrice in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di 5 mesi.

Nel caso in cui sia posta a carico degli enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di 5 mesi.

Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 102, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 106 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 24 delle Disposizioni particolari.

Art. 107.

Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.

Raccomandazione.

ASCOTRIBUTI raccomanda alle aziende di prendere in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.

Art. 108.

In caso di decesso della madre o di grave infermità della medesima che - secondo idonea certificazione medica - le renda impossibile assistere il proprio figlio, il lavoratore padre del bambino può chiedere di avvalersi, dei diritti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.87.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, il lavoratore padre può avvalersi del diritto ai riposi giornalieri post-partum di cui all'art. 10 della legge 30.12.71 n. 1204, nei limiti indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21.4.93.

Il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell'art. 10, legge 4.5.83 n. 184) può avvalersi dell'astensione dal lavoro durante i primi 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15.7.91.

Capitolo IX - ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Art. 109.

Fermi i riconoscimenti di anzianità convenzionali effettuati nei confronti del personale in servizio in virtù dei precedenti contratti, al personale assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente CCNL, sono riconosciute, agli effetti degli scatti di anzianità, del trattamento di ferie e di quello di malattia le seguente anzianità convenzionali:

a) 1 anno ai decorati al valor militare o civile e a coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra nonché ai feriti di guerra; b) 1 anno ai mutilati e invalidi militari e civili di guerra, per servizio e del lavoro di cui alla legge 2.4.68 n. 482; c) il 50% del periodo di servizio militare prestato in zona di operazioni durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato dedotto il servizio di leva. Identico riconoscimento sarà accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento nonché per i periodi di prigionia; d) il 50% del servizio prestato presso altri Concessionari, salvo che ricorrano le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 23 del DPR 28.1.88 n. 43; e) 3 anni a chi abbia conseguito o consegua dopo l'assunzione presso università statali o riconosciute dallo Stato una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie (rilasciate dalle facoltà di magistero delle università statali o riconosciute dallo Stato), filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie.

Le anzianità convenzionali previste dalle lett. a) e b), non sono cumulabili tra loro; il lavoratore ha diritto al riconoscimento di tali anzianità per un solo titolo.

Le anzianità convenzionali di cui alle lett. a), b) e c), saranno concesse per le campagne di guerra, riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9.6.40.

L'anzianità convenzionale di cui alla lett. e) è concessa anche per lauree in matematica, ingegneria, architettura, agraria e scienze statistiche (demografiche o attuariali) se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al dipendente.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non vengono riconosciute se gli interessati non denunciano i titoli, che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione, oppure entro 1 mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora il Concessionario non richiedesse all'atto dell'assunzione l'esibizione dei titoli che danno diritto all'anzianità convenzionale, oppure il lavoratore conseguisse i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione e ne desse comunicazione al Concessionario entro il termine di 1 mese, le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso e dalla data di conseguimento dei titoli, che vi danno diritto, nel secondo caso.

Note a verbale.

1) Qualora nei casi previsti dalle lett. a), b) e c) del presente articolo siano aziendalmente riconosciuti particolari indennità o trattamenti, i medesimi non sono cumulabili con i benefici stabiliti dalle citate lett. a), b) e c) e si intendono sostitutivi di essi sino a concorrenza. 2) Le parti convengono che ove, all'atto dell'assunzione, il lavoratore denuncia al Concessionario di avere in corso pratiche per il conseguimento di titoli inerenti alle anzianità convenzionali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, il Concessionario riconoscerà le relative anzianità convenzionali al momento dell'esibizione dei documenti comprovanti i titoli di cui sopra. Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono, ai fini degli scatti di anzianità, dalla data di assunzione - ma comunque nel limite massimo di un quinquennio - e, per il trattamento di ferie e di malattia, dalla data di esibizione dei documenti. 3) Presso le Concessioni gestite da Banche in via diretta la percentuale di cui alla previsione dell'art. 109, lett. d) è sostituita in quella del 35%.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 109, lett. e) non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applica l'art. 25 delle Disposizioni particolari.

Capitolo X - MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 110.

Il Concessionario ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori del Comune sede di lavoro.

Qualora il personale venga inviato in missione temporanea fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale della concessione spetta:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2a classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km., il viaggio sarà effettuato in 1a classe (ove esista) dai lavoratori (*) inquadrati nella 4ª e 3ª area professionale, nonché nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie). In caso di viaggio in aereo, autorizzato dal Concessionario, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio; 3) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse del Concessionario; 4) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori Comune nella misura stabilita dall'art. 113.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri e impiegati.

Tutte le spese devono essere documentate.

Qualora il personale venga inviato a prestare servizio in comuni diversi da quelli serviti dallo sportello cui il personale medesimo è assegnato compete:

a) ove trattasi di personale inviato presso sportelli con apertura ridotta, di personale con mansioni di ufficiale della riscossione, di messo notificatore, di addetto all'EDR, il trattamento previsto ai punti 1), 2) e 3) e quello previsto al punto 4) per un massimo di 4 giorni nel mese; ove gli spostamenti dovessero effettuarsi per più di 4 giorni nel mese, interverranno intese aziendali che disciplineranno il trattamento per gli spostamenti successivi al 4° avvenuti nel mese stesso; b) ove trattasi di personale diverso da quello indicato al punto sub a) il trattamento previsto ai punti da 1 a 4.

Qualora il personale venga inviato presso comuni facenti parte dello sportello ove lo stesso presta servizio, gli compete il rimborso delle spese nella misura stabilita nelle intese aziendali.

Nota a verbale.

Restano ferme le intese aziendali previste dal presente articolo al comma 4, lett. a) e all'ultimo comma già raggiunte in base all'analoga previsione di cui al CCNL 12.7.91.

Art. 111.

Il trasferimento del lavoratore può essere disposto dal Concessionario solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento il Concessionario terrà conto, compatibilmente con le possibilità di servizio, delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.

Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore ai 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la sede (Comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore a 30 km.

Nei confronti del lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età e abbia maturato almeno 22 anni di anzianità complessiva negli inquadramenti previsti dal presente CCNL, il trasferimento di cui al comma 1 non può essere disposto senza consenso del lavoratore stesso.

La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento a sportello (ovvero a unità operativa) situato in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a sportelli.

Il Concessionario non fa luogo al rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diaria, quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del lavoratore.

Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del lavoratore, il Concessionario provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.

Raccomandazione.

L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di prendere in considerazione il problema dei trasferimenti richiesti dal personale.

Art. 112.

Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso:

1) Al lavoratore che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come al punto 1) dell'art. 110; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di 1 anno; d) la diaria nella misura prevista dall'art. 113 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.

2) Al lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l'obbligo degli alimenti:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come al punto 1) dell'art. 110 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di 1 anno; d) la diaria nella misura prevista nell'art. 113 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di giorni 15 e un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% della predetta - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.

Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza e il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l'interessato pagherà in quella nuova.

Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni e il relativo ammontare viene ridotto pro-quota a partire dal 3° anno di sistemazione nella nuova residenza.

Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.

Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione.

La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 127 mentre il lavoratore è addetto a una sede di lavoro sita in località diversa da quella in cui esso prestava precedentemente servizio, il Concessionario provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato, e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l'assunzione.

Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso delle spese suindicato viene concesso per trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.

Le disposizioni di cui ai precedenti 2 commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore.

Raccomandazione.

L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle aziende che già praticassero condizioni migliori di quelle stabilite dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo di mantenere dette condizioni migliorative.

Nota a verbale.

Le parti si danno atto che il trattamento di diaria di cui al presente articolo è comprensivo delle voci precedentemente corrisposte dal Concessionario a titolo di "diaria" e "concorso spese contingenza".

Norma transitoria.

Le Parti stipulanti, considerato che il "contributo alloggio" di cui al presente articolo ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno entro il 31.10.95 per un esame dell'evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente alla materia.

Nel corso del medesimo incontro le Parti stesse esamineranno altresì le problematiche concernenti la disciplina delle missioni del personale.

Art. 113.

Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, di intesa fra le parti stipulanti, entro il mese di novembre e hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Gli importi relativi agli anni 1994-97 sono indicati nelle tabelle allegate n. 13, 14, 27 e 28.

In caso di missione in centri con popolazione superiore ai 200.000 e fino a 500.000 abitanti, la misura della diaria di cui al comma 2 è maggiorata del 10%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al comma 2 è maggiorata del 20%; in caso di missione in centri con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al comma 2 è maggiorata del 30%.

Il trattamento di diaria come sopra indicato viene ridotto del 6% quando l'alloggio per il pernottamento sia fornito dall'Azienda.

Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei 2 pasti principali e il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di 1/3, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento, fermo restando che non può darsi luogo a un'erogazione inferiore a 2/3 di diaria per missioni di durata superiore alle ore 10.

Nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'Azienda procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.

In alternativa al trattamento di cui ai commi precedenti, il lavoratore inviato in missione può optare per il rimborso a più di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino a un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all'importo della diaria, al lavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo.

In casi particolari può essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista.

Note di collegamento:

1) Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio la previsione di cui al comma 4 dell'art. 113 è sostituita dalla seguente: "Sempre con l'autorizzazione del Concessionario e ricorrendo situazioni speciali, potrà essere effettuato il rimborso a più di lista della spesa dell'albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3". 2) Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio non trova applicazione la previsione di cui al comma 6 dell'art. 113.

Capitolo XI - NOTE CARATTERISTICHE - RICOMPENSE - PROMOZIONI - CRITERI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 114.

Una volta all'anno il Concessionario dispone per la compilazione delle note caratteristiche dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova. Il giudizio riassuntivo deve essere espresso nelle seguenti classifiche:

a) ottimo; b) distinto; c) buono; d) normale o sufficiente; e) mediocre; f) insufficiente.

Art. 115.

Entro il 1° semestre di ogni anno, la classifica verrà comunicata per iscritto al lavoratore, che dovrà accusarne ricevuta.

Nel caso in cui al lavoratore venga attribuita la classifica di "mediocre" o "insufficiente", la comunicazione deve essere integrata da una sintetica motivazione.

In caso di attribuzione di classifica inferiore a quella conferita nell'anno precedente, è in facoltà del lavoratore di chiedere chiarimenti alla Direzione.

È in facoltà del Concessionario di comunicare al lavoratore, anche in caso di classifica che non sia quella di "mediocre" o "insufficiente", eventuali rilievi sfavorevoli.

Il lavoratore giudicato "mediocre" o "insufficiente" può - entro 15 giorni dalla comunicazione - presentare un proprio esposto alla Direzione per l'esame da parte della stessa e, ove lo richieda, può illustrarlo. Il lavoratore, inoltre, a richiesta, può ottenere il cambiamento di mansioni e, se possibile, di ufficio per un altro giudizio.

Nella procedura di cui al comma precedente il lavoratore può farsi assistere da un dirigente sindacale facente parte del personale.

Nel caso in cui la classifica sia di "mediocre" o di "insufficiente" può altresì richiedere, con lo stesso esposto, che l'esame venga effettuato anche dalla Direzione centrale o generale del Concessionario.

La classifica favorevole, essendo formulata in relazione allo svolgimento delle mansioni disimpegnate, non comporta, di per se stessa, giudizio di idoneità per le promozioni di cui all'art. 117.

Nei casi in cui le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini della compilazione delle note caratteristiche, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi di cui al capitolo XII, di quanto previsto all'art. 55 e del premio di rendimento - all'ultima classifica conseguita dall'interessato.

Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta, nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste norme relative alle modalità di intervento, a richiesta del lavoratore interessato, di rappresentanti del personale nei casi di ricorso.

Art. 116.

Nel caso in cui il lavoratore si sia particolarmente distinto, l'Azienda può concedergli:

a) l'encomio scritto; b) una speciale gratificazione; c) l'anticipato scatto di anzianità ai soli effetti economici.

All'encomio può essere congiunta la speciale gratificazione. Tali riconoscimenti vengono annotati nella pratica personale del lavoratore.

Art. 117.

Le promozioni conferite ad iniziativa del Concessionario vengono effettuate in base al merito dei lavoratori, tenuti presenti, in ordine di valutazione, la capacità professionale, le particolari attitudini, i precedenti di lavoro con particolare riferimento alle mansioni esercitate e all'espletamento di incarichi di significativa rilevanza, le note di classifica e i titoli di studio.

Per l'inquadramento nella 3ª area professionale, 2°, 3° e 4° livello retributivo sarà tenuta presente anche l'idoneità a sostituire il relativo personale in compiti comportanti responsabilità di coordinamento.

Per la promozione a funzionario è elemento prevalente di valutazione l'attitudine a ricoprire il grado.

Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla Direzione centrale o generale del Concessionario, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi.

Nota di collegamento: Presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta nei contratti integrativi potranno essere previste norme riguardanti modalità per l'intervento dei rappresentanti (massimo 3) del personale ai lavori delle commissioni esaminatrici, che il Concessionario ritenesse di costituire, per le promozioni.

Art. 118.

Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative, di efficienza e di produttività dell'Azienda e tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie.

A tal fine le Parti medesime riconoscono che la nuova normativa in materia di inquadramenti va connessa con un coerente sviluppo professionale del personale. Tale sviluppo si realizza attraverso l'esperienza pratica sul lavoro, la partecipazione a corsi di formazione professionale indetti dall'Azienda, la rotazione su diverse posizioni di lavoro.

I passaggi ad area e/o livello retributivo superiore vengono effettuati in base al giudizio professionale complessivo, alla formazione del quale concorrono i seguenti criteri:

- valutazione dei precedenti professionali; - valutazione del ruolo professionale (competenze, responsabilità, etc.); - valutazione delle capacità e attitudini professionali.

Il lavoratore sarà annualmente informato, a sua richiesta, circa il merito della valutazione professionale tempo per tempo formulata dall'Azienda.

In sede di prima attuazione della nuova normativa in tema di inquadramenti, l'Azienda prospetta agli organismi aziendali delle OO.SS. stipulanti le modalità applicative delle su accennate linee di sviluppo professionale in relazione al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale. In tale sede gli organismi aziendali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti possono formulare loro considerazioni e fornire contributi propositivi.

Tenuto conto di quanto emerso nella fase di cui al comma precedente, l'Azienda porterà a conoscenza dei lavoratori le linee che avrà definito in materia, al fine di conferire trasparenza allo sviluppo professionale e ai criteri di valutazione.

In presenza di significative variazioni delle modalità di applicazione su accennate si procederà come previsto dai 2 commi precedenti.

Entro il 31.12.96 potrà darsi luogo fra le Parti stipulanti ad un incontro per la valutazione del quadro complessivo desumibile dalle esperienze aziendalmente ricavate sulla tematica in oggetto.

In ordine alle risultanze del predetto incontro e agli eventuali riflessi in sede aziendale, la singola Azienda intratterrà gli organismi aziendali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 118 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali continua a trovare applicazione la previsione dell'art. 117 del presente CCNL.

Capitolo XII - AUTOMATISMI

Art. 119.

Le Parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore della riscossione dei tributi viene a modificarsi la disciplina prevista dal CCNL 12.7.91 sugli automatismi.

Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonché quant'altro stabilito in materia dal predetto Contratto Nazionale:

A) al personale interessato, in servizio alla data del 12.7.95, viene riconosciuto - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art. 114, lett. a), b) e c) del CCNL 12.7.91 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo. Per il personale che ha in corso di maturazione il 1° avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del 2°, un assegno mensile di equivalente importo. L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "2° automatismo" previsti dalla normativa aziendalmente in atto. Per il personale in questione restano valide le previsioni dell'art. 123;

B) nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 12.7.95, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei 2 "automatismi" previsti dalla precedente lett. A). Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal CCNL 12.7.91, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'importo del 2° automatismo e quello del 1° previsto dalle norme nazionali, oltre che dell'indennità di cui all'art. 123 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi. La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del "2° automatismo" non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia. Presso le aziende ove non fosse previsto alla data del 12.7.95 il grado di capo reparto, per il personale assunto al 1° livello della 3a area professionale l'assegno mensile è di importo pari a quello previsto alla lett. B), comma 1, della presente norma;

C) Per il personale interessato assunto dopo il 12.7.95, nei casi di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 114 del CCNL 12.7.91, (benefici economici per automatismo), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 12.7.95, resta fermo il diritto a 2 assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro. Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a 2, cessa di avere effetto il più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo equivalente. Nei casi di cui alle lett. A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso. L'art. 123 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 12.7.95. Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12.7.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato. Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende. Gli assegni mensili per anzianità di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti, dall'1.1.95, nelle seguenti misure:

a) 2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo: £. 36.300; b) 2ª area professionale, 3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati): £. 55.000; c) 1ª area professionale: £. 24.200.

L'assegno mensile resta assorbito, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente - nei casi indicati nel chiarimento a verbale all'art. 120 - all'inquadramento superiore, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

Chiarimenti a verbale.

Le Parti stipulanti chiariscono che:

1. quanto previsto al comma 3 della lett. A), al comma 3 della lett. B) e al comma 2 della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa fra le Parti in sede aziendale; 2. gli "assegni mensili" sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio aziendale); 3. ai fini dell'applicazione delle norme del presente capitolo che facciano riferimento a categorie, qualifiche e gradi e al relativo assetto retributivo, vale - per il periodo successivo alla data di stipulazione del presente CCNL - la tabella di corrispondenza inserita nel capitolo III.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 119 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le corrispondenti disposizioni contenute negli articoli da 8 a 10 delle Disposizioni particolari

Art. 120.

Gli automatismi previsti dall'articolo che precede non possono essere superiori, nell'arco del rapporto di lavoro, al numero ivi stabilito. A tal fine si considera alla stregua di un automatismo ai sensi dell'art. 119 e, conseguentemente, di questo sostitutivo ad ogni effetto:

- il complesso dei passaggi di qualifica o grado (purché almeno in numero di 2, di cui uno comportante passaggio di categoria) conseguiti dall'interessato prima dell'1.1.75, salvo che non dipendano da automatismo o dal titolo di studio; - ciascun avanzamento di carriera disposto dall'1.1.75 ad iniziativa dell'Azienda (con esclusione, perciò, degli avanzamenti determinati dall'esercizio di mansioni superiori e di quelli derivanti dal conseguimento del titolo di studio nei casi già previsti dai precedenti contratti); - ciascun avanzamento di carriera o beneficio economico per automatismo attribuito dall'1.1.73 in conseguenza di CCNL o di contratti o normative aziendali che prevedevano comunque progressioni automatiche di carriera o benefici economici dipendenti dall'anzianità; - l'inquadramento nella qualifica di "commesso" del lavoratore che, alla data di stipulazione del CCNL 9.9.76 e 10.1.78, rivestiva la qualifica di commesso di 2ª.

Chiarimento a verbale.

Le parti chiariscono che, ai fini di quanto previsto dal 2° alinea del presente articolo, si intende per avanzamento di carriera:

- relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica; - relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a passaggio di categoria, nonché - per il periodo compreso fra l''.1.75 e la data di stipulazione dei corrispondenti CCNL 9.9.76 e 10.1.78 - il passaggio da commesso di 2ª a commesso di 1ª; - relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica - con esclusione di quelli effettuati nell'ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e custodia e personale di pulizia - purché comporti l'applicazione di una paga base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente rivestita.

Art. 121.

Ai fini del conseguimento degli automatismi di cui all'art. 119, il lavoratore deve aver riportato per gli ultimi 3 anni classifiche non inferiori a quella di "normale".

Dal computo dell'anzianità valida ai fini degli automatismi in parola restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

Gli effetti degli automatismi suddetti decorrono dal 1° giorno del mese in cui gli interessati maturino i relativi requisiti.

Art. 122.

Le progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo dall'1.1.73, per effetto di CCNL o integrativi aziendali, non comportano, di per sé, modifiche della posizione del lavoratore nell'ordinamento gerarchico aziendale.

Il lavoratore può essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e nei compiti espletabili in base all'inquadramento originario, sia in quelli espletabili in base ai successivi inquadramenti progressivamente conseguiti per effetto degli automatismi stessi.

Art. 123.

I lavoratori inquadrati nel 2° e nel 3° livello retributivo della 3ª area professionale, in servizio alla data del 12.7.95, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello, hanno diritto a un assegno mensile per anzianità, dall'1.1.95, di £. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:

- per l'appartenente al 2° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi; - per l'appartenente al 3° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell'Azienda prima dell'1.1.75, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.

Dal computo dell'anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

L'assegno compete dal 1° giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.

L'assegno mensile resta assorbito ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all'inquadramento, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente CCNL.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 123 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 8 delle Disposizioni particolari.

Capitolo XIII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 124.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale; b) il biasimo scritto; c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo); e) licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano la materia, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.

Art. 125.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il Concessionario, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Art. 126.

L'azione disciplinare si estingue con le dimissioni del lavoratore se accettate dal Concessionario.

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari e l'accettazione delle dimissioni non pregiudicano però l'esercizio di ogni azione penale o civile derivante dal fatto per il quale siano stati applicati provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.

Capitolo XIV - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 127.

La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:

a) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda o del lavoratore per aver l'interessato superato il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 102 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc) e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 103, nonché per invalidità permanente riconosciuta a termine della legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia; b) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda nei confronti del lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia; c) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604; d) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.; e) per dimissioni; f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.; g) per morte.

Art. 128.

La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. b) e c), dell'art. 127, deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

1) nel caso di anzianità di servizio effettivo inferiore ai 5 anni, purché sia stato superato il periodo di prova:

- per il personale con patente di collettore preposto a uno o più sportelli della Concessione: giorni 70; - per il personale inquadrato nella 4ª area professionale 1 e 2 livello retributivo, e nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 65; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo: giorni 50; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 35; - per il personale inquadrato nella 1ª area professionale: giorni 30;

2) nel caso di anzianità di servizio inferiore ai 10 anni ma non ai 5:

- per il personale con patente di collettore preposto a uno o più sportelli della Concessione: giorni 90; - per il personale inquadrato nella 4ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo, e nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 80; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo: giorni 75; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 65; - per il personale inquadrato nella 1ª area professionale: giorni 40;

3) nel caso di anzianità di servizio pari o superiore ai 10 anni ma non ai 20:

- per il personale con patente di collettore preposto a uno o più sportelli della Concessione: giorni 120; - per il personale inquadrato nella 4ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo, e nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 110; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo: giorni 100; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 90; - per il personale inquadrato nella 1° area professionale: giorni 50.

4) nel caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni:

- per il personale con patente di collettore preposto ad uno o più sportelli della Concessione: giorni 135; - per il personale inquadrato nella 4ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo, e nella 3° area professionale, 1° livello retributivo: giorni 120; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo: giorni 110; - per il personale inquadrato nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo: giorni 100; - per il personale inquadrato nella 1ª area professionale: giorni 60.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

È in facoltà del Concessionario di far cessare il servizio all'atto stesso della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, con l'obbligo peraltro di corrispondere al dipendente licenziato un'indennità pari alla intera retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è risolto all'atto della cessazione stessa.

L'ammontare dei compensi di cui agli artt. 50, 51 e 52, per la quota riconosciuta quale retribuzione, agli effetti dell'applicazione del precedente comma, verrà commisurato sulla media dell'ultimo triennio e, se il lavoratore non abbia ancora compiuto i 3 anni di servizio, sulla media del periodo di servizio prestato presso il Concessionario.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta i periodi di preavviso di cui all'art. 128 vanno riferiti alle categorie e qualifiche di cui all'art. 2 e seguenti delle Disposizioni particolari.

Art. 129.

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di preavviso, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell'art. 127, il Concessionario è tenuto ad accordare al lavoratore che non abbia conseguito il diritto a un trattamento pensionistico adeguati permessi, non inferiori a 2 ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Art. 130.

Quando la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 127 da parte del Concessionario, oltre al preavviso nei termini di cui all'art. 128 o, in difetto, oltre alla corresponsione dell'indennità corrispondente, spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme di legge che regolano la materia.

Ai fini del comma precedente la retribuzione annua di riferimento è costituita dai seguenti emolumenti:

- paga di livello di cui all'art. 42 (*1); - scatti di anzianità di cui all'art. 44; - indennità di mensa di cui all'art. 45; - indennità di ex scala mobile di cui all'art. 56;

e, ove spettino, da:

- assegno di cui all'art. 23, ultimo comma (*2); - particolare corresponsione per il lavoratore inquadrato nella 1ª area professionale, nonché per gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2ª area professionale nel caso di cui all'art. 46 (se previsto); - indennità di rischio di cui all'art. 47, comma 1; - indennità per lavori svolti in locali sotterranei di cui all'art. 48; - concorso spese tranviarie di cui all'art. 49; - indennità di professione di cui all'art. 53; - indennità di cui all'art. 68, comma 6; - indennità di turno di cui all'art. 73, comma 1 e art. 74, comma 2; - assegni mensili per anzianità di cui all'art. 119; - assegni mensili per anzianità ai lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 2° e 3° livello retributivo di cui all'art. 123; - indennità aziendali di cui al comma 2 della Nota a verbale n. 1 dell'art. 46 del CCNL 23.10.80, Banche;

nonché da:

- gratificazioni di cui all'art. 54; - premio di rendimento di cui alla Nota a verbale riportata all'art. 55; - eventuali differenze aziendali di cui all'art. 159; - compensi percentuali di cui agli artt. 50, 51 e 52, per la quota riconosciuta quale retribuzione; - eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi aziendali e in atto alla data del 31.5.82, sempreché assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fintanto che gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti.

Note di collegamento:

(*1)Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi paga base e assegno di grado in luogo di paga di livello. (*2)L'assegno di cui all'art. 23, ultimo comma, non concorre alla determinazione della retribuzione annua di cui all'art. 130.

Art. 131.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dal lavoratore al Concessionario con il preavviso di 1 mese per il personale (*) inquadrato nella 4ª, nella 3ª e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) e di 15 giorni per il personale (*) inquadrato nella 2ª area professionale, 1°, 2° livello retributivo e nella 1ª area professionale. In difetto, il Concessionario tratterrà dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità di mancato preavviso.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi quadri, impiegati, personale subalterno e ausiliari.

È in facoltà del Concessionario di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario una somma pari all'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 130.

Alla lavoratrice che si dimetta durante il periodo in cui, a norma della legge 30.12.71 n. 1204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso.

Agli effetti del trattamento di cui sopra la lavoratrice deve presentare idonea certificazione medica.

Art. 132.

Nel caso di licenziamento per giusta causa previsto dalla lett. d) dell'art. 127 al lavoratore non è dovuto il preavviso ma spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 130 oltre ai ratei maturati delle gratificazioni contrattuali della 13a e 14a.

Il licenziamento per giusta causa ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata a.r. portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Nel caso di cui al presente articolo, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'Azienda, si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art. 1252 C.C., la compensazione tra quanto dovuto al lavoratore e quanto al medesimo imputabile per risarcimento.

Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'Azienda stessa.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa ad iniziativa del lavoratore, spetta al lavoratore medesimo, oltre al trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 130 l'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita dall'art. 128.

Art. 133.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 127 lett. a), spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 130 oltre all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita dall'art. 128.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 130.

Chiarimento a verbale.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al riconoscimento dell'invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari si intende avvenuta ad iniziativa del lavoratore.

Art. 134.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore, spettano agli aventi diritto, di cui all'art. 2122 C.C., l'indennità di mancato preavviso nella misura indicata all'art. 128 e il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 130.

Art. 135.

Il Concessionario ha sempre diritto di rivalersi ai sensi di legge su quanto compete, a qualsiasi titolo, al lavoratore che cessi dal servizio, per danni da questi eventualmente arrecati al Concessionario medesimo e per le anticipazioni comunque concessegli.

Art. 136.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, il Concessionario rilascia al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso la Concessione, delle mansioni nella stessa disimpegnate e dei gradi/livelli eventualmente ricoperti.

A richiesta del lavoratore, il Concessionario provvede inoltre a rilasciare copia del conto di liquidazione.

Art. 137.

Quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 18 della legge 20.5.70 n. 300, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11.5.90 n. 108, si applica a tutti i lavoratori dipendenti dai Concessionari che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Capitolo XV - ROTAZIONI DEL PERSONALE

Art. 138.

Anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, i lavoratori (*) inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) possono richiedere al Concessionario, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 per gli addetti alla cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di altra pertinenza.

Il Concessionario accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio della Concessione).

Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere al Concessionario che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

I lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro 1 anno dalla presentazione della richiesta scritta.

Il Concessionario è tenuto a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale (*) inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi Capo Ufficio, Vice Capo Ufficio, Capo Reparto, impiegati di grado superiore al minimo ed impiegati di grado minimo.

Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.

Per i lavoratori adibiti alle mansioni di ufficiale della riscossione o messo notificatore le possibilità di rotazione saranno subordinate alle esigenze di servizio, sempreché sia possibile far ricoprire il posto che si rende vacante e senza che ciò comporti il ricorso a nuove assunzioni.

Capitolo XVI - AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO

Art. 139.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori studenti di cui al comma 1 del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta:

- spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal presente CCNL; - di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro previsti agli artt. 72 e 74, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località diversa.

Inoltre, ai lavoratori iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.

Ai lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° e di 2° grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico - ovvero che sostengono l'esame di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale - spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare al Concessionario con almeno 5 giorni di anticipo.

Sono inoltre concessi permessi giornalieri retribuiti ai lavoratori che sostengono gli esami per l'abilitazione alle funzioni di collettore ovvero quelli di ufficiale della riscossione per il tempo strettamente necessario per tali esami nonché per raggiungere la sede degli esami medesimi e per il relativo rientro; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione con almeno 5 giorni di anticipo.

Ai lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di 1° e di 2° grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico -oppure iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati al Concessionario con almeno 5 giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più 2 - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.

È inoltre in facoltà dei lavoratori di cui al precedente comma di ottenere - una volta sola per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di 1° grado, scuola di istruzione secondaria di 2° grado, università) e, quindi, al massimo per 3 volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di 2 periodi: le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla direzione aziendale competente con almeno 30 giorni di anticipo.

I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, l'Azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, al lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

Ai lavoratori che conseguano, dopo l'assunzione, la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di £. 235.000 (*).

Ai lavoratori non laureati, che conseguano dopo l'assunzione una delle lauree che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale viene attribuito, per una sola volta, un premio di £. 390.000 (*).

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio gli importi di cui all'art. 139, commi 9 e 10, vengono rispettivamente fissati in £. 330.000 e in £. 515.000. Inoltre, ai lavoratori che conseguono in servizio la licenza di scuola media inferiore viene attribuito, per una sola volta, un premio di £. 180.000.

Ai lavoratori che conseguano, in servizio, l'abilitazione alle funzioni di collettore viene attribuito, per una sola volta, al conseguimento di detta abilitazione, un premio nella misura di £. 150.000.

I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Restano ferme le normative contenute nei CIA per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'art. 62, ultimo comma, del CCNL 9.9.76.

Art. 140.

Con riferimento iniziale all'anno scolastico e accademico 1995-96, ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure e alle condizioni seguenti:

a) £. 145.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di 1° grado; b) £. 205.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di 2° grado; c) £. 420.000 agli studenti universitari.

Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di £. 100.000 e di £. 150.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di 2° grado e universitari che - per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.

Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:

- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento; - agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno 2.

Le somme indicate al comma 1 vengono elevate come segue:

- sub b) di £. 25.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di 2° grado che abbiano superato con profitto l'anno scolastico (promossi senza obbligo di frequentare corsi di recupero); - sub c) £. 60.000 per gli studenti universitari che siano in regola con gli esami dell'anno accademico.

Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.

La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento.

Agli studenti universitari che siano iscritti al 1° anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un importo pari a £. 225.000.

Al verificarsi delle condizioni previste, rispettivamente, al comma 3, 2° alinea, ovvero al comma 4, 2° alinea, della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.

La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.

Chiarimento a verbale.

Restano ferme le erogazioni eventualmente già effettuate, alla data del 22.10.96, ai sensi dell'art. 135 del CCNL 12.7.91 per l'anno scolastico e accademico 1995/96.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 140 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 30 delle Disposizioni particolari.

Capitolo XVII - ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 141.

I Concessionari provvedono ad opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) (*).

Tale addestramento, di durata non inferiore a 4 settimane, anche non continuative, per i lavoratori (*) inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo o a 2 settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi impiegati di grado superiore al minimo e impiegati di grado minimo.

Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra nuovi assunti di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le predette OO.SS. possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale del Concessionario, previa comunicazione alla Direzione competente del nominativo all'uopo designato.

Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla direzione competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservato al dirigente di ciascuna Organizzazione sindacale il tempo limite di mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad Organizzazioni diverse.

Art. 142.

Al fine di tutelare l'occupazione e per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze, in tema di metodi, strumenti e contenuti.

A tali fini le Aziende promuovono annualmente corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi, aperti alla volontaria partecipazione dei dipendenti (*) inquadrati nella 3ª e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) in servizio con contratto non a termine.

Tali corsi hanno durata - nel loro complesso e salva più favorevole disposizione in atto aziendalmente alla data del 31.12.75 - non inferiore a 37 ore e 30 minuti nel biennio, dall'1.1.95, e si svolgono durante il normale orario di lavoro.

L'Azienda potrà anche accorpare, in tutto o in parte, i quantitativi biennali di ore previsti dal comma precedente.

Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito di un incontro da tenere all'inizio dell'anno con gli organismi sindacali e con le modalità di cui all'art. 144 del presente CCNL, anche allo scopo di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora l'Azienda apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno. La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza dell'Azienda.

Tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale e delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Le modalità di partecipazione dei dipendenti (*) inquadrati nella 3ª e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) ai corsi predetti possono essere definite nei contratti integrativi aziendali.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante l'istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle Aziende che per la loro dimensione o altre ragioni di carattere tecnico e organizzativo ne ravvisassero la necessità.

Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le Aziende organizzeranno - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.

Ulteriori corsi indetti e organizzati dalle Aziende per addestramenti professionali, si svolgono parimenti durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.

(*) Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta leggasi Capo Ufficio, Vice Capo Ufficio, Capo Reparto, impiegati di grado superiore al minimo ed impiegati di grado minimo.

Capitolo XVIII - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 143.

Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale e aziendale, aventi ad obiettivo il razionale sviluppo del comparto della riscossione dei tributi, in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori e in coerenza con i principi indicati in premessa al presente CCNL.

Le Parti stipulanti procederanno all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.

Art. 144.

Con periodicità annuale il Concessionario fornisce alle OO.SS. stipulanti, a loro richiesta, un'informativa sugli argomenti di seguito indicati (con riferimento all'anno di calendario precedente e al personale destinatario del presente CCNL, suddiviso per aree professionali e livelli retributivi):

- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per singole Concessioni, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 138, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 142, commi 2 e 9, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - trasferimenti effettuati (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 68 e 69, suddiviso per sportelli; - andamento occupazionale e destinazione numerica, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale.

Nel corso dell'incontro annuale il Concessionario provvede, altresì, a fornire - con riferimento al personale di cui al presente articolo - una informativa sui seguenti altri argomenti:

- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro; - interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività di riscossione, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap; - provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi; - misure tecnico-organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5.7.91 n. 197. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.

Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi:

- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; - alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Le informative di cui sopra vengono fornite nel corso di un apposito incontro da tenersi presso la Direzione Generale o centrale del Concessionario interessato.

L'incontro annuale va tenuto dal Concessionario unitariamente con tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL su richiesta anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa, ovvero, nel caso di cui al comma precedente, dopo la conclusione dell'incontro semestrale.

All'incontro previsto dal presente articolo possono partecipare, in numero non superiore a tre, dirigenti delle OO.SS. facenti parte del personale; i nominativi dei partecipanti devono essere notificati tempestivamente alla Azienda da parte dei sindacati interessati. Nel caso di informativa da rendere secondo quanto indicato nel comma 4 del presente articolo, all'incontro partecipano, invece, gli stessi dirigenti delle Organizzazioni stipulanti che hanno preso parte all'incontro semestrale.

A detti dirigenti i Concessionari accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Norma transitoria.

Nella materia di cui al comma 2, 4° alinea, del presente articolo, entro il 31.3.95 si darà luogo a un incontro in sede aziendale, nel corso del quale l'Azienda darà agli organi di coordinamento delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, un'informativa riepilogativa di quanto già adottato in materia.

Art. 145.

Si costituisce un osservatorio nazionale, composto da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 1 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per ASCOTRIBUTI cui vengono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

- situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile; - pari opportunità per il personale femminile; - sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sulla evoluzione delle figure professionali; - condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro; - lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal CCNL; - ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore; - possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es. problemi della scuola e dei giovani); - assetto previdenziale del settore; - rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate a una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale.

Per il migliore funzionamento dell'osservatorio in parola viene creata una "banca dati" gestita operativamente da ASCOTRIBUTI con accesso da parte di componenti l'osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti, nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.

L'osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in esame, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.

Nell'ambito dei compiti dell'osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Norma transitoria.

Entro il 31.10.95, le parti si impegnano a riesaminare le competenze e i criteri di funzionamento dell'osservatorio nazionale di cui al presente articolo, quale sede più idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino auspicate convergenze.

Art. 146.

Le Parti stipulanti coerentemente ai principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125/91, convengono di esaminare la situazione delle pari opportunità per il personale femminile, al fine di promuovere - anche tramite "gruppi di lavoro" operanti nell'ambito degli organismi aziendali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti - di cui al successivo comma 4- azioni positive:

- acquisendo le più significative esperienze maturate in sede aziendale in applicazione della legge medesima; - elaborando risultati e proposte anche da trasferire all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 145 del presente CCNL.

Sul tema delle pari opportunità per il personale femminile il Concessionario provvederà a fornire agli organi sindacali di cui al successivo comma 4 un'informativa, con possibilità di analisi e di valutazione congiunta anche a livello aziendale.

Detta informativa e valutazione sono finalizzate anche a individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.

A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, può sostituire fino a 2 dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Art. 147.

Per i processi di riorganizzazione (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) ovvero di scorporo (nel senso di trasformazione, nel corso del rapporto di concessione, della natura soggettiva del titolare) dell'attività di riscossione, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.

Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nelle fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa.

Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al comma 1; qualora in tale sede non si giungesse a un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri negoziali tra le parti con l'assistenza del competente livello organizzativo immediatamente superiore, incontri che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.

Per i casi indicati al comma 1, l'Azienda potrà attuare provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati. Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 148.

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, il Concessionario committente deve farsi rilasciare dall'impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.

Il Concessionario committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.

Al fine di consentire ai competenti Sindacati di categoria il controllo del rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza del personale dipendente dall'impresa appaltatrice, il Concessionario committente fornirà - entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL - un'informativa sugli appalti in essere.

Detta informativa viene fornita unitariamente alle rappresentanze aziendali - facenti capo alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL - dell'Azienda presso la quale l'appalto trova esecuzione.

Il Concessionario comunicherà a detti organismi sindacali eventuali successive variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.

Nota a verbale.

Quanto previsto al comma 4 del presente articolo non si applica alle Aziende che abbiano già fornito l'informativa sugli appalti in essere ai sensi delle corrispondenti norme dei precedenti contratti collettivi nazionali.

Art. 149.

Ad iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori i Concessionari daranno luogo semestralmente a incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni facenti parte del personale prospetteranno i problemi relativi ai carichi e ai turni di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.

I Concessionari, ove le OO.SS. ne facciano richiesta, comunicano, per iscritto, a conclusione degli incontri, i provvedimenti ritenuti idonei che intendano adottare.

Detti incontri avranno luogo preferibilmente presso la Direzione generale del Concessionario in rapporto alla propria organizzazione interna.

Gli incontri in parola dovranno tenersi unitariamente con tutte le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL su richiesta anche di una sola delle predette OO.SS. e saranno indetti dal Concessionario, con effetto anche nei confronti delle citate altre OO.SS. dei lavoratori, entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta.

All'inizio di ogni incontro semestrale le OO.SS. dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.

Le predette OO.SS. dei lavoratori che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'Azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a 2 ovvero a 3 per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori alle 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.

A detti dirigenti i Concessionari accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL raccomandano che, ove non risultino impedimenti, gli incontri di cui al presente articolo abbiano luogo presso le Direzioni locali.

Art. 150.

Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente CCNL possono venire congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

Art. 151.

Nel caso di controversia individuale di lavoro, che non riguardi i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, qualora non sia possibile pervenire a una soluzione in sede aziendale, le parti possono di comune accordo chiedere - in relazione a quanto previsto dall'art. 410 C.P.C. - l'intervento di una commissione, costituita da 1 rappresentante dell'ASCOTRIBUTI e da 1 rappresentante dell'Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL cui il lavoratore stesso aderisce o conferisce mandato, per l'espletamento di un tentativo di amichevole conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di richiesta di intervento della commissione avanzata all'ASCOTRIBUTI dalle parti interessate.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dai componenti della commissione e dalle parti interessate: in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 411 C.P.C.

La commissione di conciliazione si riunisce, di norma, in Roma presso gli Uffici dell'ASCOTRIBUTI che ne curano la segreteria.

Art. 152.

I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli del presente CCNL, concernono:

a) Incontro annuale (art. 144):

- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 138, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 142, commi 2 e 9, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - trasferimenti effettuati (con indicazione separata di quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - numero degli spostamenti di orario effettuati a norma dell'art. 68 suddivisi per sportello; - distribuzione territoriale degli sportelli e del numero degli addetti; - andamento occupazionale e destinazione numerica, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; - previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro; - interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività di riscossione, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap; - provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi; - misure tecnico-organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5.7.91 n. 197. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.

Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi:

- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; - alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

b) Turni degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati (art. 72, comma 4):

- istituzione di turni continuativi normali di lavoro.

c) Turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza e degli addetti ad altri particolari compiti (art. 74):

- ora d'inizio dei turni del personale di cui ai commi 2 e 10 dell'art. 74; - in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art. 74, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui ai commi 2 e 10 dello stesso articolo.

d) Orari di lavoro, orari di sportello e spostamenti di orario (art. 75):

- variazioni decise dall'Azienda in tema di:

a) orari di lavoro di cui all'art. 65; b) orari di sportello applicati dall'Azienda con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura; c) spostamenti di orario di cui all'art. 68.

e) Lavoro straordinario (art. 86, comma 3):

- comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuato nell'ambito di ogni singola Concessione, suddiviso per sportelli e uffici o servizi, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.

f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art. 142, comma 6):

- tempi e modalità di effettuazione dei corsi di cui all'art. 142, comma 2.

g) Processi di riorganizzazione ovvero di scorporo dell'attività di riscossione (art. 147, comma 1).

h) Appalti di opere e servizi (art. 148, ultimo comma):

- eventuali variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.

i) Informativa sul tema delle pari opportunità (art. 146).

Capitolo XIX - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Art. 153.

Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 le Parti stipulanti convengono che:

- i contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL; - le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi; - durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre le condizioni affinché le rappresentanze sindacali unitarie siano realizzate entro il 31.12.95.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra i contratti integrativi aziendali avranno decorrenza non anteriore all'1.1.96 e scadranno il 31.12.98. Le richieste per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative nell'ultimo bimestre del 1995.

Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle indicate dal CCNL.

Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le Parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93.

* * *

ASCOTRIBUTI prende atto che le OO.SS. dei lavoratori stipulanti hanno formalmente ribadito il loro impegno unitario a presentare entro il 30.9.96 un progetto congiunto di accordo in materia di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dall'Accordo Nazionale 12.7.95.

Sulla base di tale confermato impegno, nel quadro di un indispensabile clima costruttivo, coerente con la delicata fase attraversata dal settore, le Parti si incontreranno nel mese di ottobre 1996 per addivenire alle conseguenti intese.

In considerazione del predetto impegno, ASCOTRIBUTI informerà le aziende associate che, in deroga a quanto previsto in materia nella prima parte del presente articolo, si potrà dar corso alla contrattazione aziendale alle seguenti condizioni.

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi ai demandi stabiliti a livello nazionale, fermo quanto previsto dal presente accordo.

Prima dell'avvio della contrattazione aziendale si darà corso a tale livello a una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate ai predetti demandi nazionali, secondo le nonne del vigente CCNL, restando in particolare confermato che la Contrattazione integrativa aziendale potrà avviarsi solo dopo che si sarà concordemente riscontrata la conformità di cui sopra.

Nel caso in cui detta verifica in sede aziendale dia esito negativo le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e ASCOTRIBUTI si dichiarano disponibili ad intervenire in sede nazionale per un incontro da tenersi in presenza dei rappresentanti dell'Azienda interessata e delle relative strutture sindacali.

Limitatamente alla presente tornata di contrattazione aziendale, per quanto concerne le delegazioni sindacali abilitate si applicherà l'art. 156 del CCNL 12.7.91.

Art. 154.

In sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale, salvo esplicito richiamo alla contrattazione aziendale contenuto nelle norme dello stesso CCNL.

I contratti integrativi aziendali possono stipularsi solo per le materie e con i limiti specificamente previsti nei sottoindicati articoli del presente CCNL:

a) premio aziendale - definizione dei criteri per determinare il premio aziendale secondo quanto indicato nell'art. 55; b) modalità di partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento (art. 142, comma 7); c) garanzie volte alla sicurezza del lavoro (art. 155); d) tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro (art. 155); e) compensi di cui agli artt. 50 e 51.

Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese, in materia di inquadramenti, stipulate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Disposizioni generali, commi 7, 8 e 9 del capitolo III del presente CCNL.

Nota di collegamento: La materia degli inquadramenti è demandata alla contrattazione integrativa aziendale presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio secondo le corrispondenti previsioni contenute nelle Disposizioni particolari, nonché nell'art. 27 del presente CCNL.

Art. 155.

Nei contratti integrativi aziendali sono previste norme per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.

Raccomandazione.

Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle OO.SS. dei lavoratori, l'ASCOTRIBUTI raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'Azienda datrice di lavoro.

Art. 156.

In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'Azienda interessata intese:

a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente CCNL (nuove flessibilità di utilizzo del personale); b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.

L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.

Le intese anzidette verranno realizzate fra l'Azienda e gli organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'Azienda interessata provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le OO.SS. nazionali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e, per conoscenza, l'ASCOTRIBUTI.

Nei casi in cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.

Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle Organizzazioni nazionali di cui al comma 4. Ove le predette, Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con l'assistenza di dette Organizzazioni nazionali e dell'ASCOTRIBUTI, per una preliminare valutazione dell'argomento.

Capitolo XX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 157.

Salvo revoca da esercitarsi nei termini e nei modi indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo, le normative aziendali (concernenti gli avanzamenti automatici di carriera, i benefici economici per automatismo, rotazioni del personale, agevolazioni e provvidenze per motivi di studio, addestramento impiegati neo-assunti) per le quali non sia stata revocata l'opzione a suo tempo esercitata ai fini della loro applicazione in sostituzione delle corrispondenti previsioni nazionali, vengono mantenute in vigore, nel testo originario, limitatamente alla durata del presente CCNL.

Dette normative - entro i limiti temporali predetti - hanno valore di disposizioni di Contratto Nazionale sostitutive di quelle contenute nei capitoli XV e XVI e nell'art. 141 del presente CCNL e non sono, pertanto, in alcun modo suscettibili di revisione in sede aziendale rispetto al testo in base al quale e stata effettuata l'opzione a suo tempo prevista.

Le normative medesime possono essere riprodotte, a fini di conoscenza, nei contratti integrativi aziendali, con la specificazione, tuttavia, in calce a ciascuna delle medesime, che si tratta di "normativa aziendale applicabile ai sensi dell'art. 157 del CCNL 12.7.95".

Il mantenimento in vigore delle norme predette comporta l'applicazione in via esclusiva e globale nell'ambito di ciascun istituto singolarmente considerato delle discipline di cui al comma 1 del presente articolo nel loro testo originario. La revoca sopraindicata va esercitata entro il 31.10.97 da parte di quelle OO.SS. dei lavoratori stipulanti questo stesso contratto che abbiano stipulato anche il contratto integrativo aziendale, mediante notifica da effettuarsi per iscritto all'Azienda stessa e, per conoscenza, all'ASCOTRIBUTI.

La revoca di cui sopra, per quanto concerne le materie disciplinate dal capitolo XVI del presente CCNL può essere esercitata separatamente per le previsioni riguardanti le agevolazioni per i lavoratori studenti (art. 139) rispetto a quelle relative alle provvidenze per i figli studenti (art. 140).

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 157 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Art. 158.

In relazione alle norme contenute nell'art. 29, il personale in servizio è tenuto a notificare al Concessionario l'eventuale esistenza di altro suo impiego o incarico.

Art. 159.

Per il personale in servizio al 5 marzo 1983 restano ferme nelle misure in atto al 31.12.81 le eventuali "differenze aziendali" determinate ai sensi e per gli effetti della Nota a verbale n. 2 dell'art. 37, del chiarimento a verbale dell'art. 38 e del punto 1 della dichiarazione delle parti in calce all'art. 39 del CCNL Banche 23.10.80.

Le differenze aziendali di cui al comma precedente non spettano al personale assunto in servizio successivamente al 5.3.83.

Nota di collegamento: La disposizione di cui all'art. 159 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio per le quali si applica l'art. 2 delle Disposizioni particolari della parte economica.

Art. 160.

Gli ufficiali della riscossione e i messi notificatori, in servizio come ufficiali esattoriali o messi notificatori alla data del 24.6.74 - se dipendenti da Banche o Casse di Risparmio - o alla data del 10.1.78 - se dipendenti da Privati Esattori - qualora su disposizione del Concessionario siano temporaneamente adibiti ai vari rami dei servizi interni, dovranno essere reintegrati, ad esclusivo carico del Concessionario, della perdita di profitti per atti esecutivi o notifiche, conseguente, all'interruzione della loro attività specifica.

Art. 161.

Dall'1.7.91 a ciascun lavoratore spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 67, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa intermedia, un "buono" o contributo per la consumazione del pasto secondo quanto previsto nell'accordo stipulato il 10.1.91.

Detto "buono pasto" viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente già riconosciuto allo stesso titolo.

L'attribuzione del "buono pasto" non va effettuata al personale che fruisce del trattamento di cui all'art. 113.

Le mense aziendali in atto sono conservate in quanto ne risulti possibile e utile il funzionamento.

Art. 162.

I lavoratori assunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente CCNL che nel 1° anno di servizio non hanno fruito di ferie annuali, di cui ai punti 1, 2 e 3 lett. a) degli artt. 51 e 52 nonché alle lett. a) e b), punto 1, degli artt. 116 e 117 del CCNL 29.7.71, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, hanno diritto, in deroga a quanto previsto dall'art. 92, di fruire dell'intero periodo di ferie sempreché, rispetto alla data di assunzione, la cessazione del rapporto di lavoro avvenga dopo il compimento di un intero anno di effettivo servizio.

Nota di collegamento: Le previsioni di cui all'art. 162 non trovano applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta.

Art. 163,

Il presente CCNL sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi nazionali e integrativi, salvo le norme più favorevoli previste dai contratti integrativi aziendali o dai regolamenti aziendali.

Il CCNL rappresenta una normazione unitaria e inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.

È comune impegno delle Parti stipulanti il presente CCNL operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione e attuazione della normativa contrattuale.

Art. 164.

Il presente CCNL si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente.

Il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.

Il presente contratto:

- per la parte normativa decorre dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, salvo quanto eventualmente stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 1997; - per il 1° biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1994 e scadrà il 31 dicembre 1995; - per il 2° biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1997.

Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al comma 2 e così successivamente qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza.

Norma transitoria.

Per il 1° biennio, la parte economica del presente CCNL si applica al personale in servizio al 12.7.95 e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato dal servizio l'1.1.94, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

Per il 2° biennio, la parte economica del presente CCNL si applica al personale in servizio al 25.6.96 e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato dal servizio dall'1.1.96, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

Art. 165.

In relazione alle trattative connesse al rinnovo del CCNL 12.7.95, ASCOTRIBUTI - anche su sollecitazione delle OO.SS. stipulanti il CCNL medesimo - conferma la disponibilità ad attivarsi, nei limiti della propria competenza, per la riforma dell'attuale assetto previdenziale, legislativamente previsto, del settore.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE DI RISPARMIO CHE GESTISCONO DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

È escluso dall'applicazione del presente CCNL il personale ausiliario al quale si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.

Il trattamento normativo ed economico di detto personale è stabilito in apposita Appendice al presente CCNL da concordarsi in relazione a quanto verrà convenuto nel collaterale settore del credito.

Capitolo I - ASSUNZIONE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 2.

Il personale si distingue nelle seguenti categorie:

a) quadri; b) impiegati; c) subalterni; d) ausiliari.

Nei contratti integrativi aziendali ogni categoria potrà essere suddivisa in ruoli e gradi cui corrisponderanno tabelle relative.

Le materie relative all'organico del personale e agli eventuali titoli di studio minimi per l'inquadramento del personale in ciascuna categoria o grado saranno disciplinate nei contratti integrativi aziendali.

L'organico del personale potrà essere variato in relazione alle esigenze del Concessionario.

In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si renda possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme delle presenti Disposizioni particolari e di quelle dei contratti integrativi aziendali, l'argomento formerà oggetto di esame in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti medesimi, per la definizione delle questioni relative.

Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.

Dichiarazione delle parti.

Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione con le previsioni riguardanti la categoria dei quadri, alla legge 13.5.85 n. 190 nella quale si è disposto che i requisiti di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa delle imprese.

Art. 3.

Appartiene alla categoria dei quadri - categoria che si pone tra quella degli impiegati e l'altra del personale direttivo - il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolari responsabilità gerarchica e/o funzionale ovvero elevata capacita professionale con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Nei contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, diano diritto all'inquadramento tra i quadri.

Art. 4.

Appartengono alla categoria "impiegati":

1) i preposti con o senza patente di Collettore agli sportelli di riscossione;

2) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli sportelli con qualifica e mansioni di cassiere, nonché il personale prevalentemente addetto a lavori, anche allo sportello, che implichino responsabilità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche e, pertanto, richiedano un'adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte;

3) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei centri meccanografici e/o elettronici (addetto al tavolo di comando alla programmazione presso i calcolatori elettronici o alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico o con mansioni di perforatore) alle apparecchiature per la trasmissione a distanza dei dati e alle quietanzatrici;

4) il personale addetto in via continuativa e prevalente alla cassa per coadiuvare il cassiere nell'espletamento dei relativi compiti (escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio di valori o contante di cui al 3° alinea dell'art. 5);

5) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, al quale sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per effetto delle particolari responsabilità connesse all'espletamento di tali mansioni;

6) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici e delle stazioni terminali dei ponti radio, nonché il personale addetto in via continuativa a macchine dattilografiche

7) il personale con qualifica e mansioni di ufficiale della riscossione;

8) il personale con qualifica e mansioni di messo notificatore;

9) il personale addetto alle utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e compilazione delle relative distinte;

10) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale che ecceda o non la semplice diligenza di esecuzione.

Il personale impiegatizio al quale il Concessionario chieda, all'atto dell'assunzione, un titolo di studio di accesso a una facoltà universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.

Il personale impiegatizio al quale il Concessionario chieda, all'atto dell'assunzione, la licenza di scuola media inferiore o di una scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato della categoria.

L'inquadramento al grado immediatamente superiore del personale impiegatizio appartenente al grado iniziale della categoria, avverrà nei seguenti casi:

a) dopo un periodo di servizio - da, determinarsi nei contratti integrativi aziendali, ma non inferiore a 1 anno né superiore a 2 anni - con qualifica almeno di "buono", quando il personale sia in possesso di un titolo di studio che dia accesso a una facoltà universitaria con esclusione di quelli a carattere artistico; b) conseguimento, successivamente all'assunzione, di un titolo di studio che dia accesso a una facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo 6 mesi dalla presentazione del titolo stesso; c) dopo 6 mesi di espletamento, in via continuativa e prevalente, per almeno 3 ore al giorno in un periodo di 12 mesi, delle mansioni di cassiere; d) svolgimento, in via prevalente, di lavori, anche allo sportello, che implichino responsabilità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche e pertanto richiedano un'adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte; e) svolgimento delle mansioni di:

- preposto con o senza patente di collettore agli sportelli di riscossione; - preposto (con o senza patente di collettore) all'ufficio centrale delle gestioni della riscossione dei tributi; - ufficiali della riscossione con attribuzione della relativa qualifica; - addetto al tavolo di comando (consolle) o alla programmazione presso i calcolatori elettronici oppure alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonché addetto in via continuativa e prevalente ai "terminali" sempreché le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione o la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate eventuali mansioni che diano titolo all'inquadramento nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.

Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori, contenute in materia di inquadramento, nei contratti integrativi aziendali.

Art. 5.

Appartengono alla categoria del personale subalterno:

- il capo commesso e il vice capo commesso (e/o altre qualifiche aziendali), in quanto esistenti; - i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc., nonché portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il personale ausiliario); - gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio di valori o contanti (ammazzettamento, contazione e cernita); - gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, sempreché trattasi di personale al quale non sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali; - gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate di competenza del personale subalterno, secondo le previsioni dei contratti aziendali.

Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni numeriche o alla compilazione di distinte o di moduli inerenti alle particolari mansioni da esso espletate.

Norma transitoria.

Presso i Concessionari dove non abbia trovato applicazione l'inquadramento previsto dalla norma transitoria all'art. 9 del CCNL 23.10.80 restano in vigore le norme di cui all'art. 6 del CCNL 24.6.74.

Art. 6.

Appartengono alla categoria del personale ausiliario gli operai specializzati, gli operai, le guardie diurne e notturne, il personale di fatica, il personale di pulizia.

Il personale utilizzato per mansioni di autista o portiere se appartenente alla categoria ausiliari, sarà inquadrato, rispettivamente, fra gli operai e fra le guardie diurne e notturne.

Sono operai specializzati i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro.

Nei contratti integrativi aziendali saranno accertate le mansioni che in funzione di quanto stabilito dal precedente comma, danno diritto alla qualifica di operaio specializzato.

Sempre nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabiliti per il personale con qualifica di operaio specializzato, specifici trattamenti economici e/o eventuali specifiche carriere nell'ambito della categoria degli ausiliari.

Nota a verbale.

Gli specifici trattamenti economici e/o le specifiche carriere di cui al comma 5 dell'art. 6 sono sostitutivi dei benefici economici previsti dall'art. 10 ovvero dalle corrispondenti norme contenute nei contratti integrativi aziendali i quali, se già erogati, restano assorbiti fino a concorrenza dei predetti trattamenti, compresi quelli conseguenti alle anzidette specifiche carriere.

Per il lavoratore che, svolgendo le mansioni accertate nei contratti integrativi aziendali come proprie degli operai specializzati, sia inquadrato nella categoria del personale subalterno è garantita l'eventuale differenza tra il trattamento economico percepito e quello attribuito all'operaio specializzato di corrispondente posizione, sotto forma di assegno 'ad personam' assorbibile da successivi avanzamenti di carriera.

Art. 7.

Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegati e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera, può svolgere indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi stessi.

Anche per il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL 12.7.95 continua a trovare applicazione il principio di fungibilità delle mansioni di cui al precedente comma tra i gradi per i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegatizia e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera o economica, secondo le normative delle presenti Disposizioni particolari ovvero in base a normative aziendali volte a prevedere ulteriori benefici.

Art. 8.

Fermo quanto stabilito all'art. 117 del presente CCNL, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non consecutive.

A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria impiegati, verrà riconosciuto dopo 10 anni di appartenenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a "sufficiente" un assegno di anzianità pari a £. 57.750 per 14 mensilità con decorrenza dall'1.1.95. Tale assegno assorbe, fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo previsti dai contratti integrativi aziendali in atto al 31.12.75. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.

Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai 2 commi precedenti saranno prolungati di 1 anno per ciascuna di dette note.

Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato in 4 gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti commi, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:

- 1° passaggio, dopo 7 anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria; - 2° passaggio, dopo 12 anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.

Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 24.6.74.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 8 del CCNL 9.9.76.

Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, viene riconosciuto 1 solo assegno mensile (2 nel caso di personale assunto nel grado minimo ex imp. di 2ª categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all'avanzamento automatico di carriera acquisibile ai sensi del comma 1 che precede.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni particolari, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltreché dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo delle Disposizioni particolari qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del 2° automatismo (3° per il personale assunto nel grado minimo impiegati-ex impiegati di 2ª categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Presso le aziende ove non sia previsto il grado di capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all'indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di 2° beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo ex impiegati di 2ª categoria.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12.7.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Art. 9.

Fermo quanto stabilito all'art. 117 del presente CCNL, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il capo commesso e il vice capo commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui in appresso:

a) dopo 7 anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dall'1.1.95;

b) dopo ulteriori 7 anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dall'1.1.95;

c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di 1 anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente";

d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di 2 benefici automatici economici e/o di carriera;

e) per il personale subalterno che, prima del 31.12.74, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) 2 o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno 1 comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera;

f) a far tempo dall'1.1.75, ciascun avanzamento di carriera disposto dal Concessionario per promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all'espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di un'anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a vice capo commesso e a capo commesso;

g) il lavoratore che abbia usufruito dell'automatismo di cui agli artt. 131 e 133, CCNL 24.6.74, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 24.6.74, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di 2 automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo;

h) presso i Concessionari che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 29.7.71 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate alla anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;

i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza sotto la forma di assegno 'ad personam' assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;

l) i benefici economici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;

m) nei Concessionari presso i quali l'ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiore a 4, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31.12.75, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui competono.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione di cui all'art. 9 del CCNL 12.7.91.

Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1, lett. a) e b) questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal comma 1, lett. b).

Presso le aziende ove, per il personale ausiliario siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12.7.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Art. 10.

Fermo quanto previsto dall'art. 117 del presente CCNL, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

a) dopo 7 anni di appartenenza alla categoria un assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dall'1.1.95; b) dopo ulteriori 7 anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dall'1.1.95; c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di 1 anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".

Detti assegni non competono in casi di promozione alla categoria del personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno 'ad personam' assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici per contratto aziendale alla data del 31.12.72.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva la norma di cui alla lett. g) dell'art. 6 del CCNL 24.6.74.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119 del CCNL 9.9.76.

Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1, lett. a) e b) questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal comma 1, lett. b).

Presso le aziende ove, per il personale ausiliario, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12.7.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli artt. 4, eccezion fatta per quelle di cui ai commi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 delle presenti Disposizioni particolari, nonché dell'art. 2, penultimo e ultimo comma delle presenti Disposizioni particolari non si applicano presso i Concessionari i quali, alla data del 31.12.75, applicavano contratti integrativi aziendali prevedenti criteri di anzianità congiunta a qualifiche di merito, per i passaggi nell'ambito della categoria del personale impiegatizio, del personale subalterno e/o ausiliario. Tali criteri non sono modificabili e continueranno ad essere applicati, in forza di quanto derivante dalle opzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti Disposizioni particolari.

Presso i Concessionari di cui al precedente comma nell'ambito dei gradi del personale impiegatizio e/o subalterno e dei gradi o qualifiche del personale ausiliario per i quali restano operanti passaggi automatici, possono essere svolte indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi o qualifiche stessi.

Art. 12.

Ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e dei benefici economici per automatismo, nonché dell'assegno di anzianità di cui all'art. 8, comma 2, rimane stabilito il seguente criterio: dal computo dell'anzianità vanno esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria salvo quelli per i quali viene corrisposto integralmente il normale trattamento economico.

Art. 13.

Per le assunzioni di personale debbono osservarsi le norme di legge.

Nell'ambito di tali disposizioni è in facoltà del Concessionario stabilire se l'assunzione del personale indicato alle lett. a) e b) dell'art. 2, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dai successivi artt. 14 e 15 debba avvenire mediante concorso interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri selettivi aziendalmente stabiliti.

Spetta al Concessionario di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità dei concorsi, di nominare i componenti le Commissioni esaminatrici e di stabilire i criteri di assunzione di cui al comma 2. Lo schema del bando di concorso interno verrà preventivamente portato a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del personale del Concessionario come pure verranno di volta in volta portati a preventiva conoscenza delle OO.SS., per le loro eventuali osservazioni, i predetti criteri di assunzione.

Nei contratti integrativi aziendali saranno previste modalità e nonne per l'intervento di rappresentanti (massimo 3) del personale del Concessionario ai lavori delle predette commissioni, nonché nelle eventuali procedure poste in essere in applicazione dei criteri individuati al comma 2.

Nei concorsi per l'assunzione al grado iniziale della categoria impiegatizia sarà data la preferenza, a parità di merito, al personale in servizio. Per la copertura di posti nei gradi iniziali della categoria impiegati e della categoria del personale subalterno, potranno essere stabilite, nei contratti integrativi aziendali, norme preferenziali a favore del personale in servizio.

Del numero di dipendenti tempo per tempo assunti e della loro specifica destinazione verrà data tempestiva informazione, con riferimento alle categorie e gradi di appartenenza alle RSA interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Il Concessionario, sulla base delle esigenze di personale, provvederà a favorire il passaggio al grado superiore rispetto a quello meno elevato della categoria impiegati, del personale subalterno ed ausiliario in possesso del diploma di maturità tecnica e commerciale (concorsi interni per titoli ed esami) e ciò sempreché il passaggio del suddetto personale alla categoria impiegatizia non sia già previsto nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31.12.75.

Nel caso di passaggio del personale ausiliario e subalterno alla categoria impiegati, il Concessionario provvederà a un opportuno addestramento degli interessati per un periodo non inferiore a 2 settimane da svolgersi durante il normale orario di lavoro.

Qualora detto passaggio riguardi contemporaneamente un congruo numero di lavoratori, tale addestramento sarà effettuato mediante appositi corsi di inserimento.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabiliti limiti di età per le assunzioni.

Il personale subalterno e il personale ausiliario possono accedere alle categorie superiori senza osservanza dei limiti di età eventualmente stabiliti aziendalmente con i contratti integrativi aziendali.

IMPEGNO DELLE PARTI

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31.12.95 per valutare la normativa di cui al presente articolo anche alla luce dell'evoluzione della legislazione in materia di collocamento.

Nota a verbale.

Presso le Aziende dove la partecipazione di rappresentanti alle procedure di cui al comma 4, dell'art. 13 delle Disposizioni particolari sia stata prevista come "membri effettivi", si darà luogo ad incontri aziendali per l'esame delle problematiche relative.

Art. 14.

Le assunzioni del personale di cui all'art. 2, lett. a) e b) delle Disposizioni particolari potranno avvenire senza tener conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, delle Disposizioni particolari anche nei gradi superiori a quello iniziale della categoria per:

- limitate aliquote di personale al quale si richieda elevato livello di preparazione in relazione al titolo di studio richiesto (votazione massima conseguita, votazione conseguita unitamente a specializzazioni acquisiste tramite stages e/o interventi formativi post-diploma); - limitate unità di personale da assegnare a nuovi sportelli, acquisiti anche a seguito della determinazione degli ambiti a livello unico provinciale.

Inoltre, sussistendo, in tali casi i presupposti di cui all'art. 14, comma 1, delle Disposizioni particolari e qualora specifiche esigenze di servizio lo richiedano, le assunzioni con le modalità stabilite al comma che precede potranno avvenire anche per l'impiego di personale in qualità di:

- analisti, programmatori, sistemisti, operatori in possesso di significative e qualificate capacità professionali acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno biennali; - grafici; - pubblicisti; - esperti nella comunicazione; - addetti alla gestione e manutenzione di impianti ad avanzata tecnologia (ad es.: telecomunicazioni, sicurezza, gestione reti, ecc.); - abilitati all'esercizio di professioni per le quali sia previsto il relativo Albo professionale, da adibire a servizi specialistici (ad es.: ingegneri, architetti, geometri, ecc.); - in generale personale al quale si richiedano particolari specializzazioni e/o competenze non attinenti all'esercizio della attività di riscossione (quali, ad es., addetti ai presidi sanitari, bibliotecari, etc.) nonché unità di personale al quale si richiedano particolari specializzazioni e/o competenze attinenti l'esercizio dell'attività di riscossione, acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno triennali.

Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le aziende potranno procedere all'assunzione di lavoratori in possesso di specializzazioni diverse da quelle sopra elencate.

Delle assunzioni da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, sarà tempestivamente data un'informativa preventiva alle OO.SS. aziendali.

Art. 15.

L'assunzione di personale con funzioni di collettore potrà avvenire, anche a gradi superiori a quelli iniziali della categoria, senza tener conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2.

Parimenti, senza tenere conto di quanto previsto dal predetto comma 2 dell'art. 13, nei contratti integrativi aziendali dovranno essere stabilite procedure per l'assunzione di ufficiali della riscossione nel limite massimo del 5% annuo del numero dei dipendenti (quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari) in servizio a tempo indeterminato.

Capitolo II - DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE

Art. 16.

Il personale deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza della categoria cui appartiene; esso è però tenuto a coadiuvarsi e supplirsi nelle varie incombenze secondo le esigenze di servizio e le conseguenti disposizioni del Concessionario purché le prestazioni, anche se in ufficio diverso da quello di appartenenza, restino sempre di pertinenza della categoria assegnatagli contrattualmente.

Il lavoratore può essere temporaneamente adibito anche a mansioni inerenti a un posto superiore per vacanza del posto stesso o per assenza del titolare. In tali casi al lavoratore spetta un'indennità temporanea pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella che percepirebbe se promosso al grado minimo pertinente al posto superiore. Superati i 3 mesi - comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno 30 giorni lavorativi di servizio continuativo - il lavoratore, qualora il posto sia vacante (esclusi, quindi, i casi di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto) ha diritto alla promozione al predetto grado con decorrenza dall'inizio del 4° mese.

Capitolo III - ORARIO DI LAVORO - FERIE E LICENZE

Art. 17.

In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati, previa intesa con le OO.SS. aziendali, l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 62 del presente CCNL, l'orario settimanale di lavoro per il personale (escluse le guardie diurne e notturne) utilizzato in turni giornalieri a carattere continuativo è stabilito in 37 ore e 5 minuti (37 ore per l'ipotesi di distribuzione su 6 giorni dell'orario settimanale).

Al personale addetto ai servizi di cui sopra spettano con decorrenza dall'1.1.95, ove in base alle mansioni svolte - trattasi di quadri, impiegati, commessi o personale operaio - £. 7.700 per ciascuno giorno in cui effettua i turni stessi.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al comma 1 del presente articolo - e ogni eventuale successiva variazione in materia - viene comunicata dalla Direzione del Concessionario alle Rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Al personale con le qualifiche di cui al comma 3 adibito ai turni notturni spetta con decorrenza dall'1.1.95 un compenso di £. 55.000 per ciascun turno. Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orario intercorrente tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.

Il compenso di cui al comma precedente assorbe fino a concorrenza l'altro compenso di cui al comma 3 del presente articolo.

Il compenso per il turno notturno assorbe fino a concorrenza i compensi o assegni che fossero aziendalmente corrisposti allo stesso titolo alla data di stipulazione del presente CCNL.

Il personale addetto ai servizi di cui sopra può assentarsi dalla propria residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo indicazioni per la sua reperibilità.

Può, altresì, essere distribuito in turni giornalieri (compresi fra le ore 6 e le ore 22) l'orario di lavoro per gli:

- addetti a calcolatori periferici e concentratori di rete (esclusi i terminali intelligenti); - elementi che - pur non appartenendo al personale ausiliario - siano utilizzati per la guida di auto-motoveicoli.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al comma 9 (e ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata alle Rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

L'eventuale effettuazione da parte del Concessionario di ulteriori distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti dal comma 9 del presente articolo potrà realizzarsi solo previe intese fra il Concessionario stesso e le Rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

L'obbligo di reperibilità di cui al presente articolo potrà essere esteso, con intesa aziendale, anche al personale addetto alla manutenzione, installazione, riparazione e ripristino di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento, nonché ancora di altri impianti il cui funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di lavoro.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previsti particolari compensi per i lavoratori ai quali il Concessionario chieda, di volta in volta, la reperibilità, secondo le previsioni portate dal presente articolo.

Norma transitoria.

In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo il Concessionario segnalerà alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma 4 la consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui ai commi 3 e 9.

Art. 18.

L'orario normale di lavoro per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici è uguale a quelle del restante personale dell'azienda.

Mediante accordi con le OO.SS. aziendali, l'orario settimanale di lavoro per il personale addetto al CED potrà essere distribuito, anche con criteri diversi da quelli previsti dall'art. 62 del presente CCNL in modo tale da garantire la operatività del CED per l'intero arco della settimana.

L'orario di lavoro di una limitata aliquota del personale del CED addetto ad apparecchiature del CED stesso per le quali siano necessari cicli continui di lavorazione potrà essere peraltro distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'arco delle 24 ore.

A tale personale nonché a quello addetto al funzionamento, manutenzione, ripristino delle stesse apparecchiature (hardware, software) del sistema di elaborazione dei dati viene esteso l'obbligo di reperibilità di cui all'art. 17 penultimo e ultimo comma delle presenti disposizioni particolari ed altresì i relativi compensi previsti dai contratti integrativi aziendali.

Prima di procedere all'eventuale attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 che precedono, le parti concorderanno, in sede aziendale, il trattamento economico, i limiti delle aliquote di personale interessato, il numero e l'ora di inizio dei turni, le modalità per la reperibilità nonché, laddove necessario, il coordinamento con le precedenti normative aziendali eventualmente esistenti.

Mediante accordi con le OO.SS. aziendali la normativa di cui ai commi precedenti potrà essere estesa ad altre attività del CED.

Al personale addetto alle macchine perforatrici (escluso il caso di cui al successivo comma 8) verrà assicurato un riposo di 30 minuti nella giornata, da ripartire in 2 periodi.

Ove sia necessario per esigenze tecniche, i Concessionari sono autorizzati a derogare, nei confronti del personale addetto ai centri meccanografici e/o elettronici, alle disposizioni previste dall'art. 67 del presente CCNL in materia di intervallo per la colazione, con correlativo spostamento del termine dell'orario di lavoro.

In deroga a quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL l'orario di lavoro del personale dei centri non potrà superare le 35 ore e 35 minuti settimanali e le 7 ore e 10 minuti giornalieri (6 ore e 55 minuti il venerdì) quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero. Salvo quanto previsto al comma successivo, è escluso dai turni il personale addetto al data-entry.

Fermo quanto previsto dalla nota a verbale n. 1 in calce al presente articolo, previa intesa con le OO.SS. aziendali potrà svolgersi in un unico turno giornaliero anche l'orario di lavoro del personale, in genere, del CED non addetto alle macchine ovvero addetto al data-entry.

Al personale addetto alle macchine perforatrici il cui orario di lavoro si svolga in un unico turno giornaliero spetta una pausa di 15 minuti nella giornata.

Al personale addetto ai turni di cui al precedente comma spettano, con decorrenza 1.1.95 ove - in base alle mansioni svolte - trattasi di quadri, impiegati, subalterni o personale operaio, £. 7.700 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi. Detto compenso è assorbito, fino a concorrenza, dall'altro previsto al comma successivo.

Per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni l'anno, potranno essere effettuati turni notturni. Al personale adibito ai turni notturni spetta, con decorrenza 1.1.95, un compenso di £. 55.000 per ciascun turno.

Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orari intercorrenti tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.

Il compenso di cui sopra assorbe fino a concorrenza i compensi o assegni che fossero aziendalmente corrisposti, allo stesso titolo, alla data di stipulazione del presente CCNL.

Il lavoratore dovrà fruire, tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente, di un intervallo di almeno 11 ore.

In base a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, delle presenti disposizioni particolari, nei contratti integrativi aziendali potranno essere indicati gradi minimi per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici (esclusi i perforatori) e potranno essere previste norme per l'inquadramento di detto personale (sempre esclusi i perforatori) nelle categorie dell'organico aziendale.

Per il personale dei centri meccanografici e/o elettronici potranno, nei contratti integrativi aziendali, essere previste indennità di mansione. Potrà essere inoltre stabilita, in luogo di uno speciale inquadramento, la corresponsione di un particolare trattamento economico, sempre sotto forma d'indennità.

Note a verbale.

1) Può essere adibito ai turni anche il personale non addetto alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario ovvero risulti realmente connesso al funzionamento dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici. 2) Anche per il personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici adibito ai turni, vale la norma dell'art. 81 del presente CCNL relativa alla durata dell'orario di lavoro nei giorni semifestivi. 3) Le deroghe previste al comma 5 del presente articolo saranno concordate con le OO.SS. dei lavoratori. 4) Le disposizioni concernenti il riposo di 30 minuti nella giornata e l'eventuale adozione di turni unici di lavoro si applicano anche al personale addetto, al di fuori dei centri meccanografici o elettronici, a macchine che svolgono funzioni analoghe alle perforatrici (ad es. macchine "inforex") purché non collegate al servizio di sportello.

Chiarimento a verbale.

Ai fini del raggiungimento del limite individuale di 80 giorni previsto dal comma 10 del presente articolo, si terrà conto dei soli turni notturni per i quali venga erogata la integrale misura del compenso previsto per detti turni.

Raccomandazione.

L'ASCOTRIBUTI rivolge una raccomandazione alle Casse di Risparmio Concessionarie affinché vogliano adottare i possibili accorgimenti tecnici atti ad attenuare nell'ambiente di lavoro i rumori, le vibrazioni e il calore conseguenti al funzionamento delle macchine meccanografiche e/o elettroniche.

Art. 19.

In relazione alla soppressione di talune festività disposte dalla legge 5.3.77 n. 54, a tutti i dipendenti in servizio per l'intero anno solare sono attribuite 5 giornate di permesso retribuito con possibilità di fruire di tali permessi - previo congruo preavviso, d'intesa con il concessionario e compatibilmente con le esigenze di servizio - in qualsiasi periodo dell'anno anche in aggiunta alle ferie.

Nel caso di assunzione nel corso dell'anno, i permessi di cui sopra verranno assegnati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato compresi tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno. Qualora, in tale ipotesi, il lavoratore risulti destinatario di giornate intere di permesso e di frazione di esse, il concessionario liquiderà la retribuzione corrispondente a detta frazione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente che non abbia già usufruito dei permessi straordinari relativi all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi di quella relativa ai complessivi 5 giorni di permesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il dipendente sia cessato dal servizio nel corso dell'anno e abbia usufruito di permessi straordinari per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestati, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma determinata secondo gli stessi criteri di cui al precedente comma con riferimento ai mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, senza diritto all'integrale trattamento economico, i permessi di cui al comma 1 verranno ridotti di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Per mese intero di assenza dovranno intendersi anche assenze di 30 giorni di calendario comunque distribuiti nel corso dell'anno.

Il dipendente che non abbia fruito di permessi straordinari (o di parte di essi) nell'anno cui detti permessi si riferiscono avrà diritto alla corrispondente retribuzione che gli verrà erogata entro la fine di febbraio dell'anno successivo ovvero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine, la retribuzione da tener presente è, rispettivamente, quella del mese di dicembre ovvero quella relativa all'ultimo mese di servizio.

Capitolo IV - MALATTIA - ASPETTATIVA

Art. 20.

Nei casi di assenza dal servizio dovuta a malattia o infortunio accertati, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 1 mese per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 mesi e un massimo di 20.

I periodi suindicati sono aumentati del 50%, con un minimo globale di 12 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tbc o di accertata necessità di cura per la stessa malattia, nonché in caso di comprovata malattia a carattere oncologico.

Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui sopra, avrà efficacia l'eventuale variazione di anzianità che durante la malattia o l'infortunio si sia verificata nei confronti del lavoratore.

Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, compete al lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari.

Agli ufficiali della riscossione e ai messi notificatori compete inoltre la quota parte considerata retribuzione delle partecipazioni sui diritti di tariffa per atti esecutivi e dei compensi per atti notificati determinata in base alla media, ragguagliata a mese, delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi 12 mesi.

Il termine finale del trattamento di cui ai commi 1 e 2 non può comunque scadere oltre il 6° mese dalla data in cui il lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per 6 mesi.

Trascorsi i periodi di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore sarà posto in aspettativa, salvo che non chieda l'esonero dal servizio per malattia. Essa ha la durata massima di 1 anno e non comporta corresponsione di emolumenti, ad eccezione degli assegni familiari. L'aspettativa cessa anche quando, in seguito agli accertamenti di cui all'art. 105 del presente CCNL, risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata.

Ai fini del computo del trattamento di cui al presente articolo, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei 4 mesi precedenti.

Per l'ultimo periodo, tuttavia, non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13.11.24 n. 1825 e successive modificazioni.

Trascorso il periodo di aspettativa - o i soli periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo qualora il lavoratore abbia chiesto l'esonero dal servizio per malattia - senza che l'interessato abbia potuto riprendere servizio, il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute con diritto del lavoratore al trattamento previsto dall'art. 130 del presente CCNL.

L'esonero dal servizio per malattia può essere chiesto dal lavoratore nel corso dell'aspettativa, fermo il trattamento di cui al precedente comma.

Ai fini di quanto previsto dal comma 6 del presente articolo non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi a trattamento di dialisi.

Art. 21.

Per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata, il Concessionario può accordare al personale che risulti in servizio da almeno 2 anni, un'aspettativa della durata massima di 1 anno.

Decorso 1 anno il Concessionario in via eccezionale può prolungare l'aspettativa di altri 6 mesi.

Detta aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento quando consti al Concessionario che sono venuti a cessare i motivi per i quali era stata concessa. È in facoltà del lavoratore chiedere che l'aspettativa cessi anche prima dello scadere del termine per il quale è stata accordata.

Il Concessionario accoglierà le domande di aspettativa dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra 3 e 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Durante l'aspettativa cessa normalmente la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento, ad eccezione degli assegni familiari.

Il lavoratore che non riprenda servizio allo scadere dell'aspettativa, è considerato dimissionario ad ogni effetto.

L'aspettativa, per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata, può essere rinnovata, di regola, solo dopo un ulteriore periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

Raccomandazione.

L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle proprie Associate di favorire, nella concessione dell'aspettativa (anche per periodi di durata superiore rispetto a quelli sopra previsti), quelle situazioni, provatamente accertate, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongono ad effettiva cura riabilitativa.

Art. 22.

Il collocamento in aspettativa per necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata sarà comunicato per iscritto al lavoratore. La comunicazione conterrà:

a) l'indicazione della deliberazione con cui l'aspettativa è stata concessa; b) la causa che l'ha determinata; c) la data di inizio e la scadenza.

Il tempo trascorso in aspettativa accordata per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata non è computabile al alcun effetto.

Il periodo di assenza dal servizio per malattia o infortunio (ivi compresa la relativa aspettativa) è invece computabile a tutti gli effetti salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 94 del presente CCNL.

Art. 23.

Il Concessionario, sempre osservando le disposizioni di legge che regolano la materia, potrà accertare, ai fini della riammissione in servizio del lavoratore rimasto assente per malattia o infortunio, se le condizioni di salute del lavoratore stesso sono tali da consentirgli di riprendere continuativamente le attribuzioni e i lavori del suo ufficio.

È considerato dimissionario ad ogni effetto il lavoratore che, accertata la cessazione della malattia o dell'infortunio nei modi indicati dal comma 1, non riprenda servizio.

Art. 24.

Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, rimanendo in tutto o in parte assorbiti i trattamenti previsti per i corrispondenti periodi di astensione obbligatoria. Non sono invece computabili, agli effetti del periodo di conservazione del posto di cui al citato art. 20, le malattie determinate da gravidanza, ancorché non rientranti nei casi previsti dalla lett. a) dell'art. 5 della legge 30.12.71 n. 1204 (casi di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza), o da puerperio.

Capitolo V - ANZIANITÀ CONVENZIONALE

Art. 25.

Per il personale che abbia superato il periodo di prova, appartenente almeno al grado immediatamente superiore a quello minimo della categoria impiegatizia che abbia conseguito o che consegua dopo l'assunzione, presso università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie e assicurative, scienze statistiche, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere, lettere (e "materie letterarie" della facoltà di Magistero), scienze matematiche, fisiche, agrarie, sociologia, scienze dell'informazione (o informatica), ingegneria, architettura, economia politica, economia aziendale e scienze economiche, sarà riconosciuta, una sola volta nella carriera, una anzianità convenzionale di 4 anni.

Le lauree in economia politica ed economia aziendale saranno riconosciute ai fini di cui sopra anche se non conseguite presso università statali o riconosciute dallo Stato purché siano ritenute equipollenti a diplomi di laurea, così conseguiti, da norme di legge.

Tale anzianità è valida ai soli fini dell'applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di malattia.

Capitolo VI - PROMOZIONI

Art. 26.

L'anzianità del lavoratore promosso, per quanto ha riferimento all'appartenenza alla nuova categoria o grado, decorre dal giorno della avvenuta promozione.

Al lavoratore promosso viene mantenuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità acquisita nella categoria o grado di provenienza.

Capitolo VII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 27.

Quando un lavoratore sia sottoposto ad azione penale - esclusa quella derivante da fatti colposi, sempreché peraltro i medesimi non abbiano relazione con il rapporto di lavoro - il Concessionario determina se egli debba o meno, in pendenza di giudizio, essere sospeso dal servizio salvo che non vi sia giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 124 del presente CCNL.

Dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo il Concessionario decide circa la riammissione o meno in servizio.

Al lavoratore sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale retribuzione mensile.

Nel caso di condanna o di pronuncia equiparata (patteggiamento) per reato punibile con la pena restrittiva della libertà personale è in facoltà del Concessionario di applicare i provvedimenti di cui all'art. 124 del presente CCNL non esclusa la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

In caso di assolutoria per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, salvo eventuali responsabilità disciplinari o amministrative, il lavoratore riacquista il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio; saranno detratte dalla retribuzione le somme di cui al comma 3 del presente articolo e il lavoratore riprenderà servizio senza interruzione di anzianità.

Qualora, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo, il Concessionario adotti, nei confronti del lavoratore, un provvedimento comportante la risoluzione del rapporto, tale provvedimento avrà efficacia con decorrenza dal giorno dell'avvenuta sospensione. In tale ipotesi, qualora il lavoratore consegua il diritto a corresponsione della pensione integrativa aziendale, nonché di qualsiasi trattamento di quiescenza con esclusione del trattamento di fine rapporto - eccedente quello previsto dalle norme riguardanti il Fondo di previdenza del personale dipendente da Concessionari di cui alla legge 2.4.58 n. 377 e successive modificazioni nonché l'assicurazione obbligatoria I.V.S. - egli sarà tenuto, fino a concorrenza con gli importi spettanti in base alle predette norme, alla restituzione di quanto percepito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 28.

Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione di garanzia ovvero esercitata azione penale per fatti o atti connessi all'espletamento o all'adempimento dei compiti di ufficio o incarichi affidatigli, il Concessionario assume a proprio carico le spese giudiziarie comprese quelle di assistenza legale, fermo restando il diritto dell'interessato a nominare un legale di fiducia.

La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dal Concessionario e in tutti i casi in cui si ravvisi nel comportamento del lavoratore una situazione di conflitto con il Concessionario stesso.

Al lavoratore al quale è accordata la tutela di cui sopra, che sia privato della libertà personale, verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato o la parte lesa - soggetto passivo - si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico del Concessionario.

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia al Concessionario.

Nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di pronuncia equiparata (patteggiamento) dalla quale emergano circostanze che, alla luce delle previsioni di cui al comma 2 non avrebbero apportato per il lavoratore il riconoscimento della tutela prevista dalla presente norma, il lavoratore è tenuto a reintegrare il Concessionario nel valore delle spese e degli oneri dal medesimo sostenuti.

La tutela di cui sopra viene accordata anche in caso di pronuncia di estinzione del reato sempre qualora non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2 della presente norma.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano al lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto qualora si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

La presente norma si applica ai dipendenti per procedimenti penali avviati con comunicazioni giudiziarie notificate a far tempo dall'1.1.87.

Capitolo VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE SUBALTERNO E AUSILIARIO

Art. 29.

Per il servizio di pernottamento prestato dal personale che fruisse gratuitamente dell'alloggio nello stabile della Concessione non è dovuto alcun speciale compenso.

L'uso gratuito dell'alloggio nello stabile della Concessione concesso al personale utilizzato per mansioni di portiere, si intende compensativo delle prestazioni lavorative, eccedenti il normale orario di lavoro.

Capitolo IX - PROVVIDENZE DI STUDIO

Art. 30.

Per i figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori secondo il criterio seguito per il diritto agli assegni familiari e prescindendo da limitazioni riferite al reddito familiare - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree, valide ad ogni effetto di legge, ovvero a conservatori o ad istituti musicali equiparati per legge o che, infine, frequentino corsi di laurea in teologia, vengono annualmente corrisposte provvidenze - non costituenti voci di trattamento economico - nelle misure e alle condizioni seguenti:

a) £. 185.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di 1° grado o dei primi 3 anni di conservatorio; b) £. 255.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di 2° grado o dei successivi anni di conservatorio; c) £. 520.000 per gli studenti universitari.

Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di £. 115.000 e di £. 185.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di 2° grado e universitari che - per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.

Le provvidenze di cui sopra non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria, per i conservatori e per ciascuna facoltà universitaria e spettano:

- per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado o di conservatorio non ripetenti; - per gli studenti universitari, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione a ciascun anno accademico.

La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata entro i 2 mesi successivi a quello della presentazione dei documenti attestanti il sussistere delle condizioni richieste.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione di cui all'art. 30 delle Disposizioni particolari del CCNL 12.7.91.

In ogni caso le provvidenze di studio spettano anche per i figli che siano a carico - secondo i criteri indicati al comma 1 - del coniuge del dipendente a condizione che il coniuge medesimo non benefici di analoghe provvidenze.

IMPEGNO DELLE PARTI

Conformemente alla disponibilità resa in sede nazionale dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, presso le aziende dove alla data di stipula del CCNL stesso fossero in atto commissioni permanenti per gli avanzamenti del personale, si darà luogo ad incontri aziendali, con le OO.SS. aziendali, per la valutazione delle problematiche relative a dette commissioni, al fine del reperimento di idonee soluzioni in materia.

Laddove entro la data del 31.10.95 non si pervenisse ad intese nel senso predetto, la questione, su richiesta di una delle parti, sarà oggetto, entro il 31.12.95, di un nuovo esame a livello aziendale, tra le stesse parti, con l'assistenza delle rispettive OO.SS.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE DI RISPARMIO - PARTE ECONOMICA

Art. 1.

Al personale al quale il Concessionario abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una università o in un istituto equiparato, dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione fissata per il restante personale di eguale anzianità e di pari categoria, grado o classe.

Quando il Concessionario abbia chiesto, oltre la laurea, la iscrizione agli "albi" per l'esercizio professionale, la maggiorazione di cui sopra non potrà essere inferiore al 15%.

In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i benefici garantiti al personale interessato ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dell'art. 25 delle Disposizioni particolari.

Art. 2.

Restano ferme nelle misure in atto al 31.12.81 le eventuali differenze aziendali determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'Accordo economico nazionale 23.10.80.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla "dichiarazione delle parti" in calce all'art. 3.

Art. 3.

Le misure dell'indennità di carica rispettivamente dall'1.1.94, dall'1.1.95, dall'1.1.96, dall'1.6.96, dall'1.1.97 e dall'1.5.97, sono quelle dell'assegno di grado di cui alle tabelle n. 16, 17, 18 e 19.

Per i quadri appartenenti al grado superiore al minimo, l'importo di cui alle richiamate tabelle n. 16, 17, 18 e 19 deve intendersi aggiuntivo all'eventuale "indennità di carica aziendale" di cui all'art. 4, comma 2.

Dichiarazione delle parti.

Le parti convengono che le allegate tabelle n. 16, 17, 18 e 19 per la parte relativa all'indennità di carica non è vincolante per i Concessionari destinatari della Dichiarazione delle parti in calce all'art. 4 dell'Accordo economico nazionale 23.10.80.

Presso tali Concessionari si provvederà, con le decorrenze sopra citate ad adeguare le misure delle indennità di carica aziendale di un importo pari alle differenze tra le misure di indennità di carica di cui alle tabelle n. 16, 17, 18 e 19 allegate al presente CCNL e decorrenti, rispettivamente, dall'1.1.94, dall'1.1.95, dall'1.1.96, dall'1.6.96, dall'1.1.97 e dall'1.5.97 e quella risultante dalla tabella D) allegata all'Accordo economico nazionale 22.4.87. Analoghi criteri verranno seguiti per il personale subalterno e ausiliario.

Peraltro, presso i Concessionari ove, secondo gli ordinamenti in atto al 31.12.79, esistessero gradi delle categorie subalterni e ausiliari per i quali fosse prevista parità tabellare con gradi e categorie superiori (impiegati e/o subalterni) si applicheranno i criteri di determinazione del trattamento economico risultanti dal presente CCNL che verranno osservati per impiegati e/o subalterni.

Art. 4.

Presso i Concessionari ove abbia trovato attuazione la previsione portata dall'art. 2, comma 2, dell'Accordo economico nazionale 23.10.80, al personale appartenente alla categoria dei quadri sarà, in ogni caso, attribuito a titolo di "differenza aziendale", lo stesso importo di "differenza aziendale" in atto per il personale appartenente al grado più elevato della categoria impiegati e appartenente alla stessa classe tabellare.

Presso i Concessionari ove abbia trovato attuazione la previsione portata dalla "dichiarazione delle parti" in calce all'art. 4 dello stesso Accordo economico nazionale 23.10.80, al medesimo personale appartenente alla categoria dei quadri, sarà in ogni caso attribuito a titolo di "indennità di carica aziendale", un importo pari alla differenza risultante tra la "indennità di carica aziendale" e/o maggiorazioni e assegni integrativi dell'indennità di carica aziendale in atto per il grado più elevato della categoria impiegati e le indennità di carica prevista per il capo ufficio appartenente alla stessa classe tabellare della tabella D) allegata all'Accordo economico nazionale 22.4.87.

Art. 5.

Presso i Concessionari ove sono in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del CCNL 23.10.80, tabelle autonome di trattamento economico per gli operai specializzati o qualifiche equivalenti, dette tabelle si intendono automaticamente aumentate nella stessa percentuale di incremento applicata, rispettivamente, dall'1.1.94, dall'1.1.95, dall'1.1.96, dall'1.6.96, dall'1.1.97 e dall'1.5.97 rispetto al 31.12.93, sulle tabelle di trattamento economico nazionale cui le predette tabelle aziendali risultano sostanzialmente riferite.

Art. 6.

Il trattamento economico per Paga base e indennità di carica previsto dalle allegate tabelle n. 16, 17, 18 e 19 per la categoria dei quadri assorbe, per la parte eccedente rispetto a quello riferito al grado 1° impiegati, fino a concorrenza, i particolari trattamenti aziendalmente ancora in atto per effetto della Nota a verbale in calce all'art. 3 dell'Accordo 8.1.85.

Fermo restando quanto previsto al comma 1 che precede nonché alla Nota a verbale in calce al presente articolo, laddove sussistano particolari situazioni aziendali derivanti dall'applicazione della richiamata Nota a verbale in calce all'art. 3 dell'Accordo 8.1.85, nei contratti integrativi verranno definite apposite norme che consentano unicamente di raccordare le predette particolari situazioni con la nuova regolamentazione normativa ed economica attinente alla categoria dei quadri.

Nota a verbale.

Le parti, nel convenire circa l'avvenuta abrogazione, per effetto della stipula dell'Accordo economico nazionale 22.4.87 della previsione portata dalla Nota a verbale in calce all'art. 3 dell'Accordo 8.1.85, confermano che, nei contratti integrativi aziendali, non potrà, in ogni caso, procedersi ad aumentare i trattamenti aziendalmente in essere per effetto della richiamata Nota a verbale né ad individuare nuove figure di destinatari rispetto a quelle già concordate in attuazione della Nota a verbale stessa.

Art. 7.

L'operazione di redistribuzione dell'indennità corrisposta ai titolari di dipendenze su 12 mensilità prevista dall'art. 9, comma 2, dell'Accordo economico nazionale 26.5.83 non può comunque avere effetti ai fini della determinazione del premio di rendimento qualora detto premio, o parte di esso, sia commisurato in percentuale a voci di trattamento economico comprendenti anche l'indennità di reggenza.

Art. 8.

Le previsioni di cui agli articoli precedenti non comportano introduzione di nuove voci di trattamento economico ove le voci stesse non siano, alla data di entrata in vigore del presente CCNL 12.7.95 aziendalmente previste.

Fermo quanto previsto agli artt. 42, 44, 45 e 55 del presente CCNL e all'art. 3 delle presenti disposizioni particolari della Parte economica restano salve le misure diverse e/o i criteri diversi di erogazione delle voci di trattamento economico previste dal presente CCNL stabilite dai contratti e accordi economici aziendali.

Restano inoltre del pari salve eventuali voci aziendali di trattamento economico non previste dalle presenti Disposizioni particolari della parte economica e dal presente CCNL.

TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

BANCHE

Allegato n. 1

Importo a copertura Del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993

Quadro "super" 1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Quadro 1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Capo Ufficio 1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Vice capo ufficio 1.092.320 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Capo reparto 1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di anzianità o sezione Impiegato 1ª 927.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Impiegato 848.838 + 33.447 per ogni scatto di anzianità 2ª/Op. spec. Capo commessi 815.093 + 27.331 per ogni scatto di anzianità Commesso/Operaio 781.314 + 27.331 per ogni scatto di anzianità Guardia notturna 723.270 + 19.242 per ogni scatto di anzianità Pers. di fatica, 702.623 + 18.692 per ogni scatto di anzianità custodia e pulizia

Allegato n. 2 - PAGA DI LIVELLO (MISURE MENSILI)

dal 1° gennaio 1994

Paga base Assegno di grado

Quadro "super" 1.784.495 180.315 Quadro 1.784.495 0 Capo Ufficio 1.182.008 423.787 Vice capo ufficio 1.182.008 249.490 Capo reparto o sezione 1.182.008 125.303 Impiegato 1ª 1.182.008 0 Impiegato 2ª/Op. spec. 1.060.263 0 Capo commessi 954.658 52.238 Commesso/Operaio 954.658 0 Guardia notturna 964.621 0 Pers. di fatica, custodia e pulizia 832.015 0

Dalla data di stipulazione del presente CCNL, in applicazione della tabella di corrispondenza di cui al capitolo III, le colonne paga base e assegno di grado della tabella che precede sono sostituite come segue:

Nuovo inquadramento Paga di livello

4ª Area professionale 2° livello 1.964.810 1° livello 1.784.495 3ª Area professionale 4° livello 1.605.795 3° livello 1.431.498 2° livello 1.307.311 1° livello 1.182.008 2ª Area professionale 3° livello 1.060.263 2° livello 1.006.896 1° livello 954.658 1ª Area professionale Livello Indennità retributivo 832.015 guardie nott. unico 32.606

Allegato n. 3

dal 1° gennaio 1995

Nuovo inquadramento Paga di livello

4ª Area professionale 2° livello 2.084.660 1° livello 1.899.415 3ª Area professionale 4° livello 1.676.782 3° livello 1.497.554 2° livello 1.369.917 1° livello 1.241.164 2ª Area professionale 3° livello 1.115.968 2° livello 1.061.122 1° livello 1.007.405 1ª Area professionale Livello Indennità retributivo 881.311 guardie nott. unico 33.513

Allegato n. 4

dal 1° gennaio 1996 (in esecuzione dell'accordo nazionale 25.6.96).

Nuovo inquadramento Paga di livello

4ª Area professionale 2° livello 2.227.727 1° livello 2.033.864 3ª Area professionale 4° livello 1.800.888 3° livello 1.613.043 2° livello 1.479.373 1° livello 1.344.586 2ª Area professionale 3° livello 1.213.357 2° livello 1.155.926 1° livello 1.099.624 1ª Area professionale Livello Indennità retributivo 967.497 guardie nott. unico 35.098

dal 1° giugno 1996 (n esecuzione dell'accordo nazionale 25.6.96).

Nuovo inquadramento Paga di livello

4ª Area professionale 2° livello 2.301.280 1° livello 2.102.986 3ª Area professionale 4° livello 1.864.693 3° livello 1.672.416 2° livello 1.535.645 1° livello 1.397.756 2ª Area professionale 3° livello 1.263.426 2° livello 1.204.665 1° livello 1.147.034 1ª Area professionale Livello Indennità retributivo 1.011.805 guardie nott. unico 35.914

Allegato n. 5

dal 1° gennaio 1997 (in esecuzione dell'accordo nazionale 25.6.96).

Nuovo inquadramento Paga di livello

4ª Area professionale 2° livello 2.358.065 1° livello 2.156.350 3ª Area professionale 4° livello 1.913.953 3° livello 1.718.255 2° livello 1.579.089 1° livello 1.438.806 2ª Area professionale 3° livello 1.302.081 2° livello 1.242.295 1° livello 1.183.637 1ª Area professionale Livello Indennità retributivo 1.046.014 guardie nott. unico 36.543

dal 1° maggio 1997 (in esecuzione dell'accordo nazionale 25.6.96).

Nuovo inquadramento Paga di livello

4ª Area professionale 2° livello 2.415.674 1° livello 2.210.489 3ª Area professionale 4° livello 1.963.926 3° livello 1.764.759 2° livello 1.623.163 1° livello 1.480.451 2ª Area professionale 3° livello 1.341.297 2° livello 1.280.469 1° livello 1.220.770 1ª Area professionale Livello Indennità retributivo 1.080.718 guardie nott. unico 37.181

Allegato n. 6 - SCATTI DI ANZIANITÀ (*) (MISURE MENSILI)

4ª e 3ª area 3°liv.retr. della 1°e 2° liv.retr. professionale 2ª area della 2ª area (1) professionale professionale (1) (1) Dal 1.1.94 63.548 54.404 44.466 Dal 1.1.95 64.342 55.084 45.022 Dal 1.1.96(**) 65.546 56.115 45.864 Dal 1.6.96(**) 66.153 56.635 46.289 Dal 1.1.97(**) 66.617 57.032 46.614 Dal 1.5.97(**) 67.084 57.432 46.941

1ª area professionale 1ª area professionale (Guardie nott.) (1) (1) Dal 1.1.94 32.359 30.757 Dal 1.1.95 32.764 31.141 Dal 1.1.96(**) 33.377 31.724 Dal 1.6.96(**) 33.686 32.018 Dal 1.1.97(**) 33.922 32.243 Dal 1.5.97(**) 34.160 32.469

(*) Per un massimo di 12 scatti per il personale in servizio al 12.7.95 e di 8 scatti per il personale assunto successivamente. (**) In esecuzione dell'Accordo nazionale 25.6.96.

(1) Fino alla data di stipulazione del presente CCNL valgono le categorie, qualifiche e gradi in applicazione della tabella di corrispondenza di cui al capitolo III.

Allegato n. 7 - INDENNITÀ DI EX SCALA MOBILE (MISURE MENSILI)

Inquadramento (*)

4ª Area professionale 2° livello 1.073.757 1° livello 1.065.075 3ª Area professionale 4° livello 1.054.033 3° livello 1.042.189 2° livello 1.035.431 1° livello 1.029.052 2ª Area professionale 3° livello 1.020.377 2° livello 1.017.538 1° livello 1.013.735 1ª Area professionale Livello Guardie nott. retributivo unico 1.004.697 1.007.108

(*)Fino alla data di stipulazione del presente CCNL valgono le categorie, qualifiche e gradi in applicazione della tabella di corrispondenza di cui al capitolo III.

Allegato n. 8 - INDENNITÀ DI MENSA (comprensiva dell'indennità di caropane legale)

(dal 1° gennaio 1990) £. 83.692 mensili

Allegato n. 9 - INDENNITÀ DI RISCHIO (MISURE MENSILI)

A)decorrenza dal 1° gennaio 1994 CAPOLUOGHI ALTRI CENTRI B)decorrenza dal 1° gennaio 1995 4ª area professionale, 3ª area professionale e 2ª area profes- (A) (B) (A) (B) sionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)(*) a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni 239.189 245.168 179.366 183.850 svolte direttamente allo sportello ...................... b) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 16, 104.018 106.618 78.039 79.990 3°livello retributivo, 4° alinea ............. 2ªarea professionale, 1 e 2°livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)(*) 68.724 70.442 51.440 52.725 che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 16, 1°livello retributivo, 1° alinea

(*)Fino alla data di stipulazione del presente CCNL valgono le categorie, qualifiche e gradi in applicazione della tabella di corrispondenza di cui al capitolo III.

A) Anno 1994

Gli importi eventualmente stabiliti nei contratti integrativi aziendali, dell'indennità di rischio prevista per il servizio saltuario o giornaliero di cassa, non determinati in rapporto all'indennità mensile di rischio fissata per il servizio di cassa in via continuativa, sono aumentati, dal 1.1.94 con intese a livello aziendale entro comunque il limite massimo percentuale del 3,5%, sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità.

Gli importi dell'indennità di rischio aziendalmente previsti in misura fissa mensile e in atto al 31.12.93 diversi da quelli stabiliti nella presente tabella, sono aumentati dal 1.1.94 del 3,5% sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità e fermo restando che le nuove misure non potranno risultare superiori a quelle di cui alla presente tabella.

B) Anno 1995

Gli importi eventualmente stabiliti nei contratti integrativi aziendali, dell'indennità di rischio prevista per il servizio saltuario o giornaliero di cassa, non determinati in rapporto all'indennità mensile di rischio fissata per il servizio di cassa in via continuativa, sono aumentati, dal 1.1.95 con intese a livello aziendale entro comunque il limite massimo percentuale del 2,5%, sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità.

Gli importi dell'indennità di rischio aziendalmente previsti in misura fissa mensile e in atto al 31.12.94 diversi da quelli stabiliti nella presente tabella, sono aumentati dal 1.1.95 del 2,5% sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità e fermo restando che le nuove misure non potranno risultare superiori a quelle di cui alla presente tabella.

Allegato n. 10 - INDENNITÀ PER LAVORI SVOLTI IN LOCALI SOTTERRANEI

(dal 1° gennaio 1995) £. 82.500 mensili

Allegato n. 11 - CONCORSO SPESE TRANVIARIE

Verona £. 2.150 mensili Catania 2.350 mensili Bari, Taranto 2.400 mensili Venezia 2.450 mensili Padova, Palermo 2.600 mensili Trieste 2.850 mensili Bologna 2.900 mensili Messina, Napoli, Torino 3.000 mensili Genova 3.300 mensili Firenze 3.900 mensili Roma 4.500 mensili Milano 5.650 mensili

Allegato n. 12 - COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE

Per l'intero debito (sorte e accessori).

sino a £. 25.000 £. 1.000 da £. 25.001 sino a £. 50.000 " 1.500 " 50.001 " 100.000 " 2.000 " 100.001 " 250.000 " 2.500 " 250.001 " 500.000 " 3.000 " 500.001 " 1.000.000 " 4.000 " 1.000.001 " 2.500.000 " 4.600 " 2.500.001 " 5.000.000 " 5.000 " 5.000.001 " 10.000.000 " 6.000 " 10.000.001 " 20.000.000 " 6.500 oltre £. 20.000.000 " 7.000

Allegato n. 13 - DIARIE

Misure in vigore dal 1.1.94 4ª area 3ªarea professionale e professionale 2ªarea professionale, (*) 3°livello retributivo (*) fino a 200.000 abitanti 157.200 137.000 200.001 a 500.000 abitanti 172.920 150.700 500.001 a 1.000.000 abitanti 188.640 164.400 oltre 1.000.000 204.360 178.100

Misure in vigore dal 1.1.94 2ªarea professionale, 1ªarea 1°e 2°livello professionale (*) retributivo (*) fino a 200.000 abitanti 108.300 101.600 200.001 a 500.000 abitanti 119.130 111.760 500.001 a 1.000.000 abitanti 129.960 121.920 oltre 1.000.000 140.790 132.080

Misure in vigore dal 1.1.95 4ª area 3ªarea professionale e professionale 2ªarea professionale, (*) 3°livello retributivo (*) fino a 200.000 abitanti 161.100 140.400 200.001 a 500.000 abitanti 177.210 154.440 500.001 a 1.000.000 abitanti 193.320 168.480 oltre 1.000.000 209.430 182.520

Misure in vigore dal 1.1.95 2ªarea professionale, 1° 1ªarea e 2°livello retributivo professionale (*) (*) fino a 200.000 abitanti 111.000 104.100 200.001 a 500.000 abitanti 122.100 114.510 500.001 a 1.000.000 abitanti 133.200 124.920 oltre 1.000.000 144.300 135.330

(*)Fino alla data di stipulazione del presente CCNL valgono le categorie, qualifiche e gradi in applicazione della tabella di corrispondenza di cui al capitolo III.

Allegato n. 14 - DIARIE

Misure in vigore dal 1.6.96 4ª area 3ªarea professionale e professionale 2ªarea professionale, (*) 3°livello retributivo (*) fino a 200.000 abitanti 166.700 145.300 200.001 a 500.000 abitanti 183.370 159.830 500.001 a 1.000.000 abitanti 200.040 174.360 oltre 1.000.000 216.710 188.890

Misure in vigore dal 1.1.94 2ªarea professionale, 1° 1ªarea e 2°livello retributivo professionale (*) (*) fino a 200.000 abitanti 114.900 107.700 200.001 a 500.000 abitanti 126.390 118.470 500.001 a 1.000.000 abitanti 137.880 129.240 oltre 1.000.000 149.370 140.010

Misure in vigore dal 1.1.97 4ª area 3ªarea professionale e professionale 2ªarea professionale, (*) 3°livello retributivo (*) fino a 200.000 abitanti 171.700 149.700 200.001 a 500.000 abitanti 188.870 164.670 500.001 a 1.000.000 abitanti 206.040 179.640 oltre 1.000.000 223.210 194.610

Misure in vigore dal 1.1.97 2ªarea professionale, 1° 1ªarea e 2°livello retributivo professionale (*) (*) fino a 200.000 abitanti 118.300 111.000 200.001 a 500.000 abitanti 130.130 122.100 500.001 a 1.000.000 abitanti 141.960 133.200 oltre 1.000.000 153.790 144.300

Allegato n. 15 - CASSE

IMPORTO A COPERTURA DEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1993

Quadro (per il Grado superiore 1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità al minimo) Quadro 1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Capo Ufficio 1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Vice capo ufficio 1.092.320 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Capo reparto 1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di anzianità Impiegato grado 927.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità superiore al minimo Impiegato 848.838 + 33.447 per ogni scatto di anzianità grado minimo Capo commessi 815.093 + 27.331 per ogni scatto di anzianità Vice Capo commessi 798.203 27.331 Commesso 781.314 + 27.331 per ogni scatto di anzianità Operai 752.292 23.286 Guardie diurne 723.270 + 19.242 per ogni scatto di anzianità e notturne Pers. di fatica, 702.623 + 18.692 per ogni scatto di anzianità custodia e pulizia

Allegato n. 16 - CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DA CASSE DI RISPARMIO

Dal 1° gennaio 1994 Paga base Indennità Scatti di carica d'anzianità Quadro (per il grado superiore al minimo) 1.784.495 180.315 63.548 Quadro 1.784.495 0 63.548 Capo Ufficio 1.182.008 423.787 63.548 Vice capo ufficio 1.182.008 249.490 63.548 Capo reparto 1.182.008 125.303 63.548 Impiegato grado superiore al minimo 1.182.008 0 63.548 Impiegato grado minimo 1.060.263 0 54.404 Capo commessi 954.658 52.238 44.466 Vice Capo commessi 954.658 31.865 44.466 Commesso 954.658 0 44.466 Operai 927.192 0 39.531 Guardie diurne e notturne 864.621 0 32.359 Pers. di fatica, custodia e pulizia 832.015 0 30.757

Dal 1° gennaio 1994 mensa Scala mobile EDR Quadro (per il grado superiore al minimo) 85.262 1.073.757 20.000 Quadro 85.262 1.065.075 20.000 Capo Ufficio 85.262 1.054.033 20.000 Vice capo ufficio 85.262 1.042.189 20.000 Capo reparto 85.262 1.035.431 20.000 Impiegato grado superiore al minimo 85.262 1.029.052 20.000 Impiegato grado minimo 85.262 1.020.377 20.000 Capo commessi 85.262 1.017.538 20.000 Vice Capo commessi 85.262 1.016.067 20.000 Commesso 85.262 1.013.735 20.000 Operai 85.262 1.011.473 20.000 Guardie diurne e notturne 85.262 1.007.108 20.000 Per. di fatica, custodia e pulizia 85.262 1.004.697 20.000

Allegato n. 17 - CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DALLE CASSE DI RISPARMIO

Dal 1° gennaio 1995 Paga base Indennità Scatti di carica d'anzianità Quadro (per il grado superiore al minimo) 1.899.415 185.245 64.342 Quadro 1.899.415 0 64.342 Capo Ufficio 1.241.164 435.618 64.342 Vice capo ufficio 1.241.164 256.390 64.342 Capo reparto 1.241.164 128.753 64.342 Impiegato grado superiore al minimo 1.241.164 0 64.342 Impiegato grado minimo 1.115.968 0 55.084 Capo commessi 1.007.405 53.717 45.022 Vice Capo commessi 1.007.405 32.767 45.022 Commesso 1.007.405 0 45.022 Operai 978.421 0 40.025 Guardie diurne e notturne 914.824 0 32.764 Pers. di fatica, custodia e pulizia 881.311 0 31.141

Dal 1° gennaio 1995 Mensa Scala mobile EDR Quadro (per il grado superiore al minimo) 85.262 1.073.757 20.000 Quadro 85.262 1.065.075 20.000 Capo Ufficio 85.262 1.054.033 20.000 Vice capo ufficio 85.262 1.042.189 20.000 Capo reparto 85.262 1.035.431 20.000 Impiegato grado superiore al minimo 85.262 1.029.052 20.000 Impiegato grado minimo 85.262 1.020.377 20.000 Capo commessi 85.262 1.017.538 20.000 Vice Capo commessi 85.262 1.016.067 20.000 Commesso 85.262 1.013.735 20.000 Operai 85.262 1.011.473 20.000 Guardie diurne e notturne 85.262 1.007.108 20.000 Pers. di fatica, custodia e pulizia 85.262 1.004.697 20.000

Allegato n. 18 - CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DALLE CASSE DI RISPARMIO

Dal 1° gennaio 1996 Paga base Indennità Scatti di carica d'anzianità Quadro (per il grado superiore al minimo) 2.033.864 193.863 65.546 Quadro 2.033.864 0 65.546 Capo Ufficio 1.344.586 456.302 65.546 Vice capo ufficio 1.344.586 268.457 65.546 Capo reparto 1.344.586 134.787 65.546 Impiegato grado superiore al minimo 1.344.586 0 65.546 Impiegato grado minimo 1.213.357 0 56.115 Capo commessi 1.099.624 56.302 45.864 Vice Capo commessi 1.099.624 34.344 45.864 Commesso 1.099.624 0 45.864 Operai 1.067.987 0 40.774 Guardie diurne e notturne 1.002.595 0 33.377 Pers. di fatica, custodia e pulizia 967.497 0 31.724

Dal 1° giugno 1996 Paga base Indennità Scatti di carica d'anzianità Quadro (per il grado superiore al minimo) 2.102.986 198.294 66.153 Quadro 2.102.986 0 66.153 Capo Ufficio 1.397.756 466.937 66.153 Vice capo ufficio 1.397.756 274.660 66.153 Capo reparto 1.397.756 137.889 66.153 Impiegato grado superiore al minimo 1.397.756 0 66.153 Impiegato grado minimo 1.263.426 0 56.635 Capo commessi 1.147.034 57.631 46.289 Vice Capo commessi 1.147.034 35.155 46.289 Commesso 1.147.034 0 46.289 Operai 1.114.033 0 41.151 Guardie diurne e notturne 1.047.719 0 33.686 Pers. di fatica, custodia e pulizia 1.011.805 0 32.018

Allegato n. 19 - CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DALLE CASSE DI RISPARMIO

Dal 1° gennaio 1997 Paga base Indennità Scatti di di carica anzianità Quadro (per il grado superiore al minimo) 2.156.350 201.715 66.617 Quadro 2.156.350 0 66.617 Capo Ufficio 1.438.806 475.147 66.617 Vice capo ufficio 1.438.806 279.449 66.617 Capo reparto 1.438.806 140.283 66.617 Impiegato grado superiore al minimo 1.438.806 0 66.617 Impiegato grado minimo 1.302.081 0 57.032 Capo commessi 1.183.637 58.658 46.614 Vice Capo commessi 1.183.637 35.781 46.614 Commesso 1.183.637 0 46.614 Operai 1.149.583 0 41.440 Guardie diurne e notturne 1.082.557 0 33.922 Pers. di fatica, custodia e pulizia 1.046.014 0 32.243

Dal 1° maggio 1997 Paga base Indennità Scatti di di carica anzianità Quadro (per il grado superiore al minimo) 2.210.489 205.185 67.084 Quadro 2.210.489 0 67.084 Capo Ufficio 1.480.451 483.475 67.084 Vice capo ufficio 1.480.451 284.308 67.084 Capo reparto 1.480.451 142.712 67.084 Impiegato grado superiore al minimo 1.480.451 0 67.084 Impiegato grado minimo 1.341.297 0 57.432 Capo commessi 1.220.770 59.699 46.941 Vice Capo commessi 1.220.770 36.416 46.941 Commesso 1.220.770 0 46.941 Operai 1.185.647 0 41.731 Guardie diurne e notturne 1.117.899 0 34.160 Pers. di fatica, custodia e pulizia 1.080.718 0 32.469

Allegato n. 20 - ANNO 1996 E 1997 INDENNITÀ DI EX SCALA MOBILE (PER 14 MENSILITÀ)

QUALIFICHE EX SCALA MOBILE

Quadro (per il grado superiore al minimo) 1.073.757 Quadro 1.065.075 Capo Ufficio 1.054.033 Vice capo ufficio 1.042.189 Capo reparto 1.035.431 Impiegato grado superiore al minimo 1.029.052 Impiegato grado minimo 1.020.377 Capo commessi 1.017.538 Vice Capo commessi 1.016.067 Commesso 1.013.735 Operai 1.011.473 Guardie diurne e notturne 1.007.108 Pers. di fatica, custodia e pulizia 1.004.697

Allegato n. 21 - ANNO 1996 E 1997

INDENNITÀ DI MENSA (per 12 mensilità) £. 85.262 mensili.

Chiarimento a verbale.

Le Parti si danno atto che l'indennità di mensa è comprensiva delle voci precedentemente previste a titolo di indennità di mensa, indennità di caropane e contributo pasto voci che mantengono la loro individualità ai fini della determinazione del trattamento di pensione aziendale secondo i singoli ordinamenti.

Allegato n. 22 - INDENNITÀ DI RISCHIO PER IL 1994

QUADRI E IMPIEGATI CAPOLUOGHI ALTRI CENTRI a)cassieri che hanno con continuità 239.189 179.366 effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello b)addetti alla cassa per coadiuvare 104.018 78.039 il cassiere PERSONALE SUBALTERNO 68.724 51.440 che ha maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello

Gli importi eventualmente stabiliti nei contratti integrativi aziendali, dell'indennità di rischio prevista per il servizio saltuario o giornaliero di cassa, non determinati in rapporto all'indennità mensile di rischio fissata per il servizio di cassa in via continuativa, sono aumentati, dal 1.1.1994 con intese a livello aziendale entro comunque il limite massimo percentuale del 3,5%, sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità.

Gli importi dell'indennità di rischio aziendalmente previsti in misura fissa mensile e in atto al 31.12.93 diversi da quelli stabiliti nella presente tabella, sono aumentati dal 1.1.94 del 3,5%, sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità e fermo restando che le nuove misure non potranno risultare superiori a quelle di cui alla presente tabella.

Allegato n. 23 - INDENNITÀ DI RISCHIO PER IL 1995

QUADRI E IMPIEGATI CAPOLUOGHI ALTRI CENTRI a)cassieri che hanno con continuità 245.168 183.850 effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello b)addetti alla cassa per coadiuvare 106.618 79.990 il cassiere PERSONALE SUBALTERNO 70.442 52.725 che ha maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello

Gli importi eventualmente stabiliti nei contratti integrativi aziendali, dell'indennità di rischio prevista per il servizio saltuario o giornaliero di cassa, non determinati in rapporto all'indennità mensile di rischio fissata per il servizio di cassa in via continuativa, sono aumentati, dal 1.1.95 con intese a livello aziendale entro comunque il limite massimo percentuale del 2,5%, sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità.

Gli importi dell'indennità di rischio aziendalmente previsti in misura fissa mensile e in atto al 31.12.93 diversi da quelli stabiliti nella presente tabella, sono aumentati dal 1.1.95 del 2,5% sempre che non sia esclusa a livello aziendale la loro revisionabilità e fermo restando che le nuove misure non potranno risultare superiori a quelle di cui alla presente tabella.

Allegato n. 24 - INDENNITÀ PER LAVORI SVOLTI IN LOCALI SOTTERRANEI

(dal 1° gennaio 1995) £. 82.500 mensili.

Allegato n. 25 - CONCORSO SPESE TRANVIARIE

Verona £. 2.150 mensili Catania 2.350 mensili Bari, Taranto 2.400 mensili Venezia 2.450 mensili Padova, Palermo 2.600 mensili Trieste 2.850 mensili Bologna 2.900 mensili Messina, Napoli, Torino 3.000 mensili Genova 3.300 mensili Firenze 3.900 mensili Roma 4.500 mensili Milano 5.650 mensili

Allegato n. 26 - COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE

Per l'intero debito (sorte e accessori).

sino a £. 25.000 £. 1.000 da £. 25.001 sino a £. 50.000 " 1.500 " 50.001 " 100.000 " 2.000 " 100.001 " 250.000 " 2.500 " 250.001 " 500.000 " 3.000 " 500.001 " 1.000.000 " 4.000 " 1.000.001 " 2.500.000 " 4.600 " 2.500.001 " 5.000.000 " 5.000 " 5.000.001 " 10.000.000 " 6.000 " 10.000.001 " 20.000.000 " 6.500 oltre £. 20.000.000 " 7.000

Allegato n. 27 - DIARIE PER LE CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DALLE CASSE DI RISPARMIO

misure in vigore dal 1.1.94 QUADRI IMPIEGATI SUBALTERNI AUSILIARI

fino a 200.000 abitanti 157.200 137.000 108.300 101.600 200.001 a 500.000 abitanti 172.920 150.700 119.130 111.760 500.001 a 1.000.000 abitanti 188.640 164.400 129.960 121.920 oltre 1.000.000 204.360 178.100 140.790 132.080

misure in vigore dal 1.1.95 QUADRI IMPIEGATI SUBALTERNI AUSILIARI

fino a 200.000 abitanti 161.100 140.400 111.000 104.100 200.001 a 500.000 abitanti 177.210 154.440 122.100 114.510 500.001 a 1.000.000 abitanti 193.320 168.480 133.200 124.920 oltre 1.000.000 209.430 182.520 144.300 135.330

Allegato n. 28 - DIARIE PER LE CONCESSIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA DALLE CASSE DI RISPARMIO

misure in vigore dal 1.1.96 QUADRI IMPIEGATI SUBALTERNI AUSILIARI

fino a 200.000 abitanti 166.700 145.300 114.900 107.700 200.001 a 500.000 abitanti 183.370 159.830 126.390 118.470 500.001 a 1.000.000 abitanti 200.040 174.360 137.880 129.240 oltre 1.000.000 216.710 188.890 149.370 140.010

misure in vigore dal 1.1.97 QUADRI IMPIEGATI SUBALTERNI AUSILIARI

fino a 200.000 abitanti 171.700 149.700 118.300 111.000 200.001 a 500.000 abitanti 188.870 164.670 130.130 122.100 500.001 a 1.000.000 abitanti 206.040 179.640 141.960 133.200 oltre 1.000.000 223.210 194.610 153.790 144.300

APPENDICE

Appendice n. 1 - DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1 - Disposizioni generali.

Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano, oltre alla normativa che segue e con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto, le vigenti norme sulle libertà sindacali e la disciplina contenuta nel presente CCNL per le materie sottoindicate:

- assunzione e inquadramento del personale; - doveri e diritti del personale; - anzianità convenzionali; - malattia - infortuni - gravidanza e puerperio; - servizio militare; - missioni e trasferimenti; - note caratteristiche - ricompense - promozioni - criteri per lo sviluppo professionale; - provvedimenti disciplinari; - cessazione del rapporto di lavoro; - provvidenze per figli studenti; - sistema di relazioni sindacali.

Agli stessi rapporti e con gli stessi adattamenti si applicano, inoltre, le norme dei contratti integrativi aziendali per quanto concerne:

- inquadramenti; - premio di rendimento e premio aziendale; - garanzie volte alla sicurezza del lavoro; - tutela delle condizioni igienico - sanitarie.

È altresì applicabile al personale a tempo parziale - alle condizioni sopraindicate - la disciplina contenuta nel presente CCNL per le seguenti altre materie:

- assenze e ferie, fermo restando che nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro sia concentrato in un numero di giorni lavorativi inferiori a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana o nel mese, rispetto all'usuale distribuzione dell'orario settimanale e mensile.

Nei confronti del lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.

Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.

La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall'art. 99 del presente CCNL. Si applicano altresì gli artt. 78 e 79:

- disposizioni transitorie e di attuazione, fermo restando che la disciplina contenuta in norme aziendali per le quali sia stata conservata la c.d. opzione ex art. 157, resta applicabile, salvo i necessari adattamenti, con i criteri previsti dalla presente Appendice; - addestramento per i neo-assunti: per i lavoratori assunti con contratto non a termine a tempo parziale le Aziende provvedono a un addestramento per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.

Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 87, comma 2, e non si applicheranno i limiti stabiliti dalla presente Appendice al punto 6 della disposizione sull'"orario di lavoro a tempo parziale" (art. 7).

Ove dovessero insorgere problemi in relazione agli adattamenti di cui al comma 1 del presente articolo, i problemi medesimi verranno rimessi all'esame delle parti stipulanti ai fini di una soluzione consensuale.

Note di collegamento.

1) Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio, la previsione di cui all'art. 1 è sostituita dalla seguente:

Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicherà, oltre alla normativa di cui al presente accordo, la disciplina contenuta per le seguenti materie nel CCNL 12.7.95, con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla specificità del rapporto di lavoro a tempo parziale:

- doveri e diritti del personale; - malattia, aspettativa; - gravidanza e puerperio; - servizio militare; - provvidenze di cui agli artt. 139 e 140 (o le diverse norme aziendali opzionate); - anzianità convenzionali; - missioni e trasferimenti; - disposizioni disciplinari; - cessazione del rapporto di lavoro; - disposizioni particolari per il personale subalterno ed ausiliario; - garanzie per l'esecuzione del contratto; - diritti di informativa sindacale.

Agli stessi rapporti e con gli stessi adattamenti si applicano inoltre le norme dei contratti integrativi aziendali per quanto concerne:

- premio di rendimento e premio aziendale; - divise ai commessi; - garanzie volte alla sicurezza del lavoro; - tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

Le parti, inoltre, procederanno aziendalmente a una ricognizione per verificare quali altre norme contenute nei contratti integrativi aziendali, fermi i più volte richiamati adattamenti nonché la compatibilità delle stesse con le previsioni portate dalla presente normativa, risultino applicabili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Sui risultati di tale ricognizione verrà formalizzato apposito verbale. Resterà altresì applicabile al personale a tempo parziale la disciplina contenuta nel CCNL stesso per le seguenti altre materie:

- Assunzioni e inquadramenti, fermo restando che

a) nei confronti del personale assunto a tempo parziale non troveranno applicazione le norme recate dall'art. 13 delle Disposizioni particolari del presente CCNL, commi 5 e 7, in tema di preferenze per il passaggio al grado superiore, nonché le analoghe previsioni recate dai contratti integrativi aziendali; b) nei confronti del personale assunto a tempo parziale le norme recate dal CCNL in tema di inquadramento per titolo di studio (nonché le analoghe previsioni contenute nell'ambito dei contratti integrativi aziendali) comporteranno applicazioni nel solo trattamento economico corrispondente al grado attribuibile in relazione al titolo di studio medesimo.

- Ferie e licenze, fermo restando che nei confronti dei lavoratori il cui orario sia concentrato in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese, previsti per il corrispondente personale a tempo pieno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana o nel mese rispetto alla normale distribuzione dell'orario settimanale o mensile. Nei confronti del lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. Criteri analoghi vanno applicati con riguardo alla disciplina dei permessi per ex festività di cui all'art. 19 delle Disposizioni particolari.

- Note caratteristiche, ricompense e promozioni, fermo restando che il personale assunto a tempo parziale o che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è destinatario delle norme in tema di promozioni e che lo stesso personale non esercita poteri di supremazia gerarchica.

- Corsi di addestramento per i neo-assunti, per i lavoratori assunti con contratto non a termine a tempo parziale con qualifica impiegatizia il Concessionario provvede a un addestramento di durata non inferiore a 2 settimane.

Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri di cui all'art. 87, comma 2, del CCNL e non si applicheranno i limiti stabiliti nel presente Accordo al punto 6 della disposizione sull'"orario di lavoro a tempo parziale".

- Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, per i lavoratori in servizio con contratto non a termine a tempo parziale con qualifica impiegatizia il Concessionario promuoverà annualmente corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale secondo quanto previsto dall'art. 142 del CCNL.

Nel caso in cui la durata giornaliera dei predetti corsi superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri di cui all'art. 87, comma 2, del CCNL, e non si applicheranno i limiti stabiliti nel presente accordo al punto 6 della disposizione sull'"orario di lavoro a tempo parziale". Relativamente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata la cosiddetta opzione prevista dalle relative norme del CCNL, l'applicabilità delle medesime, ove non sia già stata estesa al personale a tempo parziale da apposite disposizioni del presente accordo, formerà oggetto di esame fra le parti ai sensi del successivo comma. Ove dovessero insorgere problemi applicativi in relazione alla disciplina del CCNL o dei contratti integrativi aziendali per le suddette materie, nei riguardi del personale a tempo parziale, i problemi medesimi verranno rimessi all'esame delle parti contraenti ai fini di una soluzione consensuale.

2) Presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio la presente appendice non si applica al personale già in servizio ad orario ridotto, ovvero a quello di futura assunzione che non risulti destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 1 delle Disposizioni particolari.

Art. 2 - Durata del lavoro a tempo parziale.

I rapporti di lavoro a tempo parziale cessano alla scadenza stabilita fra le parti salvo che le parti stesse non ne stabiliscano la proroga o siano stati concordati a tempo indeterminato.

Art. 3 - Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale.

Il Concessionario in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere lavoratori a tempo parziale.

Nel caso di cui al comma 1, il Concessionario - purché ciò risulti compatibile con le obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive - accoglierà prioritariamente le domande di quei lavoratori in servizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità produttiva in cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale che gli vengano forniti chiarimenti.

È escluso l'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio che prevedano una prestazione lavorativa tale da non consentire il mantenimento dell'iscrizione al Fondo di cui alla legge 2.4.58 n. 377 e successive modifiche.

Restano escluse le posizioni di lavoro relative a prestazioni lavorative non adeguatamente utilizzabili da parte del Concessionario ove eseguite per un tempo ridotto; trascorso 1 anno dall'iniziale costituzione di rapporti a tempo parziale, il Concessionario convocherà le Rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, per comunicare le posizioni di lavoro escluse dal rapporto a tempo parziale. Eventuali successive modificazioni dovranno, di volta in volta, essere comunicate con analoghe modalità ai predetti organismi sindacali.

Il numero dei rapporti a tempo parziale per Concessione di cui al comma 6 dell'art. 3 dell'Appendice n. 1 al CCNL 12.7.91 possono, d'intesa con le OO.SS. aziendali, essere modificati come segue:

- fino al 10% del personale destinatario del presente CCNL in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva può essere riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti alla 4ª area professionale, e al 4° livello retributivo della 3ª area, fino ad una percentuale pari al 5% del loro numero complessivo; - fino al 5% del complesso del personale in servizio destinatario del presente CCNL per le assunzioni dall'esterno di lavoratori a tempo parziale.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio non trova applicazione quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, e i limiti di cui al comma 6 dell'art. 3 dell'Appendice n. 1 al CCNL 12.7.91, possono, d'intesa con le OO.SS. aziendali, essere modificati come segue:

- 10% del personale destinatario del presente CCNL in servizio a tempo pieno per i passaggi a part-time del personale in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva può essere riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti alla categoria dei quadri fino ad una percentuale pari al 2% del loro numero complessivo con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore.

Art. 4 - Prevalenza nelle mansioni.

In deroga a quanto disposto dall'art. 20 del presente CCNL e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l'utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell'orario mensile dell'interessato.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 4 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Art. 5 - Anzianità.

Ai soli fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

Al lavoratore a tempo parziale si applica la disciplina degli automatismi prevista al capitolo XII del CCNL, fermo restando che, in luogo degli automatismi che comportassero una variazione di inquadramento, verrà riconosciuto il corrispondente trattamento economico proporzionato, ovviamente, alla durata della prestazione lavorativa.

In caso di passaggio a tempo pieno, il periodo trascorso dal lavoratore a tempo parziale sarà valutato in proporzione ai fini del conseguimento degli automatismi previsti dalle norme di cui al comma precedente: il relativo trattamento economico che il lavoratore avesse conseguito, resterà assorbito dalla maggiore retribuzione spettantegli.

In ogni altro caso la minore durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno determina un correlativo aumento, in misura proporzionale, delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

Chiarimento a verbale.

Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio le parti si danno reciprocamente atto che il richiamo effettuato nell'ambito del comma 2 della previsione riguardante l'anzianità all'art. 123 (cap. XII) del CCNL, ricomprende anche quanto previsto nell'ambito dell'art. 11 delle Disposizioni particolari in tema di esclusione dell'applicabilità degli artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 delle Disposizioni particolari nonché dell'art. 2, penultimo e ultimo comma delle Disposizioni particolari per i Concessionari i quali, alla data del 31.12.75 applicavano contratti integrativi aziendali prevedendo criteri di anzianità congiunta a qualifica di merito, per i passaggi nell'ambito della categoria del personale impiegatizio del personale subalterno e/o del personale ausiliario.

Art. 6 - Trattamento economico.

Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse le indennità e compensi vari, nonché il premio di rendimento e il premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento dell'interessato, alla minore durata della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto ai 2 commi seguenti.

Ogni qualvolta il lavoratore sia adibito ad attività per la quale è prevista l'indennità di rischio, tale indennità gli viene corrisposta in proporzione alla durata di detta attività, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.

L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore a tempo pieno con il medesimo inquadramento.

Il predetto trattamento viene corrisposto con la stessa periodicità prevista per il personale ad orario intero.

Art. 7 - Orario di lavoro a tempo parziale.

L'orario del personale a tempo parziale viene fissato secondo i seguenti criteri:

1) la durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale non può essere superiore a 25 ore né, salvo per il personale appartenente alla 1ª area professionale, nonché addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, inferiore a 20 ore (10 ore per il personale ausiliario dipendente da Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio);

2) la deduzione dall'orario di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 62 del presente CCNL viene effettuata nella misura di 2 giornate [(durata dell'orario settimanale di cui al punto 1), diviso 5] da utilizzarsi nei modi e alle condizioni previste al citato art. 62, comma 2;

3) le prestazioni lavorative sono concordate fra l'Azienda e il lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana e nel mese, fatti salvi i limiti di durata giornaliera previsti dal presente CCNL per il personale a tempo pieno con lo stesso inquadramento;

4) la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le parti nei soli casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa da stipularsi a livello aziendale con le RSA - dell'unità produttiva interessata - facenti capo alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

5) solo in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive il Concessionario può apportare variazioni all'orario di lavoro che incidano per più di mezz'ora sulla durata o collocazione giornaliera inizialmente fissate o che ne modifichino la distribuzione settimanale (ferma restando la durata dell'orario nella settimana). Ogni modifica deve essere, comunque, comunicata all'interessato con almeno 30 giorni di preavviso. Nel caso che la modifica non riguardi le predette variazioni nell'ambito della mezz'ora il Concessionario accerterà, su richiesta dell'interessato, se sia compatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive continuare ad utilizzarlo nelle condizioni di orario iniziali in mansioni proprie del suo inquadramento: ove anche ciò non sia realizzabile la decisione del Concessionario diviene operativa. L'interessato tuttavia - ove abbia a suo tempo mutato la propria prestazione da orario intero a orario parziale - ha diritto di ottenere, a richiesta, il ripristino del suo rapporto ad orario intero;

6) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente al ricorrere delle seguenti specifiche esigenze organizzative possono venire richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite nei limiti di 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art, 87, comma 2, del presente CCNL:

- adibizione allo sportello nei giorni di scadenza dei versamenti di imposta indicati nell'art. 66 del presente CCNL; - operazione di quadratura contabile e di chiusura; - interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro.

Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni supplementari nel limite massimo di 2 ore al giorno.

È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art. 86, comma 4, del presente CCNL.

Art. 8 - Computabilità dei lavoratori a tempo parziale.

Ai fini delle vigenti norme di contratto il personale a tempo parziale viene computato alla stregua del personale ad orario intero salvo che dette norme non escludano tale computo per i lavoratori con orario inferiore a quello intero. Ai fini dell'applicazione delle norme che colleghino determinati inquadramenti al numero dei lavoratori, il personale a tempo parziale è computato nel suo complesso sommando l'orario settimanale o mensile svolto dai singoli e rapportandolo alle ore lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo pieno avente lo stesso inquadramento, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Esempio a verbale.

Il computo di 3 dipendenti a orario parziale che osservino rispettivamente un orario di 20, 23 e 25 ore settimanali è pari a 2 unità: infatti 20 + 23 + 25 = 68 che è pari (rispetto all'orario settimanale intero di 37, 30) a 1,82.

Art. 9 - Rotazioni.

Con gli stessi criteri e limiti previsti per il corrispondente personale a tempo pieno, i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere al Concessionario, dopo 3 anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori addetti alle mansioni di cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.

Il Concessionario valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.

Art. 10 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio.

Ai lavoratori a tempo parziale si applicano, con l'esclusione delle previsioni relative a spostamenti di orario e ad assegnazioni a turni di lavoro, l'art. 139 del CCNL o le diverse norme aziendali opzionate con i seguenti adattamenti:

- ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato; - nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata in un numero di giorni lavorativi inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno, il periodo di permesso relativo agli esami di licenza o di laurea spetta nella misura che risulta proporzionando il numero dei giorni previsto per il personale a tempo pieno al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana o nel mese; - gli ulteriori permessi retribuiti spettanti al personale a tempo pieno vanno proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa; - in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, i lavoratori a tempo pieno, a parità di situazioni, hanno la precedenza rispetto a quelli a tempo parziale.

Art. 11 - Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento.

Ai lavoratori a tempo parziale si applica la norma dell'art. 142 del presente CCNL.

Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori dei suo orario di lavoro il lavoratore ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell'Azienda.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 11 non trova applicazione presso le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Art. 12 - Ripristino del lavoro a tempo pieno.

In occasione della scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore interessato viene assegnato - all'atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva.

Il dipendente passato da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale può richiedere prima della scadenza del termine il ripristino del rapporto a tempo pieno. L'Azienda - fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3 bis, della legge 19.12.84 n. 863 - accoglierà la richiesta compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.

Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i 2 anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

Nell'eventualità che il Concessionario - tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore a un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.

Raccomandazione.

ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di considerare l'opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto all'adibizione di altro lavoratore a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.

Nota di collegamento: Per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio la disposizione di cui all'art. 12, esclusa la raccomandazione, viene sostituita dalla seguente previsione:

In occasione della scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, viene assegnato, all'atto della trasformazione a tempo pieno, alla stessa unità produttiva. Il dipendente passato da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale può chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno. Il Concessionario - fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3 bis, della legge 19.12.84 n. 863 - accoglierà la richiesta compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti chiarimenti. Nell'eventualità che il Concessionario ritenga la domanda accoglibile comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del lavoro a tempo pieno.

Art. 13 - Norma transitoria per il personale ad orario ridotto e per il personale già in servizio saltuario.

La disciplina del rapporto di lavoro del personale già in servizio ad orario ridotto viene sostituita dalla disciplina di cui alla presente Appendice a far tempo dalla data di stipulazione del CCNL 12.7.95 con conservazione 'ad personam' delle eventuali condizioni economiche di miglior favore in atto.

Dichiarazione delle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che i rinvii, contenuti nella presente Appendice, ai capitoli e agli articoli del CCNL 12.7.95 si intendono comprensivi, ove previste, anche delle note di collegamento alle Disposizioni particolari.

Norma speciale per le Concessioni gestite in forma diretta da Casse di Risparmio.

Ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici aziendali integrativi i periodi di lavoro a tempo parziale sono così considerati:

- per intero, ai fini della determinazione del numero di anni di iscrizione per il raggiungimento del diritto a pensione secondo le previsioni portate da ciascun regolamento aziendale; - in proporzione all'effettiva attività lavorativa, per la determinazione della misura delle prestazioni dovute da ciascun fondo in funzione del numero di anni di iscrizione al Fondo stesso come sopra determinate.

Le normative pensionistiche vigenti verranno adeguate, ove occorra, ai principi sopra enunciati e inserendo le previsioni di adattamento in apposita appendice che costituirà parte integrante delle predette normative.

Nella predetta appendice verranno altresì inserite previsioni volte a consentire, per le sole ipotesi di rapporto di lavoro che comprendano sia periodi a tempo pieno che periodi a tempo parziale, l'applicazione, con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla specificità del rapporto di lavoro a tempo parziale, delle vigenti normative disciplinanti i trattamenti pensionistici che attribuiscono maggiorazioni di anzianità di iscrizione al Fondo collegate a specifici eventi quali la morte o l'invalidità.

Appendice n. 2 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31.10.97, per la definizione della materia.

Appendice n. 3 - VOLONTARIATO

Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11.8.91 n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal Contratto Nazionale.

Appendice n. 4 - UNIONI DI FATTO

Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del CCNL, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.

Appendice n. 5 - TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI

Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29.5.90 e della Raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.91, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:

- comportamenti offensivi a connotazione sessuale; - altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale; - qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona.

Appendice n. 6 - OCCUPAZIONE

Le parti, nel caso intervenissero nel settore rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano ricadute sul personale, ferme restando, comunque, le previsioni contrattuali e di legge in materia, concordano di costituire una Commissione mista paritetica per l'esame della situazione e la risoluzione dei problemi ad essa connessi.

Appendice n. 7 - ACCORDO 25 GIUGNO 1996 ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Art. 1.

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300, le assemblee del personale non potranno coincidere con le seguenti giornate di scadenza:

- gli ultimi 2 giorni di riscossione delle rate di imposta; - il 15 di ogni mese; - il 30 giugno e il 20 dicembre; - l'ultimo giorno del mese di maggio e novembre.

Qualora l'ultimo giorno di scadenza dei versamenti di cui al precedente comma cada in giornata festiva o non lavorativa (sabato), i termini suindicati si intendono automaticamente spostati al 1° giorno successivo lavorativo.

Art. 2.

Qualora disposizioni legislative modificassero o introducessero nuovi termini di scadenza per i versamenti di imposta, l'ASCOTRIBUTI e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, si incontreranno per le eventuali modifiche alle date indicate dal precedente articolo.

Appendice n. 8 - ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO DEL 27 NOVEMBRE 1990

In materia di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, le parti convengono che, presso quelle Aziende che alla data di stipula del presente accordo non applicano l'orario settimanale di lavoro di cui agli artt. 57 e 58 CCNL Banche, artt. 55 e 57 CCNL Casse, artt. 54 e 55 CCNL Privati, le Aziende daranno luogo ad incontri con le OO.SS. aziendali per redistribuire l'orario settimanale su 5 giorni anche attraverso un numero di rientri pomeridiani inferiori a 5.

Nei confronti delle Aziende che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano già intese aziendali, per la redistribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la disposizione di cui al comma precedente:

- si applica qualora il numero di rientri pomeridiani non sia superiore a 2; - non si applica qualora il numero di detti rientri pomeridiani sia superiore a 2. In tal caso restano ferme le intese aziendali già intervenute, anche aventi natura provvisoria.

In caso di mancato accordo aziendale di cui al comma 1 resta comunque fermo che a far tempo dall'1.4.91, l'Azienda provvederà a redistribuire l'orario di lavoro su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani e, a far tempo dall'1.1.92, a redistribuire l'orario settimanale stabilendo 3 rientri pomeridiani.

In tutti i casi in cui aziendalmente non sono previsti 5 rientri pomeridiani è in facoltà dell'Azienda effettuare, in relazione alle esigenze organizzative connesse alla riscossione, spostamenti della collocazione dei rientri pomeridiani. A tal fine l'Azienda è tenuta a comunicare il calendario dei rientri, di durata temporale non inferiore a 4 mesi, almeno 15 giorni prima della loro attivazione.

Entro il 30.9.92 le parti firmatarie del presente accordo daranno luogo a un incontro in sede nazionale per esaminare le situazioni aziendali in tema di orario regolate dal presente articolo al fine di omogeneizzarle all'intero settore.

ACCORDO 12 LUGLIO 1995 - ORARI DI LAVORO E FLESSIBILITÀ

omissis

B)Le aziende che alla data di sottoscrizione del presente accordo non hanno un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 rientri pomeridiani, provvederanno, d'intesa con le OO.SS. aziendali, ad aumentare il numero di detti rientri pomeridiani, fino ad arrivare a 5 (dal lunedì al venerdì).

Resta in ogni caso stabilito che per dette aziende dall'1.10.95 è comunque aumentato di 1 il numero dei rientri pomeridiani aziendalmente in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

In caso di mancato raggiungimento delle intese aziendali di cui al comma 2 dell'art. 64 del CCNL 12.7.91 per la definizione dell'inizio e del termine dell'orario giornaliero di lavoro, le aziende provvederanno a distribuire l'orario settimanale di lavoro tenendo conto di quanto indicato nel comma precedente.

omissis

Appendice n. 9 - RACCOMANDAZIONE

L'ASCOTRIBUTI rivolge una raccomandazione alle Aziende affinché, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi adibite a sportelli di riscossione, facciano in modo di adottare misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

Appendice n. 10 - DICHIARAZIONE DI ASCOTRIBUTI PER IL BANCO DI NAPOLI

Nell'ambito delle intese intercorse in ordine al rinnovo contrattuale per i dipendenti delle aziende concessionarie, e in relazione a quanto sottoscritto nel collaterale settore del credito, ASCOTRIBUTI ha prospettato alle OO.SS. l'esigenza in ordine all'applicazione presso le concessioni gestite dal Banco di Napoli delle disposizioni contenute nel D.L. n. 163 del 27.3.96, con particolare riferimento al disposto dell'art. 3, lett. c).

La dichiarazione di cui sopra costituisce parte integrante del presente CCNL.

Appendice n. 11 - ACCORDO IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'11 APRILE 1997

premesso che

le Parti stipulanti intendono dare attuazione, con il presente accordo agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni, e assolvere l'impegno assunto con l'art. 19 dell'accordo 12.7.95 di rinnovo del CCNL 12.7.91 e con il verbale di accordo 25.6.96, nonché, con l'art. 8 dell'accordo 17.7.95 di rinnovo del CCNL 7.4.92 anche in relazione a quanto disposto dall'art. 79 dello stesso contratto;

le medesime Parti prendono atto che le attività svolte dalle Aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi si caratterizzano per l'assoluta prevalenza di mansioni espletate in ufficio,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Presso ogni azienda concessionaria è istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dall'art. 18 del Decreto legislativo citato in premessa, quale organismo che ha sede presso la Direzione generale, con le articolazioni territoriali previste dagli artt. 3 e 4.

Ai rappresentanti per la sicurezza (RLS) vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dall'art. 19 del D.lgs 19.9.94 n. 626.

Art. 3.

Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, viene individuato come segue:

A) In applicazione del criterio di cui all'art. 18, comma 6, del D.lgs n. 626/94:

- 1 componente se il numero di dipendenti occupati nell'azienda medesima è sino a 200; - 3 componenti se il numero di dipendenti occupati nell'azienda medesima è da 201 a 1.000; - 6 componenti se il numero di dipendenti occupati nell'azienda medesima è oltre 1.000.

B) Il numero dei rappresentanti determinato in base al criterio sub A) è maggiorato di 1 ove l'Azienda operi in più di una Regione.

Art. 4.

Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori dell'Azienda.

I candidati possono essere presentati dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti i contratti nazionali applicati nelle Aziende interessate: detti candidati vengono prescelti, di norma, fra coloro che rivestono al momento dell'elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi.

Presso le Aziende ove non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali i rappresentanti per la sicurezza sono eletti fra i lavoratori.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il cui numero sia stato determinato in applicazione del criterio sub A) dell'art. 3 che precede, vengono eletti, di norma, nella provincia ove prestano servizio. D'intesa fra l'azienda e le OO.SS. dei lavoratori interessate possono essere individuati uno o più ambiti per eleggere il restante RSL, determinato secondo il criterio sub B) del medesimo articolo, in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi, coerente con l'organizzazione aziendale.

La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto per un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 213 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno 3 rappresentanti. Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.

Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza viene sostituito dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito provinciale laddove nello stesso ne siano stati eletti almeno 3. Si procede invece a nuova elezione ove ciò non sia possibile, nonché qualora si tratti di sostituzioni in ambiti provinciali ove sia stato eletto un numero inferiore. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.

Ciascuna Azienda si impegna a mettere a disposizione del "comitato elettorale" territorialmente competente i mezzi strettamente necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (quali, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto agli effetti del presente accordo e locali idonei per l'allestimento dei seggi elettorali). Le elezioni per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.

Le OO.SS. dei lavoratori predispongono, nel rispetto del presente accordo, un unico regolamento elettorale che sottopongono a verifica preventiva di congruità da parte dell'Azienda.

La consultazione elettorale si svolgerà in un'unica giornata e in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro.

Art. 5.

L'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni può avvenire, secondo le modalità da concordare in sede aziendale e ferme restando eventuali intese già presenti aziendalmente in materia di aree protette, etc.... previa comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato. Nei confronti dell'Azienda il RLS è tenuto ad indicare - su apposito registro - gli spostamenti necessari all'esercizio del suo mandato.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 18, comma 4 e 19, commi 2 e 3, del D.lgs n. 626/94, le Aziende forniranno ai rappresentanti per la sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo, su richiesta e - laddove esistenti - dei locali per le RSA.

L'Azienda, al fine di favorire l'accesso del RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Art. 6.

Per l'espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante per la sicurezza permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lett. 1). Per le incombenze stabilite alla lett. g) del predetto articolo vale quanto previsto al successivo art. 8.

Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di norma di 48 ore.

Art. 7.

Le Parti stipulanti concordano sulla necessità che ai lavoratori sia fornita la formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 626/94. Pertanto a cura delle Aziende viene organizzato un appropriato momento di formazione dei lavoratori in occasione dell'assunzione, dell'insorgenza di nuovi rischi e - in presenza di mutamenti delle specifiche situazioni di "rischio" - del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

I predetti momenti formativi vengono effettuati per il personale di nuova assunzione nell'ambito dell'addestramento previsto dall'art. 136 del CCNL 12.7.91 e per il restante personale nell'ambito del monte ore di 37 ore e 30 minuti nel biennio previsto dall'art. 25 dell'accordo di rinnovo 12.7.95.

Il personale direttivo riceverà una formazione quantitativamente non inferiore a quella contrattualmente dovuta al restante personale.

In merito alla formazione di cui ai commi precedenti l'Azienda darà un'informativa preventiva alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 8.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà finalizzata all'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti affidati loro dal D.lgs. n. 626/94.

A cura delle Aziende verrà, pertanto, organizzato un corso di formazione, con appropriata metodologia didattica (ad es.: tramite strumenti audiovisivi), secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato decreto. Ai fini della formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà annualmente destinata una giornata lavorativa, con la fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quanto previsto all'art. 6. Per il 1° anno, in considerazione delle necessità connesse alla fase di avvio, detta formazione sarà pari a 3 giornate lavorative e successivamente si procederà in modo analogo a seguito dell'elezione di nuovi RLS.

Il corso riguarderà sostanzialmente i seguenti punti:

1) Conoscenze delle principali disposizioni contenute nel DPR n. 547/55, nel DPR n. 303/56 e nel D.lgs. n. 277/91 e nel DPR n. 1124/65.

2) Conoscenze ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel D.lgs. 19.9.94 n. 626 (e nei successivi provvedimenti di modifica o di rettifica del medesimo) con particolare riguardo: a) alle disposizioni generali (titolo I); b) ai luoghi di lavoro (titolo II); c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale (titolo IV); d) alla movimentazione manuale dei carichi (titolo V); e) all'uso di attrezzature munite di videoterminali (titolo VI).

3) Metodologie di valutazione dei rischi e illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell'Azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.

4) Nozioni sulle norme riguardanti la prevenzione degli incendi e le misure per limitarne le conseguenze, nonché sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio e in situazioni di emergenza; cognizione dei principali elementi in materia di attrezzature e di organizzazione delle procedure di pronto soccorso.

5) Nozioni sugli Enti di normazione tecnica riconosciuti (UNI, CEI, IMQ, etc.) e sulle norme dagli stessi elaborate, nonché sulla "certificazione di qualità" per consentire la conoscenza dei concetti fondamentali sui quali si fonda la "buona tecnica" e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento alle situazioni specifiche del settore della riscossione dei tributi.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.lgs. 19.9.94, n. 626 e dell'art. 34 del CCNL 12.7.91, nonché dell'art. 11 del CCNL 7.4.92, i rappresentanti per la sicurezza devono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi e a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94.

Art. 10.

Considerate le specificità del settore della riscossione dei tributi, la sede nazionale risulta quella più idonea per lo svolgimento dei compiti affidati dall'art. 20 del D.lgs. n. 626/94 ad organismi paritetici.

Pertanto verrà costituita - entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo - un'apposita Commissione paritetica (per il personale destinatario dell'accordo di rinnovo 12.7.95 con criteri analoghi a quelli stabiliti dal regolamento dell'Osservatorio nazionale ex art. 140 del CCNL 12.7.91).

Alla predetta Commissione competono, ai sensi del citato art. 20, le seguenti funzioni:

- orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori; - organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 11.

Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300.

Art. 12.

Le Parti stipulanti si danno atto che in tema di "sicurezza antirapina" il vigente CCNL 12.7.91 contiene previsioni 'ad hoc' agli artt. 151, 152 e 155, resta fermo quanto stabilito dall'art. 79 del CCNL 7.4.92.

Le Aziende concessionarie si impegnano ad informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel casi di installazione di misure antirapina.

DICHIARAZIONE DI ASCOTRIBUTI

In relazione a quanto previsto dal presente articolo ASCOTRIBUTI dichiara di considerare la materia della "sicurezza antirapina" come tale estranea all'ambito di applicazione del D.lgs n. 626/94.

Art. 13.

Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque dopo 2 anni dalla data di stipula del medesimo.

Per quant'altro non disciplinato dal presente accordo si applicano le previsioni del menzionato D.lgs n. 626/94 (e successive modificazioni).

Le Parti stipulanti si riservano, altresì, di verificare la congruità delle previsioni, contenute nel presente accordo in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle previste intese sulle rappresentanze sindacali unitarie, nonché nell'ambito dell'esame di cui all'art. 11 dell'accordo di rinnovo del 17.7.95.

DICHIARAZIONE DI ASCOTRIBUTI

ASCOTRIBUTI prende atto che le OO.SS. stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti da aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi hanno convenuto, nella medesima data di sottoscrizione del presente accordo, sull'allegato documento - che fa parte integrante del presente accordo - riguardante le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.lgs. 19.9.94 e successive modificazioni.

* * *

DOCUMENTO ALLEGATO

Considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è unitaria per tutto il personale dell'Azienda e che comunque il numero complessivo dei rappresentanti deve essere quello derivante dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 11.4.97, in sede aziendale, al momento della definizione del regolamento elettorale, dovranno intervenire, fra gli organismi sindacali facenti capo alle Organizzazioni stipulanti i contratti collettivi della categoria, intese tali da consentire che nella predetta rappresentanza sia presente nella misura dell'85% il personale destinatario dell'accordo nazionale 12.7.95 e nella misura del 15% il personale direttivo, nel rispetto di quanto successivamente specificato e, fermo restando che quanto convenuto opera su tutte le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza - comunque costituite - nelle Aziende con oltre 1.000 dipendenti e almeno 6 RLS da eleggere.

Tutti i sindacati stipulanti di cui sopra concorderanno, a livello aziendale, il regolamento elettorale.

Tale regolamento dovrà, in riferimento al personale direttivo, assicurare attraverso candidature concordate le seguenti condizioni:

1) le candidature - così come previsto dalla premessa - dovranno esprimere (nelle aziende oltre 1.000 dipendenti) il rappresentante per il personale direttivo indicato dalle sopra citate OO.SS.LL. della categoria; 2) specifici accordi aziendali dovranno garantire - attraverso espressa previsione - l'elezione del candidato di cui al precedente punto 1).

Le OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo sulla sicurezza e salute nel lavoro (D.lgs. n. 626/94) si impegnano ad applicare quanto sopra nel rispetto dei seguenti criteri:

1) saranno presentati tanti candidati quanti sono i posti da coprire; 2) nel caso vi sia da eleggere il delegato per il personale direttivo, il candidato potrà essere presentato solo dalla OSL (o dalle OO.SS.LL. che agissero unitariamente) che ha/hanno, come iscritti, la maggioranza del personale direttivo in servizio; 3) la rappresentatività del personale direttivo in ogni singola Azienda sarà definita sulla base degli iscritti ad ogni OSL, rapportati all'organico dello stesso personale direttivo, risultante:

a) al 31.12.96, in riferimento alle elezioni istitutive dei RLS; b) al 31 dicembre dell'anno antecedente alla data in cui si terranno i successivi rinnovi elettorali.

Tale soluzione realizza esclusivamente le specifiche previsioni del D.lgs. n. 626/94, senza possibilità, quindi, di alcuna applicazione analogica al di fuori di questo campo e cioè della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

* * *

Le sottoscritte Organizzazioni si impegnano ad intervenire sulle rispettive strutture sindacali aziendali al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere fra queste ultime in tema di definizione dei regolamenti elettorali concernenti l'applicazione del presente accordo.

LETTERE E DICHIARAZIONI

Lettera inviata ad ASCOTRIBUTI dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.

Roma, 12 luglio 1995

CONCORSO SPESE TRANVIARIE ED EVENTUALI, FUTURE REVISIONI DELLE TARIFFE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Diamo atto a codesta Associazione di aver accolto anche in occasione della stipulazione del CCNL 12.7.95 - come già avvenuto in sede di definizione dei precedenti contratti - la nostra richiesta tendente a mantenere inalterate le attuali misure del concorso spese tranviarie pur in presenza di un orario di lavoro che, per essere basato su un intervallo da 30 minuti a 2 ore, comporta una riduzione del ricorso ai mezzi di trasporto.

A nostra volta, Vi confermiamo - anche in questa circostanza - quanto già verbalmente dichiarato nel corso delle predette trattative, nel senso che di tale beneficio si terrà conto in rapporto e ai fini di quanto previsto dalla nota a verbale n. 1 di cui all'art. 49 del CCNL 12.7.95.

Distinti saluti.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FILE-UIL E FISAC-CGIL

Le OO.SS. dei lavoratori FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FILE-UIL e FISAC-CGIL, stipulanti il contratto 12.7.95, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Si invita a voler prendere buona nota, e ciò sia per incontri presso la Vostra Associazione che presso le aziende Vostre associate che le sottoscritte OO.SS. dei lavoratori intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e separatamente rispetto ad ogni altro sindacato operante nella categoria.

Roma, 12 luglio 1995

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti si danno atto che la semplice mutazione dell'iscrizione delle imposte dirette da ruoli con obbligo in ruoli senza obbligo per effetto di un'eventuale futura previsione legislativa non comporterà ricadute sui livelli occupazionali del personale dipendente e pertanto la fattispecie fuoriesce dal campo di applicazione del comma 2 dell'art. 121 del DPR 28.1.88 n. 43.

Le parti stipulanti si danno atto che il presente testo contrattuale contiene:

- l'accordo 21.12.94; - l'accordo di rinnovo 12.7.95; - l'accordo 25.6.96 (inquadramento del personale, regolamentazione del diritto di assemblea); - l'accordo 22.10.96 (provvidenze per motivi di studio); - l'accordo 18.9.97 (premio aziendale).

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