"Nellambito dei processi di
ristrutturazione aziendale conseguenti al-
lapplicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 set-
tembre 1998, n° 337, lavanzo patrimoniale, al netto delle riserve le-
gali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del fondo di previden-
za di cui alla legge 2 aprile 1958, n° 377, e successive modificazioni,
è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni
a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite previo ac-
cordo fra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previden-
za sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze."
Questo è il testo dellarticolo 66-bis del
disegno di legge n° 7184 re-
cante "Misure in materia fiscale" che la scorsa settimana la Commis-
sione finanze della Camera dei deputati ha licenziato e che è attual-
mente in attesa di esame ed approvazione da parte dellAssemblea
dello stesso ramo del Parlamento.
Larticolo 66-bis, di cui è relatore lon.le
Ferdinando Targetti, è finaliz-
zato a consentire la realizzazione di misure di sostegno al reddito ed
alloccupazione per il nostro settore; al fine di pervenire ad una sua ri-
formulazione più rispondente alle esigenze della categoria, e più chia-
ra, nellintento di evitare problemi interpretativi al
momento dellap-
plicazione, le Segreterie Nazionali hanno formulato ed inviato alla Ca-
mera dei Deputati alcune osservazioni.
Sono stati indicati i soggetti destinatari della
norma, come peraltro già individuati dalla legge
delega di riforma e dai successivi decreti
delegati.
E stato precisato che si ritiene che lelevato
numero di esuberi prospettato dalle aziende del
settore richieda un periodo dutilizzo del
"fondo" di almeno 10 anni, in modo da
consentire al maggior numero di lavoratori,
anche in considerazione della loro
relativamente bassa età media, di maturare i
requisiti necessari per usufruire delle misure di
sostegno al reddito e alloccupazione previste
dallarticolo di cui si tratta.
Si è inoltre ritenuto necessario chiarire che per
"avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza",
cui la norma dell'articolo fa riferimento, si
intende l'avanzo patrimoniale della gestione
separata del trattamento di fine rapporto.
All'interno del Fondo in questione operano,
infatti, due distinte e separate gestioni: quella
relativa all'amministrazione del trattamento di
fine rapporto e quella riferita alla integrazione
delle pensioni. Il riferimento al solo utilizzo
dellavanzo patrimoniale della gestione del
trattamento di fine rapporto è indispensabile, in
quanto tale avanzo è lunico certo, risultando
effettivamente in eccedenza rispetto alla
copertura finanziaria dei trattamenti maturati.
Non altrettanto può essere affermato per
lavanzo della gestione previdenziale.
Leventuale utilizzo dellavanzo della gestione
previdenziale (posto che le riserve sono
rappresentate dallaccantonamento di due sole
annualità) potrebbe determinare, in futuro,
linsufficienza dei fondi necessari anche a
seguito della riduzione della base contributiva
conseguente alla prospettiva di diminuzione del
numero dei dipendenti del settore.
Mentre avanzano queste proposte, le Segreterie Nazionali continuano
ad adoperarsi per evidenziare in tutta la sua chiarezza la necessità di
realizzare, unitamente al fondo per il sostegno al reddito ed alloccupa-
zione, anche la tanto attesa riforma dellordinamento previdenziale del-
la categoria e con essa, in particolare, lacquisizione del diritto al
trat-
tamento pensionistico di anzianità, che peraltro accrescerebbe note-
volmente il numero dei lavoratori in grado di fruire dello strumento
di
sostegno previsto dallarticolo 66-bis.
A questo proposito si fa presente, a titolo esemplificativo, che nel
nos-
tro settore esistono non pochi lavoratori i quali, pur avendo raggiunto e
talvolta superato i requisiti contributivi previsti per la pensione
di an-
zianità dalla attuale normativa AGO, non possono essere collocati in
quiescenza in quanto non hanno maturato letà per la pensione di vec-
chiaia, la sola prevista attualmente dal nostro fondo. Per costoro, qual-
ora non venisse acquisita la pensione di anzianità, si renderebbe per-
tanto necessario il ricorso al fondo di accompagnamento per un lungo
periodo che può arrivare, nel caso limite di un lavoratore che avesse
iniziato a versare a 18 anni detà, e per 37 anni di contribuzione al solo
fondo di settore, al limite di dieci anni.
Il percorso parlamentare del disegno di legge istitutivo del fondo per
il
sostegno al reddito ed alloccupazione sarà breve, vista lurgenza di
avviare, di seguito, la discussione sulla finanziaria per il prossimo an-
no, e pertanto non sarà facile ottenere emendamenti al testo proposto
dal relatore; il nostro obiettivo è, e comunque rimane, quello più anali-
ticamente suindicato e che possiamo così sintetizzare: realizzare un
risultato equilibrato e complessivo sia sul piano previdenziale che oc-
cupazionale.
Appena approvato il disegno di legge n°7184, e con
esso larticolo
66-bis, le Segreterie Nazionali avvieranno lelaborazione di
una pro-
posta di regolamento attuativo del "fondo esuberi", sulla
quale dovrà
essere ricercato laccordo fra le parti, propedeutico al varo del decre-
to interministeriale di avvio e disciplina del fondo stesso. Tale lavoro
dovrà essere accompagnato da un costante impegno volto a realizza-
re la dovuta riforma dellordinamento previdenziale della categoria.
Roma, 26 settembre 2000