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Comunicato delle
SEGRETERIE NAZIONALI

"Nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti al-
l’applicazione dei  decreti legislativi di attuazione della legge 28 set-
tembre 1998, n° 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve le-
gali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del fondo di previden-
za di cui alla legge 2 aprile 1958, n° 377, e successive modificazioni,
è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni
a decorrere dal  1° gennaio 2001 con le modalità stabilite previo ac-
cordo fra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previden-
za sociale  di concerto con il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze."

Questo è  il testo dell’articolo 66-bis  del disegno di legge n° 7184  re-
cante  "Misure in materia fiscale" che la scorsa settimana la Commis-
sione finanze  della Camera dei deputati  ha licenziato e  che è attual-
mente in attesa di  esame ed approvazione da  parte dell’Assemblea
dello stesso ramo del Parlamento.

L’articolo 66-bis,  di cui è relatore l’on.le Ferdinando Targetti, è finaliz-
zato a consentire la realizzazione di  misure di sostegno al reddito ed
all’occupazione per il  nostro settore; al fine di pervenire ad una sua ri-
formulazione più rispondente alle esigenze della categoria, e più chia-
ra, nell’intento  di evitare  problemi  interpretativi  al   momento  dell’ap-
plicazione, le Segreterie Nazionali hanno formulato ed inviato alla Ca-
mera dei Deputati alcune osservazioni.

Sono stati indicati i soggetti destinatari della
norma, come peraltro già individuati dalla legge
delega di riforma e dai successivi decreti
delegati.

E’ stato precisato che si ritiene che l’elevato
numero di esuberi prospettato dalle aziende del
settore richieda un periodo d’utilizzo del
"fondo" di almeno 10 anni
, in modo da
consentire al maggior numero di lavoratori,
anche in considerazione della loro
relativamente bassa età media, di maturare i
requisiti necessari per usufruire delle misure di
sostegno al reddito e all’occupazione previste
dall’articolo di cui si tratta.

Si è inoltre ritenuto necessario chiarire che per
"avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza",
cui la norma dell'articolo fa riferimento, si
intende l'avanzo patrimoniale della gestione
separata del trattamento di fine rapporto
.
All'interno del Fondo in questione operano,
infatti, due distinte e separate gestioni: quella
relativa all'amministrazione del trattamento di
fine rapporto e quella riferita alla integrazione
delle pensioni. Il riferimento al solo utilizzo
dell’avanzo patrimoniale della gestione del
trattamento di fine rapporto è indispensabile, in
quanto tale avanzo è l’unico certo, risultando
effettivamente in eccedenza rispetto alla
copertura finanziaria dei trattamenti maturati.
Non altrettanto può essere affermato per
l’avanzo della gestione previdenziale.
L’eventuale utilizzo dell’avanzo della gestione
previdenziale (posto che le riserve sono
rappresentate dall’accantonamento di due sole
annualità) potrebbe determinare, in futuro,
l’insufficienza dei fondi necessari anche a
seguito della riduzione della base contributiva
conseguente alla prospettiva di diminuzione del
numero dei dipendenti del settore.

Mentre avanzano queste proposte, le Segreterie Nazionali continuano
ad adoperarsi per evidenziare in tutta la sua chiarezza la necessità di
realizzare, unitamente al fondo per il sostegno al reddito ed all’occupa-
zione, anche la tanto attesa riforma dell’ordinamento previdenziale del-
la categoria e  con essa, in particolare,  l’acquisizione del diritto al trat-
tamento pensionistico di anzianità,  che peraltro accrescerebbe  note-
volmente il  numero dei  lavoratori in grado  di fruire dello strumento   di
sostegno previsto dall’articolo 66-bis.

A questo proposito si fa presente, a titolo esemplificativo, che nel nos-
tro settore esistono non pochi lavoratori i quali, pur avendo raggiunto e
talvolta superato  i requisiti contributivi  previsti per  la pensione   di an-
zianità dalla  attuale normativa AGO,  non possono essere  collocati in
quiescenza in quanto non hanno maturato l’età per la pensione di vec-
chiaia, la sola prevista attualmente dal nostro fondo. Per costoro, qual-
ora non venisse acquisita la pensione di anzianità, si renderebbe per-
tanto necessario il ricorso al fondo di accompagnamento per un lungo
periodo che può arrivare, nel caso limite di un lavoratore che avesse
iniziato a versare a 18 anni d’età, e per 37 anni di contribuzione al solo
fondo di settore, al limite di dieci anni.

Il percorso parlamentare del disegno di legge istitutivo del fondo per il
sostegno al reddito ed all’occupazione sarà breve, vista l’urgenza di
avviare, di seguito, la discussione sulla finanziaria per il prossimo an-
no, e pertanto non sarà facile ottenere emendamenti al testo proposto
dal relatore;  il nostro obiettivo è, e comunque rimane, quello più anali-
ticamente suindicato  e che possiamo  così sintetizzare:  realizzare un
risultato equilibrato  e complessivo sia sul piano previdenziale che oc-
cupazionale.

Appena  approvato il  disegno di legge n°7184,  e con   esso  l’articolo
66-bis,  le Segreterie Nazionali  avvieranno  l’elaborazione di   una pro-
posta di  regolamento attuativo del  "fondo esuberi",  sulla quale dovrà
essere ricercato l’accordo fra le parti, propedeutico al varo del decre-
to interministeriale di  avvio e disciplina  del fondo stesso. Tale lavoro
dovrà essere accompagnato da un costante impegno volto a realizza-
re la dovuta riforma dell’ordinamento previdenziale della categoria.

Roma, 26 settembre 2000

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