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Il decreto di
commissariamento della
Concessione di Pescara
Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 127 del 1/6/2001.
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Agenzia delle Entrate
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
atto;
Dispone:
1. La Soget S.p.a. con sede legale in Taranto, via Solito n. 59, e' nominata
commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito
territoriale della provincia di Pescara, a decorrere dal 1 giugno 2001.
2. La Soget S.p.a. e' tenuta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del
presente atto, alla prestazione della cauzione, provvisoriamente fissata in misura
equivalente a quella prestata dal precedente concessionario, pari a L. 13.067.039.000.
3. La Soget S.p.a. e' remunerata per la sua attivita' nella stessa misura prevista per la
precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione
necessarie allo svolgimento del servizio. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni.
Con lettera notificata il 27 ottobre 2000, la Montepaschi Serit S.p.a.,
concessionario del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Pescara, ha
comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la
volonta' di non proseguire, dal 1o aprile 2001, nell'attivita' di gestione del servizio
della riscossione; per tale ambito, pertanto, si rende necessario procedere alla
normalizzazione dell'assetto gestorio con la nomina di un nuovo concessionario.
La necessita' di porre in essere, a tal fine, la gara pubblica prevista dall'art. 3 del
decreto legislativo n. 112 del 1999, impone pero' di differire la nomina del nuovo
concessionario per il tempo tecnico strettamente necessario all'esperimento della gara
stessa. Ne deriva la necessita' di nominare, nelle more, un commissario governativo
deputato a svolgere temporaneamente il servizio di riscossione.
A tal fine, nel rispetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999,
con nota del 12 marzo 2001, sono state interpellate, per il tramite dell'associazione di
categoria, le aziende concessionarie eventualmente interessate allo svolgimento
dell'incarico. Entro il termine del 16 marzo 2001, fissato con la predetta nota, sono
pervenute le istanze della Soget S.p.a., attuale concessionario e commissario governativo,
rispettivamente, per le province di Taranto e Chieti e della Italriscossioni S.p.a. - con
capitale sociale interamente detenuto dalla Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a. e avente come oggetto lo svolgimento in concessione del servizio di riscossione dei
tributi e degli altri compiti connessi e complementari previsti dall'art. 2, comma 2 del
decreto legislativo n. 112 del 1999 - che con atto del direttore dell'Agenzia delle
entrate del 22 marzo 2001 e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 57, comma 3, dello
stesso decreto legislativo, a subentrare nella titolarita' dei rapporti concessori
detenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Attesa la necessita' di disporre di un termine maggiore, rispetto al 1 aprile 2001, per
procedere ad una valutazione comparativa delle istanze pervenute, e per acquisire il
parere della commissione consultiva, prescritto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 112
del 1999, si e' ritenuto opportuno prevedere, con atti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, rispettivamente del 29 marzo 2001 e del 30 aprile 2001, la prosecuzione
dell'attivita' di riscossione, in qualita' di commissario governativo per un periodo
complessivo di due mesi, da parte della Montepaschi Serit S.p.a.
Cio' premesso, si rileva che l'istanza prodotta dalla Italriscossioni S.p.a. non puo'
essere presa in considerazione poiche', in mancanza della prescritta autorizzazione al
trasferimento della titolarita' dei rapporti concessori alla data del 16 marzo 2001, la
predetta societa' non era annoverabile tra le societa' concessionarie alle quali, come
gia' precisato, era stata espressamente limitata la procedura di interpello.
Si e' pertanto proceduto all'esame dell'istanza prodotta dalla Soget S.p.a. In proposito,
occorre evidenziare come non vi siano norme che, alla data odierna, impongano a carico
delle aziende concessionarie gia' operanti al 1o luglio 1999 (destinate a continuare nella
gestione, salvo ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino al 2004, ai sensi dell'art.
57, comma 1, del decreto legislativo n. 112), il possesso dei requisiti analiticamente
elencati dal citato art. 2. Peraltro, lo stesso art. 57, comma 1, dispone che entro due
anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1999 (1o luglio 1999), i
concessionari sono tenuti, a pena di decadenza ad adeguare, sia il capitale sociale, sia
il sistema informativo, a quanto disposto dall'art. 2.
Ai limitati fini dell'affidamento del servizio in gestione commissariale va,
conseguentemente, ritenuto sufficiente a fondare la scelta, anche il possesso di uno o
soltanto di alcuni dei ricordati requisiti. A tale riguardo, rilevato che la Soget S.p.a.
vanta un capitale sociale pari a 5 milioni di euro, e quindi di gran lunga superiore al
limite minimo prescritto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, ed
attualmente gestisce il servizio di riscossione in ambiti contigui a quello oggetto del
presente provvedimento, si e' ritenuto di disporre la nomina della stessa quale
commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di
Pescara. Sul contenuto del presente atto e' stato acquisito il parere della commissione
consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza
del 3 maggio 2001, n. 2001/276 p.m.
Riferimenti normativi.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore
dell'Agenzia:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Disposizioni relative alla nomina del commissario governativo: decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 (art. 12).
Roma, 16 maggio 2001
Il direttore: Romano |