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Ferie e orario di lavoro, si cambia

(29-4-2003)
Da oggi in vigore le nuove regole Ue
Da oggi, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento alle regole comunitarie, cambiano le disposizioni sull'orario di lavoro. Una delle novità più importanti riguarda il periodo di ferie maturato e non goduto, che da oggi non potrà più essere retribuito dal datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi di interruzione del rapporto. Cambia anche la disciplina che regola il contributo sul lavoro straordinario dovuto dalle aziende all'Inps. In particolare, le nuove norme tendono a scoraggiare il ricorso a questo tipo di prestazione. Infine, e dopo aver suscitato tante polemiche, arriva la rassicurazione: la domenica è salva, resterà di regola il giorno settimanale di riposo.
Il decreto legislativo entrato in vigore oggi è stato varato dal Governo lo scorso 4 aprile e recepisce una direttiva comunitaria sull'orario di lavoro che risale al '93. La nuova disciplina, che va quindi a sostituire norme che risalgono a 80 anni fa, si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati. La riforma, tuttavia, è poco chiara dal punto di vista interpretativo, e ci sono ancora molti dubbi soprattutto in riferimento alle norme che la nuova disciplina intende abrogare. Quindi via alle nuove regole anche se la polemica con i sindacati è rimasta alta con Cgil, Cisl e Uil che hanno bocciato il provvedimento mentre, ha commentato il ministero del Welfare il giorno dell'approvazione, "L'Italia finalmente si adegua all'Europa". Ecco, in sintesi, i cardini della nuova normativa:

Il contributo sul lavoro straordinario. Sul punto, il problema che dovrà essere risolto dal Ministero del lavoro rigurda il contributo aggiuntivo del 5% dovuto da tutte le aziende all'Inps sulle ore di lavoro straordinario. Per le imprese industriali, questa misura è stata elevata al 10% per le ore eeccedenti le 44 ore e al 15%, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. La materia, in realtà, deve essere ancora definita. E' comunque evidente che questa norma tende a scoraggiare il ricorso al lavoro straordinario, rendendolo meno conveniente per il datore di lavoro.

Le ferie non godute. Un altro aspetto introdotto dalla nuova norma prevede che "il periodo di ferie non goduto non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro". In base a questa disposizione, sembrerebbe che da oggi sia nullo qualsiasi accordo tra datore e lavoratore volto a indennizzare il periodo di ferie maturato o non goduto.

La nuova disciplina dell'orario di lavoro.

Orario settimanale: l'orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Lavoro straordinario: deve essere contenuto e comunque non superare il tetto massimo di 48 ore settimanali. In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.

Riposo giornaliero: il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

Pausa: se l'orario di lavoro giornaliero supera le sei ore è prevista una pausa, le cui modalità sono fissate nei contratti collettivi.

Riposo settimanale: dopo sette giorni il lavoratore deve beneficiare di una periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore. Di regola, salvo eccezioni, il giorno di riposo è la domenica.

Ferie: ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Le ferie non godute non potranno essere retribuite "salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Lavoro notturno: si considera lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo notturno, ovvero tra le ore 24 e le 5 di mattina.Il lavoratore notturno non deve comunque lavorare più di otto ore nell'arco delle 24 ore.

Deroghe: sono esclusi dalle nuove norme sull'orario settimanale: scuola, personale di navigazione e di volo nell'aviazione civile, personale viaggiante dei servizi pubblici; forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, le strutture destinate ad attività di ordine e sicurezza pubblica, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato, giornalisti; personale poligrafico; addetti di imprese che forniscono un servizio di pubblica utilità.

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