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Diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al documento di valutazione dei rischi.

Il Ministero del Lavoro , con la circolare n. 68 del 3 ottobre c.te, ha fornito chiarimenti interpretativi sull’ accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al documento di valutazione dei rischi.

Il Ministero intende così fornire risposta ai problemi interpretativi circa l'effettiva portata dell'onere di consegna del documento di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

Detti problemi interpretativi erano sorti a seguito dell'emanazione della circolare n.40 del 16 giugno u.s. in materia di "partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza".

  • Il "diritto di accesso" al documento di valutazione del rischio, previsto dall'art.19, comma cinque della legge n.626 del 1994 va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documento.
  • Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile la consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio.

Spetta comunque al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2) Porte di uscita delle banche.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 74 del 30 ottobre u.s., ha fornito propri chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 33 comma 1 sub 7 del decreto legislativo 626/94.

Il decreto, relativamente alle porte delle uscite di emergenza, specifica "le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificatamente autorizzati dall'autorità competente".

L’interpretazione letterale di tale norma aveva comportato dei problemi applicativi per quelle attività produttive (banche, uffici postali, ecc.) per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminose con quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro).

L’ ABI aveva chiesto se l'adozione di dispositivi di chiusura elettromagnetici possa ritenersi idonea a garantire il rispetto di entrambe le esigenze appena menzionate.

Il Ministero dell'Interno -Direzione Generale della protezione Civile e dei servizi antincendi aveva ritenuto che l 'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, risulta in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l 'esodo di persone.

Il Ministero del Lavoro, sentita anche la Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, esprime ora parere positivo alle seguenti condizioni:

  1. le porte in questione siano dotate di dispositivi di blocco elettromagnetici, installati sulla porta, che in condizioni normali garantiscono la chiusura della stessa, e la cui disattivazione deve avvenire mediante azionamento di pulsanti, distribuiti su più postazioni di lavoro, da parte del personale dipendente appositamente informato sulla loro ubicazione e sulle procedure da seguire per consentire l'apertura delle porte in caso di necessità;
  2. in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, o di quella sussidiaria di emergenza, l’intero sistema risponda ai seguenti requisiti minimi di sicurezza:
    1. componenti elettrici del sistema conformi alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (CEE 89/336/EEC);
    2. alimentazione a corrente continua con tensione nominale 12 o 24 V;
    3. dispositivo di sblocco costituito da interruttore a pulsante dotato di dispositivo meccanico di tenuta a riarmo manuale la cui ubicazione deve essere individuata mediante la segnaletica di sicurezza vigente;

3) siano adottate le seguenti misure organizzative:

1) informazione al personale:

- ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i sistemi di sblocco in questione deve essere informato circa la loro ubicazione e le modalità di azionamento;

2) informazione al pubblico:

- sia fornita la necessaria informazione sulle procedure in caso di esodo mediante appositi cartelloni posti in prossimità delle porte.

Roma, novembre 2000
a cura FISAC/CGIL NAZIONALE

 

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