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Benefici a favore
delle persone handicappate
Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 00
Coordinamento a cura dell INPS fra legge 8 marzo
2000, n. 53 e art. 33,
commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.
Gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato
modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33.
Chi sonole persone in argomento
Le persone con
handicap in situazioni di gravità prese in considerazione
dalla circolare INPS sono quelle di cui al 3° comma dellart.
3 della legge n.
104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n.
104/1992).
Art. 3 comma 3 della legge 104/92
Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o senso-
riale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione
alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale
residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, cor-
relata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
con-
tinuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o
aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte
nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da
accordi internazio-
nali.
PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO
Il comma 6 dellart. 33 della legge n. 104/92 prevede, tra
laltro, che la persona
handicappata che lavora può "usufruire dei permessi di cui ai
commi 2 e 3 (ris-
pettivamente, permessi "ad ore" e permessi "a giorni").
Lart. 19, lett. c), della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce
che al comma 6 dellart.
33 della legge 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita la
seguente: "al-
ternativamente".
La presente norma conferma quindi il criterio in vigore
secondo cui la persona
handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad
ore" o dei permessi "a giorni".
Il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere
senzaltro cambiato
da un mese allaltro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avan-
zata, e non, in linea di massima, nellambito del singolo mese di calendario.
La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche
nellambito di cias-
cun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili al-
latto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere
opportu-
namente documentate dal lavoratore.
ESEMPI INPS
Lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8 ore per 5 giorni
alla settimana,
che abbia già beneficiato, in un determinato mese, di riposi orari per
20 ore, e
che successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in luogo dei res-
tanti permessi orari.
Le 20 ore fruite dovranno essere convertite in giorni, con
eventuale arrotonda-
mento allunità inferiore se la frazione di giorno è pari o
inferiore allo 0,50, ov-
vero allunità superiore se la frazione supera lo 0,50.
Nellesempio, quindi, si ha: 20 ore: 8 = 2,50 gg. (e cioè 2
gg. arrotondati).
Il lavoratore ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e quindi
può chiedere 1 gior-
no di permesso senza diritto ad ulteriori permessi orari nel mese.
Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg. = 3
gg. arrotondati)
non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno di permesso, sempre relativamente a
quel mese.
Analogo calcolo va effettuato nel caso inverso, se si tratta,
cioè, di convertire i
giorni in ore.
Se, ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di
permesso, potrà frui-
re, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di permesso
che non intende più utilizzare.
GENITORI E PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO DELLA
PERSONA HANDICAPPATA
Lart. 20 della legge 53/2000 stabilisce:
"Le disposizioni dellarticolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dallart. 19 della presente legge,
si applicano anche qualora laltro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori
ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assisto-
no con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado por-
tatore di handicap, ancorché non convivente".
Genitori di figli minorenni
Lart. 20, secondo cui le disposizioni
dellart. 33 si applicano anche quando
laltro genitore non ha diritto, è riferito ai (soli) figli handicappati minorenni.
E da ritenere esclusa la applicabilità dello stesso art.
20 nella parte in cui preve-
de la continuità e la esclusività dellassistenza alla persona handicappata da
parte
del lavoratore; ciò, anche nel presupposto che per i figli minorenni non va richies-
ta la convivenza.
In base alla nuova norma il genitore lavoratore può fruire del
prolungamento del-
lastensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni di età del bambino
nonché
dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora laltro genito-
re non abbia diritto a tali benefici (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svol-
ge attività lavorativa, è lavoratore autonomo ecc.).
Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori
dipendenti, i permessi
continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa.
Possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con
fruizione
contemporanea.
Prolungamento dellastensione facoltativa fino a tre anni di
età del bam-
bino handicappato.
Il comma 1 dellart. 33 della legge 104/92
stabilisce che la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato grave,
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di età del bambino) del
periodo
di astensione facoltativa.
Trattandosi di astensione facoltativa, sia pure prolungata, con
diritto alla inden-
nità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo, il rapporto di
lavoro
deve continuare ad essere in atto, con obbligo di prestazione dellattività
lavora-
tiva, anche durante il prolungamento.
Con riferimento alle innovazioni apportate dalla legge 53/2000,
occorre fare al-
cune precisazioni in merito alle interrelazioni tra lastensione facoltativa
"normale"
ed il suo prolungamento.
La norma dellart. 20 della stessa legge 53 non
avrebbe inteso escludere, per i
genitori di persone handicappate, né la possibilità di fruire, come
gli altri, della
normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino,
né la pos-
sibilità di beneficiare del prolungamento della astensione facoltativa fino a tre an-
ni di età del bambino; non ha quindi posto come condizione per il prolungamento
stesso il precedente godimento della integrale astensione normale.
E possibile ammettere il prolungamento da parte di un
genitore (alternativa-
mente, madre o padre) anche quando non sia stato in precedenza esaurito
il periodo della "normale" astensione facoltativa.
Il fatto che lulteriore periodo di astensione sia qualificato
come "prolungamento"
non può non comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento stes-
so potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa teori-
camente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal gior-
no successivo alla fine dellastensione obbligatoria e che ordinariamente è pari a
nove mesi successivi al parto.
Fermo restando che il godimento del "normale" periodo di
astensione può essere
spostato fino all8° anno di età del bambino, nei casi in cui uno
dei genitori non
appartenga a categoria avente diritto allastensione obbligatoria e/o a quella facol-
tativa dal lavoro :
- se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile
dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di
"nor-
male" astensione facoltativa, e cioè di 7 mesi, a partire dalla data di nasci-
ta del bambino;
- se si tratta di "genitore solo" -padre o madre- (1), il prolungamento è rico-
noscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico particolare perio-
do di astensione (10 mesi);
- se la madre è lavoratrice non avente diritto
allastensione facoltativa e,
quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento
dal
giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale"
astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine
dellastensione ob-
bligatoria della madre;
- se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento
dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di
"nor-
male" astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3
mesi) di astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta,
dal
giorno successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi).
Nel caso in cui, invece, la "normale" astensione facoltativa
sia stata fruita in tut-
to o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori, si avran-
no le seguenti situazioni di fruibilità dei residui periodi di
"normale"astensione fa-
coltativa:
- se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento,
il padre
può usufruire di 5 mesi di astensione facoltativa "normale"
sia entro il 3°
anno di età del bambino, sia fra il 3° e l8° anno (mesi peraltro
indenniz-
zabili, in entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni
red-
dituali);
- se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la
madre
può usufruire di 4 mesi di astensione facoltativa "normale"
sia entro il 3°
anno di età del bambino, sia fra il 3° e l8° anno (mesi soggetti a
limiti di
indennizzabilità analoghi a quelli di cui allalinea precedente);
- se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione
facoltativa
"normale", con conseguente prolungamento da parte di un genitore, ovve-
ro con prolungamento alternativo da parte di entrambi, il
genitore che
eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peral-
tro sempre entro il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo
sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra i 3° e l8° anno,
con i sud-
detti limiti di indennizzabilità.
Riposi orari fino a tre anni di età del bambino handicappato
Il comma 2 dellart. 33 della legge 104
prevede la possibilità per i genitori di
fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, in alternativa al
prolun-
gamento dellastensione facoltativa; si rammenta che, per
uniforme applica-
zione della disposizione sia nel settore privato che in quello pubblico,
il numero
di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dellorario giornaliero
di la-
voro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).
Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al
prolungamento dellas-
tensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge
1204 .
Ciò significa che durante lutilizzo di questi riposi orari
da parte della madre, il
padre può fruire della astensione facoltativa "normale", e che,
invece, lutilizzo
della astensione facoltativa "normale" da parte della madre preclude la
fruizione
dei riposi orari da parte del padre.
Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano
quelli alternativi
al prolungamento dellastensione facoltativa.
Tali riposi, come il prolungamento dellastensione di cui al
paragrafo precedente,
spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di
beneficio che
sostituisce il prolungamento, lutilizzo dei riposi orari da parte di un
genitore non
esclude, secondo i criteri utilizzati per lastensione suddetta, che laltro
possa go-
dere della "normale" astensione facoltativa eventualmente ancora spettantegli.
Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del
figlio handicap-
pato.
Analogamente al prolungamento
dellastensione facoltativa ed ai riposi orari, i
giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alterna-
tivamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genito-
ri stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio,
madre
2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre).
Lalternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero
complessivo dei gior-
ni di riposo fruibili nel mese (tre).
I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche
quando laltro
fruisce della "normale" astensione facoltativa.
Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate
non
conviventi
In base allart. 20 della legge 53, i
genitori e i familiari lavoratori di persone
handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore
di handicap non è convivente a condizione che lassistenza sia continua
ed es-
clusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
I genitori sono quelli di figli maggiorenni.
Continuità dellassistenza
La "continuità" consiste
nelleffettiva assistenza del soggetto handicappato, per
le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del sog-
getto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di
oggettiva lonta-
nanza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso
spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
Esclusività dellassistenza
La "esclusività" va intesa nel senso che il
lavoratore richiedente i permessi deve
essere lunico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata.
La esclusività stessa non può perciò considerarsi
realizzata quando il soggetto
handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a
sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei
permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado
di assisterlo.
Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate
convi-
venti
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la
persona handicappata
continua ad essere implicito che ai fini della concessione dei permessi
non deb-
bano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza.
La concessione dei permessi è subordinata alla inesistenza,
nel nucleo fami-
liare, di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata.
Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore
Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilità
allassistenza da parte del
genitore non lavoratore, da ritenere applicabili non solo al genitore suddetto, ma
anche ad altro familiare (ugualmente non lavoratore e unico altro soggetto
in
grado di prestare assistenza) (2), si elencano gli ulteriori motivi di impossibilità di
assistenza da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto handi-
cappato individuati dal Comitato amministratore con la deliberazione n. 32 del
7.3.2000 (allegato), per i quali, quindi, al lavoratore (genitore o parente o affine
entro il 3° grado (3), convivente o meno con lhandicappato) possono essere
riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali:
- riconoscimento, da parte dellINPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che
presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le
pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
- riconoscimento, da parte dellINPS o di altri Enti pubblici, di
pensioni, o
di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di
invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e
simili),
che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore
ai
2/3;
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque
riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere ap-
plicati i criteri di cui al capoverso successivo.
I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati,
del familiare non lavo-
ratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero
ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e
per quale periodo, in relazione alla natura dellhandicap del disabile nonché al ti-
po di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per questo
ultimo, di prestare assistenza.
Inoltre un ulteriore motivo di impedimento
allassistenza da parte del familiare
non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello deter-
minato dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore.
Tale motivo è valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta
la necessità di
trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite
me-
diche, terapie specifiche e simili e dichiara limpossibilità
di far trasportare la
persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprov-
visti di patente di guida.
CHIARIMENTI E VARIE
- Decorrenza dellinizio dei benefici in casi particolari
Le indennità per le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dellart. 33 della legge
104/92, possono essere riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione
dal lavoro, a partire da una data diversa da quella di rilascio dellattestato (o
cer-
tificato o verbale) relativo al riconoscimento dellhandicap grave
da parte della
speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora nello stesso sia espres-
samente indicata una validità decorrente da data anteriore a quella del riconosci-
mento dellhandicap grave, ma in tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi
da parte della Commissione sia tale (ad es. quanto è presente il
riferimento ad
una eziologia prenatale) da far considerare lhandicap grave senza dubbio esis-
tente da data anteriore a quella di presentazione alla ASL della
domanda di
riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione allINPS e al
datore di lavoro della relativa domanda).
- Part time verticale
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività
lavorativa (ad orario
pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei
giorni
di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato allunità
inferiore o a quella superiore a se-
conda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c
(dove "a" corrispon-
de al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso
teorici; "c"
a quello dei gg. lavorativi)
Esempio: 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni
lavorativi teoricamen-
te eseguibili (lazienda non effettua quindi la "settimana corta").
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso
- Contributi figurativi
La legge, allarticolo 19, lett. a), precisa che i permessi
dellarticolo 33, comma
3, della legge n.1204/1992 (permessi "a giorni"), sono coperti da contribuzione
figurativa.
I permessi di cui al comma 2 (permessi "ad ore") risultano
ora coperti da contri-
buzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti vo-
lontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71).
Sullargomento lINPS impartirà disposizioni .
- Modulario e documentazione
Nellattesa della revisione della modulistica
attuale, la stessa potrà essere utiliz-
zata, con gli opportuni adattamenti, in uno alla presentazione delle
dichiarazioni
di responsabilità, laddove necessarie.
Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da
autocertificazioni.
Note esplicative INPS
(1) - La situazione di "genitore solo" può verificarsi in
caso di morte di un genito-
re, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento
del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale .
(2) - I "motivi obiettivamente rilevanti" indicati nella
citata circolare, applicabili an-
che a persona non lavoratrice, diversa dal genitore, sempre che risulti essere
lunica in famiglia in grado di prestare assistenza sono:
- grave malattia
- presenza in famiglia di più di tre minorenni
- presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni
- necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavora-
tore (da valutare a cura del medico di Sede).
(3) - Computo dei gradi di parentela e di affinità:
"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.)
conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal
capostipite (escluso) al parente considerato; così ad es. la
parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1°
grado, e così via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona,
generazione per generazione, al capostipite comune e poi così
ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal
conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra
fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra
cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai
benefici della legge).
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti
dellaltro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il
medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad
esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è
di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così via. Si
sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro:
così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è
affine con questultima."
Allegato 1
I.N.P.S.
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 7.3.2000
OGGETTO: Legge n. 104/92. Presenza, nella
famiglia del sog-
getto
handicappato grave, di familia-
re non lavoratore.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTER-
VENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDEN-
ZIALI
(Seduta del 7.3.2000)
lart. 33, comma 3, della legge n. 104/92;
le disposizioni vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità
relativa ai giorni di permesso previsti dallart. 33, comma 3, della legge n.
104/92 è subordinato alla impossibilità, per altre persone presenti nella fa-
miglia del soggetto handicappato grave, di assisterlo;
che tale impossibilità è stata individuata nellespletamento di
una attività lavorativa, ovvero, qualora il familiare non sia lavoratore, nei
"motivi obiettivamente rilevanti" di questultimo, quali i gravi motivi di
salu-
te o un obiettivo insormontabile impedimento;
- rilevato
che determinate situazioni oggettive possono comportare effet-
tivamente una impossibilità del familiare non lavoratore di prestare assis-
tenza al portatore di handicap;
- ritenuto
che le anzidette situazioni oggettive, purché debitamente docu-
mentate, non necessitino di particolari accertamenti da parte dellIstituto
ai fini della concessione, alle condizioni previste, dei permessi in questione
al lavoratore, genitore, parente o affine entro il terzo grado dellhandicap-
pato;
- tenuto conto
che in caso di figlio minorenne lobbligo di assistenza in ca-
po ai genitori è da ritenere prevalente rispetto a quello di altri familiari;
D E L I B E R A
- Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dallart. 33, com-
ma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handi-
cap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per
questi ultimi, di assistere lhandicappato sono individuabili al verificarsi del-
le seguenti ipotesi:
- riconoscimento, da parte dellINPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che
presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le
pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denomina-
te)
- riconoscimento, da parte dellINPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o
di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni
di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite
INAIL, e
simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità supe-
riore ai 2/3;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque
riconosciuta;
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
- Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale,
i motivi di carattere sanitario, anchessi debitamente documentati, del fa-
miliare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede
INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla
natura
dellhandicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non la-
voratore, sussista una impossibilità, per questultimo, di prestare assisten-
za.
- In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato
grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità,
per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei per-
messi per assistere tale figlio.
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