Con la legge 29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per ladempimento di
obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee
legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20
gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad
attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della
normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato nonché le modalità di
espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi
sullorganizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle
prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e
conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio
legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di
richiamare lattenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti
conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Lart.21 della legge comunitaria citata, che
modifica la lettera c) dellart.51 del D.Lgs.626/94, definisce lavoratore addetto
alluso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza
unattrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti
ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui allart.54, e non più il
lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere
per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei
tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti
nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui
prestazione, pur comportando luso di videoterminali per venti ore settimanali, si
articola in modalità che non prevedono luso continuativo degli stessi per il
periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima
nel campo di applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del
rischio di cui allart.4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito
alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione
della salute dei lavoratori e i riflessi sullorganizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è
previsto lobbligo di sorveglianza sanitaria di cui allallart.55, nonché di
formazione e informazione di cui allart.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche allart.54 (modalità
di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora
svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della
sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è
funzionale alla prevenzione dellaffaticamento visivo determinato dalluso del
videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore.
E evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non più
nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, comera implicito nella
vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto alluso di videoterminali,
ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro
ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate allart.55 in tema di
sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di adeguare la norma
allinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre
1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva
90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo
sanitario periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in
relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica,
con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni
allesito della visita preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque anni,
lart.21 della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3
bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte e
chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex
novo lobbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI,
essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di costituisce una specificazione
della disciplina generale di cui allart.16che prevede accertamenti preventivi e
periodici, effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei
lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai
sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche, sono effettuate con
le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di esami
specialistici può derivare dallesito delle visite periodiche, oltre che dalla
visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite di
controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una
frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati
idonei senza prescrizioni allesito della visita di controllo preventiva di cui al
comma 1.
Si segnala, al riguardo lelevazione delletà per cui è
previsto lobbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa
da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza
sanitaria e lobbligo del controllo oftalmologico, precisando che questultimo
discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti unalterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dallesito dei
controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le
modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle
procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni
intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della
valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e
protezione, quali:
lintroduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente necessità di nomina
del medico competente ove già non presente;
la programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i soggetti non
rientranti in precedenza nel campo di applicazione della normativa;
Non appare superfluo
ricordare, inoltre, che laggiornamento della valutazione del rischio va effettuata
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la
collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano
di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già
ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata
attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto
delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici
oggettivamente inevitabili per ladeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici
dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL
SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)