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Addetti al videoterminale / Tutela dei lavoratori Passi in avanti per la tutela dei lavoratori al videoterminale (vdt). Grazie alla legge comunitaria 2000 (n. 422 del 29-12-2000, in Gu, s.o. n.14/L del 20-1-2001) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 626-1994 (titolo VI) in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti a questa specifica mansione. Le innovazioni riguardano il campo dapplicazione della normativa (che ne risulta significativamente ampliato) e le modalità despletamento della sorveglianza sanitaria. Le nuove regole comportano notevoli riflessi sullorganizzazione del lavoro e sulle modalità dadempimento delle prestazioni, che, essendo andate in vigore dai primi di febbraio, dovrebbero vedere in queste settimane le imprese impegnate negli adeguamenti necessari. È importante quindi che i lavoratori interessati e gli Rls si attivino perché si concretizzino i miglioramenti previsti. Vediamoli in dettaglio. Innanzi tutto, viene definito "lavoratore addetto alluso di attrezzature munite di videoterminali" quello che utilizza una tale attrezzatura in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge (una pausa di 15 minuti ogni 120 dapplicazione continuativa), e non più il lavoratore che utilizza le attrezzature per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa. Rientrano quindi ora nella tutela anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando luso di videoterminali per 20 ore settimanali, si articola in modalità che non prevedono un loro uso continuativo per il periodo di 4 ore consecutive. È da precisare, in conseguenza, che il regime delle pause sopra ricordate trova ora applicazione solo quando la prestazione lavorativa quotidiana preveda luso continuativo di vdt almeno per 4 ore. Per i lavoratori compresi nella nuova definizione è previsto lobbligo di sorveglianza sanitaria e di formazione e informazione. Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio alla luce della nuova definizione, in esito alla quale valuterà leventuale necessità di nuove misure di prevenzione e protezione della salute e i riflessi sullorganizzazione del lavoro. È opportuno ricordare che, a tale scopo, devessere consultato lRls, con la collaborazione del medico competente. Le modifiche apportate in tema di sorveglianza sanitaria si devono alla necessità di rimediare alla mancata previsione da parte dellItalia del controllo sanitario periodico e del controllo oftalmologico per tutti i lavoratori, previsti invece dalla norma europea. È così che, a fronte del precedente obbligo di sottoporre a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni allesito della visita preventiva e quelli detà superiore ai 45 anni, la nuova legge, mentre conferma che devono essere effettuati accertamenti preventivi e periodici, da parte del medico competente, ai fini della valutazione dellidoneità dei lavoratori alla mansione specifica, stabilisce una nuova periodicità, disponendo che, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, essa sia almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno detà, e abbia frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni allesito della visita di controllo preventiva. Lobbligo del controllo oftalmologico può discendere, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti unalterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dallesito dei controlli preventivi e periodici. (Rassegna Sindacale, n. 14, 17 aprile 2001) |
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