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Società & Salute

 

Addetti al videoterminale / Tutela dei lavoratori
Cosa prevede la legge comunitaria 2000
di Diego Alhaique

Passi in avanti per la tutela dei lavoratori al videoterminale (vdt). Grazie alla legge comunitaria 2000 (n. 422 del 29-12-2000, in Gu, s.o. n.14/L del 20-1-2001) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 626-1994 (titolo VI) in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti a questa specifica mansione. Le innovazioni riguardano il campo d’applicazione della normativa (che ne risulta significativamente ampliato) e le modalità d’espletamento della sorveglianza sanitaria. Le nuove regole comportano notevoli riflessi sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità d’adempimento delle prestazioni, che, essendo andate in vigore dai primi di febbraio, dovrebbero vedere in queste settimane le imprese impegnate negli adeguamenti necessari. È importante quindi che i lavoratori interessati e gli Rls si attivino perché si concretizzino i miglioramenti previsti.

Vediamoli in dettaglio. Innanzi tutto, viene definito "lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali" quello che utilizza una tale attrezzatura in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge (una pausa di 15 minuti ogni 120 d’applicazione continuativa), e non più il lavoratore che utilizza le attrezzature per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa. Rientrano quindi ora nella tutela anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l’uso di videoterminali per 20 ore settimanali, si articola in modalità che non prevedono un loro uso continuativo per il periodo di 4 ore consecutive. È da precisare, in conseguenza, che il regime delle pause sopra ricordate trova ora applicazione solo quando la prestazione lavorativa quotidiana preveda l’uso continuativo di vdt almeno per 4 ore. Per i lavoratori compresi nella nuova definizione è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di formazione e informazione. Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio alla luce della nuova definizione, in esito alla quale valuterà l’eventuale necessità di nuove misure di prevenzione e protezione della salute e i riflessi sull’organizzazione del lavoro. È opportuno ricordare che, a tale scopo, dev’essere consultato l’Rls, con la collaborazione del medico competente.

Le modifiche apportate in tema di sorveglianza sanitaria si devono alla necessità di rimediare alla mancata previsione da parte dell’Italia del controllo sanitario periodico e del controllo oftalmologico per tutti i lavoratori, previsti invece dalla norma europea. È così che, a fronte del precedente obbligo di sottoporre a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all’esito della visita preventiva e quelli d’età superiore ai 45 anni, la nuova legge, mentre conferma che devono essere effettuati accertamenti preventivi e periodici, da parte del medico competente, ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, stabilisce una nuova periodicità, disponendo che, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, essa sia almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età, e abbia frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva. L’obbligo del controllo oftalmologico può discendere, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici.

(Rassegna Sindacale, n. 14, 17 aprile 2001)

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