gommoni e gommonautiIndice decretiDotazioni di bordoHomepage normativa e gommonautihomepage

DECRETO 29 settembre 1999, n. 385

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del salvagente sia anulare che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttiva 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

c) "salvagente anulare": un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all'utilizzatore una determinata galleggiabilità;

d) "salvagente a ferro di cavallo": un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera c) del presente articolo.

 

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle unità da diporto:

a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;

b) luci ad accensione automatica dei salvagente.

 

Art. 3.

1. I materiali di cui all'articolo 2, devono essere conformi al prototipo approvato dall'amministrazione.

2. Possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

 

Art. 4.

Caratteristiche

1. Ogni salvagente, deve:

a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;

b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra - 30 'C e + 65 'C;

c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra - 1°C e + 30° 'C;

d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare né dagli oli combustibili e dai funghi;

e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi solari;

f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;

g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;

h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri;

i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;

l) essere in grado di sostenere una massa di ferro (11 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;

m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi;

n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego né quella dei componenti ad esso collegati;

o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;

p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali;

q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente.

2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b) dell'articolo 2, devono:

a) essere in grado di restare accese in acqua;

b) essere in grado di illuminare con luce continua,

di intensità luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità luminosa di pari efficienza;

c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera b);

d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla lettera n) del comma 1.

3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono:

a) essere non attorcigliabili;

b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;

c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;

d) avere una lunghezza non minore di 30 metri.

 

Art. 5.

Marcatura

1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:

a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

b) nome o sigla del modello;

c) data di fabbricazione;

d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

 

Art. 6.

Norme transitorie

1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall'amministrazione italiana e d a quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità alla convenzione internazionale SOLAS'74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.

2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

3. Le disposizioni di cui al comma I si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.

 

Art. 7.

Norme finali

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133 del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, il Guardasigilli.- DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, fogli n. 356

N0TE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttiva CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

"1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei sepali di soccorso".

- Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/C£E relativa alla procedura d'informazione nel settore delle nome e delle regolamentazioni tecniche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.

- Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

- Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 81 del 26 marzo 1988.

- Il testo della direttiva 94/ 10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

- Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento delta Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 20, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

"2. Mezzi individuali di salvataggio:

a) (Omissis)i

b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata;

c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata".

 

Note all'art. 6:

- La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74, è stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.313, recante "Adesione alla convenzione internazionale vita umana in mare, con allegato, 1974, e sua esecuzione" ed il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.

- Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978 recante: "Caratteristiche dei salvagente anulari per unità da diporto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.

- Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981, recante: "Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1982, n. 39.