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Dotazioni di sicurezza ed altre questioni normative:

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza (requisiti)

L'art. 5 del DM 5 ottobre 1999 n.478 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza - prescrive che:

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonchè dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

Inoltre, mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

I tipi utilizabiliI giubbetti salvagente italiani

Off-Shore Life Jacket, Near-Shore Buoyant Vest, Flotation Aid, Throwable Device, Hybrid DeviceI giubbetti salvagente americani 

Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232

Cinture di salvataggio

dm 385Salvagente anulari

dm 387Segnali fumogeni galleggianti

dm 387Fuochi a mano a luce rossa

dm 387Razzi a paracadute a luce rossa

dm 412Apparecchi galleggianti

Zattere di salvataggio

dm 386Riflettori RADAR 

dm 388Bussole e tabelle di deviazione