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Ordinanza Balneare Tipo:

Le Disposizioni generali

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
a) Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno l'uso delle spiagge, dei litorali e delle acque ove si esercitano le attività balneari e della nautica da diporto è disciplinato dalla presente ordinanza.
b) Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari e negli stabilimenti balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare o stabilimento balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato, e dovrà essere comunicata la data all'Ufficio Circondariale Marittimo con almeno sette giorni di preavviso. Nel periodo di vigenza dell'ordinanza balneare gli stabilimenti e le strutture balneari che vogliono iniziare le attività dopo il 1° maggio o terminare prima del 30 settembre dovranno richiedere e ottenere deroga dall'Ente che ha rilasciato la concessione demaniale marittima. In questo caso la data di apertura e chiusura dello stabilimento devono essere portati a conoscenza degli utenti, mediante pubblicazione unitamente alle tariffe praticate.
c) Nelle spiagge libere, i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento dovranno apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" e provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo.
d) Sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia dovranno essere assicurate dalle amministrazioni comunali, ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997 n. 22, contenenti le norme per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
e) I titolari di concessioni balneari, ed i Comuni per le spiagge libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili.
f) Nel periodo indicato nel precedente punto a), in qualsiasi tratto del demanio marittimo utilizzato per attività balneari od elioterapiche è vietato l'accesso ad animali o veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4 punti e) e g). Considerate le particolari esigenze locali, nel caso che tale attività non sia espressamente vietata dall'atto di concessione, eventuali autorizzazioni in deroga al divieto in questione potranno essere rilasciate da questa Autorità Marittima nell'ambito delle concessioni stesse, se precise aree verranno appositamente attrezzate, e se, nel rispetto della vigente normativa, sia garantita la pubblica igiene, la sicurezza degli utenti e la tutela degli animali stessi. Nel restante periodo dell'anno è vietato l'accesso degli autoveicoli. In periodi di tempo diversi da quelli indicati nel precedente punto a), l'accesso degli animali è consentito nel rispetto delle norme che disciplinano la pubblica igiene e la sicurezza degli utenti.

OSSERVAZIONI sulle disposizioni generali:

Questa non me la posso tenere: quali sono le percentuali di rispetto delle norme? Sorvoliamo per carità di patria. Da notare che è vietato l'accesso degli autoveicoli sulle spiagge per tutto l'anno (scordatevi le immagini di dune buggy e simili che corrono sulla battigia!).