L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla tutela sanitaria
delle attività sportive;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano sanitario nazionale 1998/2000;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche;
Visto il D.M. 28 febbraio 1983;
Visto il D.M. 13 marzo 1995;
Visto il documento d'intesa con le Regioni (Ministero della sanità
n. 500.3/MSP/E/329 del 4 maggio 1994);
Visto il documento d'intesa tra CONI e la FNOMC (Ministero della
sanità n. 500.3/MSP/E497 del 6 febbraio 1995);
Vista la C.M. n. 500.4/MSP/CP/643 del 18 marzo 1996;
Ritenuto opportuno emanare apposita disciplina per garantire e
promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva
e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia, coerentemente
con la normativa nazionale vigente;
Decreta:
Art. 1
L'Assessorato regionale della sanità promuove l'educazione
sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo
psicofisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento ed
il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni
patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale e assicura
le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività
agonistiche e non agonistiche, secondo le modalità di cui
ai successivi articoli.
Art. 2
Gli interventi previsti dal presente decreto sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione
sanitaria all'attività motoria e sportiva e alla cultura
del primo soccorso;
b) agli alunni che nell'ambito scolastico svolgono attività
motoria e sportiva di ogni livello e grado;
c) a coloro i quali praticano o intendano praticare attività
ludico-motorie e ricreative, attività sportive non agonistiche,
agonistiche e professionistiche;
d) ai disabili i quali praticano o intendono praticare attività
sportiva;
e) al personale tecnico sportivo ed agli ufficiali di gara;
f) a tutto il personale sanitario per l'attività rivolta
all'aggiornamento professionale, allo studio e alla ricerca in
materia di medicina dello sport.
L'Assessorato regionale della sanità svolge le seguenti
funzioni:
a) stipula con le Università siciliane gli specifici protocolli
d'intesa di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche;
b) autorizza i Centri di medicina dello sport operanti nella Regione;
c) esercita la vigilanza e il controllo sulle strutture sanitarie
che operano nel campo dello sport, anche attraverso le Aziende
UU.SS.LL.;
d) nomina la Commissione regionale medica di appello per i ricorsi
avverso i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui
all'art. 6 del D.M.S. del 18 dicembre 1982, emanato ai sensi dell'art.
2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria
dell'attività sportiva";
e) promuove iniziative per l'aggiornamento professionale, per
la didattica e per la ricerca, avvalendosi della collaborazione
dell'università, degli ordini dei medici chirurgici ed
odontoiatri, del CONI-FMSI regionale;
f) cura l'istituzione del libretto sanitario dell'atleta di cui
al successivo art. 8;
g) opera il censimento dei praticanti le attività sportive
agonistiche.
Art. 4
I compiti di pertinenza delle Aziende sanitarie locali sono:
a) la promozione dell'attività sanitaria relativa alle
attività motorie, sportive non agonistiche ed agonistiche;
b) lo studio e la valutazione del rischio legato alla singola
attività sportiva per gli effetti che può provocare
nei soggetti che la praticano;
c) la certificazione e l'effettuazione della vaccinazione obbligatoria
prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;
d) gli accertamenti e le certificazioni finalizzate al rilascio
dell'idoneità per coloro che praticano sport agonistico,
non agonistico e per disabili.
Art. 5
La visita e le certificazioni per l'espletamento delle attività
sportive agonistiche sono effettuate dalle seguenti strutture:
a) servizi pubblici di medicina dello sport delle A.U.S.L.;
b) centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del
CONI;
c) presidi di medicina dello sport presso le Cattedre universitarie
di medicina dello sport convenzionate con la FMSI;
d) centri privati autorizzati e/o accreditati secondo i requisiti
previsti nell'allegato 1 e le modalità previste dall'art.
9.
Art. 6
Le certificazioni per l'attività sportiva non agonistica
possono essere rilasciate, oltre che dalle strutture di cui all'art.
5, anche dai medici di medicina generale e da specialisti pediatri
convenzionati in conformità al D.M.S. 28 febbraio 1983.
Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica possono
essere rilasciate esclusivamente dalle strutture di cui all'art.
5.
Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive
sono tenute sotto la propria responsabilità a subordinare
il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività
sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed alle
certificazioni previste dal D.M.S. del 18 febbraio 1982 e successive
modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre
1971, n. 1099.
In ogni impianto sportivo pubblico o privato deve essere previsto
un medico specialista in medicina dello sport.
Per garantire un'adeguata assistenza medica, ad ogni manifestazione
sportiva di rilievo (regionale, nazionale ed internazionale),
sarà presentato da un medico specialista in medicina dello
sport un dettagliato piano sanitario alla federazione sportiva
del CONI di competenza.
Durante tutte le manifestazioni sportive agonistiche è
obbligatoria la presenza di personale medico, preferibilmente
specialista in medicina dello sport, che ha facoltà di
verificare le normali certificazioni di idoneità o il libretto
sanitario sportivo degli atleti partecipanti.
Art. 7
La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività
sportive da parte dei portatori di handicap deve essere corredata
da certificazione o cartella clinica che attesti la patologia
responsabile dell'handicap.
La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'art.
5.
La certificazione di idoneità per i soggetti portatori
di handicap deve fare riferimento alle attività sportive
adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti
della Federazione italiana sport disabili.
L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta,
ai sensi del decreto del Ministero della sanità 4 marzo
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n.
64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento
delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche
biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva
da svolgere.
Art. 8
L'Assessorato regionale della sanità predispone un modello
di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole
dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita
di cui all'art. 6, comma 2, e sul quale deve essere annotato:
a) le generalità dell'atleta;
b) lo sport praticato;
c) la società sportiva di appartenenza;
d) la data della visita di idoneità con il timbro e la
firma della struttura sanitaria;
e) gli accertamenti eseguiti e richiesti;
f) l'esito finale della visita;
g) le visite di controllo;
h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione
antitetanica.
Il libretto sanitario è strettamente personale ed è
consegnato dalla società od organizzazione sportiva dell'atleta
all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra
società il libretto sanitario segue l'atleta.
Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione
del libretto sanitario sportivo.
Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita
e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei
dati previsti.
Art. 9
I presidi di medicina dello sport relativi all'art. 5, comma
d), dovranno entro 60 giorni inoltrare all'Assessorato regionale
della sanità la domanda di autorizzazione.
Le istanze vengono sottoposte al parere di una apposita commissione
composta da:
a) un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità;
b) il delegato regionale FMSI o un suo rappresentante;
c) un rappresentante dell'ordine dei medici e degli odontoiatri
del capoluogo della provincia;
d) un rappresentante della azienda sanitaria locale, specialista
in medicina dello sport;
e) un rappresentante del sindacato medico, specialista in medicina
dello sport;
f) un dipendente amministrativo dell'Assessorato della sanità
con funzioni di segretario.
Art. 10
Il giudizio di non idoneità può essere appellato,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione
di appello regionale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M.
18 febbraio 1982 e successive modifiche.
La commissione ha sede presso l'Assessorato della sanità
e può avvalersi di medici in possesso della specializzazione
del caso clinico specifico. L'assenza non giustificata per tre
sedute consecutive comporta la decadenza della nomina; la decisione
della commissione viene adottata a maggioranza e con il prevalere
del voto del presidente.
Art. 11
Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui all'art.
6, commi 1 e 2, conformemente a quanto disposto dall'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero
della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643, sono quelle
stabilite dalla regione d'intesa con il Ministero della sanità,
con il CONI e la F.N.O.M.C. e O.
L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico
del richiedente.
Art. 12
L'Assessorato regionale della sanità in collaborazione
con le Università, con il C.O.N.I., con la F.M.S.I. e con
il sindacato medico assicura corsi di aggiornamento obbligatorio
per il personale medico e tecnico sanitario dei servizi di medicina
dello sport.
Art. 13
La violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente decreto
comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione della
sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Palermo, 12 luglio 2000.
LO MONTE
Allegato 1
Requisiti minimi per l'apertura e l'esercizio dei presidi e centri
privati di medicina dello sport
1) Requisiti edilizi e caratteristiche generali organizzative
di un Centro di medicina dello sport:
a) i locali, gli archivi, le attrezzature per il corretto svolgimento
delle attività, per il rilascio dei certificati di idoneità
agonistica come previsto dalle tab. A e B del D.M. del 18 febbraio
1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene
e sanità pubblica, di prevenzione incendi, di infortunistica
di accessori idonei per i portatori di handicap, di smaltimento
dei rifiuti speciali, di protezione dal contagio professionale
da agenti infettivi;
b) spazi adeguati, articolati in uno o più vani di superficie
complessiva non inferiore a 30 mq., per attesa, accettazione,
segreteria, archivio idoneo a conservare la documentazione degli
accertamenti per almeno 5 anni;
c) sala visite non inferiore a 35 mq., articolata in uno o più
vani, tale da contenere tutte le apparecchiature e le strumentazioni
previste ai punti successivi;
d) due o più servizi igienici;
e) il centro di medicina dello sport può essere strutturato
autonomamente oppure inserito in un contesto polispecialistico
e gli spazi adibiti al Centro di medicina dello sport devono essere
riservati esclusivamente a tale attività.
2) Requisiti minimi di personale per l'autorizzazione:
a) un direttore tecnico;
b) uno o più medici specialisti in medicina dello sport,
docente o cattedratico della disciplina;
c) medici specialisti in cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica,
neurologia ed ortopedia, individuati nominativamente come consulenti
presso la struttura stessa;
d) almeno una unità di personale parasanitario e di segreteria.
3) Direzione tecnica:
a) il direttore tecnico del centro deve essere specialista o libero
docente o cattedratico in medicina dello sport;
b) ogni centro di medicina dello sport deve avere sede unica ed
unico direttore tecnico;
c) l'orario di apertura al servizio pubblico non deve essere inferiore
a 5 ore al giorno per almeno 3 giorni settimanali;
d) l'assenza del direttore tecnico per un periodo superiore a
30 giorni deve essere comunicata, insieme al nominativo dell'eventuale
sostituto, all'Assessore regionale per la sanità ed all'Azienda
sanitaria locale; la durata della sostituzione non può
essere superiore a 90 giorni.
4) Organizzazione del servizio:
a) l'orario di apertura al servizio pubblico non deve essere inferiore
a 5 ore al giorno per 5 giorni settimanali;
b) durante l'apertura deve essere sempre garantita la presenza
dei consulenti specialisti essenziali;
c) durante tutto l'orario di apertura al pubblico è necessaria
la presenza di uno specialista in medicina dello sport.
5) Dotazione strumentale minima:
a) strumento clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro,
martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili,
lampadina tascabile, matita demografica;
b) lettino per visita e arredamento d'uso;
c) bilancia pesa persone;
d) altimetro;
e) defibrillatore semiautomatico;
f) pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per RCP;
g) farmaci di emergenza;
h) elettrocardiografo con almeno 3 canali provvisto di monitor;
i) sgabelli-gradini per l'I.R.I. (altezza variabile cm. 50, 40,
30);
j) cicloergometro o ergometro a nastro trasportatore;
k) ergometri specifici per portatori di handicap;
l) cronometro e metronomo;
m) spirografo che consenta almeno la determinazione di CVF, VEMS,
MVV, Indice di Tiffenau;
n) attrezzature per esami urine (facoltativo);
o) tavola ottotipica luminosa o a proiezione;
p) tavole per l'esame del senso cromatico;
q) test per il senso stereoscopico;
r) strumentario per l'esame del fundus oculi;
s) strumentario per otorinolaringoiatria;
t) audiometro;
u) elettroencefalografo.
6) Procedure e tempi per l'accreditamento:
a) i presidi di medicina dello sport autorizzati ai sensi della
presente legge inoltrano all'Assessorato della sanità apposita
istanza entro il 31 gennaio di ciascun anno;
b) la Regione siciliana concede l'accreditamento stabilendo il
tetto di un presidio privato ogni 200.000 abitanti su base comunale
o frazione superiore a 60.000;
c) l'elenco aggiornato dei presidi accreditati sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il 31 marzo
di ciascuno anno;
d) in sede di prima applicazione, le domande dovranno essere presentate
entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o
della conferma. L'accreditamento dovrà essere notificato
nei successivi 60 giorni al presidio interessato, all'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente al fine di consentire
l'inizio delle attività.
7) Regolamentazione delle attività dei presidi accreditati:
a) l'inserimento nell'elenco abilita la struttura ad emettere
certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) i presidi accreditati devono poter effettuare tutti gli accertamenti
diagnostici previsti dalla legge i cui oneri sono a carico del
richiedente la prestazione secondo tariffe stabilite dalle singole
Regioni e soggette al controllo ed alla vigilanza da parte del
servizio pubblico;
c) i referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche
dovranno pervenire al servizio di medicina dello sport che ne
ha fatto richiesta non oltre il termine di 60 giorni. La documentazione
dovrà essere custodita a parte con la dizione "giudizio
sospeso per presunta idoneità". Trascorso tale termine
verrà emesso il giudizio di "non idoneità per
insufficiente documentazione diagnostica";
d) nel caso in cui non venga riconosciuta l'idoneità alla
pratica agonistica di un determinato sport, il relativo certificato
con diagnosi di non idoneità è inviato entro 5 giorni
all'interessato, all'Assessorato regionale della sanità,
alla Commissione regionale d'appello; alla società sportiva
di appartenenza è trasmesso il certificato senza l'indicazione
della diagnosi;
e) l'Assessorato regionale della sanità provvederà
a comunicare con cadenza trimestrale ai servizi di medicina dello
sport pubblici e privati accreditati, l'elenco dei soggetti giudicati
non idonei.
(2000.29.1632)