DECRETO 12 luglio 2000.
Norme per garantire e promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia.

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L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano sanitario nazionale 1998/2000;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche;
Visto il D.M. 28 febbraio 1983;
Visto il D.M. 13 marzo 1995;
Visto il documento d'intesa con le Regioni (Ministero della sanità n. 500.3/MSP/E/329 del 4 maggio 1994);
Visto il documento d'intesa tra CONI e la FNOMC (Ministero della sanità n. 500.3/MSP/E497 del 6 febbraio 1995);
Vista la C.M. n. 500.4/MSP/CP/643 del 18 marzo 1996;
Ritenuto opportuno emanare apposita disciplina per garantire e promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia, coerentemente con la normativa nazionale vigente;
Decreta:

Art. 1

L'Assessorato regionale della sanità promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psicofisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento ed il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale e assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche e non agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
Art. 2

Gli interventi previsti dal presente decreto sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;
b) agli alunni che nell'ambito scolastico svolgono attività motoria e sportiva di ogni livello e grado;
c) a coloro i quali praticano o intendano praticare attività ludico-motorie e ricreative, attività sportive non agonistiche, agonistiche e professionistiche;
d) ai disabili i quali praticano o intendono praticare attività sportiva;
e) al personale tecnico sportivo ed agli ufficiali di gara;
f) a tutto il personale sanitario per l'attività rivolta all'aggiornamento professionale, allo studio e alla ricerca in materia di medicina dello sport.
L'Assessorato regionale della sanità svolge le seguenti funzioni:
a) stipula con le Università siciliane gli specifici protocolli d'intesa di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
b) autorizza i Centri di medicina dello sport operanti nella Regione;
c) esercita la vigilanza e il controllo sulle strutture sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le Aziende UU.SS.LL.;
d) nomina la Commissione regionale medica di appello per i ricorsi avverso i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'art. 6 del D.M.S. del 18 dicembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria dell'attività sportiva";
e) promuove iniziative per l'aggiornamento professionale, per la didattica e per la ricerca, avvalendosi della collaborazione dell'università, degli ordini dei medici chirurgici ed odontoiatri, del CONI-FMSI regionale;
f) cura l'istituzione del libretto sanitario dell'atleta di cui al successivo art. 8;
g) opera il censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche.
Art. 4

I compiti di pertinenza delle Aziende sanitarie locali sono:
a) la promozione dell'attività sanitaria relativa alle attività motorie, sportive non agonistiche ed agonistiche;
b) lo studio e la valutazione del rischio legato alla singola attività sportiva per gli effetti che può provocare nei soggetti che la praticano;
c) la certificazione e l'effettuazione della vaccinazione obbligatoria prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;
d) gli accertamenti e le certificazioni finalizzate al rilascio dell'idoneità per coloro che praticano sport agonistico, non agonistico e per disabili.
Art. 5

La visita e le certificazioni per l'espletamento delle attività sportive agonistiche sono effettuate dalle seguenti strutture:
a) servizi pubblici di medicina dello sport delle A.U.S.L.;
b) centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del CONI;
c) presidi di medicina dello sport presso le Cattedre universitarie di medicina dello sport convenzionate con la FMSI;
d) centri privati autorizzati e/o accreditati secondo i requisiti previsti nell'allegato 1 e le modalità previste dall'art. 9.
Art. 6

Le certificazioni per l'attività sportiva non agonistica possono essere rilasciate, oltre che dalle strutture di cui all'art. 5, anche dai medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati in conformità al D.M.S. 28 febbraio 1983.
Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica possono essere rilasciate esclusivamente dalle strutture di cui all'art. 5.
Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono tenute sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed alle certificazioni previste dal D.M.S. del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
In ogni impianto sportivo pubblico o privato deve essere previsto un medico specialista in medicina dello sport.
Per garantire un'adeguata assistenza medica, ad ogni manifestazione sportiva di rilievo (regionale, nazionale ed internazionale), sarà presentato da un medico specialista in medicina dello sport un dettagliato piano sanitario alla federazione sportiva del CONI di competenza.
Durante tutte le manifestazioni sportive agonistiche è obbligatoria la presenza di personale medico, preferibilmente specialista in medicina dello sport, che ha facoltà di verificare le normali certificazioni di idoneità o il libretto sanitario sportivo degli atleti partecipanti.
Art. 7

La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte dei portatori di handicap deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap.
La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'art. 5.
La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.
Art. 8

L'Assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui all'art. 6, comma 2, e sul quale deve essere annotato:
a) le generalità dell'atleta;
b) lo sport praticato;
c) la società sportiva di appartenenza;
d) la data della visita di idoneità con il timbro e la firma della struttura sanitaria;
e) gli accertamenti eseguiti e richiesti;
f) l'esito finale della visita;
g) le visite di controllo;
h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.
Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva dell'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.
Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.
Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

Art. 9

I presidi di medicina dello sport relativi all'art. 5, comma d), dovranno entro 60 giorni inoltrare all'Assessorato regionale della sanità la domanda di autorizzazione.
Le istanze vengono sottoposte al parere di una apposita commissione composta da:
a) un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità;
b) il delegato regionale FMSI o un suo rappresentante;
c) un rappresentante dell'ordine dei medici e degli odontoiatri del capoluogo della provincia;
d) un rappresentante della azienda sanitaria locale, specialista in medicina dello sport;
e) un rappresentante del sindacato medico, specialista in medicina dello sport;
f) un dipendente amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario.
Art. 10

Il giudizio di non idoneità può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche.
La commissione ha sede presso l'Assessorato della sanità e può avvalersi di medici in possesso della specializzazione del caso clinico specifico. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza della nomina; la decisione della commissione viene adottata a maggioranza e con il prevalere del voto del presidente.
Art. 11

Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643, sono quelle stabilite dalla regione d'intesa con il Ministero della sanità, con il CONI e la F.N.O.M.C. e O.
L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico del richiedente.
Art. 12

L'Assessorato regionale della sanità in collaborazione con le Università, con il C.O.N.I., con la F.M.S.I. e con il sindacato medico assicura corsi di aggiornamento obbligatorio per il personale medico e tecnico sanitario dei servizi di medicina dello sport.
Art. 13

La violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente decreto comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione della sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Palermo, 12 luglio 2000.
LO MONTE


Allegato 1
Requisiti minimi per l'apertura e l'esercizio dei presidi e centri privati di medicina dello sport

1) Requisiti edilizi e caratteristiche generali organizzative di un Centro di medicina dello sport:
a) i locali, gli archivi, le attrezzature per il corretto svolgimento delle attività, per il rilascio dei certificati di idoneità agonistica come previsto dalle tab. A e B del D.M. del 18 febbraio 1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione incendi, di infortunistica di accessori idonei per i portatori di handicap, di smaltimento dei rifiuti speciali, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi;
b) spazi adeguati, articolati in uno o più vani di superficie complessiva non inferiore a 30 mq., per attesa, accettazione, segreteria, archivio idoneo a conservare la documentazione degli accertamenti per almeno 5 anni;
c) sala visite non inferiore a 35 mq., articolata in uno o più vani, tale da contenere tutte le apparecchiature e le strumentazioni previste ai punti successivi;
d) due o più servizi igienici;
e) il centro di medicina dello sport può essere strutturato autonomamente oppure inserito in un contesto polispecialistico e gli spazi adibiti al Centro di medicina dello sport devono essere riservati esclusivamente a tale attività.
2) Requisiti minimi di personale per l'autorizzazione:
a) un direttore tecnico;
b) uno o più medici specialisti in medicina dello sport, docente o cattedratico della disciplina;
c) medici specialisti in cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia ed ortopedia, individuati nominativamente come consulenti presso la struttura stessa;
d) almeno una unità di personale parasanitario e di segreteria.
3) Direzione tecnica:
a) il direttore tecnico del centro deve essere specialista o libero docente o cattedratico in medicina dello sport;
b) ogni centro di medicina dello sport deve avere sede unica ed unico direttore tecnico;
c) l'orario di apertura al servizio pubblico non deve essere inferiore a 5 ore al giorno per almeno 3 giorni settimanali;
d) l'assenza del direttore tecnico per un periodo superiore a 30 giorni deve essere comunicata, insieme al nominativo dell'eventuale sostituto, all'Assessore regionale per la sanità ed all'Azienda sanitaria locale; la durata della sostituzione non può essere superiore a 90 giorni.
4) Organizzazione del servizio:
a) l'orario di apertura al servizio pubblico non deve essere inferiore a 5 ore al giorno per 5 giorni settimanali;
b) durante l'apertura deve essere sempre garantita la presenza dei consulenti specialisti essenziali;
c) durante tutto l'orario di apertura al pubblico è necessaria la presenza di uno specialista in medicina dello sport.
5) Dotazione strumentale minima:
a) strumento clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro, martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili, lampadina tascabile, matita demografica;
b) lettino per visita e arredamento d'uso;
c) bilancia pesa persone;
d) altimetro;
e) defibrillatore semiautomatico;
f) pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per RCP;
g) farmaci di emergenza;
h) elettrocardiografo con almeno 3 canali provvisto di monitor;
i) sgabelli-gradini per l'I.R.I. (altezza variabile cm. 50, 40, 30);
j) cicloergometro o ergometro a nastro trasportatore;
k) ergometri specifici per portatori di handicap;
l) cronometro e metronomo;
m) spirografo che consenta almeno la determinazione di CVF, VEMS, MVV, Indice di Tiffenau;
n) attrezzature per esami urine (facoltativo);
o) tavola ottotipica luminosa o a proiezione;
p) tavole per l'esame del senso cromatico;
q) test per il senso stereoscopico;
r) strumentario per l'esame del fundus oculi;
s) strumentario per otorinolaringoiatria;
t) audiometro;
u) elettroencefalografo.
6) Procedure e tempi per l'accreditamento:
a) i presidi di medicina dello sport autorizzati ai sensi della presente legge inoltrano all'Assessorato della sanità apposita istanza entro il 31 gennaio di ciascun anno;
b) la Regione siciliana concede l'accreditamento stabilendo il tetto di un presidio privato ogni 200.000 abitanti su base comunale o frazione superiore a 60.000;
c) l'elenco aggiornato dei presidi accreditati sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il 31 marzo di ciascuno anno;
d) in sede di prima applicazione, le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della conferma. L'accreditamento dovrà essere notificato nei successivi 60 giorni al presidio interessato, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente al fine di consentire l'inizio delle attività.
7) Regolamentazione delle attività dei presidi accreditati:
a) l'inserimento nell'elenco abilita la struttura ad emettere certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) i presidi accreditati devono poter effettuare tutti gli accertamenti diagnostici previsti dalla legge i cui oneri sono a carico del richiedente la prestazione secondo tariffe stabilite dalle singole Regioni e soggette al controllo ed alla vigilanza da parte del servizio pubblico;
c) i referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche dovranno pervenire al servizio di medicina dello sport che ne ha fatto richiesta non oltre il termine di 60 giorni. La documentazione dovrà essere custodita a parte con la dizione "giudizio sospeso per presunta idoneità". Trascorso tale termine verrà emesso il giudizio di "non idoneità per insufficiente documentazione diagnostica";
d) nel caso in cui non venga riconosciuta l'idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, il relativo certificato con diagnosi di non idoneità è inviato entro 5 giorni all'interessato, all'Assessorato regionale della sanità, alla Commissione regionale d'appello; alla società sportiva di appartenenza è trasmesso il certificato senza l'indicazione della diagnosi;
e) l'Assessorato regionale della sanità provvederà a comunicare con cadenza trimestrale ai servizi di medicina dello sport pubblici e privati accreditati, l'elenco dei soggetti giudicati non idonei.
(2000.29.1632)






 
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