FONDAZIONE
DOMUS
SANCTA FAMILIA
Locorotondo
STATUTO
COSTITUZIONE
Art.1
Secondo
la volontà espressa dai signori: MICOLI Rev. Giuseppe, RECCHIA Angela,
PALMISANO Lorenzo e GENTILE Gianfranco, è costituita la Fondazione “Domus Sancta Familia” con sede in
Locorotondo, alla Via Porta Nuova n.4.
SCOPO
Art. 2
La
Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue lo scopo, ispirandosi all’
insegnamento del Pontefice Giovanni Paolo Il, segnatamente alla Sua “Lettera
alle Famiglie”, di onorare la Famiglia di Nazareth ed in essa ogni famiglia
quale realta’ primaria della vita, dell’amore e della solidarietà, valori che
ne costituiscono il fondamento indefettibile. Per il conseguimento del suo
scopo, la Fondazione si propone essenzialmente
di promuovere e favorire nell’ambito territoriale della Regione Puglia la
realizzazione di opere e strutture di servizio caritativo ed assistenziale.
Nell’
ambito di tale finalità, la Fondazione, in particolare intende:
a) Provvedere all’assistenza in generale ed al recupero
socio-culturale-spirituale di coloro che versano in situazioni di disagio
familiare, e segnatamente anziani, ragazze-madri,bambini abbandonati, nuclei
familiari in crisi.
b) Promuovere iniziative di informazione, ricerca e
formazione finalizzate al miglioramento qualitativo della vita coniugale e
familiare;
c) promuovere la diffusione della cultura del
volontariato in generale, anche mediante la realizzazione di un centro studi
stabile che faciliti l’approccio alla problematica familiare, particolarmente
nei suoi risvolti socio-etico-religiosi. La Fondazione assumerà, pertanto,
tutte le iniziative idonee, al conseguimento del proprio scopo e favorirà tutte
le opportunità che siano direttamente o indirettamente connesse con esso, ivi
compreso l’acquisto di immobili in cui svolgere la propria attività o nei quali impiegare eventuali liquidità.
Il patrimonio della
Fondazione è costituito:
q
da un fondo di dotazione
dell’importo di lire duecentomiilioni
messo a disposizione dai fondatori.
La Fondazione potrà
ricevere donazioni, lasciti ed erogazioni di qualsiasi specie, senza che ciò
comporti per i donanti diritti di sorta.
Le
entrate della Fondazione sono costituite:
q
dal reddito del
patrimonio
q
dai versamenti e/o
contributi effettuati a qualsiasi titoIo dai sostenitori della Fondazione
q
dai proventi comunque rivenienti dalle attività
direttamente o indirettamente svolte dalla Fondazione.
ORGANI
E CARICHE DELLA FONDAZIONE
Art.5
Gli
organi sono:
a)
Il Presidente della
Fondazione;
b)
il Consiglio di.
Amministrazione;
c)
il Collegio dei Revisori
dei conti;
Le
cariche sono:
a)
i consiglieri delegati;
b)
il Segretario;
c)
il Tesoriere
Salvo quanto disposto dagli artt.6 e 7, tanto gli
organi che le cariche sociali durano cinque anni.
A nessuno di coloro che sono investiti delle funzioni
suddette spetterà alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese sopportate in
ragione dell’ ufficio, qualora
richiesto e debitamente documentato.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ne esegue
le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio stesso gli delega.
gli delega.
In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti più
opportuni, salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua
prima riunione successiva, che il Presidente convocherà entro trenta giorni
dalla data di adozione del provvedimento di cui sopra.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e
procuratori alle liti e, nell’ ambito dei propri poteri, di rilasciare procure
speciali.
Il Presidente è
coadiuvato da un Vice-Presidente, che lo sostituisce e ne esercita i poteri in
caso di sua assenza o impedimento.
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di
Amministrazione tra i suoi membri, su
proposta del Presidente, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
L’uso
della firma sociale da parte del Vice-Presidente costituisce prova, anche per
i terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si compone
originariamente di nove membri, e precisamente:
a)
i quattro fondatori, per
l’intera durata della loro vita
b)
il Parroco pro-tempore
della Parrocchia in cui ha sede legale la Fondazione;
c)
un rapprentante della
Curia Diocesana nominato dall’Ordinario del luogo in cui ha sede legale la
Fondazione;
d)
il Sindaco
pro-tempore o un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Locorotondo;
e)
due
ecclesiastici nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Presidente della Fondazione.
La morte dei fondatori ovvero la loro impossibilità a
parte partecipare alla vita della Fondazione non determinerà in nessun caso la
loro sostituzione. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si
ridurrà conseguentemente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta
ordinaria, almeno due volte all‘ anno, nonché, in seduta straordinaria, ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, ovvero, ne sia fatta richiesta
scritta motivata da almeno due membri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa
convocazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora della
prima e della seconda convocazione, da inviarsi almeno cinque giorni prima dal
Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.
La prima e la seconda convocazione possono essere
indicati anche per lo stesso giorno
purchè a distanza di almeno un’ ora l’ una dall’ altra.
Il Consiglio delibera validamente in
prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri in carica; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei
presenti, con la maggioranza degli stessi. A parità di voti prevale il voto
espresso dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio risulteranno dal
verbale sottoscritto dal Presidente.
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
CRITERI DI IMPIEGO DEI FONDI
q
delibera l’accettazione di
contributi, donazioni, lasciti nonchè gli acquisti, le alienazioni e l’utilizzo
di beni mobili ed immobili;
q
nomina i
revisori dei conti, su proposta del Presidente.
Art. 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri scelti tra Revisori Ufficiali dei Conti. Essi sono nominati
dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della
Fondazione.
I Revisori durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti verifica e controlla gli atti di gestione, la regolare tenuta delle
scritture contabili e la fondatezza
delle valutazioni patrimoniali.
I Revisori redigono una apposita relazione nella quale
esprimono il loro parere sui bilanci preventivo e consuntivo.
Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere
affidate anche a membri esterni, nominati dal Consiglio si proposta del
Presidente.
Esse hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
Il servizio di tesoreria potrà anche essere affidato a
Banca o Ente designato dal Consiglio di Amministrazione.
Gli ordini di pagamento avranno efficacia a tutti gli
effetti di legge se recheranno la firma del Presidente (o del Vice-Presidente,
in caso di sua assenza o impedimento).
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il
primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere
deliberate nei modi di legge dal Consiglio di Amministrazione con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo l’assenso del Rev.
Giuseppe Micoli, finchè in vita.
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art.14
Nei
casi di estinzione della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal
Consiglio di Amministrazione secondo la normativa del tempo, alla Diocesi
in cui é ricompresa la sede della Fondazione.
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