FONDAZIONE

DOMUS SANCTA FAMILIA

Locorotondo

 

 

STATUTO

 

 

COSTITUZIONE

Art.1

Secondo la volontà espressa dai signori: MICOLI Rev. Giuseppe, RECCHIA Angela, PALMISANO Lorenzo e GENTILE Gianfranco, è costituita la Fondazione  “Domus Sancta Familia” con sede in Locorotondo, alla Via Porta Nuova n.4.

 

SCOPO

Art. 2

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue lo scopo, ispirandosi all’ insegnamento del Pontefice Giovanni Paolo Il, segnatamente alla Sua “Lettera alle Famiglie”, di onorare la Famiglia di Nazareth ed in essa ogni famiglia quale realta’ primaria della vita, dell’amore e della solidarietà, valori che ne costituiscono il fondamento indefettibile. Per il conseguimento del suo scopo, la Fondazione si propone  essenzialmente di promuovere e favorire nell’ambito territoriale della Regione Puglia la realizzazione di opere e strutture di servizio caritativo ed assistenziale.

Nell’ ambito di tale finalità, la Fondazione, in particolare intende:

a)      Provvedere all’assistenza in generale ed al recupero socio-culturale-spirituale di coloro che versano in situazioni di disagio familiare, e segnatamente anziani, ragazze-madri,bambini abbandonati, nuclei familiari in crisi.

b)     Promuovere iniziative di informazione, ricerca e formazione finalizzate al miglioramento qualitativo della vita coniugale e familiare;

c)      promuovere la diffusione della cultura del volontariato in generale, anche mediante la realizzazione di un centro studi stabile che faciliti l’approccio alla problematica familiare, particolarmente nei suoi risvolti socio-etico-religiosi. La Fondazione assumerà, pertanto, tutte le iniziative idonee, al conseguimento del proprio scopo e favorirà tutte le oppor­tunità che siano direttamente o indirettamente connesse con esso, ivi compreso l’acquisto di immobili in cui svolgere  la propria attività o nei quali impiegare eventuali liquidità.

 

PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

q       da un fondo di dotazione dell’importo di  lire duecentomi­ilioni messo a disposizione dai fondatori.

La Fondazione potrà ricevere donazioni, lasciti ed erogazioni di qualsiasi specie, senza che ciò comporti per i donanti diritti di sorta.

 

ENTRATE

Art. 4

Le entrate della Fondazione sono costituite:

q       dal reddito del patrimonio

q       dai versamenti e/o contributi effettuati a qualsiasi tito­Io dai sostenitori della Fondazione

q       dai  proventi comunque rivenienti dalle attività direttamente o indirettamente svolte dalla Fondazione.

 

ORGANI E CARICHE DELLA FONDAZIONE

Art.5

Gli organi sono:

 

a)     Il Presidente della Fondazione;

b)    il Consiglio di. Amministrazione;

c)     il Collegio dei Revisori dei conti;

 

Le cariche sono:

 

a)     i consiglieri delegati;

b)    il Segretario;

c)     il Tesoriere

 

Salvo quanto disposto dagli artt.6 e 7, tanto gli organi che le cariche sociali durano cinque anni.

A nessuno di coloro che sono investiti delle funzioni suddette spetterà alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese sopportate in ragione dell’ ufficio,  qualora richiesto e debitamente documentato.

 

PRESIDENTE

Art. 6

Il Rev.  Giuseppe Micoli, per l’intera durata della sua vita, è Presidente della Fondazione. I Successivi Presidenti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione neI proprio seno, nell’ambito dei fondatori finchè possibile.

Essi dureranno in carica cinque anni e potranno essere rie­letti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio stesso gli delega.

gli delega.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti più opportuni, salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva, che il Presidente convocherà entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui sopra.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e, nell’ ambito dei propri poteri, di rilasciare procure speciali.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente, che lo sostituisce e ne esercita i poteri in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione  tra i suoi membri, su proposta del Presidente, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

L’uso della firma sociale da parte del Vice-Presidente costi­tuisce prova, anche per i terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.7

Il Consiglio di Amministrazione si compone originariamente di nove membri, e precisamente:

a)     i quattro fondatori, per l’intera durata della loro vita

b)    il Parroco pro-tempore della Parrocchia in cui ha sede legale la Fondazione;

c)     un rapprentante della Curia Diocesana nominato dall’Ordinario del luogo in cui ha sede legale la Fondazione;

d)    il Sindaco pro-tempore o un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Locorotondo;

e)     due ecclesiastici nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

La morte dei fondatori ovvero la loro impossibilità a parte partecipare alla vita della Fondazione non determinerà in nessun caso la loro sostituzione. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si ridurrà conseguentemente.

 

CONVOCAZIONE – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte all‘ anno, nonché, in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, ovvero, ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno due membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, da inviarsi almeno cinque giorni prima dal Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

La prima e la seconda convocazione possono essere indicati anche per lo  stesso giorno purchè a distanza di almeno un’ ora l’ una dall’ altra.

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti, con la maggioranza degli stessi. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio risulteranno dal verbale sottoscritto dal Presidente.    

 

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CRITERI DI IMPIEGO DEI FONDI

Art.9

Il Consiglio può delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di particolari incarichi per settori specifici.

Il Consiglio delibera riguardo alla amministrazione dei beni della Fondazione, alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi promossi dalla Fondazione, regola i rapporti  con il personale, determina le strategie ed i programmi generali inerenti allo scopo istituzionale ed ha qualunque potere necessario ad assicurare la gestione della Fondazione ed il suo sviluppo.

In particolare:

q       approva entro il 31 marzo i bilanci preventivo e consuntivo.

q       dispone il più conveniente impiego dei fondi gestendo le relative rendite secondo i seguenti criteri:

v    non oltre il 40% (quaranta per cento) per le spese strutturali della Fondazione:

v    non meno del 50% (cinquanta per cento) per la realizzazione delle attività previste per il raggiungimento degli scopi;

q     delibera l’accettazione di contributi, donazioni, lasciti nonchè gli acquisti, le alienazioni e l’utilizzo di beni mobili ed immobili;

q     nomina i revisori dei conti, su proposta del Presidente.

 

REVISORI DEI CONTI

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti tra Revisori Ufficiali dei Conti. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica e controlla gli  atti di gestione, la regolare tenuta delle scritture contabi­li   e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali.

I Revisori redigono una apposita relazione nella quale espri­mono il loro parere sui bilanci preventivo e consuntivo.

 

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 11

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate anche a membri esterni, nominati dal Consiglio si proposta del Presidente.

Esse hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

Il servizio di tesoreria potrà anche essere affidato a Banca o Ente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ordini di pagamento avranno efficacia a tutti gli effetti di legge se recheranno la firma del Presidente (o del Vice-Presidente, in caso di sua assenza o impedimento).

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 12

L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di  ogni  anno.

 

MODIFICHE STATUTARIE

Art.13

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere deliberate nei modi di legge dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo l’assenso del Rev. Giuseppe Micoli, finchè in vita.

 

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.14

Nei casi di estinzione della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio  di Amministrazione  secondo la normativa del tempo, alla Diocesi in cui é ricompresa la sede della Fondazione.

 

 

 

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