Licenze di prodotti geneticamente modificati
Sentenza della Corte Europea di Giustizia del 21 marzo 2000



Il 21 marzo la Corte Europea di Giustizia si e' espressa relativamente a una richiesta del governo francese sulle licenze di prodotti geneticamente modificati.

Mi pare che ci sono due cose interessanti espresse dalla sentenza:

1) che IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E' PIENAMENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL DIRITTO COMUNITARIO SULL'EMISSIONE DEGLI OGM

2) che una volta che una licenza e' stata approvata a livello europeo non puo' essere rifiutata da un paese membro, se questi ritiene ci siano rischi alla salute, deve sottoporre la questione alla Commissione europea che riesaminera' la licenza.

In ogni caso ecco il comunicato stampa diffuso:

Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 18/2000
21 marzo 2000
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-6/99
Association Greenpeace France e a./Ministere de l'Agriculture et de la Peche e a.
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E' PIENAMENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL DIRITTO COMUNITARIO SULL'EMISSIONE DEGLI OGM

In queste condizioni, la Corte dichiara che gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione un fascicolo con parere favorevole all'immissione in commercio di OGM sono vincolati al loro parere e devono applicare le decisioni della Commissione. Tuttavia, elementi nuovi che dimostrino che l'OGM presenta un rischio per la salute e l'ambiente consentono di bloccare il processo d'immissione in commercio in attesa di una nuova decisione della Commissione.

Un decreto del Ministro francese dell'Agricoltura, della Pesca edell'Alimentazione del 5 febbraio 1998 autorizza, in conformita alla normativa francese vigente, l'immissione in commercio di sementi derivanti da talune varieta di granturco geneticamente modificato prodotto dalla societa Novartis Seeds SA.

Il diritto comunitario predispone, inoltre, un meccanismo di valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente connessi all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM).

La direttiva comunitaria che viene in rilievo prevede infatti diverse fasi di esame da parte delle autorita nazionali o comunitarie prima di qualunque consenso all'eventuale immissione in commercio, che sara valida su tutto il territorio della Comunita.

Greenpeace France e altre associazioni hanno chiesto al Conseil d'État francese d'annullare il decreto 5 febbraio 1998. L'alta Corte francese, ritenendo che gli argomenti dedotti da tali associazioni fossero seri e atti a giustificare l'annullamento del decreto - giacché quest'ultimo poteva determinare gravi conseguenze - ne ha sospeso l'applicazione.
Il Conseil d'État interroga in sostanza la Corte di giustizia delle Comunita europee sui margini di manovra di cui gli Stati membri dispongono nell'ambito dei meccanismi istituiti dalla direttiva comunitaria.

La Corte di giustizia analizza le varie fasi di tali meccanismi alla luce del principio di precauzione.

Quando una societa presenta una domanda d'immissione in commercio di un OGM, le autorita nazionali competenti, se non respingono tale domanda, devono obbligatoriamente inviare il fascicolo alla Commissione, dopo aver emesso parere favorevole. La Corte ritiene che, in tale fase, le autorita nazionali che si rivolgono alla Commissione abbiano tutte le possibilita di valutare i rischi. L'impresa deve infatti fornire ogni elemento d'informazione in merito ai rischi che il prodotto presenta per la salute o l'ambiente.

Una volta adita la Commissione, il diritto comunitario prevede un lasso di tempo entro il quale vengono consultate le autorita nazionali competenti degli altri Stati membri. La Commissione e tenuta a prendere posizione unicamente in caso di obiezioni sollevate da una di queste autorita nazionali.

La Corte ritiene che anche nell'ambito di tale fase comunitaria il principio di precauzione sia pienamente rispettato. La Corte ricorda infatti che le altre autorita nazionali competenti ed eventualmente - in caso di disaccordo - i vari comitati aditi (comitato scientifico sull'alimentazione animale, comitato scientifico sull'alimentazione umana, comitato scientifico sui pesticidi) dispongono della facolta di valutare gli eventuali rischi.

La Corte aggiunge che in ogni fase del procedimento, tanto in sede nazionale quanto in sede comunitaria, la societa richiedente deve informare immediatamente l'autorita nazionale competente degli elementi nuovi che consentano una migliore valutazione dei rischi che il prodotto comporta per
la salute e l'ambiente. Peraltro, anche successivamente all'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni autorita nazionale competente che abbia valide ragioni per ritenere che il prodotto presenti un rischio, può limitare o vietare l'uso del prodotto sul proprio territorio, informandone la Commissione.

In tali condizioni, la Corte dichiara che lo Stato membro che abbia trasmesso la domanda con parere favorevole e tenuto ad autorizzare l'immissione in commercio di un OGM dopo che la Commissione ha adottato una decisione favorevole. In ogni caso, la Corte ritiene che il sistema di tutela istituito dalla direttiva implichi che lo Stato membro interessato puo non prestare il proprio consenso all'immissione in commercio qualora, dopo che la Commissione ha adottato la sua decisione, elementi nuovi rivelino un rischio. In tale ipotesi, lo Stato informa la Commissione, la quale dovra adottare una nuova decisione alla luce dei nuovi elementi.

D'altra parte, l'accertamento, da parte di un giudice nazionale, di eventuali irregolarita nello svolgimento dell'esame della domanda d'immissione in commercio, tali da pregiudicare la legittimita della trasmissione alla Commissione del fascicolo con parere favorevole, impone, secondo la Corte, che tale giudice nazionale si rivolga alla Corte stessa.

La Corte di giustizia delle Comunita europee, infatti, e l'unico giudice competente a pronunciarsi sulla legittimita di un atto comunitario. Ove risultasse accertata l'irregolarita procedurale a livello nazionale, la Corte potrebbe annullare la decisione comunitaria che ha determinato il consenso nazionale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int <http://curia.eu.int> verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella CIGNA, tel.: (00352) 4303-2582 fax.: (00352) 4303-2500.

----------------------------
Roberto Meregalli - Lara Ghibello
Olgiate Molgora (Lecco)
roberto.lara@ciaoweb.it

e-mail del 18 maggio 2000 da:

Da: f.castracane <f.castracane@iol.it>
A:
Undisclosed-Recipient:@lazzaro.aspide.it; <Undisclosed-Recipient:@lazzaro.aspide.it;>
Data: giovedì 18 maggio 2000 2.01
Oggetto: Sentenza europea

Da: <roberto.lara@ciaoweb.it>
A: <
nobiotech-it@egroups.com>
Data invio: mercoledì 5 aprile 2000 17.49
Oggetto: [nobiotech-it] Sentenza europea

<<<<<<<torna alla pagina precedente