Sezione 1

 Disposizioni Preliminari

 


Art. 1 - Campo di applicazione

1 - Lorganizzazione ed il funzionamento del Comitato Provinciale, di seguito definito soltanto Comitato, è disciplinato dal presente regolamento.

2 -  Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute del Comitato e che non siano disciplinate dal presente regolamento decide il Coordinatore Provinciale sentito il Comitato.

 

Art. 2 - Entrata in carica dei membri del Comitato

1 - I membri eletti del Comitato entrano

 in carica in seguito alla proclamazione degli eletti in fase congressuale.

 

Art. 3 - Composizione del Comitato.

1 - Il Comitato è composto:

1.     dal Coordinatore Provinciale;

2.     da 15 membri eletti dal Congresso:

3.     dai Coordinatori Collegiali e di Grande Città;

4.     dai soci eletti negli organismi rappresentativi superiori dell’Università della Provincia di competenza;

5.     dai membri dell’Esecutivo Provinciale.


 

Sezione 2

Operazioni successive alla proclamazione degli eletti

 


Art. 4 - Sede del Comitato

1 - Il Coordinatore Provinciale stabilisce la sede del Comitato.

2 - Il Coordinatore Provinciale sentiti i Coordinatori Collegiali e delle Grandi Città, può stabilire di convocare il Comitato presso sedi esterne alla sede stabilita dal Coordinatore.

Art. 5 - Convocazione del Comitato dopo la fase congressuale

1 -  La prima seduta del Comitato, dopo la fase congressuale, è convocata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 6 - Comunicazioni del Coordinatore nella prima seduta di Comitato

1 -  Nella prima seduta del Comitato, il Coordinatore Provinciale comunica le linee politiche che devono essere discusse e approvate in apposito documento.

2 -  Il Coordinatore Provinciale entro due mesi dalla prima seduta del Comitato comunica la composizione dell’Esecutivo Provinciale.

Art. 7 - Compatibilità tra membro del Comitato e dell’Esecutivo Provinciale

1 -  La carica a membro del Comitato è compatibile con la carica di membro dell’Esecutivo Provinciale.

 

 

                                                                                                                    Sezione 3

                                                                                             Commissioni interne al Comitato

 


Art. 8 - Commissione permanente del Regolamento del Comitato

1   - Il Coordinatore Provinciale, nella seduta

successiva l’approvazione delle linee politiche del Movimento, inserisce all’ordine del giorno la nomina della commissione permanente del Regolamento del Comitato.

2 -  La Commissione del Regolamento è composta da sei membri che restano in carica tutta la durata del Comitato.

3 - I membri che desiderano far parte della Commissione fanno domanda scritta al Coordinatore Provinciale. Tale domanda deve essere presentata all’inizio della seduta di Coordinamento Provinciale nell’ambito della quale è prevista la discussione a suddetta commissione.

4 - Il Coordinatore Provinciale in base alle richieste pervenute propone al Comitato i nomi dei membri della Commissione. Il Comitato approva a maggioranza. In caso di mancata approvazione della proposta del Coordinatore la discussione viene rinviata alla seduta successiva nell’ambito della quale si procede all’elezione diretta dei membri della Commissione in base alle richieste precedentemente pervenute. Ogni membro del Comitato può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i membri che hanno raggiunto la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale l’anzianità di appartenenza al movimento.

5 - Il Coordinatore Provinciale convoca la commissione esclusivamente nella prima seduta. 6 - In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro il Coordinatore, con la procedura prevista ai precedenti commi, provvede alla sostituzione.

7 - La Commissione, nel proprio seno, con distinte votazioni palesi, elegge a maggioranza dei voti dei componenti un Presidente, un Vice -Presidente ed un Segretario.

8 - Il Presidente o in sua assenza il Vice -Presidente convoca e presiede le sedute, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

9 -  Il Segretario stende il verbale della seduta e

lo firma insieme al Presidente.

10  - Spetta a detta Commissione;

a.   studiare e proporre al Comitato le modificazioni ed aggiunte al presente regolamento;

b.   proporre le soluzioni ai quesiti che si presentino circa la interpretazione e l’applicazione del regolamento;

c.   esaminare preventivamente tutte le proposte di modifica o integrazione del regolamento, coordinandole in uno schema per articoli che sottopone con il proprio parere all’approvazione del Comitato.

11 - La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei membri in carica. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12 - Il verbale della seduta viene tenuto in consegna dal Presidente.

Art. 9 - Commissioni d’inchiesta

1 - Il Comitato nell’esercizio delle sue funzioni può costituire nel suo interno commissioni d’inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dal Coordinatore Provinciale, da membri dell’Esecutivo Provinciale, da membri eletti nel Comitato, da Coordinatori Collegiali e di Grande Città.

2 - Le commissioni d’inchiesta sono costituite su proposta del Coordinatore Provinciale o su istanza sottoscritta da almeno sei membri eletti nel Comitato.

3 - La proposta di costituire una commissione d’inchiesta, che deve essere votata palesemente a maggioranza assoluta dei membri del Comitato, deve contenere l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta, il termine per concludere e riferire al Comitato, il numero dei componenti e il Presidente della commissione d’inchiesta.

4 - Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di tutti i membri del Comitato Provinciale e Collegiale.

5 - Il verbale della Commissione viene effettuato da un componente della stessa Commissione, incaricato dal Presidente.

6 - Nella relazione al Comitato il Presidente della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguiti qualora le risultanze siano state approvate all’unanimità. Nel caso in cui le determinazioni siano state adottate a maggioranza, la Commissione nomina due relatori, uno dei votanti favorevoli ed uno dei votanti contrari, e spetta soltanto ad essi illustrare le distinte posizioni assunte.

7 - Il Comitato, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti ed esprime al Coordinatore Provinciale i propri orientamenti.

8 - Con la presentazione della relazione al Comitato e la consegna di tutti gli atti e dei verbali al Coordinatore Provinciale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 10 - Commissioni di studio

1 -  Il Comitato può costituire delle commissioni di studio con l’incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria.

2 - Le commissioni di studio sono costituite su proposta del Coordinatore Provinciale o su istanza sottoscritta da almeno sei membri eletti nel Comitato.

3 - La proposta di costituire una commissione di studio, che deve essere votata palesemente a maggioranza  semplice dei membri del Comitato (presenti al momento della suddetta votazione; si intendono esclusi gli astenuti), deve contenere l’oggetto e l’ambito di studio, il numero dei componenti e il Presidente della commissione di studio.

4 - Il verbale della Commissione viene effettuato da un componente della stessa commissione incaricato dal Presidente.

5 - Il Presidente della Commissione di studio riferisce al Comitato, sull’avanzamento dei lavori, su richiesta del Coordinatore Provinciale o a maggioranza degli organi del Comitato.

6 - Nella relazione al Comitato il Presidente della Commissione espone gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

7 - Con la presentazione della relazione al Comitato e la consegna di tutti gli atti e dei verbali al Coordinatore Provinciale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 11 - Altre Commissioni

1 - Ciascun membro del Comitato può proporre al Coordinatore Provinciale l’istituzione di una commissione che si occupi di un tema specifico. La proposta deve contenere l’oggetto, i fini, la regolamentazione e le facoltà della commissione.

2 - Il Coordinatore presenta la proposta ai Comitato che approva a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore Provinciale.

 

 

                                                                                                                     Sezione 4

Diritti e doveri dei membri del Comitato

 


Art. 12 - Interrogazione

1 -  L’interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Coordinatore Provinciale per conoscere:

a.   se un fatto sia vero;

b.   se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

c.   se si intende informare il Comitato dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività del movimento politico giovanile.

2 - Ogni membro del Comitato può presentare, nella stessa seduta, non più di una interrogazione. Le interrogazioni devono pervenire, preventivamente, al Coordinatore Provinciale, il quale è tenuto a rispondere nella prima seduta utile.

3 - Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi, sono trattate contemporaneamente.

4 -  Il Coordinatore, esclusivamente nella forma scritta, provvede affinché l’interrogante abbia risposta non oltre trenta giorni dalla data di richiesta.

5 -  Ove l’interrogante non sia soddisfatto della risposta resa dal Coordinatore Provinciale, può promuovere la presentazione di un ordine del giorno che dovrà essere discussa obbligatoriamente nella prima seduta utile, successiva alla data di richiesta.

Art.13 - Ordine del giorno

1 - Ciascun membro del Comitato può presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del Comitato su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico.

2 - Ogni membro del Comitato può, nella stessa seduta, presentare non più di un punto ordine del giorno.

3 - Gli ordini del giorno su argomenti uguali, analoghi o connessi, sono svolti contemporaneamente.

4 - I punti all'ordine del giorno vengono discussi nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.

Art.14  - Obbligo di intervenire alle sedute e altri doveri del Comitato.

1 - E' dovere dei membri del Comitato, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del Comitato o, in caso di assenza, di darne giustificazione scritta al Coordinatore Provinciale entro le 24 ore del giorno prima della seduta.

2 - Il Coordinatore Provinciale dichiara al comitato la decadenza dei membri del Comitato stesso che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi.

3 - Il Coordinatore Provinciale comunica la decadenza all'interessato entro dieci giorni dalla dichiarazione del Comitato.

4 - Deve essere nominato, in sostituzione al membro decaduto, il primo dei non eletti al congresso.

5 - Nel caso non sussista alcun socio eletto dal congresso, il Coordinatore Provinciale nomina un membro appartenente allo stesso collegio di origine del membro decaduto.

 

 

                                                                                                                 Sezione 5

                                                                                                Funzionamento del comitato 

 

Art. 15 - Sessioni ordinarie

1 - Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria:

a.  due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo redatto dal Tesoriere;

b.  di norma, almeno una volta al mese, e comunque ogni qual volta ne ricorre la necessità.

2 - Nel corso delle sessioni ordinarie si possono trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eventuali preliminari.

Art. 16 - Sessioni straordinarie

1 - Quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Comitato si riunisce in sessioni straordinarie.

2 - Il Comitato si riunisce in sessione straordinaria:

a.  per determinazione del Coordinatore Provinciale.

b.  per richiesta di un terzo dei membri del Comitato (in questo caso, deve essere presentata per iscritto al Coordinatore Provinciale con l'esatta indicazione dell'oggetto o degli oggetti, della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza).

 

 

                                                                                                                     Sezione 6

                                                                                         Svolgimento delle attività del Comitato 

 

Art. 17 - Data delle sedute

1 - E' competenza del Coordinatore Provinciale fissare il giorno della seduta delle sessioni ordinarie o straordinarie.

2 - La riunione a richiesta di un terzo dei membri del Comitato deve aver luogo entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 18 - Avviso di convocazione

1 - La convocazione del Comitato è fatta dal Coordinatore Provinciale con avvisi scritti da inviare al domicilio di ciascun membro, a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica o telegrammi:

a.  per sessioni ordinarie, almeno otto giorni prima della seduta;

b.  per sessioni straordinarie, almeno quattro giorni prima della seduta.

2 - All’avviso di convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno della materia da trattare, il giorno, l’ora e il luogo della seduta  in  prima e in seconda convocazione, la menzione dell’urgenza, ove ne ricorra il caso, la data e la firma del Coordinatore Provinciale.

Art. 19 - Adunanza del Comitato

1 - La seduta di Comitato ha inizio all’ora stabilita nell’avviso di convocazione non appena raggiunto il numero legale.

2 - Se il numero legale non è raggiunto entro un ora da quella stabilita, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 20 - Numero legale

1 - Il Comitato non può determinarsi in prima convocazione se non interviene la metà più uno dei membri assegnati.

2 -  In caso di seconda convocazione il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di un membro per ogni Collegio.

Art. 21 - Seduta in seconda convocazione

1 - Qualora, a seguito della convocazione del comitato, la seduta non ha luogo per mancanza del numero legale, viene esteso verbale di diserzione nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti.

2 -  Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno di tale seduta, dichiarata deserta, costituiscono ordine del giorno per la seduta successiva di seconda convocazione.

3 - La seconda convocazione può effettuarsi anche nello stesso giorno della prima convocazione ma almeno un ora dopo la precedente.

Art. 22 - Intervento dei membri

1 - I membri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Coordinatore Provinciale.

2 - Ove ne ricorra la necessità il Coordinatore Provinciale può stabilire la durata massima dell’intervento che non può essere inferiore a cinque minuti.

Art. 23 - Pareri obbligatori

1 - Le manifestazioni pubbliche a carattere specifico provinciale organizzate dal Coordinatore Provinciale sono sottoposte a parere, obbligatorio e vincolante, del Coordinamento Provinciale.

Art. 24 - Votazione

1 - Quando tutti i membri iscritti, hanno parlato, il Coordinatore Provinciale riassume l’andamento e le proposte emerse, chiude la discussione e procede a votazione.

2 - La votazione è sempre palese e può farsi per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.

3 - Una proposta si intende approvata quando votata favorevolmente a maggioranza dei membri presenti, escluso gli astenuti.

4 - Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Coordinatore Provinciale ed eventualmente, del membro del Comitato che ha presentato l’ordine del giorno, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.

5 - Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione prevale il voto del Coordinatore Provinciale.

6 - Il voto contrario del Comitato ad una proposta del Coordinatore Provinciale non comporta le sue dimissioni.

7 - L’accertamento della somma dei consensi prodottasi, compete al Coordinatore Provinciale con l’assistenza del Vice -  Coordinatore.

8 - Ultimate le operazioni di voto, il Coordinatore ne proclama il risultato.

Art. 25 - Verbalizzazione delle sedute

1 - Il verbale della seduta viene effettuato da un membro del Comitato incaricato dal Coordinatore Provinciale.

2 - Il verbale della seduta viene sottoscritto e tenuto in consegna dal Responsabile dell’organizzazione.

3 - Il verbale deve:

a.     indicare il giorno e l’ora di inizio della seduta;

b.     specificare se la seduta si è svolta in prima o in seconda convocazione;

c.     indicare i nomi dei membri presenti all’appello;

d.     riportare il resoconto dell’andamento della seduta;

e.     riportare i punti principali della discussione;

f.      indicare per ogni proposta di discussione il numero dei voti e il nome dei votanti a favore, di quelli contrari e di coloro che si sono astenuti.

4 - Il verbale deve essere inserito e approvato al primo punto dell’ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 26 - Partecipazione alle sedute del Comitato

1 - Alla seduta del Comitato possono partecipare

tutti gli iscritti alla seduta del Comitato, con esclusivo diritto di intervento, tutti i membri dell’esecutivo provinciale non eletti in sede congressuale e tutti gli eletti o nominati nel Coordinamento Nazionale e Regionale e, nel Consiglio Nazionale di Forza Italia Giovani appartenenti alla Regione.

3 - Alle sedute del Comitato, possono partecipare rappresentanze di forze politiche, sindacali e culturali, vicine a Forza Italia Giovani su invito del Coordinatore Provinciale.

Art. 27 - Mozione di sfiducia del Coordinatore Provinciale

1 - La mozione di sfiducia al Coordinatore Provinciale deve essere motivata e sottoscritta dal 50% più un voto dei componenti del Comitato.

2 -  Possono sottoscrivere e votare la mozione di sfiducia i membri eletti (o subentrati) e i Coordinatori Collegiali.

3 - Il Coordinatore Provinciale deve prendere atto della mozione e deve convocare entro il termine massimo di trenta giorni un’ apposita riunione del Comitato con un solo punto all’O.d.G. contenente: Discussione e votazione della mozione di sfiducia del Coordinatore Provinciale.

 4 - La mozione di sfiducia deve essere approvata dal 70% dei componenti del Comitato.

5 - L’approvazione della mozione di sfiducia comporta l’automatico scioglimento del Comitato e la comunicazione al Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani nonché al Coordinatore Provinciale di Forza Italia.

Art. 28 - Rimozione dei membri dell’Esecutivo

1 - Il Coordinatore Provinciale, sentito il Comitato, in qualsiasi momento può revocare la nomina di un membro dell’Esecutivo o l’affidamento di un mandato per giusta causa.

2 - In caso di sostituzione di un membro dell’Esecutivo o di revoca di un mandato in carico ad un membro del Consiglio, il Coordinatore Provinciale ne dà comunicazione al Comitato nella prima seduta utile.



 

Sezione 7

Il Coordinatore Provinciale

 


Art. 29 - Funzioni

1-  Il Coordinatore Provinciale rappresenta il Movimento Politico Giovanile della Provincia di appartenenza, convoca e presiede l’Esecutivo Provinciale ed il Comitato.

2 -  Nomina i componenti dell’Esecutivo Provinciale ed il Vice- Coordinatore.

3 -  Le dimissioni presentate dal Coordinatore Provinciale diventano irrevocabili e producono lo scioglimento del Comitato dopo venti giorni dalla loro presentazione al Comitato.



 

Sezione 8

Norme transitorie e finali

 


Art. 30 - Entrata in vigore

1 -  Il presente regolamento entra in vigore e può subire modifiche a seguito della votazione favorevole dei due terzi dei membri del comitato ed è esecutivo in seduta comune.

2 - Il presente regolamento viene approvato tenendo conto del Regolamento di Forza Italia Giovani.