Art. 1 Finalità e oggetto della
Legge
1. La Repubblica Italiana riconosce il
valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di
Bolzano e dagli Enti locali. 2.
La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le prov. autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi
rapporti.
Art. 2 Attività di
volontariato
1. Ai fini della presente legge per
attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontariato non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall' organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
Art. 3 Organizzazioni di
volontariato
1. È considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attività di cui all' art. 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico. 3. Negli accordi
degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto
dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti. 4. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa
svolta. 5. Le organizzazioni
svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
Art. 4 Assicurazioni degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato
debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 2. Con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive,
e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5 Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per le svolgimento
della propria attività da: a) contributi degli aderenti b) contributi di
privati c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti d) contributi di organismi internazionali e)
donazioni e lasciti testamentari f) rimborsi derivanti da
convenzioni g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali
2. Le organizzazioni di volontariato,
prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all' art.
6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per
lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo o dallo statuto. 3. I
beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile. 4. In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato,
ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo
l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo
le disposizioni del codice civile.
Art. 6 Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province
autonome
1. Le Regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato. 2.
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei
registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'art.3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome
determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato. 5. Contro il
provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini. 6. Le Regioni e
le prov. autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai registri
all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall'art.
12. 7. Le organizzazioni
iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione
relativa alle entrate di cui all'art. 5,comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7 Convenzioni
1. Lo Stato, le Regioni, le Province
autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all'art. 6 e che
dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le
modalità di rimborso spese. 3. La copertura assicurativa di cui
all'art. 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8 Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art.3 della presente legge, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle
loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro. 2. Le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della
presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati. 3.
All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le
attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base
alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da
almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle
predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero,
ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata
entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di
lire 100 milioni. 4. I proventi
derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono
redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale
impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle
attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con
il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9 Valutazione
dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1973, n. 538.
Art. 10 Norme regionali e delle province
autonome
1. Le leggi regionali e provinciali
devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato
e favorirne lo sviluppo. 2. In
particolare disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all' interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
Regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione
consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i
requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo,
secondo quanto previsto dall'articolo
6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno
delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari
aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi
di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11 Diritto all' informazione ed accesso
ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
al capo V della legge 7 agosto 1930, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12 Osservatorio nazionale per il
volontariato
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti
delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei
regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti
compiti: a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte. b)
promuove ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornisce ogni
utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d)
approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti
locali; da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte
ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate. e) offre sostegno e consulenza per progetti
di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente
legge; f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e
sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g)
sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed
aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblica un
Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate
alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di
volontariato; i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1.
Art. 13 Limiti di
applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente
per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria
1. Per il funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di
cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza
nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo
12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2. All' onere di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato". 3. Le minori
entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono
valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle
organizzazioni di volontariato".
Art. 15 Fondi speciali presso le
Regioni
1. Gli Enti di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui
alla lettera d) del comma1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali
presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri
di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. 2. Le Casse di risparmio, fino a quando
non abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad
opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3,
del regio decreto 25 aprile 1923, n. 967, e successive modificazioni. 3. Le modalità di attuazione delle
norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge.
Art. 16 Norme transitorie e
finali
1. Fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Art. 17 Flessibilità nell'orario di
lavoro
1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, per poter espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale. 2.
All'articolo
3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli
accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e
gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza". La presente legge munita di sigillo di
Stato sarà inserita nella raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. |