La copertura assicurativa dei rischi del countertrade

Articolo pubblicato sulla "Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale" n. 10/1985

cod.: GV.85.10.COM.4

 

Chi della compensazione, o countertrade (CT), ha una concreta esperienza, maturata in vari anni di attività, sostiene che soltanto circa il dieci per cento delle trattative avviate giunge sino alla stipula di un contratto e che, nell'ambito di questa esigua quota, ben poche operazioni si concludono - alla fine - con i risultati previsti inizialmente.

I rischi del countertrade

Tutto ciò conferma le considerazioni più volte espresse circa la complessità e la difficoltà presentate dal CT e sull'entità dei rischi ai quali l'operatore è esposto. Trattandosi, nella forma, di due operazioni distinte, una di esportazione e una di importazione (o, peggio, di transito), si ritrovano nella compensazione tutte quelle componenti di rischio che sono tipiche delle normali transazioni d'interscambio regolabili in valuta, tranne quella riguardante il pagamento che, nella fattispecie, viene sostituita dalla preoccupazione di non poter ricevere nei tempi concordati i prodotti di controacquisto. Per quanto riguarda i rischi di tipo tradizionale (relativi al trasporto delle merci, alle oscillazioni dei cambi o dei costi, alla qualità della merce effettivamente ricevuta, ecc.) si attuano generalmente le coperture, o comunque gli accorgimenti dettati dalle esperienze normali del commercio con l'estero. Per quanto invece concerne il rischio di mancata o ritardata consegna dei prodotti compensativi (in sostanza, ritardato o mancato pagamento delle esportazioni dei beni primari), vedremo in seguito quali sono le principali cautele da prendere, alla luce delle possibilità offerte dal mercato.

L'atteggiamento degli organismi pubblici.

La quasi totalità delle compagnie pubbliche di assicurazione dei crediti all'esportazione, SACE compresa (1), non considerano ancora fra le operazioni assicurabili quelle relative agli scambi in compensazione. Qualche eccezione comincia a manifestarsi (ad esempio, nella ECGD inglese) verso talune transazioni di controacquisto regolate da due ben distinti contratti che non prevedano legami o vincoli di alcun genere fra l'esportazione dei beni primari ed il ritiro dei prodotti compensativi, ma, come detto, il settore assicurativo pubblico é in generale contrario ad intervenire nell'assicurazione di questo tipo d'affari. Le ragioni sono molteplici, ma fondamentalmente si ricollegano tutte alla pesante esposizione che le Export Credit Agencies (ECA) hanno nei confronti di un numero sempre più ampio di Paesi e che non consente di estendere ulteriormente il ventaglio delle coperture assicurative. D'altro canto sono generalmente i Paesi più compromessi con le varie ECA quelli che presentano i maggiori rischi di mancato rispetto degli impegni compensativi (2). L'atteggiamento negativo delle Assicurazioni Pubbliche nei confronti del CT è anche dovuto a motivazioni strutturali: queste organizzazioni sono infatti sorte e cresciute nello spirito di un'assistenza assicurativa statale alle esportazioni nazionali e basano la loro attività sulla gestione del rischio (soprattutto di natura "politica") di mancato pagamento in valuta delle esportazioni stesse. Anche se, nel tempo, queste coperture-base si sono estese ad altri tipi di rischio (ad esempio: revoca di commessa, escussione di fidejussioni, ecc.), non sono ancora preparate a considerare, tra le possibili forme di pagamento, anche un contratto parallelo di importazione.

Il settore assicurativo privato.

Mentre le ECA continuano ad ignorare, o comunque a rifiutare il CT, il settore assicurativo privato si dimostra più sensibile ed interessato - pur con le sue tipiche cautele - a stipulare polizze su operazioni di contropartita. Tale interesse - è bene anticiparlo - non si è ancora manifestato in Italia, dove le esistenti Compagnie d'Assicurazione non sono autorizzate a gestire questo tipo di polizze. Le prime coperture nel campo del CT furono rilasciate sul finire degli anni '60 dai Lloyds di Londra che, per circa un decennio, furono i soli ad operare incontrastati nel mercato. Da qualche anno, altre Compagnie straniere hanno attivato formule assicurative pressoché analoghe a quelle degli Underwriters londinesi e, tra le altre, primeggiano senz'altro l'American International Group (AIG), la Chubb, il Cigna Group (AFIA-INA) e l'Hogg Robinson Group (Plc) (3). Si tratta, come detto, di Compagnie private che, quindi, operano sulla base di una logica di profitto e non più di assistenza all'export, non scevra da ragioni di politica internazionale, come nel caso della ECA. Da questa impostazione di base scaturiscono vantaggi e svantaggi che caratterizzano le polizze di tipo privatistico. Il ricorso a coperture assicurative assume un interesse crescente da parte degli operatori, e le Compagnie elaborano continuamente nuove linee d'intervento per rendere lo strumento assicurativo sempre più agile ed efficace. Naturalmente il ricorso alla copertura assicurativa non rappresenta la soluzione finale per l'eliminazione di tutti i rischi del CT, ma può fornire all'operatore un qualcosa in più che gli consente di definire o meno un'operazione già di per sé stessa difficile ed incerta.

Rischi assicurabili.

In generale, quando si parla di coperture assicurative nell'ambito degli scambi in compensazione, ci si riferisce al solo rischio di natura politica che, sostanzialmente, si riconduce all'inadempienza contrattuale (mancato pagamento) di un ente pubblico estero o, comunque, originata da disposizioni o da azioni messe in atto dallo Stato estero. Per gli assicuratori statunitensi s'intende genericamente per ente pubblico qualsiasi organizzazione che opera sotto il pieno controllo, o dietro garanzia, del Governo del Paese estero. Il rischio di natura commerciale (cioè derivante dall'inadempienza contrattuale di una controparte privata) non è generalmente assicurabile, se non per la parte politica che può subentrare, nello Stato estero, dopo che la controparte ha adempiuto ai propri obblighi commerciali. La casistica dei rischi politici che possono verificarsi in una operazione di Ct può essere così riassunta;

a) rischi legati al contratto di esportazione
€ insolvenza o ritardi da parte del compratore;
€ cancellazione del contratto;
€ inconvertibilità della moneta locale nella valuta contrattuale:
€ restrizioni all'importazione messe in atto dal Paese compratore o, all'esportazione, da parte del Paese venditore;
€ indebita escussione di garanzie fidejussorie;
€ eventi di forza maggiore.
b) rischi derivanti dal contratto d'importazione
€ insolvenza o ritardi da parte del fornitore e/o del compratore finale;
€ cancellazione del contratto;
€ indisponibilità qualitativa o quantitativa delle merci;
€ divieti all'esportazione posti dallo Stato estero;
€ divieti all'importazione posti dallo Stato destinatario delle merci;
€ indebita escussione di garanzie fidejussorie;
€ eventi di forza maggiore.

Tutti questi rischi possono generalmente essere coperti dal settore privato (che, nel loro complesso, li definisce contract frustration indemnity), una volta verificate ed accettate le condizioni contrattuali che regolano la transazione.

Durata del rischio.

La durata del rischio in copertura non eccede solitamente i tre anni. Raramente si sono viste polizze della durata superiore a cinque anni. Nel caso di periodi contrattuali più lunghi di tre anni, le Compagnie propongono solitamente di attendere la fine del primo anno per assicurare i rischi del quarto; la fine del secondo per assicurare il quinto; e così via (questa clausola é definita di roll over ). Ciò, beninteso, nell'ipotesi che nel frattempo non si siano verificati sinistri.

Massimali.

Gli assicuratori, per principio, non assicurano quasi mai il cento per cento del valore contrattuale, ma lasciano sempre una certa percentuale di scoperto a carico dell'assicurato, per garantirsi della sua buona fede e del suo diretto coinvolgimento nella tutela del buon esito dell'operazione. D'altro canto, questo principio è presente anche nel settore assicurativo pubblico (la SACE, come noto, giunge ad assicurare il 100% solo nel caso di operazione triangolare (4) o di linea di credito finanziario) che lascia a carico dell'operatore quote generalmente non inferiori al 15 per cento. La ragione é abbastanza evidente e dà origine a una considerazione di fondo: non é certamente il ricorso ad una copertura assicurativa ciò che può determinare la fattibilità di una operazione incerta e dai profili non molto cristallini.

Esclusioni.

Tutte le polizze assicurative contengono talune clausole limitative che possono rendere la copertura inefficace in presenza di determinate circostanze. E' quello che, a detta dei soliti maligni, risulta scritto nelle polizze con caratteri quasi illeggibili! Una delle esclusioni sempre presente riguarda il caso di guerra fra i Paesi delle parti contrattuali, o fra le cinque maggiori potenze mondiali. Altre usuali limitazioni riguardano l'oscillazione dei cambi delle valute coinvolte nel contratto, i sinistri causati per colpa o inadempienza dell'assicurato, ecc. La stipula di una polizza, soprattutto nel settore privato, richiede sempre una preventiva ed accurata verifica, per appurare che la copertura sia veramente utile nell'economia del contratto e - soprattutto in questo tipo di polizze di cui ci stiamo occupando - é quanto mai necessario che l'operatore si affidi all'assistenza di un valido broker (italiano o straniero) che possa seguire sin dall'inizio la trattativa con la Compagnia e presentare adeguatamente le richieste dell'operatore. Una polizza concepita in modo incompleto od improprio rischia di diventare un pezzo di carta inutile e costoso.

Premi.

L'entità del premio (da pagarsi all'atto dell'emissione della polizza) varia sensibilmente a seconda del Paese in rischio (non dimentichiamo che molti Paesi in pessime condizioni economico-finanziarie non sono assicurabili), dell'importo, della durata, del tipo di contratto, delle eventuali garanzie collaterali, ecc. In taluni casi si sono visti premi limitati ad uno 0,125 per cento del valore assicurato, sino ad arrivare a limiti estremi superiori al 10 per cento di tale valore. Per quanto riguarda l'operatore italiano che - come già detto - non può far ricorso a coperture assicurative di Compagnie nazionali, occorre tener presente che per stipulare una polizza all'estero (e, quindi, corrispondere il relativo premio), deve ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Commercio estero, al quale occorre illustrare l'intera meccanica dell'operazione di CT. Inoltre, è necessaria una seconda autorizzazione, questa volta di competenza del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, al quale si deve dimostrare l'impossibilità di ottenere analoga copertura assicurativa da parte delle Compagnie nazionali.

Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri.

Oltre ad accettare lo scoperto a suo carico, l'assicurato deve impegnarsi a segnalare immediatamente alla Compagnia ogni possibile inizio di sinistro e dimostrare di svolgere tutte le possibili azioni, nei confronti della controparte (due diligence clause) per evitare di giungere al sinistro vero e proprio. Altri obblighi particolari possono essere richiesti nelle singole polizze per meglio coinvolgere l'assicurato nella compartecipazione al rischio, o per evitare che venga data eccessiva pubblicità all'esistenza della polizza. Comunque le Compagnie, prima di rimborsare gli assicurati, attendono solitamente che sia trascorso un certo periodo di tempo (waiting period) che può variare dai sei ai dodici mesi dall'accertamento del sinistro. Tale periodo deve essere utilizzato per cercare in tutti i modi possibili di ottenere, da parte della controparte, l'adempimento degli obblighi contrattuali. Questa condizione è ricorrente anche nel caso di polizze rilasciate dalle ECA.

Conclusioni.

I vantaggi derivanti all'operatore dalla stipula di una valida copertura assicurativa sono - a questo punto - ovvi. Un aspetto però particolarmente interessante, ed ancora non abbastanza noto, riguarda la negoziabilità della polizza nei confronti degli Istituti finanziari. Come avremo modo di vedere in un prossimo elaborato, i crediti documentari aperti a fronte di operazioni di CT sono, per loro stessa natura, non confermati e, pertanto, non possono dar luogo ad anticipazioni pro-soluto da parte del sistema bancario. Ebbene, la cessione dei diritti di polizza ad un Istituto finanziario può, in taluni casi ed a particolari condizioni (che tengono conto dello scoperto, dell'waiting period, ecc.), sostituire la conferma delle lettere di credito e consentire smobilizzi finanziari altrimenti impossibili.

Note:

1 - Fra le più note assicurazioni pubbliche, citiamo l'ECGD inglese, la COFACE francese, l'HERMES tedesca, la CESCE spagnola, l'ERG svizzera.
2 - Cfr.: Guida agli scambi in compensazione, ANCE, Milano, 1985
3 - Qualche indirizzo utile:
€ AIG (American International Group) - Political Risks - 120, Fenchurch Street, London EC3M 5BP (tel.: 01-626.78.66 - tlx.: 883381)
€ Investment Insurance International (Managers) Ltd. - Lloyds Chambers - 1, Portsoken Street, London EI8 DF (tel.: 01-480.40.00 - tlx.: 884633)
4 - Cfr.: GCVI 22/1983, pagg. 1550 e segg.