Le banche e il countertrade

Articolo pubblicato sulla "Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale" n. 11/1985

cod.: GV.85.11.COM.5

In generale l'atteggiamento ufficiale del sistema bancario internazionale nei confronti del countertrade (CT) è di apparente freddo distacco e ciò è anche spiegato dal fatto che lo stesso sistema è oggi seriamente preoccupato dalle pesanti insolvenze di numerosi Paesi in default e non può certamente rallegrarsi dall'espansione generalizzata della compensazione.

La posizione ufficiale delle banche

Le banche, comunque, non restano alla finestra per vedere cosa succede, bensì entrano in scena (in proprio o per il tramite di strutture affiliate) svolgendo un ruolo sempre più significativo, sia nei confronti dell'assistenza al cliente, che nel diretto coinvolgimento nelle operazioni di contropartita. La presenza bancaria nel CT si esprime, sostanzialmente, verso tre direzioni:

1 - l'assistenza consulenziale, diretta alla clientela;
2 - l'assunzione della consulenza, o della gestione operativa, tramite affiliazioni;
3 - la tenuta degli escrow accounts.

Il finanziamento del CT, che potrebbe rappresentare il settore forse più naturale d'intervento bancario, è ancora ai suoi albori e non vale la pena di parlarne in quanto il tema si ricondurrebbe a un solo discorso di pro solvendo che non aggiungerebbe nulla di nuovo a quanto il sistema bancario ha sinora espresso nei confronti delle operazioni tradizionali regolate in valuta. I principali istituti bancari esteri hanno da qualche tempo creato al loro interno servizi di consulenza espressamente dedicati alle problematiche del CT, o sottoscritto quote partecipative in apposite società commerciali o di servizi.

L'assistenza consulenziale

Significativo è il caso delle banche francesi che, sin dagli anni '70, si sono dimostrate particolarmente attive nella creazione di strutture specializzate negli scambi in compensazione. Iniziò per prima la Société Générale con la costituzione della SOGEPEC, quindi, nel 1977, la Banque Nationale de Paris, la Banque Française du Commerce Extérieur, il Crédit Lyonnais, la Paribas ed, ancora, la Société Générale, formano - con altri Enti francesi - l'ACECO (Association pour la Compensation del Echanges Commerciaux). Il Crédit Lyonnais, l'Indosuez e la Trading Continental Grain furono quindi i principali promotori di una terza iniziativa, la GREFICOMEX. Nel corso del 1984 la Banque Nationale de Paris creò, nell'ambito del proprio Gruppo, la DRAFEX ed, infine, sempre durante l'anno passato, la Société Générale, il Crédit Lyonnais, la Banque Nationale de Paris, l'Indosuez, l'Union Européenne ed il Crédit Agricole, unitamente all'ente di Stato Institut du Développement Industriel, costituirono la SODICOMEX. Un insieme quindi di interessi variamente intrecciati e non soltanto limitati (come nel caso ACECO) alla pura e semplice assistenza consulenziale nelle operazioni di contropartita. La Gran Bretagna non è stata meno attiva e praticamente tutte le principali banche inglesi dispongono ora, nel loro interno, di appositi departments per lo sviluppo del CT.

Il coinvolgimento operativo

Come abbiamo visto, le banche francesi intervengono, attraverso strutture affiliate, anche nella gestione vera e propria delle operazioni di contropartita. Ancora più direttamente coinvolte sono talune banche austriache che, da svariati anni, rappresentano un punto di riferimento quasi obbligato per gli operatori europei che abbisognano dell'assistenza necessaria alla chiusura di operazioni di CT. Fra le più attive banche austriache citiamo la Centrobank (nella quale esiste anche una partecipazione del Banco di Sicilia) ed il Creditanstalt. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si è già fatto cenno in un precedente articolo a ciò che è successo a seguito della promulgazione dell'Export Trading Company Act del 1982: le più importanti banche statunitensi hanno infatti costituito apposite Trading Companies, pronte a gestire qualsiasi affare in compensazione. I risultati di talune recenti esperienze (ad esempio quella della Sears World Trade Inc.) nel campo della compensazione hanno forse rettificato le ambizioni di molte ETC statunitensi, ma in ogni caso la presenza bancaria nel CT statunitense è ormai un fatto indiscusso.

L'interesse delle banche italiane

Le considerazioni sul coinvolgimento delle banche nazionali nel CT (a parte le questioni "di principio" espresse in premessa) non possono prescindere dall'esame preliminare della realtà del trading italiano, vista nell'ottica di una partecipazione delle banche stesse a questo genere di attività. Secondo le limitazioni imposte agli istituti di credito ordinari dagli artt. 33 e 35 del R.D.L. del 12 maggio 1936, n. 375, e successive modifiche (la cosiddetta legge bancaria) e, per gli istituti di credito speciale, dalla legge n. 23 del 10 febbraio 1981 e dal D.M. del 22 novembre 1982, le banche in genere trovano pesanti ostacoli nell'acquisire partecipazioni significative in aziende che possano assumere rischi di natura commerciale. In pratica, questo insieme di norme impedisce alla banche (eccezion fatta per talune categorie di istituti di credito speciale) di costituire trading companies vere e proprie; aziende cioè che possano liberamente acquistare e rivendere in proprio le merci, con conseguente assunzione di rischi di stampo tipicamente commerciale. Gli effetti di questa normativa hanno fatto sì che in Italia - a differenza di quanto si riscontra in altri Paesi - le TC di matrice bancaria siano veramente poche (1) e che quelle esistenti siano in maggioranza soltanto tradings di servizi e - come tali - impossibilitate istituzionalmente ad estendere il proprio ruolo al di là di una funzione "parabancaria", che esclude la possibilità di gestire i rischi peculiari di una classica operazione commerciale. In un recente incontro svoltosi alla Villa Ponti di Varese (2) si è dibattuto a lungo sugli effetti di un'eventuale modifica della legge e delle conseguenti possibili aperture dell'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia nei confronti delle TC di matrice bancaria. Resta per ora il fatto che gli istituti devono attenersi alle disposizioni vigenti e limitarsi ad operare nei confini di quanto consentito. Anche l'ultima nata fra queste tradings di servizi, la ITS, Italian Trading Services (Gruppo Banca Nazionale del Lavoro), agirà nell'ambito delle funzioni ammesse dalla normativa, pur non rinunciando a sperare in un futuro ripensamento del legislatore. Il coinvolgimento operativo dl sistema bancario italiano nel CT è, quindi, da valutarsi secondo tre angolazioni distinte:

1 - consulenza all'interno dell'istituto: a quanto risulta le banche di credito ordinario non hanno ancora creato (contrariamente a quanto fatto dalle colleghe inglesi) specifici servizi di consulenza per gli operatori, ma lasciano - in pratica - l'iniziativa, in forma estemporanea, a quei funzionari che, per diligenza o grazie a personali specifiche esperienze, ritengono di poter assistere la clientela in questo particolare settore dell'interscambio;
2 - prestazione di servizi tramite aziende partecipate: è il settore nel quale si stanno muovendo taluni istituti di credito ordinario, attraverso la creazione di tradings di servizi operanti, come detto, nei limiti delle attività cosiddette "parabancarie";
3 - gestione operativa del CT: è riservata a quelle TC (o Case di Commercio Estero) di matrice bancaria che possono agire con più ampia libertà d'azione nell'assunzione di rischi di natura commerciale, quindi anche in quella veste di countertraders di cui si è fatto cenno in un precedente articolo (3).

La tenuta degli escrow accounts

Se, come si è visto, il ruolo svolto dagli istituti bancari nella consulenza e nella gestione delle operazioni di CT è anche legato alle possibilità offerte dalle disposizioni normative esistenti nei rispettivi Paesi, la gestione degli escrow accounts rappresenta un aspetto operativo del CT nel quale la banca svolge un suo ruolo "tradizionale". La banca diventa la fiduciaria e la insostituibile "custode" del corretto bilanciamento delle partite compensative, pur non entrando nel merito dei rapporti che intercorrono fra le parti che hanno sottoscritto i contratti commerciali e, quindi, non assumendo alcuna responsabilità circa il rispetto delle clausole ad essi conseguenti. Come si è potuto vedere in precedenti articoli, tutti i rapporti di credito e di debito che si vengono a creare fra le parti durante lo svolgimento di uno scambio compensativo (anche qui ci riferiamo, in particolare, alle operazioni cosiddette di controacquisto), vengono generalmente registrati su un apposito conto fiduciario (chiamato trustee account o escrow account) che viene aperto presso una banca scelta fra le parti stesse. Solitamente viene designato un istituto bancario del Paese "più forte", che aprirà il conto fiduciario al nome della banca (rubricato al cliente estero) del Paese "più debole". Il rapporto viene regolato da un'apposita convenzione fiduciaria che le due banche sottoscriveranno facendo riferimento al frame agreement ed ai sottostanti contratti commerciali che regolano lo scambio compensativo. Il conto avrà la funzione di registrare le partite a credito e a debito delle rispettive "parti" e di provvedere alla gestione dei fondi in valuta che saranno stati versati dall'importatore dei beni compensativi per "pagare" l'esportatore dei beni primari. Un esempio teorico può illustrare meglio il funzionamento di tale conto.

Un esempio

Supponiamo che la società Bianchi abbia stipulato con l'ente estero White un frame agreement che prevede l'esportazione di un certo macchinario con regolamento in compensazione e che la ditta Verdi sia disposta ad acquistare materie prime rivenienti da tale compensazione e fornite dalla società estera Green. La banca di White, che qui chiameremo Smith Bank, avrà siglato con la corrispondente estera (cioè con la banca di Bianchi, che qui chiameremo Trustee Bank) la convenzione fiduciaria per la tenuta dell'escrow account.. L'importatore estero White aprirà quindi, tramite la Smith Bank, in favore di Bianchi, un credito documentario (L/C) negoziabile presso la Trustee Bank per l'importo relativo alla fornitura del macchinario. Per contro, l'importatore Verdi aprirà presso la Trustee Bank un credito documentario in favore di Green per l'importazione delle materie prime. Supponendo, per semplicità, che si tratti di un'operazione che preveda l'import first, Green sarà il primo a consegnare i prodotti e ad utilizzare quindi la L/C presso la Trustee Bank. Dopo la verifica della regolarità dei documenti rappresentativi della merce, la Trustee Bank li consegnerà a Verdi, dietro incasso della valuta ad essi corrispondente. Tali fondi non verranno trasferiti a Green, bensì resteranno vincolati sull'escrow account a favore di Bianchi. Quando anche quest'ultimo sarà pronto con la sua consegna del macchinario, la Trustee Bank esaminerà i relativi documenti e, se tutto sarà in ordine, addebiterà corrispondentemente il conto fiduciario, bonificando a Bianchi la relativa valuta, già esistente sull'escrow account..

Praticamente la meccanica sopra descritta si ribalterà specularmente nel Paese estero dove la Smith Bank, da parte sua, gestirà quella parte della compensazione, regolando in moneta locale i rapporti esistenti fra White e Green. E' chiaro che se non si trattasse di "compensazione anticipata", i fondi non sarebbero ancora materialmente disponibili sull'escrow account e Bianchi dovrebbe attendere l'incasso delle proprie forniture fino al momento della sufficiente capienza del conto in parola. Tornando al nostro esempio, ed osservando l'operazione da un punto di vista più interno alla banca, notiamo che la valuta versata alla Trustee Bank da Verdi, rimane per un certo periodo giacente nell'escrow account prima di essere utilizzata per pagare Bianchi. Queste disponibilità valutarie verranno utilizzate dalla Trustee Bank per impieghi a breve e la Smith Bank beneficierà di parte dei relativi interessi, secondo le intese che le due banche avranno stabilito nelle clausole della convenzione fiduciaria (es.: 0,50 % in meno del tasso LIBOR overnight); Nel caso, invece, in cui (ipotizzato più sopra quale variante dell'esempio-base) Bianchi consegnasse il proprio prodotto per primo e, quindi, il conto fosse "scoperto", la banca si limiterebbe ad addebitare l'escrow account, accreditando Bianchi in un conto provvisorio di attesa in valuta. La banca, quindi, non è chiamata ad effettuare alcuna anticipazione per conto della Smith Bank e, conseguentemente, con è titolata a percepire, per sé stessa, interessi passivi da parte della corrispondente estera. Tali interessi, invece, potrebbero essere previsti nel contratto commerciale sottoscritto fra Bianchi e White, inseriti nella convenzione fiduciaria fra le banche ed addebitati dalla Trustee Bank alla Smith Bank (che li ripeterà, a sua volta, a White) per conto del legittimo beneficiario, cioè della società Bianchi. Oltre alle scritture relative agli utilizzi dei crediti documentari e agli interessi a credito o a debito del conto, l'escrow account potrà evidenziare le spese che la Trustee Bank richiederà alla sua corrispondente estera per la tenuta di tale rapporto fiduciario.

Conclusioni

L'inserimento di un escrow account nella operatività di uno scambio compensativo rappresenta, per l'operatore, un certo vantaggio nella limitazione di taluni rischi (ancor più quando la Trustee Bank svolge anche il ruolo di "banca agente") in quanto garantisce il corretto utilizzo dei fondi provenienti dalla cessione dei prodotti compensativi. La presenza di un escrow account è inoltre particolarmente apprezzata dalle Compagnie d'Assicurazione che possono così verificare, tramite le certificazioni ottenibili dalla Trustee Bank, il reale andamento delle proprie esposizioni di rischio.

Note:

1 - Fra queste ricordiamo:
€ C.G.M. International s.p.a. - partecipazione di Cariplo, Ass. Generali e Merzario;
€ Contrade s.p.a. - partecipazione di P.C. Valtellinese, Ist. S. Paolo di Brescia, Banca Sella, C.R. e Depositi di Prato, C.R. di Piacenza, di Trento e di Rovereto, Credito Emiliano;
€ Intersomer s.p.a. - partecipazione di Mediobanca;
€ Unionscambi s.r.l. - partecipazione di Mediocredito Lombardo, ANCE, Assolombarda e Fiera Milano
2 - La giornata di studio sulle Tendenze evolutive del ruolo della Trading Company nel processo di internazionalizzazione dell'economia italiana si è svolta a Varese il 20 aprile 1985 ed è stata organizzata dal CESCOM (Centro Studi sul Commercio, Università L. Bocconi, Milano) e dalla CCIAA di Varese. Fra i relatori figuravano i professori C. Secchi, W.G. Scott, S. Alessandrini ed, inoltre, R. Giardinieri (Banca d'Italia), P. Piccardi (Presidente ANCE), G. Vimercati (Contrade) e R. Meloni (ICE).
3 - Cfr.: GVCI n. 9/1985. Per ulteriori articoli sul CT, cfr. anche GVCI nn. 12, 13, 14, 15 e 16/1984 e nn. 7, 8 e 10/1985