Deregulation valutaria per il countertrade?

Articolo pubblicato dalla "Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale", n. 7/1987, pagg. 356 e segg.

cod.: GV.87.07.COM.0

E' stato più volte sottolineato come l'operatore italiano, sia esso un'azienda manifatturiera o una struttura tipicamente commerciale, si trovi troppo spesso in condizioni d'inferiorità, nei confronti della concorrenza straniera, nel gestire le operazioni d'interscambio, a causa dei vincoli normativi e della scarsa reattività delle strutture pubbliche preposte alla regolamentazione e all'assistenza nel commercio con l'estero.

I vincoli della norma

Questo disagio è particolarmente avvertito nel campo del commercio di transito e degli scambi di compensazione (1), due aspetti operativi del commercio estero che, seppur distinti, spesso si legano fra loro. Per esempio, quando il prodotto offerto in regolamento di una operazione di countertrade viene collocato su un mercato "terzo", senza transitare o entrare nel territorio nazionale. Le limitazioni e i vincoli del nostro sistema normativo hanno fatto sì che il commercio di transito, un tempo fiorente, si sia ora ridotto ad un lumicino tremolante (2) e che le operazioni compensative, delle quali si parla, vengano per lo più sviluppate e gestite fuori dall'Italia, in Paesi dove si possono fornire risposte immediate alle controparti commerciali, senza dover attendere lunghi mesi per l'ottenimento di autorizzazioni ministeriali o introdurre funambolismi tecnico-commerciali per potersi districare nella giungla delle disposizioni e dei divieti. Mentre per il commercio di transito le speranze di recupero a breve delle posizioni italiane sono minime (a causa del fatto che la lunga assenza dal mercato ha fatto perdere ai nostri operatori un bagaglio di esperienze che richiederebbe molti anni per poter essere ricostruito), per gli scambi in compensazione si stanno forse aprendo taluni spazi di liberalizzazione che, se non giungeranno anch'essi troppo tardi, potranno risultare interessanti per chi opera in questo settore. Nella ricerca delle modalità di allentamento delle strette burocratico-normative si stanno muovendo congiuntamente, dietro pressione degli operatori e - in prima linea - dell'Associazione Nazionale del Commercio Estero (ANCE), il Ministero del Commercio con l'Estero, l'Istituto Nazionale Commercio Estero (ICE), la SACE e il Mediocredito Centrale. Da parte ci ciascuno di questi Enti è stata compresa l'importanza che gli scambi compensati hanno assunto nel commercio internazionale, nonché l'urgenza che anche il nostro Paese trovi al più presto le forme più idonee per consentire ai suoi operatori di muoversi più liberamente nei confronti della concorrenzialità dei countertraders esteri. Vediamo, in particolare, quali sono le posizioni attuali dei vari organismi coinvolti.

ANCE

L'Associazione Nazionale del Commercio Estero è l'ente che raggruppa, in forma liberamente associativa, la maggior parte delle Case di commercio estero italiane, fra le quali sono presenti quelle trading companies che operano da tempo negli scambi compensati. All'ANCE va indubbiamente ascritto il merito di avere sollevato, prima in Italia, il problema del countertrade, sia in termini di divulgazione conoscitiva delle sue tecniche e delle sue modalità operative, che nell'ottica di uno snellimento delle limitazioni normative. Inizialmente è stato avviato un dibattito, attraverso un apposito convegno tenutosi nel 1983 (3), seguito dalla diffusione di una specifica "guida" edita nel 1985 e prontamente ristampata nel 1986 (4) e, contemporaneamente, sono state sollecitate le Istituzioni pubbliche per una loro presa di posizione più attiva nei confronti di questo tipo di operazioni. Come vedremo più oltre, l'ANCE collabora in forma attiva per la ricerca di snellimento di talune norme e per l'individuazione di tutti quegli strumenti finanziari, commerciali, doganali ed assicurativi che possano rendere più accessibile agli operatori l'esecuzione di questa forma, già di per sé stessa difficoltosa, di commercio internazionale.

Mincomes

Sulla base delle normative vigenti, l'esecuzione di operazioni compensative impone una preventiva autorizzazione ministeriale che, come noto, richiede tempi lunghi d'esame, non sempre in sincronia con la tempestività delle risposte necessarie per la finalizzazione delle trattative con le controparti estere. Al Ministero del Commercio con l'Estero è stato chiesto, fra l'altro, di abolire la necessità di ottenimento delle autorizzazioni preventive e, nell'ambito della tanto attesa deregulation è stata assicurata, da parte del Ministero stesso, una seria attenzione alla soluzione anche di questo tema. Di tutto ciò è stato fatto cenno in un discorso recentemente pronunciato in Parlamento dal Ministro Formica; se ne è parlato nel convegno di Milano del 13 febbraio 1987 e, infine, nel "libro bianco" recentemente pubblicato a cura dello stesso Mincomes. Certamente la liberalizzazione delle operazioni compensative andrà effettuata nel rispetto degli accordi che legano l'Italia a quelle istituzioni internazionali (5) che, da sempre, si sono schierate fra gli strenui difensori del multilateralismo degli scambi, ma anche tenendo conto del fatto che altri Paesi industrializzati, più pragmatici del nostro, hanno trovato il modo - da tempo - se non di favorire, almeno di non intralciare al loro interno lo svolgimento di tali pratiche commerciali.

ICE

Anche l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero si è dimostrato sensibile alle istanze degli operatori e, dopo anni di incomprensibile silenzio, ha avviato un'azione energica per recuperare il tempo perduto. D'altro canto, la sua rete estera, che vive quotidianamente le realtà dei Paesi dove le compensazioni commerciali costituiscono ormai una costante irreversibile, non è rimasta indifferente di fronte al "nuovo corso" ed ha imposto con immediato interesse alla notizia che l'Istituto si sta organizzando per fornire alla propria utenza gli strumenti necessari a facilitare l'esecuzione del countertrade. Nell'ambito dei programmi promozionali per l'anno in corso, l'ICE ha già effettuato quattro missioni in sette Paesi esteri (6) dedicate alle problematiche della compensazione. Si è trattato, più che altro, di visite di studio, espressamente mirate all'approfondimento del fenomeno e per gettare le basi, laddove opportuno, di un sistematico coordinamento di iniziative fra la sede e gli uffici esteri dell'Istituto, per scambi di segnalazioni utili ad una migliore assistenza da fornire all'utenza. Agli osservatori più attenti non sarà inoltre certamente sfuggito il fatto che, da qualche tempo, le pubblicazioni periodiche dell'Istituto hanno introdotto anche il tema delle importazioni. Tale argomento, del quale in precedenza l'ICE non si era mai occupato, si ricollega anch'esso al tema del countertrade, partendo dalla considerazione che una migliore razionalizzazione dei flussi importativi può favorire lo sviluppo dell'export italiano, attraverso la meccanica degli scambi compensati (7).

SACE

E' recente la notizia che, per la prima volta nella sua storia, il Comitato di Gestione dell'Ente ha ammesso alla copertura assicurativa il rischio di mancato pagamento di un'esportazione regolabile attraverso la cessione di merci di contropartita. Si tratta di una notizia di tutto rilievo, che però deve essere meglio illustrata per non alimentare l'impressione di una generalizzata apertura della SACE alle coperture del countertrade. Come noto, in uno scambio compensativo vi sono due momenti ben distinti fra loro: la vendita di un bene da parte dell'operatore "primario" (nel nostro caso, italiano) e il pagamento della stessa merce effettuato dal debitore estero sotto forma di cessione dei propri beni. La vendita di un bene "primario", in un'ottica di regolamento in valuta, potrebbe essere coperta da assicurazione SACE esistendone (8) i requisiti, fra i quali diventa essenziale la presenza di validi titoli di credito, come un credito documentario irrevocabile, effetti cambiari, garanzie di banche estere, ecc., ai quali SACE farebbe riferimento in caso di insolvenza del debitore. Trattandosi, invece, di scambio compensativo, non sempre esiste la possibilità di disporre dei suddetti titoli di credito. Il debitore potrebbe essersi semplicemente impegnato, in base a un contratto, a cedere in pagamento le sue merci e, se non rispetta i suoi obblighi (beninteso, ciò nel caso in cui non sia stata attuata la formula dell'import first), si dovranno escogitare altre forme di recupero, al di fuori della esecutività dei titoli di credito tradizionali. In questo caso SACE sarebbe impossibilitata, per sua stessa natura e funzioni, a recuperare un credito rappresentato da merci. Questa azione di recupero è invece svolta, per esempio, dalle compagnie di assicurazione private inglesi, ma - a quanto risulta - mai dalle Export Credit Agencies statali, a meno che queste ultime non si riassicurino, appunto, con i privati d'oltre Manica. Se però, nel contratto di vendita del bene "primario", è previsto che il regolamento venga effettuato a mezzo di credito documentario irrevocabile e che, a garanzia di tale pagamento, un apposito Ente del Paese debitore metta a disposizione del creditore specifiche merci (o il ricavato in valuta della vendita delle stesse), si verrà a disporre di quel "titolo di credito" che necessita a SACE per poter considerare la fattibilità di una copertura assicurativa e, quindi, l'eventuale azione di recupero dell'indennizzo pagato in caso di sinistro. Le "condizioni particolari di polizza" definiranno più in dettaglio gli obblighi dell'assicurato che, fra l'altro, si dovrà direttamente attivare per la realizzazione delle merci ottenute dal garante a seguito dell'avvenuta escussione della suddetta garanzia. Questa formulazione che, a prima vista, sembrerebbe contrastare con i canoni del counterpurchase, che suggeriscono sempre la stipula di due contratti separati e distinti, uno per la vendita del bene "primario" e un secondo (o più d'uno) per l'acquisto dei beni compensativi, in realtà potrebbe essere adottata in una pluralità di accordi, introducendovi apposite clausole per prevedere la già citata garanzia di pagamento. Il tutto - ovviamente - a prescindere dagli altri numerosi casi di countertrade nei quali, in realtà, non si teme tanto di incorrere nella mancata consegna dei prodotti di ritorno, quanto nei rischi derivanti dall'effettivo valore di realizzo degli stessi. In questi casi, però, non si tratta più di un rischio di "mancato pagamento", bensì di altre tipologie di rischi per le quali andranno studiate eventuali altre forme di copertura. SACE, quindi, ha "rotto il ghiaccio", senza peraltro deviare dalle direttrici della legge n. 227 e senza dover modificare le tradizionali "condizioni generali di polizza". Si tratta di un primo passo, al quale ci si augura se ne possano aggiungere presto altri, a tutela dei rischi dell'esportatore italiano e per favorire lo sviluppo della nostra presenza nei mercati esteri.

Mediocredito Centrale

Benché i rappresentanti di questo Istituto partecipino attivamente, assieme a Mincomes, SACE ed ANCE, alle riunioni di lavoro ed alle missioni che ICE ha promosso per un maggior coinvolgimento italiano nelle operazioni compensative, non sono ancora state individuate formule specifiche d'intervento di Mediocredito. Si tratterà, probabilmente, di insistere più a fondo con Mincomes sulla strada della deregulation valutaria, e quindi con SACE, per un ampliamento delle casistiche compensative ammissibili alla copertura assicurativa. L'intervento di Mediocredito potrebbe proprio estrinsecarsi in funzione dell'ampiezza delle "aperture" concesse dai primi due attori chiamati in causa.

Un'osservazione

Il nostro Paese ha purtroppo sinora svolto un ruolo marginale nel settore del countertrade rispetto a quanto espresso, per esempio, dall'Austria, dalla Svizzera, dal Belgio e da altri Paesi industrializzati. La crescente domanda di scambi compensati richiede però che anche i nostri operatori possano muoversi con agilità e con il necessario supporto delle strutture pubbliche. Forse non è ancora troppo tardi per muoversi e per muoversi bene: ci si augura che ciò possa avvenire con la tranquillità di stabili e chiare normative, che non costringano a ricercare continuamente dispendiosi escamotages che intralciano l'imprenditorialità e che, tutto sommato, non giovano neppure alla nostra stessa bilancia valutaria.

Note:

1 - Sugli scambi in compensazione, cfr., dello stesso autore, GVCI nn. 15 e 16/1984; 7, 8, 9, 10 e 11/1985
2 - Cfr.: Atti del convegno "Commercio di transito, un contributo alla nostra economia", ANCE/ICE, Roma, 1983
3 - Cfr.: Atti del convegno "Le operazioni di contropartita nel commercio internazionale", ANCE, Milano, 1983
4 - Cfr., dello stesso autore, "Guida agli scambi in compensazione", ANCE, Milano, 1986
5 - Si ricorda che il Fondo Monetario Internazionale, il GATT, l'OCSE, e la Banca Mondiale si sono da sempre dichiarate ostili allo sviluppo del countertrade.
6 - Le missioni sono state effettuate in febbraio e marzo 1987 in Egitto, Algeria e Tunisia, Indonesia e Malaysia, Argentina e Brasile. Ne hanno fatto parte delegati di Mincomes, SACE, Mediocredito, ANCE ed altri.
7 - Cfr., dello stesso autore, "Importare meglio per esportare di più", in GVCI n. 22/1986, 1364 e segg.
8 - Ottenibile in base ai criteri della legge 24 maggio 1977, n. 227.