ACQUE PUBBLICHE E IMPIANTI ELETTRICI
D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, dottata nella riunione del 18 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti ella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo: (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1993, n. 182. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 1. Grandi e piccole derivazioni. - 1 .....................(3). (3) Sostituisce l'art. 6, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 2. Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni. - 1 ..........................................................(4). (4) Aggiunge l'art. 5-bis al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 3. Pareri istruttori. - 1 ................................(5). (5) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 7, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 4. Criteri per la comparazione di domande concorrenti. - 1 ...............................(6). (6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 5. Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua. - 1 ........................................................(7). (7) Aggiunge l'art. 12-bis al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 6. Durata delle concessioni. - 1 .........................(8). (8) Modifica il comma 1 dell'art. 21, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 7. Rinnovo di concessioni ad uso irriguo. - 1 ............(9). (9) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 28, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 8. Monitoraggio delle acque pubbliche. - 1 ..............(10). (10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 42, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 9. Licenze di attingimento. - 1 .........................(11). 2 .......................................................(12). 3 .......................................................(13). (11) Modifica, il comma 1, punto 3, dell'art. 56, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. (12) Modifica il comma 3 dell'art. 56, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. (13) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 56, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III. 10. Pozzi. - 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (13/a). A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (14). La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (15). 2 .......................................................(16). (13/a) Termine differito al 30 giugno 1995 dall'art. 14, D.L. 8 agosto 1994, n. 507, riportato al n. A/XXXIII. (14) Riportato al n. A/III. (15) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (16) Modifica l'art. 106, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. 11. Monitoraggio delle acque di fognatura. - 1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale. 12. Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche. - [1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (17), è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, in misura pari: a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per kW nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno; b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo; c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata; d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo; e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo; f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da leggi diverse. 3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso. 4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dalla applicazione delle quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi. 5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino idrografico. 6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni sopraspecificate. 7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della metà. 8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua. 9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua] (18). (17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (18) Abrogato dall'art. 32, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata al n. A/XXXI. 13. Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo. - 1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (19), convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a: a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta; b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio; c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso. 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (20), sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni. (19) Riportato alla voce Bollo (Imposta di). (20) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 14. Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi. - 1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza: a) estensione dell'area concessa; b) uso per il quale è accordata la concessione; c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata; d) vantaggi conseguiti dal concessionario; e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano; f) importanza e caratteri della concessione. 2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui. 15. Regioni a statuto speciale e province autonome. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. |