ACQUE PUBBLICHE E IMPIANTI ELETTRICI
D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di  concessione  di  acque pubbliche


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge  23  dicembre 1992, n. 498;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, dottata nella riunione del 18
giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di Bolzano;
Acquisito il parere delle  competenti  commissioni  permanenti ella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella riunione del 12 luglio 1993;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici,  di  concerto
con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle  foreste, dell'industria,   del     commercio    e    dell'artigianato     e
dell'ambiente;
Emana il seguente decreto legislativo:

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1993, n. 182.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
  
1. Grandi e piccole derivazioni. - 1 .....................(3).

(3) Sostituisce l'art. 6,  R.D.  11  dicembre  1933,  n.
1775, riportato al n. A/III.

2. Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni. -
1 ..........................................................(4).

(4) Aggiunge l'art. 5-bis al R.D. 11 dicembre  1933,  n.
1775, riportato al n. A/III.

3. Pareri istruttori. - 1 ................................(5).

(5) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art.  7,  R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.

4. Criteri per la comparazione di  domande  concorrenti.  -  1 ...............................(6).

(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.

5. Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua.
- 1 ........................................................(7).

(7) Aggiunge l'art. 12-bis al R.D. 11 dicembre 1933,  n. 1775, riportato al n. A/III.

6. Durata delle concessioni. - 1 .........................(8).

(8) Modifica il comma 1 dell'art. 21, R.D.  11  dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.

7. Rinnovo di concessioni ad uso irriguo. - 1 ............(9).
(9)  Aggiunge  il  comma  1-bis  all'art.  28,  R.D.   11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.

8. Monitoraggio delle acque pubbliche. - 1 ..............(10).
(10) Sostituisce  il  comma  3  dell'art.  42,  R.D.   11
dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.

9. Licenze di attingimento. - 1 .........................(11).
2 .......................................................(12).
3 .......................................................(13).

(11) Modifica, il comma 1, punto 3, dell'art.  56,  R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.
(12) Modifica il comma 3 dell'art. 56, R.D. 11  dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.
(13) Aggiunge  il  comma  3-bis  all'art.  56,  R.D.   11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III.

10. Pozzi. - 1. Tutti  i  pozzi  esistenti,  a  qualunque   uso adibiti,  ancorché‚   non    utilizzati,    sono   denunciati   dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o  provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo  (13/a).  A  seguito   della     denuncia,   l'ufficio competente procede agli adempimenti   di  cui  all'art.  103  del testo unico approvato con regio decreto  11  dicembre  1933,  n. 1775 (14). La  omessa   denuncia  dei  pozzi  diversi  da  quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di  cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila;  il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché‚ divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono  le  disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (15).
2 .......................................................(16).

(13/a) Termine differito al 30 giugno 1995 dall'art. 14,
D.L. 8 agosto 1994, n. 507, riportato al n. A/XXXIII.
(14) Riportato al n. A/III.
(15) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(16) Modifica l'art. 106,   R.D.  11  dicembre  1933,  n. 1775.

11. Monitoraggio delle acque di fognatura. - 1.  La  provincia provvede ad   effettuare,  avvalendosi  dell'ente  gestore  degli impianti, il  monitoraggio  delle  acque  di  fognatura,  previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la  misura  della  quantità delle acque e dei relativi parametri  qualitativi.  I  risultati delle misurazioni sono   trasmessi  alle  regioni  con  frequenza trimestrale.

12. Determinazione degli  importi  dei  canoni  demaniali  per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche. - [1. Gli  importi dei canoni demaniali   per  concessioni  di  derivazioni  d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato  di  concerto   con  i  Ministri  dei  lavori   pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.  La  maggiorazione  rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della  legge 23 dicembre 1992, n. 498 (17), è fissata, con decorrenza dal  1° gennaio 1994, in misura pari:
a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento  per  kW nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno;
b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo;

c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni   modulo  o  per ettaro se si tratta di derivazione non  suscettibile   di  essere fatta a bocca tassata;
d) per bonifica per  colmata,  al  10  per  cento  per   ogni modulo;
e) per usi industriali, come indicati dall'art.  1,  del  30 per cento per ogni modulo;
f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo.
2. Gli  aumenti  di  cui  al  comma  1  non  si   applicano  ai sovracanoni o alle diverse  tassazioni  o  ad   altri  oneri  che rimangono determinati da leggi diverse.
3. Le percentuali di  maggiorazione  di  cui  al  comma  1   si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso.
4. Le maggiorazioni dei canoni  di  cui  al  comma  1  non   si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo  totale  o  parziale  delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è ridotto fino alla   metà  in  funzione  delle caratteristiche   quantitative     e    qualitative    dell'acqua restituita, confrontate con  quelle  dell'acqua  prelevata.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,  emanato  di  concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  delle  finanze  e  dell'agricoltura  e   delle
foreste, sono fissati i criteri  e  le  modalità  per  l'esonero dalla  applicazione  delle  quote  di  maggiorazione  e   per  la determinazione  delle  riduzioni,  tenendo  anche   conto   delle
tipologie degli inquinanti e  delle  caratteristiche  dei  cicli produttivi.
5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non  cumulabili  fra  di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base  degli indirizzi e dei  criteri   generali  fissati  dalle  autorità  di bacino che, a tal   fine,  tengono  conto  della  quantità  della domanda   esistente  per  l'uso  della  risorsa  idrica  e   della relativa disponibilità nel bacino idrografico.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 si  applicano,  a  decorrere dal 1° gennaio 1994,  ai  provvedimenti  di  rilascio  di  nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente  alle  concessioni  in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con  provvedimento   dell'autorità  concedente,   emesso   previo accertamento      della     sussistenza      delle      condizioni sopraspecificate.
7. Per gli usi  indicati  alla  lettera  g)  dell'art.  1   del presente decreto legislativo il canone attualmente  applicato  è ridotto della metà.
8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai  sensi del  comma   1,  è  ridotto  della  metà,  qualora  sia   previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua.
9. A decorrere dalla data di applicazione  dei  nuovi  importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo  unico  approvato con regio decreto  11  dicembre   1933,  n.  1775,  e  successive modifiche ed integrazioni che dispongono  riduzioni  della  metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua] (18).

(17) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(18) Abrogato dall'art. 32, L. 5 gennaio  1994,  n.  36, riportata al n. A/XXXI.

13. Determinazione degli  importi  dei  canoni  demaniali  per concessioni per estrazioni di materiali  dall'alveo.  -  1.  Gli importi  dei  canoni  demaniali  relativi  alle  concessioni   di
estrazione di materiali dall'alveo dei  corsi  d'acqua  pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori  pubblici,  dell'ambiente, dell'industria,   del     commercio    e    dell'artigianato     e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981,  n. 546 (19), convertito nella legge 1° dicembre  1981,  n.  692,  e
successive modifiche, a decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi  sul  libero mercato, in misura non inferiore a:
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a  metro  cubo  per  misto  granulometrico  di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro  cubo  per  misto  di  sabbia  e   limo argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,  emanato  di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  (20), sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e  delle  qualità  estratte,  anche    mediante   la   previsione dell'obbligo   di    apposita   documentazione   dei     materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua
effettuati  per  quantitativi  e  tipologie   diversi  da  quelli concessi  danno  luogo  ad  azione  di   risarcimento  per  danno ambientale a  favore  dello   Stato;  gli  stessi  prelievi  sono
altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari  a cinque volte il canone di concessione da  applicarsi  ai  volumi estratti  in   difformità  dalla  concessione  e   comunque    non inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

(19) Riportato alla voce Bollo (Imposta di).
(20)  Riportata  alla  voce   Ministeri:    provvedimenti generali.

14. Determinazione degli  importi  dei  canoni  demaniali  per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi.
- 1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per  le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di  laghi è effettuata sulla base dei seguenti  criteri  elencati  secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale è accordata la concessione;
c) valore,  anche  paesaggistico  ed  ambientale,  dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione.
2. Gli importi dei canoni  sono  determinati  con  il  decreto interministeriale di cui all'art. 13,  che  dovrà  prevedere,  a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30  per cento sia di quelli applicati  alle  concessioni  in  atto  alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al  primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche  agli   importi  minimi annui.

15. Regioni a statuto speciale e province autonome.  -  1.  Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle  province  autonome nel rispetto dei limiti  consentiti  dagli   statuti  speciali  e dalle relative norme di attuazione.