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5 novembre 1971 n.
1086 art. 6 L. A norma dell'art. 6 Legge 5 novembre 1971 n. 1086, contenente disposizioni per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, il direttore dei lavori e' tenuto a depositare al genio civile una relazione sull'adempimento degli obblighi dell'ari. 4 entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture. Si tratta di un onere .diretto a porre l'autorita' amministrativa in condizioni di tempestivo esercizio degli obblighi di vigilanza per la salvaguardia della pubblica incolumità'. Siffatta finalità' presuppone, dunque, che la relazione sia depositata non al momento in cui l'attività' di posa in opera si sia esaurita, ma a quello successivo, in cui la struttura possa considerarsi ultimata, e cioè' sia immediatamente verificabile e collaudabile. Cassazione penale, sess. IlI, 20 dicembre 1984,
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