LS  5 novembre  1971 n. 1086 art.   6 L.

A  norma  dell'art.  6 Legge   5  novembre  1971  n.  1086,  contenente disposizioni   per  la   disciplina  delle   opere  di   conglomerato cementizio armato, il direttore dei  lavori e' tenuto a depositare al genio civile una relazione  sull'adempimento degli obblighi dell'ari. 4 entro il termine di  60 giorni dall'ultimazione delle strutture. Si tratta  di un  onere .diretto  a porre  l'autorita' amministrativa  in condizioni di  tempestivo esercizio  degli obblighi di  vigilanza per la  salvaguardia  della   pubblica  incolumità'.  Siffatta  finalità' presuppone, dunque,  che la relazione  sia depositata non  al momento in cui  l'attività' di  posa in  opera si sia  esaurita, ma  a quello successivo, in cui la struttura  possa considerarsi ultimata, e cioè' sia immediatamente verificabile e collaudabile.

Cassazione penale, sess. IlI, 20 dicembre 1984,