| Legge 2.2.74 n.64.Costruzioni abusive realizzate nel tempo:quale normativa applicare in caso di sanatoria.Parere dell'Avvocatura dello Stato di Messina |
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Ai sensi dell'ari;. 32 della Legge 64 del 1974, alfine di individuare la disciplina da applicare al caso concreto, non .occorre considerare il criterio della restrittività o meno delle.norme nel tempo succedutesi, come da parte di taluni a volte si è ritenuto, bensì deve in linea di principio considerarsi applicabile, alla singola fattispecie, la legge vigente al momento della realizzazione dell'opera:poiché è con la costruzione del .manufatto che si compie l'abuso, si deve ritenere che occorre applicare alla singola fattispècie la norma in vigore al tempo dell'abuso di che trattasi. A volte però, come nel caso di specie, tale regola non è di per sé sufficiente. Invero,per quanto riguarda in particolare il problema delle opere che risultino conformi rispetto ad una data disciplina, ma non conformi rispetto ad un'atra in vigore in un arco temporale diverso, occorre tenere presenti altri criteri di giudizio. Preliminarmente, in proposito, si deve ricordare come la giurisprudenza abbia dato al problema diverse soluzioni: da un lato, difatti, è stato sostenuto che, in presenza di una disposizione di legge che regoli espressamente la fattispecie, non può trovare applicazione il principio per cui, in ipotesi di successione nel tempo di differenti . discipline edilizie, deve ritenersi legittima la costruzione conforme alla nuova disciplina anche se eseguita in violazione delle norme vigenti all'epoca in cui è stata realizzata (Cass, 22,10,1988, n. 5732, si riveda anche Cass. 18.5.1993, n. 5653); dall'altro lato, invece, è stato sostenuto che in materia di violazione delle norme dettate per la costruzione in zone sismiche, deve tenersi conto dello ius superveniens (Cass. 28.1.1983, n. 804, Cass. 22.1.1983, n. 612) e dunque che la nuova disciplina deve essere'applicata in tuffi i casi in cui la costruzione, illegittima secondo le disposizioni del tempo in cui è stata iniziata, risulti conforme alle nuove, atteso che la disciplina transitoria del citato art. 32 ha lo scopo di conservare le costruzioni consentite dalla legge del tempo e non di escludere l'applicazione della legge sopravvenuta (Cass. 1.7.1993, n. 7196), Alla luce di siffatte opposte interpretazioni giurisprudenziali in ordine al problema in questione, non è semplice dare una soluzione univoca e di carattere generale allo stesso, sebbene appaia più conforme all'interesse generale, contemperato con quello del singolo costruttore, abbracciare la soluzione più favorevole a quest'ultimo, e tenere conto dello ius superveniens qualora contenga disposizioni meno restrittive in ordine agli standard di valutazione tecnica. Invece, nell'ipotesi opposta, quella cioè che vede la nuova disciplina meno favorevole rispetto a quella precedente, si ritiene che debba essere sempre quest'ultima ad applicarsi alle costruzioni in parola. Ciò può affermarsi con sicurezza soprattutto in presenza di una espressa disposizione in tal senso contenuta nella nuova regolamentazione, come quella di cui al punto C 9 del D.M. 16.1.96, ultima normativa in ordine cronologi-co da applicarsi alla fattispecie che ci occupa. Si possono pertanto riassumere i principi sopra descritti come segue: a) la costruzione che risulti realizzata in violazione rispetto alle norme edilizie del tempo in cui è stata posta in essere, deve essere considerata legittima se sopravviene una regolamentazione rispetto alla quale la costruzione medesima deve considerarsi in regola (applicazione del principio sancito da Cass. 7196 del 1993); b) la costruzione che secondo la legge sopravvenuta risulti illecita per violazione di uno o più standard da questa introdotti in senso restrittivo rispetto alla normativa anteriore, e che rispetto a quest'ultima risultava in regola, deve considerarsi sempre regolamentata dalla normativa precedente e più favorevole (a maggior ragione se la nuova norme lo preveda espressamente). La fattispecie concreta sottoposta al parere di questa Avvocatura appare prestarsi all'applicazione di entrambi i principi sopra riportati. L'attico in questione, infatti, seppure in contrasto con le normative dell'epoca di costruzione, e quindi originariamente abusivo, appariva conforme rispetto alle discipline in seguito succedutesi, e quindi veniva a perdere il carattere di abusività, facendo propendere per la sua sussistenza, Ne tale carattere può ritenersi che venga meno per la circostanza che la nuova normativa antisismica introdotta dal D.M. 16.1.96 prevede al punto C 3 una altezza massima inferiore a quella della costruzione in argomento. Deve infatti essere ribadito in proposito il giudizio di sussistenza dell'edificio per due ragioni; innanzitutto per le considerazioni sopra effettuate al punto b), ed in secondo luogo per quanto disposto dalla Circolare 25.1.97, n. 1 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente in tema di "certificato di idoneità ". Questa circolare, al punto 4), afferma che si può procedere alle verifiche di stabilità in conformità all'ari. 19, co. 17, legge 724/94 anche con riferimento alle costruzioni abusive oggetto di sanatoria, nelle considerazioni che esse siano di fatto esistenti, e che le medesime condizioni ricorrono anche per le costruzioni in zona sismica, nei casi di edifici realizzati in contrasto con le limitazioni delle altezze in funzione della larghezza stradale, come nel caso "de quo".
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