Ministero dei Lavori Pubblici |
CIRCOLARE 1 dicembre 1999, n.12999 |
|
| (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000) |
|
Giungono da più parti richieste di
chiarimento in ordine alla applicazione delle ultime
innovazioni normative in materia di concessioni di derivazione di acqua, specie con
riguardo
alla nuova disciplina delle concessioni esercitate senza titolo ed alla fissazione di
nuove decorrenze per il pagamento dei relativi canoni demaniali.
1. Con l'art. 23, commi 4 e seguenti, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
viene in
primo luogo data una nuova formulazione all'art. 17 del testo unico 11 dicembre 1933, n.
1775, soppresso il secondo comma dell'art. 54 del medesimo testo unico n. 1775/1933, e
dettata una disciplina transitoria per far fronte agli effetti immediati della nuova
normativa, volta come e noto a regolare la complessa fattispecie delle utenze di
derivazione di acqua pubblica in atto senza il prescritto atto autorizzativo o concessorio
da parte della pubblica amministrazione.
Per una migliore comprensione del nuovo assetto occorre in primo luogo procedere ad un suo
corretto inquadramento, ricapitolando la relativa disciplina, così come si è andata
evolvendo
dopo l'entrata in vigore del testo unico delle acque del 1933.
L'art. 17 del cennato testo unico, nella sua originaria formulazione statuiva:
"Per le derivazioni
ed utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che
all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di
sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è
tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente
legge, nonchè
al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso
all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione d'ufficio, salvo
ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
I limiti dell'uso e i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto
del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di
autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge. Resta fermo il disposto
dell'art. 54.".
I primi due commi dell'art. 54 del testo unico n. 1775/1933,
poi, prevedevano che:
"Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti
interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e
le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le
riparazioni necessarie.
Ove l'utente non provveda entro il termine prefissato, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito
il consiglio superiore e di concerto con il Ministro delle finanze, può disporre
l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere
principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.
Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate
abusivamente
o in contravvenzione alle norme della presente legge.".
Il complesso delle norme citate venne posto con tutta
evidenza per permettere alla P.A. di
sanare, anche in forma coattiva, quelle utilizzazioni abusivamente poste in essere, ma che
ugualmente rivestissero un interesse pubblico tale da rendere inopportuna la loro
cessazione. Nella prassi amministrativa, in ciò non contraddetta dalla giurisprudenza, si
è ritenuto
applicabile il disposto dell'art. 17 a tutte le utenze abusive, anche sorte dopo l'entrata
in
vigore del testo unico n. 1775/1933, ferma restando naturalmente, la facoltà della P.A.
di procedere direttamente sanzionando l'abuso e di ordinare la cessazione dell'utenza
illegittimamente posta in essere. Ciò peraltro non stava a significare che l'utente
abusivo
dovesse o potesse esser posto in una situazione di preferenza rispetto ad altri potenziali
utilizzatori, così da configurare un inammissibile favor legis nei suoi confronti:
sino a che non venisse assentita la concessione in sanatoria a suo favore l'utente abusivo
non avrebbe potuto vantare alcuna posizione giuridica privilegiata nè nei confronti dei
terzi nè tantomeno verso la P.A.
Nella nuova formulazione dell'art. 17 data dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo
n. 152/1999, salvo alcune ipotesi residuali, "è vietato
derivare o utilizzare acqua pubblica
senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente" pena
"l'immediata cessazione dell'utenza abusiva" e il pagamento a carico del contravventore
di una sanzione amministrativa che può arrivare sino a 50 milioni.
In proposito occorre precisare che "l'atto autorizzativo" che in alternativa
alla concessione legittimerebbe l'utenza, non può in alcuna misura essere ricondotto
all'autorizzazione
provvisoria all'inizio dei lavori della derivazione di cui all'art. 13 del testo unico
n. 1775/1933, in quanto tale ultimo provvedimento non abilita in alcun modo al prelievo
di risorse idriche. Il riferimento della nuova norma è quindi, con tutta evidenza,
principalmente alla autorizzazione di cui all'art. 50 del medesimo testo unico n.
1775/1933,
ove è previsto che nei casi di accertata urgenza possa essere permesso "in via provvisoria
che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua
pubblica".
Al comma 5 del medesimo art. 23 del decreto legislativo n.
152/1999 viene poi prevista la
soppressione dell'art. 54, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, con ciò non consentendo in alcun modo la prosecuzione delle
utenze abusive
anche quando queste rivestano un rilevante interesse pubblico.
Il rigore della nuova normativa viene temperato dal comma 6 dell'art. 23, ove è previsto
che:
"Fatta salva la normativa transitoria di attuazione
dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto a in parte
abusivamente
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto la sanzione (...) è ridotta
ad un
quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle
utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di
concessione in sanatoria l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del
pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di
sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti dei
terzi
a con il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità.".
Una prima questione applicativa
emerge con riferimento alla estensione della nuova
normativa in materia di concessioni in sanatoria, se cioè essa trovi applicazione anche
per le domande di concessione e di riconoscimento relative a risorse idriche non ancora
inserite in elenchi delle acque pubbliche. Una soluzione alla questione può essere
utilmente ricavata
dalla deroga posta all'inizio del comma 6 dell'art. 23, ove è fatta espressamente salva
la normativa di attuazione dell'art. 1 della legge n. 36/1994, normativa che si è poi
tradotta nel recente decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173).
Tale ultimo regolamento, con il quale si è data attuazione al principio della pubblicità
generalizzata di tutte le acque, prevede all'art. 1, comma 4, che per le acque pubbliche
soggette a concessione, e che non siano ancora iscritte negli elenchi delle acque
pubbliche,
"può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'art.
4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", con ciò escludendo tulle le acque
non ancora iscritte
negli elenchi dalla applicazione della disciplina dell'art. 17 del tu. n. 1775/1933 nella
sua
nuova formulazione, e della relativa norma transitoria.
Per quelle acque infatti trova applicazione l'istituto del riconoscimento o della
concessione preferenziale, in forza del quale l'interessato dovrà presentare apposita
domanda entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
238/1999.
Ma anche avendo a riferimento le utilizzazioni di acque già pubbliche alla data di
entrata in
vigore del decreto legislativo n. 152/1999, occorre chiarire che la nuova normativa in
materia
di concessioni abusive non appare applicabile anche alle seguenti categorie di
utilizzatori,
la cui posizione giuridica viene in varia misura tutelata dall'ordinamento.
Utenze relative a domande
di riconoscimento o di concessione preferenziale (art. 2, lettere
a) e b) e art. 4 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775).
Si ci riferisce a quelle istanze, naturalmente relative ad
utenze in esercizio, che, sebbene presentate nei termini previsti dalla vigente normativa,
non abbiano ancora dato luogo ad un provvedimento formale di riconoscimento o concessione
preferenziale. E' noto che tali ultimi provvedimenti, a differenza del decreto di
concessione, che ha effetti costitutivi,
rappresentano atti di mero accertamento dichiarativo di un diritto preesistente, ed
infatti il relativo procedimento amministrativo è finalizzato alla sola ricognizione del
verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge (effettiva esistenza dell'utenza e delle
sue modalità in connessione ad un titolo legittimo o ad un godimento preesistente).
In tale contesto la continuazione dell'utenza nelle more del rilascio dello svolgimento
dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento formale di riconoscimento o di
concessione preferenziale non appare in nessuna misura assimilabile ad un prelievo abusivo
di acqua
pubblica.
Utenze il cui titolo a derivare sia scaduto e per le quali
sia stata presentata nei termini
domanda di rinnovo.
Parimenti escluse dalla
applicazione della nuova normativa in materia di concessioni in
sanatoria si ritiene debbano essere le utenze per le quali sia stata presentata domanda
di rinnovo e il cui esercizio prosegua, con le stesse modalità previste dal titolo
scaduto,
in pendenza delle determinazioni della P.A. in ordine al rinnovo. Questo in quanto la
posizione giuridica del richiedente il rinnovo, anche se non riconducibile ad un diritto
soggettivo perfetto, è ugualmente tutelata dall'ordinamento in quanto la discrezionalità
della P.A. nel rinnovare la concessione è molto meno ampia di quella che si esplica in
sede di rilascio di nuove concessioni, dovendosi la P.A. limitare alla verifica delle
condizioni imposte dalla legge per il rinnovo stesso. Anche in tale caso, quindi, la
prosecuzione dell'utenza non
potrà essere considerata abusiva in quanto, in mancanza di una diversa determinazione
dell'autorità concedente, la titolarità da parte dell'utente di una posizione giuridica
tutelata dall'ordinamento in ordine al rinnovo, sia pure subordinatamente alla ricorrenza
delle condizioni richieste dalla legge, ne legittima la prosecuzione fino all'emanazione
del decreto con il quale verrà disposta la continuazione o la cessazione dell'utenza.
Un'altra e più complessa
questione si pone in ordine alla applicabilità della disciplina del
comma 6 dell'art. 23 alle derivazioni in esercizio sine titulo, ma per le quali sia già
stata presentata domanda di concessione in sanatoria prima della data di entrata in vigore
del
decreto legislativo n. 152/1999.
Si pone il problema di chiarire se in questo caso l'interessato, per usufruire della
deroga disposta dalla norma transitoria, debba produrre anche esso una nuova domanda di
concessione in sanatoria nel termine semestrale fissato dalla norma o se sia sufficiente
per ottenere tale effetto la domanda già a suo tempo presentata.
Dato il tenore letterale della norma, che sembra collegare in maniera diretta ed esclusiva
la
domanda in sanatoria presentata nel termine dei sei mesi con la possibilità di proseguire
con
l'utilizzo e vedersi irrogata una sanzione ridotta, appare necessario anche in tale caso
che
l'interessato presenti nel termine prescritto la domanda in sanatoria, che non sembra in
nessun modo possa essere sostituita da domande sia pure "in sanatoria"
presentate in
precedenza.
Questo sia per beneficiare della sanzione ridotta sia per ottenere che "in pendenza
del
procedimento istruttorio" l'utilizzazione possa proseguire, qualora non in contrasto
con i
diritti dei terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.
E' del
tutto evidente, peraltro, e rispondente al principio di economia dell'azione
amministrativa,
che nel caso di specie la domanda potrà non essere presentata coi contenuti e con le
forme previste dall'art. 7 del testo unico n. 1775/1933 ma potrà richiamarsi nel
contenuto e negli allegati alla domanda a suo tempo già presentata.
Qualora la nuova domanda non venga presentata, l'interessato sarà soggetto al pagamento
della sanzione intera e dovrà cessare immediatamente l'utilizzazione, pur restando
impregiudicate le definitive determinazioni della P.A. in ordine alla domanda di
concessione
in sanatoria originariamente presentata.
Si raccomanda agli uffici di prestare la massima attenzione nel verificare l'applicazione
della nuova normativa e nel disporre ove necessario l'applicazione delle sanzioni ivi
previste.
In proposito vale appena la pena di ricordare che la norma ha a riferimento anche le
derivazioni solo in parte abusive, nelle quali, ad esempio il prelievo ecceda quello già
autorizzato in virtù di titolo legittimo; è evidente come in tale caso le sanzioni
avranno a riferimento il solo maggiore uso abusivo e non anche la derivazione nel suo
complesso.
Si raccomanda inoltre di definire nel più breve tempo possibile le istruttorie relative
alle
concessioni in sanatoria, ricorrendo, ove se ne presenti il caso, alle procedure
semplificatorie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, ciò anche per garantire un passaggio di consegne il più possibile ordinato
con gli uffici delle regioni e degli enti locali cui, come è noto, è stata conferita dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la quasi totalità delle attribuzioni
amministrative in materia.
2. Con l'art. 28 della legge 30
aprile 1999, n. 136, è stato stabilito che nel caso di
riconoscimento o concessione preferenziale relativa ad acque che siano divenute
pubbliche dopo l'entrata in vigore del cennato regolamento 18 febbraio 1999, n. 238, la
decorrenza del pagamento del relativo canone demaniale è stabilita in ogni caso dal 3
febbraio 1997, con ciò derogando a quanto stabilito in materia dal testo unico n.
1775/1933.
Ma se tale norma non comporta particolari difficoltà applicative, diverso è il caso di
quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 17 agosto 1999, n. 290, contenente
un'altra deroga in merito alla decorrenza del pagamento dei canoni. La norma suddetta,
nel riaprire il termine, ormai trascorso, per la denuncia del pozzi fissato dall'art. 10
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
e già svariate volte prorogato con altre norme, stabilisce anche che "in caso di
richiesta
di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data
di accoglimento della relativa domanda".
Innanzitutto occorre verificare il campo di applicazione della nuova disciplina, ossia se
questa sia applicabile a tutte indistintamente le concessioni ed i riconoscimenti ad uso
irriguo. Il tenore letterale della norma e la sua collocazione immediatamente dopo la
norma sulla proroga del termine in materia di pozzi fa ritenere il suo campo di
applicazione limitato alle concessioni ed ai riconoscimenti di derivazioni attuate
mediante pozzi, e non estensibile quindi a quelle da acqua superficiale nè a domande di
concessione presentate
in occasioni diverse da quella della denuncia dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 275/1993.
Per quanto riguarda poi il momento dal quale far decorrere il canone demaniale, si ritiene
che la terminologia atecnica usata dal legislatore, che fa riferimento "alla data di
accoglimento della relativa domanda" possa essere ricondotta alla data di emanazione
del relativo provvedimento di concessione o di riconoscimento.
Quanto poi agli effetti della nuova disciplina, il citato comma 1 dell'art. 2 della legge
n.
290/1999 espressamente prevede che "la disposizione di cui al presente comma ha
efficacia dal 1o luglio 1995" con ciò dando un effetto retroattivo alla
normativa di
favore, che dovrà quindi trovare applicazione per tutte le domande di derivazione ad
uso irriguo mediante pozzi che comunque derivino dalla dichiarazione già prevista
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 275/1993 dal 1o luglio 1995.
E' opportuno rimarcare in questa sede che la domanda di concessione in sanatoria
allegata alle denunce dei pozzi, sia essa a fini irrigui od ad altri usi, può
naturalmente
valere anche quale domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6,
del decreto legislativo n. 152/1999, ma questo solo a condizione che essa venga presentata
entro il termine di sei mesi previsto dalla norma medesima a nulla rilevando, in tale
sede, il maggior termine, di durata annuale, stabilito dalla legge n. 136/1999.
3. Un'ultima questione emerge con riferimento ai commi 7 e 8 dell'art. 23 del d.lgs.
n. 152/1 999, che prevedono:
"7. Il primo comma
dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (...) è sostituito
dal seguente: "Salvo quanto disposto dal secondo comma tutte le concessioni di
derivazione
sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione
idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge del 24
aprile
1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE, non
può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo .
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Ove le
stesse,
per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere
esercitate sino alla data di scadenza originaria, purchè venga presentata domanda di
rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatta salva
l'applicazione dell'art. 22.".
Riguardo alla durata delle
concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, la nuova disciplina rinvia alla
normativa di recepimento della direttiva n. 96/92/CE relativa alla liberalizzazione del
mercato elettrico, poi effettivamente emanata e contenuta nel decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Detto decreto all'art. 12, commi 1, 2 e 3, nel definire una
nuova procedura per il rinnovo di tali concessioni stabilisce che il rinnovo medesimo
debba
avere una durata trentennale. Anche se nulla è invece specificatamente previsto dal
decreto legislativo n. 79/1999 in ordine alla durata delle nuove concessioni di grande
derivazione
a scopo idroelettrico si ritiene che detto termine debba essere applicato anche in sede di
rilascio delle nuove concessioni di derivazione a tale scopo destinate, per le quali,
diversamente opinando, mancherebbe una disciplina normativa in ordine alla scadenza.
Una diversa questione emerge in ordine al campo di applicazione del comma ottavo dell'art.
23, che prevede una riduzione della durata delle concessioni già rilasciate i cui termini
di scadenza, in vigenza della precedente formulazione dell'art. 21 del testo unico
n. 1775/1933, erano per molti usi di sessanta anni od oltre.
La drasticità della nuova disciplina è peraltro temperata dalla successiva norma
transitoria, che consente per tali concessioni il loro proseguimento sino alla scadenza
originaria, a condizione che venga presentata entro un anno apposita domanda di rinnovo.
Si richiama l'attenzione degli uffici su una puntuale applicazione di tale norma che,
nonostante qualche apparente ambiguità lessicale, trova applicazione non solo alle
concessioni che in forza della riduzione della durata a trenta anni risultino scadute alla
data del decreto legislativo n. 152/1999, ma anche a quelle che lo saranno in un momento
successivo.
Di conseguenza anche chi attualmente esercisce una concessione la cui originaria durata
sessantennale, andava ad esempio dal 1980 al 2040, e che in forza della riduzione a
trenta anni operata dalla nuova disciplina veda tale durata conseguentemente ridotta
al 2010, per continuare ad esercire la derivazione sino al termine originario (l'anno
2040) dovrà presentare domanda di rinnovo nel termine annuale previsto dall'art. 23,
comma 8 del decreto legislativo n. 152/1999,
fatte salve, naturalmente le eventuali riduzioni di portata disposte dall'autorità
concedente anche prima di tale termine in forza di quanto previsto dall'art. 22 del
medesimo decreto n. 152/1999, che prevede, come è noto, una revisione generalizzata di
tutte le concessioni.
Il
Ministro: Micheli |