OPERE PER LE QUALI NON E' PRESCRITTO IL CERTIFICATO DI

CONFORMITA' DI CUI ALL'ART.28 LEGGE 2.2.74 n.64.

In esito al rilascio della certificazione prevista dall'alt. 28 della Legge 64/74 si rappresenta che la stessa deve essere istruita soltanto per gli edifìci in cemento armato per cui è previsto il rilascio della licenza d'uso da parte dei Prefetti e delle licenze di abitabilità da parte dei Comuni ai sensi del disposto del suddetto art. 28.

Pertanto le istanze relative alle sottoelencale opere dovranno essere restituite prive del richiesto certificato, in quanto non previsto dalla normativa.

Opere di sostegno;

 Opere infrastrutturali.

Oltre alle seguenti tipologie di edifìci in cemento armalo per le quali non ricorre richiesta di abitabilità o licenza d'uso:

1. Cappelle funerarie;

2. Depositi attrezzi agricoli;

3. Locali tecnologici;

4. Coperture e sottotetti non abitabili.

                                                                                          IL DIRIGENTE TECNICO

                                                                                           CAPO DELL’UFFICIO

                                                                                            (Ing.Domenico Fiore)