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Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP.-ROMA- Legge 2.2.74 n.64.Interpretazione del DM.4.3.1996 relativo alla proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche in zona sismica. Con la nota sopracitata codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti circa l'interpretazione dell'ari. 2 del decreto in oggetto. ;• Al riguardo, tenuto conto anche dell'avviso recentemente espresso dall'Ufficio Studi e Legislazione di questo Ministero sullo specifico punto della norma,si fa presente quanto segue: La disposizione transitoria di cui all'ari. 2 del D.M. 4.3.96 si applica, in primo luogo,alle costruzioni, già iniziale alla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche e cioè alla data del 5 giugno 1996, per le quali sia stato regolarmente effettuato il deposito ai sensi dell'ari 17 della legge 2.2.74 n. 64. Inoltre è da ritenere, anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti in precedenti pareri resi dal Consìglio Superiore dei LL.PP,' che nell'accezione di “opere in corso'' possano comprendersi anche quelle per le quali, alla data del 5 giugno 1996 risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'art. 17 della legge 64/1974. Circa l'àpplicabilità o meno delle nuove norme ai progetti di variante presentati agli Uffici del Genio Civile dopo l'entrata in vigore delle stesse norme e inerenti a lavori in corso, autorizzati in base alla normativa previgente, si precisa che le nuove norme sono da applicare soltanto nei casi in cui la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico, ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente comportando una nuova e diversa progettazione rispetto a quella originaria.
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