Legge 5 novembre 1971, n.
1086
(Gazz. Uff. 21 dicembre n. 321)
Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
EDILIZIA E URBANISTICA
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
Sono considerate opere in conglomerato cementizio
armato normale quelle composte da un complesso i strutture in conglomerato cementizio ed
armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte
di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente
uno
stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente
l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata
in tutto o
in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da
assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 2.
(Progettazione, direzione ed esecuzione).
La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve
avvenire in base ad un progetto esecutivo
redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel
relativo
albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto
o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
rispettive
competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del
progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se
questi
siano ingegneri o architetti dello Stato.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 3.
(Responsabilità).
Il progettista ha la responsabilità diretta
della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno
la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonchè,
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 4.
(Denuncia dei lavori).
Le opere di cui all'art. 1 devono essere
denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima
del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista
delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino
in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le
dimensioni delle strutture,
e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei
lavori,
dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno
impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia
del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui
all'art. 1
previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel
presente
articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto
dello
Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico
con a
capo un ingegnere.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 5.
(Documenti in cantiere).
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di
cui all'art. 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti
indicati nel terzo e nel quarto comma dell'art. 4, datati e
firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei
lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei
lavori.
Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVEArt. 6.
(Relazione a struttura ultimata).
A strutture ultimate, entro il termine di
sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al
genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui
all'art. 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art.
20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura
dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali
firmate per
copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e
l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei
lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel
quarto comma dell'art. 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto
dello
Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 7.
(Collaudo statico).
Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere
sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da
almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al
genio
civile entro 60 giorno dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i
termini di
tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al
costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale
degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi
fra i quali sceglie
il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle
all'ufficio del
genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto
deposito
da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma
dell'art. 4,
gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 8.
(Licenza d'uso).
Per il rilascio di licenza d'uso o di
abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del
certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile,
dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di
cui all'ultimo comma dell'art. 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo
statico.
Capo I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 9.
(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale
e precompresso e di manufatti complessi in metallo).
Le ditte che procedono alla costruzione di
manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie
e che assolvono alle funzioni indicate nell'art. 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale
debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento
sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite
presso uno dei laboratori di cui all'art. 20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per
la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'art. 20.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati
onde si possa individuare la serie di origine.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali
assolvono alle funzioni indicate nell'art. 1, la relazione di cui al primo comma del
presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire
tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro
manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice,
che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue caratteristiche di impiego.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della
previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera.
Capo II
VIGILANZA
Art. 10.
(Controlli).
Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono
realizzate le opere indicate nell'art. 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli
adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti
comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello
Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
Capo II
VIGILANZA
Art. 11.
(Accertamenti delle violazioni).
I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo art. 12.
Capo II
VIGILANZA
Art. 12.
(Sospensione dei lavori).
Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto
a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con
decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finchè la prefettura non abbia accertato che sia
stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.
Capo III
NORME PENALI
Art. 13.
(Lavori abusivi).
Chiunque commette, dirige e, in qualità di
costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione
dell'art. 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a
lire 1.000.000.
É soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'art. 9.
Capo III
NORME PENALI
Art. 14.
(Omessa denuncia dei lavori).
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Capo III
NORME PENALI
Art. 15.
(Responsabilità del direttore dei lavori).
Il direttore dei lavori che non ottempera alle
prescrizioni indicate nell'art. 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione
all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'art. 6.
Capo III
NORME PENALI
Art. 16.
(Responsabilità del collaudatore).
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art. 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Capo III
NORME PENALI
Art. 17.
(Mancanza del certificato di collaudo).
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Capo III
NORME PENALI
Art. 18.
(Comunicazione della sentenza).
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
(Costruzioni in corso).
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, nè alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.
Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20.
(Laboratori).
Agli effetti della presente legge sono
considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e
delle facoltà o istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi
antincendi e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da
costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica
utilità.
Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
(Emanazione di norme tecniche).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.
Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22.
(Applicabilità di norme tecniche vigenti).
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.