L. 13 Luglio 1999 n.226 ( G.U. 14.7.1999 n.112 ) Art. 3-quater. - (Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche).

1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-iegge 26 gennaio 1987, n. 8, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 77 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifìci ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-iegge 28 luglio 1981, n. 397, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggìati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono dispórre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa, acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.