Gazzetta Ufficiale n.
195 del 20 agosto 1999
Art. 1.
(Immissione in circolazione delle motoagricole).
1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30
settembre 1999.
Art. 2.
(Denuncia dei pozzi Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994).
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la
richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale
denuncia, da effettuarsi presso le
amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni
illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.
3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole:
"periodo non superiore a due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro
anni".
Art. 3.
(Supporto alla programmazione agricola nazionale).
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984,
n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche
agricole
e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalità è autorizzata la
spesa nel
limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per
le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Art. 4.
(Operazioni di credito agrario).
1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria
e Sicilia, a prevalente
indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo
principale,
nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di
mercato
delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di
credito
agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi
interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende
agricole e delle
cooperative olivicole di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in
cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.
2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende
agricole e le cooperative
olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento
della produzione lorda vendibile.
3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel
pagamento degli interessi, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia,
di cui alla legge 2 giugno
1961, n. 454, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli
interessi, nel limite di lire 10
miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte all'unità
previsionale di
base 3.2.2.3 "Fondo di solidarietà nazionale" dello stato di previsione del
Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449; tale somma affluisce allo stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità
previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio
finanziario 1999.
Art. 5.
(Disposizioni integrative).
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ",
con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza
dell'intervento,
da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui
oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o
contratto di programma".
2. I benefíci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del
comma 16 dell'articolo 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività,
restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato
ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 8
agosto 1991, n. 252, purché il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia
portato a compimento.
3. I benefíci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del
comma 16 dell'articolo 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso
di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi
dell'articolo
1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto
1991,
n. 252, purché il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di
investimento
da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16
dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto
integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse al
finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della
legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n.
252, mantengono la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel
caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché portino a termine la
propria parte di progetto.
Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.
Art. 6.
(Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici).
1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642, è differito al 30 giugno
2000.
Art. 7.
(Registro dei prodotti fitosanitari).
1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole:
"dal 31 dicembre 1997 e dal
31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2000 e dal 30
aprile 2000".
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.