LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64
(G.U. 21-3-1974, n. 76)

PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI
PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
TIPO DI STRUTTURE E NORME TECNICHE

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere
realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che
saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche
della collaborazione del consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere
emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente aggiornate
o modificate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante
in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali,
per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso consiglio.

Art. 2.
ABITATI DA CONSOLIDARE

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali sian intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9-7-1908, n. 445, e
successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le
competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la
quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

Titolo II
NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

Capo I
NUOVE COSTRUZIONI

Art. 3
OPERE DISCIPLINATE E GRADI DI SISMICITA'

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente art. 1, da specifiche
norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori
pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del consiglio nazionale delle ricerche,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima
procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni
sismici.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente
legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a
base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme
tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicità.

I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
CONTENUTO DELLE NORME TECNICHE

Le norme tecniche di cui al precedente art. 3, da adottare sulla base dei criteri generali
indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della
zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli
elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè
dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal
manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità
dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in
funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Art. 5
SISTEMI COSTRUTTIVI

Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

Art. 6
EDIFICI IN MURATURA

S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali lamuratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che
le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
al precedente art. 3.

Art. 7
EDIFICI CON STRUTTURA A PANNELLI PORTANTI

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formatecon l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro,
resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera. Le strutture a
pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice,
armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con malta cementizia
o calcestruzzo, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi
pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'art. 9. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi
elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso consiglio.

Art. 8
EDIFICI CON STRUTTURE INTELAIATE

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della
costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche
definite dalle norme tecniche di cui all'art. 3.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche
di cui al precedente art. 3.

Art. 9
AZIONI SISMICHE

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive
lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3:

A) AZIONI VERTICALI

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi
dinamica teorica o sperimentale.

B) AZIONI ORIZZONTALI

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di
forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

C) MOMENTI TORCENTI

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali
agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3.

D) MOMENTI RIBALTANTI

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante
delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme
tecniche di cui al precedente art. 3.

Art. 10
VERIFICA DELLE STRUTTURE

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è
effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici
con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

Art. 11
VERIFICA DELLE FONDAZIONI

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed
i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche
orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui
al precedente art. 3.

Art. 12
DEROGHE

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente
art. 3 dal Ministero per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio
periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in
tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici.

Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

Art. 13
PARERE DELLE SEZIONI A COMPETENZA STATALE DEGLI
UFFICI DEL GENIO CIVILE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli
di cui al precedente art. 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima
della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni
con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

Capo II
RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI

Art. 14
SOPRAELEVAZIONI

E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanisticivigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la
costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a
pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente
legge.

Art. 15
RIPARAZIONI

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire unmaggiore grado di sicurezza alle
azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente art. 3.

Art. 16
EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

Capo III
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Art. 17
DENUNCIA DEI LAVORI, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI PROGETTI

Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a
mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da
un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente pér planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia
in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti
nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve
essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è
richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 18
AUTORIZZAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica,
nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di
cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di
sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che
decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 19
REGISTRO DELLE DENUNZIE DEI LAVORI

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente
art. 17.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29.

Titolo III
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 20
SANZIONI PENALI

Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di
cui agli artt. 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Art. 21
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le
competenze vigenti.

L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Art. 22
SOSPENSIONI DEI LAVORI

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente,
ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché
all'appaltatore o direttore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del
decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 23
PROCEDIMENTO

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della
regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o
delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli artt. 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere
le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 24
ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente,
dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio
del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della
forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 25
COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizionedelle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle
norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 26
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO
TECNICO DELLA REGIONE O AL GENIO CIVILE

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 27
MODALITA' PER LA ESECUZIONE DI UFFICIO

Per gli adempimenti di cui al precedente art. 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50
milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolosuindicato e con l'aumento
dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza
con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette. Il versamento delle somme
stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 28
UTILIZZAZIONE DI EDIFICI

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e  delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Art. 29
VIGILANZA PER L'OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE

Nelle località di cui all'art. 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'art. 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell' autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli artt. 2 e 18.

I funzionari di detto ufficio debbono altresi accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano
per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30
COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA
CLASSIFICAZIONE

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione,
tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data
del provvedimento stesso.

Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove
occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente
art. 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme. Ove
tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al
completamento del piano in corso di costruzione.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque
abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o
all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

L'ufficio di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla recezione della denunzia,
accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando,

eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
del titolo III.

Art. 31
PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DEL PREFETTO

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le
modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento
stabilito dall'art. 378 della legge 20-3-1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle
violazioni accertate.

Art. 32
COSTRUZIONI IN CORSO E PROGETTI GIA' APPROVATI

Le norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad
applicarsi le norme della legge 25-111962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno
solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle
norme tecniche, salvo il disposto del precedente art. 30.

Art. 33
COSTRUZIONI ESEGUITE COL SUSSIDIO DELLO STATO

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal
beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23.

Art. 34

Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere
che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare.