VADEMECUM
RELATIVO ALLE MODALITA' ALLE ATTUATIVE DELL'ORDINANZA DI P.C.
N. 3050 DEL 31 MARZO 2000, NELLA
PROVINCIA DI MESSINA
(Pubblicata nella G.U. del
18/04/2000)
Tipologie
di edifici ammesse a contributo.
Al
fine di conseguire l'obiettivo della prevenzione antisismica, sono ammesse a
contributo, per interventi di miglioramento sismico abitazioni non danneggiate
ricadenti anche nella provincia di Messina e ricomprese nelle aree classificate
ad alto rischio sismico (S=12 ed S=9).
(Art.6 Ord. n. 3050/FPC).
Per
tali edifici, (Art. 13 Ord.n.3050/FPC) da proporre a richiesta di contributo
occorre eseguire una valutazione della soglia di danno e di vulnerabilità
sismica dell'unità strutturale in conformità a quanto prescritto dall'allegato
A di cui all'Ordinanza n.3050/FPC.
Dovendosi,
in Provincia di Messina, fare riferimento alle modalità attuative previste
all'art. 3 dell'Ordinanza (ultimo comma art.6 Ord.n. 3050/FPC) si interpreta,
quale soglia di danno e di vulnerabilità da utilizzare, quella indicata
nell'allegato A da intendersi quale soglia minima necessaria per accedere alla
richiesta di contributivo.
In
breve, tali soglie minime sono distinte in termini di danno e di vulnerabilità
che, per edifici in muratura definiscono, le prime i danneggiamenti oltre i
quali non è economicamente valido procedere all'adeguamento sismico ma è più
consigliabile la demolizione e ricostruzione (non chiaramente indicato se
ammissibile in provincia di Messina, non rientrando tra gli interventi di cui
all'art. 3 dell'ordinanza); le seconde indicano la propensione al danneggiamento
(vulnerabilità), da ricavare definendo la resistenza convenzionale che, se
inferiore ai limiti indicati
nell'allegato A, giustifica l'intervento inteso quindi come volto appunto
all'abbattimento di tale soglia di vulnerabilità.
Discorso a se stante deve essere fatto
per gli edifici in cemento armato ed acciaio che vengono indicati, in allegato
A, per essere ammessi a contributo, come non danneggiati alle strutture portanti
e non interessati a cedimenti in fondazione.
Per tale tipologia di edifici si prevedono quindi, interpretando canonicamente il suddetto "allegato A" soltanto interventi che riducono la vulnerabilità sismica, (quali a puro titolo esemplificativo, il rispristino delle caratteristiche di resistenza dei materiali, o una migliore risposta al sisma, mediante introduzione di pareti resistenti a taglio, irrigidimento dei nodi, o miglioramenti della duttilità strutturale).
Entità
di contributo
Per
la provincia di Messina, l'entità del contributo previsto (dall'Art.6
Ord.n.3050/FPC) non può essere superiore la 50% del contributo previsto nei
seguenti casi, riferiti sempre ad unità immobiliari di superficie utile non
maggiore di 110 mq.:
(caso
a) del comma 1 e 2 dell'Art.3 Ord.3050/FPC)
- intera spesa necessaria assunta dal
computo estimativo comprensivo di IVA ed oneri tecnici ridotti al 70% per
l'abitazione principale e non maggiore dell80% del costo di costruzione o 100%
del costo di costruzione per edifici inclusi in piani di recupero o ricadenti in
zona "A";
(caso b) del comma 1 e 2 dell'ART.3
Ord.3050/FPC)
-
50% della spesa necessaria assunta dal computo metrico estimativo comprensivo di
IVA ed oneri tecnici ridotti al 70%, per l'abitazione non principale e non
maggiore dell'80% del costo di costruzione per edifici inclusi in piani di
recupero o ricadenti in zona "A";
Tale
soglia massima è ulteriormente maggiorata ai sensi dell'art. 5 di cui
all'Ord.n.3050/FPC)
del:
a) 15% per interventi in zona sismica
S=12 ed S=9;
b) 10% unità abitative con superficie
< di mq. 46 e mq.60;
c) 5% unità abitative con superficie
compresa tra mq. 46 e mq.60;
d) 15% unità abitative in immobili
inseriti in piani di recupero o zone "A";
e) 30% unità abitative in immobili
vincolati, ed in tali casi non esiste il vincolo della superficie massima per
unità immobiliare di 110mq.;
f) specifica maggiorazione è prevista
per locali con interpiano superiore a 3.0 mt. sino a 5.0
mt.
Documentazione
Richiesta
Domanda
(da produrre entro 120 giorni dal
18/04/2000) (ai sensi 4^ comma art.12 ord. N.2212/FPC)
Da presentare a cura del proprietario o
dell'amministratore e da corredare con:
1. titolo di proprietà o equivalente
titolo di legittimazione alla richiesta di contributo
2. perizia giurata redatta da tecnico
incaricato e contenente:
a) rilievo dello stato di fatto
preesistente con relativa certificazione catastale, anche in riferimento alla
destinazione d'uso;
b) quadro fessurato dell'immobile;
c) valutazione provvisoria del
contributo;
Documentazione
integrativa
(da
produrre entro 240 giorni dal 18/04/2000) (ai sensi 2^ comma art. 10 ord.
N.3050/FPC)
1.
Rilievo dello stato di fatto, completo delle indicazioni del quadro fessurativo
e della eventuale documentazione fotografica;
2. Progetto architettonico e strutturale
dell'edificio, completo di relazione geotecnica e calcoli di stabilità
3.
Quantificazione definitiva del contributo richiesto, e raffronto di ammissibilità
con il tetto massimo imposto;
4.
Computo metrico estimativo, elaborato secondo il prezziario regionale vigente;
5. Studio eseguito secondo quanto
previsto dal D.M.LL.PP. del 16/01/1996.
Termini
temporali e scadenze
1.
Presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
dell'ordinanza (comma 4 art.12 ord. N.2212/FPC) e cioè entro il 18/08/2000;
2.
Integrazione della domanda con tutta la documentazione richiesta entro 240
giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza (comma 2 art.10 ord.
N.3050/FPC) e cioè entro il 18/12/2000;
3.
Completamento istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale entro 30 giorni
dalla data di integrazione dei documenti;
4.
A seguito di richiesta integrazioni da parte dell'UTC (comma 4 art.10
Ord.n.3050/FPC),
queste
devono essere prodotte entro 60 giorni;
5.
Trasmissione del progetto da parte dei Comune, all'Ufficio del Genio Civile,
entro 10 giorni dal completamento dell'istruttoria;
6.
Richiesta del Sindaco, sentito l'Ufficio del Genio Civile, di indizione di
Conferenza dei servizi entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto al
suddetto Ufficio ed alla Soprintendenza, se ritenuto necessario nell'istruttoria
svolta dall'UTC.
7.
Nel caso di dissenso da parte della Conferenza, è possibile rielaborare il
progetto entro 30 giorni;
8. In caso, di parere positivo da parte
della Conferenza, avviene, a cura del Sindaco, l'erogazione del contributo;
9.
I lavori devono avere inizio entro 4 mesi dall'erogazione del contributo ed
essere completati entro 24 mesi (art.8 comma 1 Ord.n.3050/FPC).
10. L'Amministrazione Comunale rilascia
entro giorni 90 dalla richiesta, il certificato di abitabilità.
Istruttoria
ed Enti attuatori
1.
L'istruttoria amministrativa ed urbanistica è a cura dell'Ufficio tecnico,
comunale;
2. L'istruttoria inerente il rispetto
della normativa sismica è eseguita dall'ufficio del Genio Civile che partecipa
alla conferenza dei Servizi indetta dal Sindaco;
3.
L'istruttoria inerente il rispetto della normativa sulla tutela dei beni
paesistici, ambientali e monumentali è svolta dall'ufficio della Soprintendenza
ai BB.CC. ed AA. che partecipa alla conferenza dei Servizi indetta dal Sindaco;
4. L'emissione dei provvedimenti di competenza compreso il certificato di abitabilità sono rilasciati dall'Amministrazione Comunale (Art.12 Ord.n.3050/FPC). In particolare il buono per il contributo è concesso dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Comunale (art.7 Ord.n.3050/FPC).
Messina
lì. 20 giugno 2000
Vademecum redatto in stesura
preliminare
a cura dell'Ing. Leonardo SANTORO
(Dir. Tec. Caposezione Ufficio del Genio
Civile di Messina)