DOMANDA:
ll
mio vicino di casa ha una finestra nella propria abitazione, all'altezza
di circa 4 metri dal suolo, che guarda direttamente nel mio orto, e
ha rimosso la sua inferriata perchè obsoleta, assicurandomi che
l'avrebbe sostituita al più presto. A tutt'oggi a distanza di
8 anni non ha ancora provveduto. Nel frattempo mi sono rivolta al giudice
di pace, il quale ha convocato le parti, ma la controparte non si è
presentata. Il giudice ha declinato la competenza perchè ravvisa
nella fattispecie l'esclusiva competenza del sindaco, il quale mi ha
risposto che nemmeno lui ha competenza in materia. Vorrei sapere a chi
è di competenza la materia e a quale autorità mi devo
rivolgere?
RISPOSTA:
Il quesito non
è molto chiaro. Bisogna principalmente stabilire se la "finestra"
a cui fa riferimento identifica sotto il profilo giuridico una luce
o una veduta: La luce consente il passaggio dell'aria e della luce impedendo
però l'affaccio sul fondo del vicino; la veduta permette invece
anche di guardare fuori. Solo nel primo caso vi è l'obbligo di
munire la luce con adeguata inferriata (art. 901 C.C); la luce deve
essere posta almeno ad un'altezza di mt. 2,50 dal pavimento del luogo
al quale deve fornire luce e aria (nel caso di piano terreno, 2 metri
per i piani superiori) e sempre di 2,50 mt. Dal suolo del vicino. Se
dalla finestra è invece possibile affacciarsi, trattasi di veduta
e quindi non vi è l'obbligo di installare nessuna inferriata.
Ai sensi dell'art. 902 del C.C. un'apertura che non ha caratteristiche
di veduta ma non soddisfa le prescrizioni dell'art. 901 succitato è
considerata una luce irregolare con conseguente diritto del vicino di
esigere che venga adeguata alla disposizione del C.C. La violazione
delle norme sulle luci e vedute sono devolute al giudice civile.
Ultimo
aggiornamento:
Martedì Febbraio 5, 2002 15:14