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Oggetto: distanze dai confini


DOMANDA:

ll mio vicino di casa ha una finestra nella propria abitazione, all'altezza di circa 4 metri dal suolo, che guarda direttamente nel mio orto, e ha rimosso la sua inferriata perchè obsoleta, assicurandomi che l'avrebbe sostituita al più presto. A tutt'oggi a distanza di 8 anni non ha ancora provveduto. Nel frattempo mi sono rivolta al giudice di pace, il quale ha convocato le parti, ma la controparte non si è presentata. Il giudice ha declinato la competenza perchè ravvisa nella fattispecie l'esclusiva competenza del sindaco, il quale mi ha risposto che nemmeno lui ha competenza in materia. Vorrei sapere a chi è di competenza la materia e a quale autorità mi devo rivolgere?

RISPOSTA:

Il quesito non è molto chiaro. Bisogna principalmente stabilire se la "finestra" a cui fa riferimento identifica sotto il profilo giuridico una luce o una veduta: La luce consente il passaggio dell'aria e della luce impedendo però l'affaccio sul fondo del vicino; la veduta permette invece anche di guardare fuori. Solo nel primo caso vi è l'obbligo di munire la luce con adeguata inferriata (art. 901 C.C); la luce deve essere posta almeno ad un'altezza di mt. 2,50 dal pavimento del luogo al quale deve fornire luce e aria (nel caso di piano terreno, 2 metri per i piani superiori) e sempre di 2,50 mt. Dal suolo del vicino. Se dalla finestra è invece possibile affacciarsi, trattasi di veduta e quindi non vi è l'obbligo di installare nessuna inferriata. Ai sensi dell'art. 902 del C.C. un'apertura che non ha caratteristiche di veduta ma non soddisfa le prescrizioni dell'art. 901 succitato è considerata una luce irregolare con conseguente diritto del vicino di esigere che venga adeguata alla disposizione del C.C. La violazione delle norme sulle luci e vedute sono devolute al giudice civile.

Ultimo aggiornamento: Martedì Febbraio 5, 2002 15:14