In
linea generale c'è bisogno di una concessione edilizia
(licenza) per tutti i lavori da eseguire su edifici già
esistenti allo scopo di modificarne l'uso, l'aspetto esteriore,
il volume,
o per creare piani supplementari.
La
concessione viene rilasciata dal Comune dietro pagamento di un
contributo. Talvolta essa non è necessaria, e basta una
semplice "autorizzazione" del Sindaco e talvolta la
semplice "comunicazione" al Comune del luogo in cui
sì trova l'immobile.
Senza
concessionee senza autorizzazione si possono realizzare:
tutti
gli interventi di manutenzione ordinaria quali le opere inteme
non incontrasto con i regolamenti edilizi comunali, le riparazioni,
rinnovamento e sostituzione delle fìniture degli edifìci
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti, ovvero l'installazione di impianti
solari e di pompe di calore per la produzione di aria e acqua
calda.
Senza concessionee con autorizzazione si possono eseguire:
gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifìci, realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfìci
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso.
Sugli
interventi di manutenzione straordinaria che non comportino il
rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per
l'autorizzazione s'intende accolta qualora il sindaco non
si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente
può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco.
L'esecuzione
di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da
essa comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'ammontare
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere, e comunque in misura non inferiore a L. 500.000.
Se la richiesta di autorizzazione è fatta in corso di esecuzione
delle opere, si applica la sanzione minima.
Se
le opere consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo
di immobili soggetti a vincolo statale o regionale (artistico-ambientale),
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo
può chiedere il ripristino ed irrogare una sanzione pecuniaria
da L. 1.000.000 a L. 20.000,000.
Tutti
i lavori di costruzione non compresi nella lista sopra riportata
devono essere oggetto di domanda per una concessione edilizia
prima dell'avvviamento del cantiere.
La
domanda di concessione:
È
disciplinata da una vastissima normativa nazionale, regionale
e locale. Deve essere presentata al Comune che ha competenza sul
territorio nel quale sorgerà il nuovo edifìcio.
Il Comune ha disposizione un periodo di tempo per rendere nota
la sua decisione, che può essere positiva, con riserva
di modifica o negativa.
Concessione
gratuita:
II
contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 Gennaio 1977 n°
10 (Bucalossi) non è dovuto:
a)
per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'alt.
12, L. 9 maggio 1975,n.153;
b)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e
di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici
utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando
il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo
unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione
degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri
di urbanizzazione;
c)
per gli interventi di manutenzione ordinaria la concessione non
è richiesta;
d)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al
20 per cento, di edifici unifamiliari;
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