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Diritti e doveri


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Ampliamento di un fabbricato

In linea generale c'è bisogno di una concessione edilizia (licenza) per tutti i lavori da eseguire su edifici già esistenti allo scopo di modificarne l'uso, l'aspetto esteriore, il volume, o per creare piani supplementari.

La concessione viene rilasciata dal Comune dietro pagamento di un contributo. Talvolta essa non è necessaria, e basta una semplice "autorizzazione" del Sindaco e talvolta la semplice "comunicazione" al Comune del luogo in cui sì trova l'immobile.

Senza concessionee senza autorizzazione si possono realizzare:

tutti gli interventi di manutenzione ordinaria quali le opere inteme non incontrasto con i regolamenti edilizi comunali, le riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle fìniture degli edifìci e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ovvero l'installazione di impianti solari e di pompe di calore per la produzione di aria e acqua calda.

Senza concessionee con autorizzazione si possono eseguire:

gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifìci, realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfìci delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Sugli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione s'intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco.

L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'ammontare del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque in misura non inferiore a L. 500.000. Se la richiesta di autorizzazione è fatta in corso di esecuzione delle opere, si applica la sanzione minima.

Se le opere consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili soggetti a vincolo statale o regionale (artistico-ambientale), l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo può chiedere il ripristino ed irrogare una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 20.000,000.

Tutti i lavori di costruzione non compresi nella lista sopra riportata devono essere oggetto di domanda per una concessione edilizia prima dell'avvviamento del cantiere.

La domanda di concessione:

È disciplinata da una vastissima normativa nazionale, regionale e locale. Deve essere presentata al Comune che ha competenza sul territorio nel quale sorgerà il nuovo edifìcio. Il Comune ha disposizione un periodo di tempo per rendere nota la sua decisione, che può essere positiva, con riserva di modifica o negativa.

Concessione gratuita:

II contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 Gennaio 1977 n° 10 (Bucalossi) non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'alt. 12, L. 9 maggio 1975,n.153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

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Ultimo aggiornamento: Martedì Febbraio 5, 2002 15:12