Si
chiamano "parti comuni" tutte quelle parti di un immobile
destinate all'uso in comune per tutti i comproprietari o per alcuni
di essi.
In
genere ogni condominio ha un proprio regolamento. Esso consiste
di solito in un atto che descrìve l'immobile e definisce
dettagliatamente tutte le parti comuni, disciplinandone l'uso
e fissando la quota di partecipazione dei singoli proprietarì
alle stesse.
Parti comuni:
II
codice civile considera parti comuni:
-
il terreno, le fondamenta, i muri maestri e perimetrali, il tetto,
il lastrico solare, le scale, i portoni di ingresso e in generale
tutte le parti necessarie all'uso comune;
-
i locali di portineria, l'alloggio del portiere, il riscaldamento
centrale se comune, ecc;
-
gli impianti e le installazioni che servono all'uso comune (ascensori,
cisterne) oltre alle tubature per acqua, gas ed energia elettrica,
fatta eccezione per le diramazioni poste all'interno dei singoli
appartamenti e che non siano destinate all'uso comune.
Il
regolamento e l'atto costitutivo del condominio
(che di solito è il contratto, o i contratti, con i quali
il proprietario originario dell'intero immobile ha venduto singole
unità a soggetti diversi) possono però prevedere
parti comuni supplementari o non considerare affatto comuni alcuni
degli elementi citati sopra. In ogni caso, salvo non risulti diversamente
dal regolamento o dall'atto costitutivo, si considerano comuni
tutte le parti necessariamente destinate all'uso comune.
Uso delle parti comuni:
Salvo
quanto previsto dal regolamento condominiale, ogni condomino ha
il diritto di servirsi liberamente delle parti comuni, nel rispetto
dell'uso a cui sono state destinate e permettendone un uguale
godimento agli altri condomini.
Non
è consentito:
-
creare ingombro nelle parti comuni, come lasciare un motorino
in cortile, dei sacchi dell'immondizia nel pianerottolo ecc;
-
bloccare un accesso comune, ad esempio ostruendo o sbarrando una
porta comune;
-
usare in maniera esclusiva una parte comune senza il consenso
degli altri condomini, come ad esempio occupare un corridoio,
anche se porta ad un unico appartamento, o una parte di giardino.
-
effettuare lavori di modifica o di ampliamento, come spostare
un portoncino d'ingresso occupando parte del pianerottolo ecc.
Regolamento condominiale:
I
condomini composti da più di 10 unità immobiliari
devono avere un proprio regolamento che disciplini l'uso delle
cose comuni, i diritti e gli obblighi di ogni proprietario, la
ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell'edifìcio
e l' amministrazione.
Il
regolamento non può imitare i diritti che i singoli condomini
hanno sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva,
a meno che esso non sia stato adottato all'unanimità, o
comunque con il consenso degli interessati. Tali limitazioni possono
risultare anche dal contratto di acquisto o dal regolamento da
questo eventualmente richiamato.
Quando
i comproprietari sono più di quattro, vi è sempre
l'obbligo di nominare un amministratore.
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