Il
muro divisorio è una recinzione che appartiene a due soggetti
diversi e serve a delimitare le rispettive proprietà.
Per
sapere chi deve provvedere alla manutenzione di un muro divisorio,
bisogna prima accertare se esso sia davvero comune o no.
Definizione:
Si
considera comune il muro divisorio che separa:
- due edifìci: quando gli edifìci siano di altezza
diversa, il muro in comune cessa di essere tale nel momento in
cui una delle due costruzioni sporge in altezza rispetto all'altra;
-
due terreni recintati;
-
due cortili;
-
giardini e orti.
Per
contro, non si considerano in comproprietà i muri divisori
muniti di spiovente o sui quali siano stati realizzati, al momento
della costruzione, cornicioni, mensole o simili, o nicchie la
cui profondità superi la metà dello spessore del
muro stesso. In tal caso, il muro spetta per intero al proprietario
sul cui terreno si affacciano gli spioventi o gli sporti.
Manutenzione:
Le
spese di manutenzione e riparazione vanno ripartite nel modo seguente:
-
nel caso di un muro divisorio comune, le spese sono a carico dei
due proprietari in proporzione al diritto di ciascuno;
-
quando si tratti di un muro divisorio di proprietà di una
sola persona, quest'ultima ha il dovere di effettuarne la manutenzione
a sue spese.
Qualora
si siano rese necessarie riparazioni in seguito ai danni causati
da lavori realizzati da uno dei comproprietari, quest'ultimo le
dovrà sostenere per intero. Inoltre, se le riparazioni
sono la conseguenza di una scarsa manutenzione
da parte di uno solo dei comproprietari, questi dovrà sostenerne
le spese per intero.
Rinuncia al muro comune:
II
comproprietario di un muro può rifiutarsi di contribuire
alle spese rinunciando al suo diritto sul muro, purché
esso non sostenga un edifìcio o una qualsiasi costruzione
di una proprietà. La rinuncia si estende anche al terreno
su cui questo è stato eretto. Tale rinuncia va fatta con
atto scritto, davanti a un notaio che dovrà curarne la
trascrizione presso il Registro dei beni immobiliari.
Fossi e siepi:
II
fosso posto al confine tra due terreni si considera comune. Il
fosso adibito a scolo è invece di proprietà di chi
se ne serve. Così pure è comune la siepe che separa
due fondi. La divisione delle spese e la possibilità di
rinuncia alla comunione sia dei fossi che delle siepi sono disciplinate
come abbiamo visto sopra. Anche gli alberi che segnano il confine
sono considerati comuni e non possono quindi essere tagliati senza
in consenso di entrambi i proprietari.
Recinzioni:
Chi
desidera installare una recinzione metallica tra il proprio terreno
e quello contiguo, non può obbligare il vicino a partecipare
alle spese, se non per via amichevole. Chi, invece, vuole erigere
una recinzione muraria in una zona abitata, può pretendere
che il vicino contribuisca alle spese in proporzione alla sua
quota.
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